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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/04/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g. 5904/2022 vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Leati, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, presso il cui studio sito in Prato, in Piazza Mercatale, n.135 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Vicinanza e Antonio Virtuoso, CP_1
giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno, in via Fratelli Magnone, n.14 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
nonché il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 2.09.2001 in Baronissi (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune, al n. 38, P. II, Serie A, Anno 2001; che dall'unione coniugale nascevano i figli 17.11.2002) e (31.03.2010); che l'unione familiare, nel corso del tempo, per Per_1 Per_2
sopravvenuta incompatibilità di carattere, era divenuta intollerabile, pertanto, i coniugi, con ricorso congiunto, decidevano di addivenire alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. cron. 7585/2017 del 21.09.2017 emesso nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 6269/2016; che a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento innanzi al Presidente del Tribunale l'unione coniugale non era più ripresa;
che la ricorrente aveva stabilito la propria nuova residenza nel Comune di Quarrata (PT), ove si era trasferita unitamente ai figli;
che la medesima dal 14.10.2021 era titolare della ditta individuale “Impresa di Pulizie Lucentezza di EN LD mentre il resistente, operaio piastrellista, era dipendente della società
“SO. , con in Baronissi con contratto a tempo indeterminato a far data dal Controparte_2
01.07.2022; che la figlia maggiorenne, non era economicamente indipendente, mentre il Per_1
figlio minore soffriva di disturbi dell'apprendimento per cui necessitava di essere Per_2
adeguatamente seguìto; che le spese straordinarie sostenute per i figli erano sempre state anticipate dalla ricorrente e restituite a distanza di tempo dal resistente;
che stante la distanza geografica tra i genitori vi era la necessità di rideterminazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio oltre che del contributo di mantenimento in favore della prole;
chiedeva all'adito Per_2
Tribunale di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Baronissi, in data 02/09/2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi,
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a)
Sull'Affidamento: disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, in
Quarrata (PT), via Burianese n.° 110. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. b) Sul Diritto di visita: disporre che Il sig. possa CP_1
avere e tenere con sé il figlio minore un weekend al mese previo accordo con la madre, Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino;
disporre che il padre possa tenere con sé il figlio - ad anni alterni - per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie
(dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
e per 30 giorni consecutivi durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 10 settembre); c)
Sull'Assegno di mantenimento: disporre che Il sig. versi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli fintanto che questi continueranno a convivere Per_1 Per_2
con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti, una somma complessiva mensile di
€ € 600,00= (€ 300,00 per ciascun figlio) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva di tutte le voci di spesa ordinarie di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017; detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario su Postepay Evolution codice IBAN
[...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie e di quelle subordinate alla previa concertazione, così come specificatamente individuate nelle ridette Linee Guida del CNF1 . - disporre che, in relazione alle spese straordinarie da concordarsi tra i coniugi, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dal genitore anticipatario (anche a mezzo sms), l'altro genitore manifesti il motivato dissenso sempre per iscritto, entro e non oltre il termine di 20 gg. dalla data della richiesta e che, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. - disporre che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa nella misura di legge. In via istruttoria. Si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia ordinare al resistente sig. CP_1
di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta.
[...]
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria e con ulteriore riserva di integrare, modificare e/o emendare la prova e la domanda all'esito del comportamento processuale di controparte.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva , il quale dopo aver CP_1
precisato: che la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti era stata convenzionalmente determinata in sede di separazione tenendo conto della condizione di disoccupazione della ricorrente;
che, nondimeno, a partire dall'ottobre 2021, controparte aveva avviato un'attività imprenditoriale acquisendo medio tempore un'apprezzabile capacità reddituale da lavoro autonomo;
che a fronte della richiesta di incremento dell'importo del contributo di mantenimento previsto in favore dei figli lo stesso, nella sua attuale misura, era idoneo a soddisfare appieno i bisogni quotidiani della prole;
che la notevole distanza intercorrente tra il luogo di dimora dei figli e quello in cui il resistente viveva e lavorava rendeva oltremodo problematica una frequentazione costante e continuativa;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma ottavo, L. 89/70 come modificato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 2, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005 n. 35 voglia l'Ill.mo sig.
Presidente, nell'assumere con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse della prole, ridurre il contributo economico posto a proprio carico e pur nell'invarianza della misura complessiva di esso stabilita negli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, attribuirlo in quota parte anche a carico della sig.ra ; - Parte_1 in via definitiva e nel merito, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Baronissi (SA) tra essi coniugi in data 2 settembre
2001 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 38 parte II, serie A;
- dispensare gli ex coniugi dalla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- disporre l'affidamento condiviso del minore ai due genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_3
materna in Quarrata (PT) alla via Burianese n. 110; - determinare gli obblighi economici di mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura e secondo la ripartizione che risulterà più consona alle regole ed ai principi di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c.; - confermare l'obbligo reciproco di entrambi i genitori di concorrere in misura paritaria tra loro ad ogni spesa straordinaria riguardante ciascun figlio così come previsto dalle Linee Guida emanate dal CNF il 29 novembre 2017. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da attribuirsi ai difensori antistatari.”.
Fissata l'udienza del 12.06.2023 innanzi al Presidente f.f. per la comparizione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori secondo le determinazioni formalizzate nel verbale di udienza del
12.06.2023, la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al giudice istruttore.
Il 25.03.2024 il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti, pronunciava sentenza parziale sullo status, con successiva rimessione della causa in istruttoria e concessione ei termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.12.2024; con ordinanza dell'11.01.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a suo sostegno, ovvero, la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Nocera Inferiore n. cronol. 7585/2017 del 21/09/2017 emesso nell'ambito del procedimento di separazione consensuale iscritto al n.r.g. 6269/2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non avendo la convenuta eccepito l'interruzione della separazione ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle condizioni di affidamento dei figli, di cui è, ad oggi, maggiorenne, ma non Per_1
economicamente indipendente, devono ritenersi superate le originarie richieste in ordine all'affidamento della medesima.
Quanto al figlio minore vanno, invece, confermate le statuizioni assunte in fase Per_2 presidenziale, richiamanti quelle omologate in fase separativa, relative all'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la dimora materna.
Quanto all'esercizio del diritto di visita padre figlio vanno confermate le statuizioni assunte in fase presidenziale;
conseguentemente, il padre potrà tenere con sé il figlio minore un weekend Per_2
al mese, dal venerdì dopo la scuola, sino alla domenica sera, comprensivo di una videochiamata al giorno della durata di almeno una mezz'ora, da trascorrersi presso il nuovo domicilio del minore
(in altra abitazione e/o stanza in affitto), o presso quello del padre con onere a proprio carico delle spese di viaggio, salvo diverso e preventivo accordo sul punto tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
va, del pari, confermato, l'esercizio del diritto di visita durante le festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
Quanto alle richieste di mantenimento occorre, per un verso, far riferimento alla capacità economica delle parti;
per altro verso, rammentare che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma permane fintanto che il figlio non sia autosufficiente, ovvero tenga un comportamento di inerzia ingiustificata, che il genitore interessato deve dimostrare (cfr. ex multis Cass. n.
19589/2011, n. 15756/2006).
Quanto all' attuale capacità economica delle parti, risulta che la ricorrente dal 14.10.2021 è titolare della ditta individuale Impresa di Pulizie Lucentezza di EN GA (cfr. visura camerale in atti), mentre il è operaio piastrellista, dipendente della SO. con contratto CP_1 Controparte_2
a tempo indeterminato pieno a far data dal 01.07.2022, gravato di oneri personali (canone di locazione della nuova abitazione ed utenze correlate).
Orbene, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati in fase presidenziale, richiamanti quelli formalizzati in sede di accordi separativi omologati, impone di confermare il mantenimento previsto in favore dei figli nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 in favore di ciascuno di essi), da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie di istruzione e mediche non coperte da SSN previamente documentate. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia come proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , (nata a Parte_1
Salerno il 29/11/1977) e (nato a [...] il [...]) il 2/09/2001 nel Comune CP_1 di Baronissi (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 38, parte
II, serie A, anno 2001);
conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente del medesimo presso la dimora materna;
conferma le modalità dell'esercizio del diritto di visita padre figlio nei termini espressamente indicati in parte motiva;
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento di entrambi i figli, di cui Per_1 maggiorenne, ma non economicamente indipendente, l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Baronissi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g. 5904/2022 vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Leati, giusta procura alle liti in Parte_1
atti, presso il cui studio sito in Prato, in Piazza Mercatale, n.135 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Vicinanza e Antonio Virtuoso, CP_1
giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Salerno, in via Fratelli Magnone, n.14 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
nonché il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2022 dato atto: di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 2.09.2001 in Baronissi (SA), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del predetto Comune, al n. 38, P. II, Serie A, Anno 2001; che dall'unione coniugale nascevano i figli 17.11.2002) e (31.03.2010); che l'unione familiare, nel corso del tempo, per Per_1 Per_2
sopravvenuta incompatibilità di carattere, era divenuta intollerabile, pertanto, i coniugi, con ricorso congiunto, decidevano di addivenire alla separazione consensuale omologata dal Tribunale di Nocera Inferiore con decreto n. cron. 7585/2017 del 21.09.2017 emesso nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 6269/2016; che a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento innanzi al Presidente del Tribunale l'unione coniugale non era più ripresa;
che la ricorrente aveva stabilito la propria nuova residenza nel Comune di Quarrata (PT), ove si era trasferita unitamente ai figli;
che la medesima dal 14.10.2021 era titolare della ditta individuale “Impresa di Pulizie Lucentezza di EN LD mentre il resistente, operaio piastrellista, era dipendente della società
“SO. , con in Baronissi con contratto a tempo indeterminato a far data dal Controparte_2
01.07.2022; che la figlia maggiorenne, non era economicamente indipendente, mentre il Per_1
figlio minore soffriva di disturbi dell'apprendimento per cui necessitava di essere Per_2
adeguatamente seguìto; che le spese straordinarie sostenute per i figli erano sempre state anticipate dalla ricorrente e restituite a distanza di tempo dal resistente;
che stante la distanza geografica tra i genitori vi era la necessità di rideterminazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio oltre che del contributo di mantenimento in favore della prole;
chiedeva all'adito Per_2
Tribunale di: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato
a Baronissi, in data 02/09/2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baronissi,
a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a)
Sull'Affidamento: disporre che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Per_2 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando però a vivere con la madre, in
Quarrata (PT), via Burianese n.° 110. In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. b) Sul Diritto di visita: disporre che Il sig. possa CP_1
avere e tenere con sé il figlio minore un weekend al mese previo accordo con la madre, Per_2
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del bambino;
disporre che il padre possa tenere con sé il figlio - ad anni alterni - per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie
(dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio), per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo,
e per 30 giorni consecutivi durante le vacanze estive (dal 15 giugno al 10 settembre); c)
Sull'Assegno di mantenimento: disporre che Il sig. versi a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario dei figli fintanto che questi continueranno a convivere Per_1 Per_2
con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti, una somma complessiva mensile di
€ € 600,00= (€ 300,00 per ciascun figlio) o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge, comprensiva di tutte le voci di spesa ordinarie di cui alle Linee Guida del CNF del 29 novembre 2017; detta somma dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario su Postepay Evolution codice IBAN
[...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie e di quelle subordinate alla previa concertazione, così come specificatamente individuate nelle ridette Linee Guida del CNF1 . - disporre che, in relazione alle spese straordinarie da concordarsi tra i coniugi, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dal genitore anticipatario (anche a mezzo sms), l'altro genitore manifesti il motivato dissenso sempre per iscritto, entro e non oltre il termine di 20 gg. dalla data della richiesta e che, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. - disporre che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa nella misura di legge. In via istruttoria. Si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia ordinare al resistente sig. CP_1
di produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre periodi d'imposta.
[...]
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria e con ulteriore riserva di integrare, modificare e/o emendare la prova e la domanda all'esito del comportamento processuale di controparte.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva , il quale dopo aver CP_1
precisato: che la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti era stata convenzionalmente determinata in sede di separazione tenendo conto della condizione di disoccupazione della ricorrente;
che, nondimeno, a partire dall'ottobre 2021, controparte aveva avviato un'attività imprenditoriale acquisendo medio tempore un'apprezzabile capacità reddituale da lavoro autonomo;
che a fronte della richiesta di incremento dell'importo del contributo di mantenimento previsto in favore dei figli lo stesso, nella sua attuale misura, era idoneo a soddisfare appieno i bisogni quotidiani della prole;
che la notevole distanza intercorrente tra il luogo di dimora dei figli e quello in cui il resistente viveva e lavorava rendeva oltremodo problematica una frequentazione costante e continuativa;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma ottavo, L. 89/70 come modificato dall'art. 8 L. 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 2, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005 n. 35 voglia l'Ill.mo sig.
Presidente, nell'assumere con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti più opportuni nell'interesse della prole, ridurre il contributo economico posto a proprio carico e pur nell'invarianza della misura complessiva di esso stabilita negli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, attribuirlo in quota parte anche a carico della sig.ra ; - Parte_1 in via definitiva e nel merito, voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Baronissi (SA) tra essi coniugi in data 2 settembre
2001 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 38 parte II, serie A;
- dispensare gli ex coniugi dalla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- disporre l'affidamento condiviso del minore ai due genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione Persona_3
materna in Quarrata (PT) alla via Burianese n. 110; - determinare gli obblighi economici di mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori nella misura e secondo la ripartizione che risulterà più consona alle regole ed ai principi di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c.; - confermare l'obbligo reciproco di entrambi i genitori di concorrere in misura paritaria tra loro ad ogni spesa straordinaria riguardante ciascun figlio così come previsto dalle Linee Guida emanate dal CNF il 29 novembre 2017. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da attribuirsi ai difensori antistatari.”.
Fissata l'udienza del 12.06.2023 innanzi al Presidente f.f. per la comparizione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori secondo le determinazioni formalizzate nel verbale di udienza del
12.06.2023, la causa veniva rinviata per il prosieguo davanti al giudice istruttore.
Il 25.03.2024 il Collegio, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti, pronunciava sentenza parziale sullo status, con successiva rimessione della causa in istruttoria e concessione ei termini ex art. 183, VI comma c.p.c.. Riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.12.2024; con ordinanza dell'11.01.2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È, infatti, provato il titolo addotto a suo sostegno, ovvero, la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del Tribunale di Nocera Inferiore n. cronol. 7585/2017 del 21/09/2017 emesso nell'ambito del procedimento di separazione consensuale iscritto al n.r.g. 6269/2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non avendo la convenuta eccepito l'interruzione della separazione ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle condizioni di affidamento dei figli, di cui è, ad oggi, maggiorenne, ma non Per_1
economicamente indipendente, devono ritenersi superate le originarie richieste in ordine all'affidamento della medesima.
Quanto al figlio minore vanno, invece, confermate le statuizioni assunte in fase Per_2 presidenziale, richiamanti quelle omologate in fase separativa, relative all'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la dimora materna.
Quanto all'esercizio del diritto di visita padre figlio vanno confermate le statuizioni assunte in fase presidenziale;
conseguentemente, il padre potrà tenere con sé il figlio minore un weekend Per_2
al mese, dal venerdì dopo la scuola, sino alla domenica sera, comprensivo di una videochiamata al giorno della durata di almeno una mezz'ora, da trascorrersi presso il nuovo domicilio del minore
(in altra abitazione e/o stanza in affitto), o presso quello del padre con onere a proprio carico delle spese di viaggio, salvo diverso e preventivo accordo sul punto tra le parti, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
va, del pari, confermato, l'esercizio del diritto di visita durante le festività, vacanze natalizie, pasquali ed estive, secondo le statuizioni di cui alla separazione consensuale omologata.
Quanto alle richieste di mantenimento occorre, per un verso, far riferimento alla capacità economica delle parti;
per altro verso, rammentare che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma permane fintanto che il figlio non sia autosufficiente, ovvero tenga un comportamento di inerzia ingiustificata, che il genitore interessato deve dimostrare (cfr. ex multis Cass. n.
19589/2011, n. 15756/2006).
Quanto all' attuale capacità economica delle parti, risulta che la ricorrente dal 14.10.2021 è titolare della ditta individuale Impresa di Pulizie Lucentezza di EN GA (cfr. visura camerale in atti), mentre il è operaio piastrellista, dipendente della SO. con contratto CP_1 Controparte_2
a tempo indeterminato pieno a far data dal 01.07.2022, gravato di oneri personali (canone di locazione della nuova abitazione ed utenze correlate).
Orbene, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati in fase presidenziale, richiamanti quelli formalizzati in sede di accordi separativi omologati, impone di confermare il mantenimento previsto in favore dei figli nella misura di euro 400,00 mensili (euro 200,00 in favore di ciascuno di essi), da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie di istruzione e mediche non coperte da SSN previamente documentate. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia come proposta, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , (nata a Parte_1
Salerno il 29/11/1977) e (nato a [...] il [...]) il 2/09/2001 nel Comune CP_1 di Baronissi (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 38, parte
II, serie A, anno 2001);
conferma l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_2 prevalente del medesimo presso la dimora materna;
conferma le modalità dell'esercizio del diritto di visita padre figlio nei termini espressamente indicati in parte motiva;
dispone che il padre versi alla madre, a titolo di mantenimento di entrambi i figli, di cui Per_1 maggiorenne, ma non economicamente indipendente, l'importo complessivo di euro 400,00 (200,00 euro in favore di ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Baronissi per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire