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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 370/2022
S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
nella causa civile di II grado iscritta al n. 370/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
T R A
n persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fazzi
Ricorrente in riassunzione
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1 C.F._1
Cannata e Giambattista Lo Pinzino
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
), (c.f. ), (c.f.
[...] CP_4 CodiceFiscale_4 CP_5 [...]
) C.F._5
Contumaci
CP_6
- in seno al procedimento cautelare, incoato da Controparte_2 CP_3 CP_4
, nei confronti di , è stato nominato l'Ing.
[...] CP_5 Parte_1 Controparte_1
per dare attuazione all'ordinanza relativa all'esecuzione di lavori edilizi in via Capra a Leonforte;
- conclusa la prestazione, l'Ing. ha richiesto la liquidazione del proprio compenso, il Giudice CP_1 ha liquidato € 1.300,00 per onorario oltre € 10.687,51 per spese documentate (di cui 10.394,40 per prestazioni rese dal collaboratore, del CTU, il geologo ) ponendo il pagamento a Controparte_7
carico di Parte_1
- avverso il provvedimento di liquidazione ha proposto ricorso ex art. 170 D.P.R. Parte_1
115/2002 che il Tribunale di Enna ha rigettato con ordinanza depositata il 6.3.2017;
1 - contro la suddetta ordinanza, emessa a definizione del procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, ha proposto ricorso per cassazione (Rg.12109/2017), Parte_1 che si è concluso con l'ordinanza n. 40850/2021, emessa in camera di consiglio il 28.10.2021, con la quale il Supremo Collegio ha accolto il primo motivo del ricorso dichiarando assorbiti i restanti due ed ha cassato l'ordinanza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, al
Tribunale di Enna;
con atto di citazione ex art 392 c.p.c. ha riassunto la causa davanti al giudice del Parte_1 rinvio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Enna adito, contrariis reiectis, accogliere l'odierna domanda in riassunzione in ogni sua parte e per l'effetto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione : -Ritenere e dichiarare non conforme a giustizia ed illegittima la disposta liquidazione del pagamento al c.t.u della somma di euro 10.687,51 a titolo di rimborso;
per l'effetto condannare alla restituzione di ogni somma versata dalla per l'effetto ed in adempimento del provvedimento cassato, il Parte_1
tutto con rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese, e compensi dei gradi di merito del giudizio e di quello di cassazione e del presente giudizio in favore della . … Con vittoria di spese e compensi di giudizio”; Parte_1
Ha fondamento della riassunzione della causa ha dedotto che:
- la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 40850/2021 ha accolto il primo motivo del proprio ricorso (con il quale ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 111, comma VII, Cost. e art. 360, co. I per falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 56 del d. lgs.
30 maggio 2002, n. 113 - rectius: d.P.R. 30 maggio 2OO2, n. 115 - e per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di specifica contestazione) dichiarando assorbiti gli altri;
- in detta ordinanza, il Supremo Collegio ha accertato e dichiarato che il decreto di liquidazione
è stato emesso in violazione dell'art. 56 del D.P.R. 115/2002, atteso che l'Ing. non è CP_1
stato autorizzato dal Giudice preposto all'attuazione ai sensi dell'art.669- duodecies c.p.c, ad avvalersi di altro prestatore d'opera (il geologo), la cui spesa, in ogni caso, previa autorizzazione, deve essere determinata con l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 50 del citato D.P.R.. Inoltre, rappresenta che il provvedimento impugnato non ha considerato se la prestazione eseguita dal geologo fosse autonoma o meno rispetto all'incarico affidato al CTU, rendendosi dunque eventualmente necessario il conferimento dell'incarico anche ad altro professionista;
2 - nella predetta ordinanza la Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato statuendo che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto in essa contenuta;
- l'importo liquidato, con l'ordinanza impugnata, è stato già incassato dall'Ing. a seguito CP_1
alla procedura esecutiva, espletata nelle more della definizione del giudizio di cassazione, con la conseguenza che lo stesso deve essere restituito.
Costituitasi in giudizio l'Ing. ha respinto gli avversi motivi di opposizione per le seguenti CP_1
ragioni:
- in via preliminare, ha rilevato la presenza di un errore materiale nell'ordinanza della cassazione, atteso è stata indicata la violazione di legge di cui all' art. 76 commi 3 e 4 del
D.P.R n. 115/2002, norma inconducente rispetto all'oggetto del giudizio;
- nel merito, rappresenta che la perizia redatta dall'Ing. è stata utilizzata per dare CP_1 esecuzione all'ordinanza cautelare e la relazione geologica ivi incorporata è stata necessaria per dare attuazione al provvedimento giudiziale;
- osserva che parte avversa faziosamente fa riferimento all'applicazione del principio di diritto di cui all'art. 56 D.P.R. 115/2002;
- sottolinea che la richiesta di restituzione della somma di € 10.687,51 di parte avversa non è ammissibile, poiché le norme del T.U. relative alle spese di giustizia richiamate dalla
Cassazione non prevedono alcun obbligo risarcitorio/restitutorio;
- evidenzia che il Giudice del rinvio deve ratificare l'operato dell'Ing. rideterminando le CP_1
spese sulla base dell'art. 50 del DPR 115/2002, specificando che la somma prevista per la relazione geologica ammonta complessivamente ad € 10.394,40 di cui solo € 1.000,00 sono a titolo di onorario la restante parte è relativa alle spese tecniche, e per tale ragione chiede la nomina di un CTU;
- rileva che in ogni caso la somma da porre a carico dell'Ing. dovrà eventualmente CP_1 riguardare solo l'onorario del geologo e non gli altri esborsi, viceversa si concretizzerebbe una palese ingiustizia e un arricchimento ingiustificato da parte dei soggetti che in fase cautelare ne hanno beneficiato.
Ha dunque chiesto: “che la Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare - assuma ogni opportuna determinazione tenuto conto dell'erronea indicazione da parte della Corte di Cassazione della norma e quindi del principio di diritto da applicare nel presente giudizio - nel merito, in via principale - ratifichi con ogni forma l'operato del CTU con riferimento alla necessità, da parte di questo, della spesa per la relazione geologica allegata al proprio elaborato o in subordine - disponga la restituzione all'attrice del solo onorario di €
1.000,00 corrisposto dall'odierno comparente al Geologo Dott. o in estremo subordine CP_7
3 - disponga la riquantificazione della somma pretesa dall'attrice alla luce del T.U. spese di giustizia. Con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
Si sono susseguite alcune udienze al fine di permettere il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione anche nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_4
, i quali non si sono costituiti.
[...] CP_5
Sono stati concessi i termini 183 co VI c.p.c. la cui ordinanza è stata oggetto di richiesta di revoca da parte di Parte_1
Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, in detta fase, che all'udienza del 20.2.2025 ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini 190 c.p.c.
Le parti ritualmente hanno depositato rispettivamente le proprie comparse conclusionali e di replica.
La causa è dunque decisa nei temini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in riassunzione ex art 392 c.p.c. proposto da deve essere accolto Parte_1
integralmente, per i seguenti motivi.
Giova, preliminarmente, osservare che ai sensi dell'art 383 c.p.c. i vincoli alla attività del Giudice del rinvio devono essere interamente ricercati all'interno del “dictum” della sentenza di cassazione con rinvio, venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente secondo il tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio, e dunque a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per: 1) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, 2) “vizi di motivazione” in ordine a punti decisivi della controversia, 3) “per l'una e per l'altra ragione” (C.Cass sez III ordinanza 13.11.2019/29328).
Nella prima ipotesi, il giudizio di rinvio non rappresenta una restituzione o prosecuzione del grado di appello o comunque del grado in cui era stata pronunciata la sentenza cassata;
il procedimento, cioè, non regredisce, bensì costituisce una progressione rispetto alla fase rescindente e dunque cumula le preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno.
In questo caso il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, co.1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa
4 dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale - salvo solo il caso di giuridica inesistenza - o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità (Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3458 del 06/03/2012).
Nell'ipotesi di sentenza cassata “per vizi di motivazione” il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (essendo peraltro tenuto ad osservare il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati), (Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 12102 del 29/05/2014).
Nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
Nel caso di specie gli hanno cassato il provvedimento impugnato, in quanto hanno rilevato Parte_2 una “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” e nello specifico è stata evidenziata la violazione dell'art 76 (rectius 56) commi 3 e 4 del DPR n. 115/2002; ciò comporta che il presente giudizio di rinvio è un procedimento ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. (Cass n. 20423/2024)
Il principio di diritto ai sensi dell'art. 384, co.1, c.p.c., che è stato statuito dal Supremo collegio, nell'ordinanza n. 4080/21 (Rg. 12109/2017), è il seguente: il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione dell'art 76 (rectius 56) commi 3 e 4 del DPR n. 115/2002 atteso che “ … non emerge che l'Ing. quale consulente demandato a porre in essere le operazioni necessarie per CP_1
la fase attuativa materiale del concesso provvedimento cautelare, fosse stato espressamente autorizzato ad avvalersi anche di collaboratore (nel caso di specie, geologo) per ulteriori indagini specialistiche nel coso dell'espletamento delle suddette operazioni tecniche … L'ordinanza oggetto del ricorso è, quindi, incorsa nella violazione dell'art. 76, commi 3 e 4 (rectius 56) del d.P.R. n.
115/2002, dal momento che – ed a questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio -
l'ing. avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato (cfr. Cass 18906/2020) dal giudice CP_1 preposto all'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. per avvalersi di un altro prestatore
5 d'opera (per correlate attività strumentali, materiali od intellettuali, rispetto ai quesiti posti con
l'incarico), la cui spesa, oltretutto, deve- in genere essere determinata con l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 50 dello stesso s. P.R. e non in forme alternative. Con il provvedimento qui impugnato non è stato, peraltro, nemmeno considerato che tale prestazione per la ritenuta attività strumentale fosse o meno autonoma rispetto all'incarico affidato al c.t.u., e che quindi, fosse o meno necessario conferire al collaboratore dello stesso consulente d'ufficio un apposito distinto incarico”.
Dalla lettura della motivazione della menzionata ordinanza emerge che nel caso in cui il CTU si avvalga di altri prestatori d'opera senza la preventiva autorizzazione ciò comporta che egli stia agendo in violazione di legge, nella specie dell'art. 56 del DPR 115/2002, con la conseguenziale illegittimità delle attività poste in essere dal collaboratore del CTU che sono state oggetto di liquidazione.
A tal proposito, si precisa che dal contesto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 40850/2021 risulta in modo chiaro l'indicazione dell'articolo a cui la stessa fa riferimento per enunciare il principio di diritto da applicare al caso di specie.
Infatti, gli non si limitano a citare l'articolo dal quale emerge la violazione di legge rilevata, Parte_2
ma richiamano, applicandolo al caso concreto, il dettato normativo e il correlativo principio di diritto di cui chiedono l'applicazione.
Inoltre, la Suprema Corte dichiara di accogliere il ricorso di per il primo motivo Parte_1 di impugnazione ovvero “la società ricorrente ha testualmente denunciato l'illegittimità della sentenza (rectius ordinanza) ex art. 111, comma VII, Cost e art 360, co I per falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 56 del d.lgs 30 maggio 2002 n. 113 (rectius d.P.R. 30 maggio 2002. N. 115 30)”, con il conseguenziale assorbimento delle altre censure.
Pertanto, la circostanza, che nella motivazione dell'ordinanza, sia stato indicato l'art. 76 piuttosto che l'art.56 del DPR 115/2002 non comporta alcuna situazione di incertezza in ordine al principio di diritto da applicare in questo giudizio, e per tale ragione questo giudice non ritiene necessario la correzione del lapsus calami in cui è in corso l'estensore.
Considerata la natura “chiusa” di questo procedimento, per le ragioni innanzi dette, si rileva che alcuna valutazione in merito alla circostanza che l'ausilio del geologo sia stato necessario per lo svolgimento dell'incarico conferito al CTU può essere resa in questa sede.
Risulta, inoltre, inammissibile, nel presente giudizio, la richiesta avanzata dall'Ing. di CP_1
rideterminazione delle spese oggetto di contestazione sulla base del D.P.R. 115/2002, in quanto è evidente che non può qualificarsi una spesa per l'adempimento dell'incarico il compenso riconosciuto ad altro professionista per un servizio pur collegato all'incarico conferito al consulente. È infatti dalla stessa richiesta di liquidazione allegata in atti (cfr. all. 1 comparsa) che si rileva come l'importo di
6 euro 10.394,40 sia stato richiesto per compensare il lavoro del dott. e non per mere spese CP_7 materiali sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Ed ancora si evidenzia che questo giudicante deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse fattuali della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono l'antecedente sul piano logico-giuridico della pronuncia di annullamento, gli uni e le altre anche se erroneamente effettuati o presupposte, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dei suddetti temi verrebbe a porre nel nulla gli effetti della sentenza di cassazione, contrastando il principio di intangibilità (Cass.
n. 17353 del 23/07/2010 e n. 6126 del 19/06/1998).
Ammissibile, dunque, risulta la richiesta di restituzione delle somme liquidate a titolo di spesa pari ad € 10.687,51 del decreto di liquidazione del CTU e successivamente confermata nell'ordinanza del
Tribunale di Enna (Rep. 172 RG 1629/2016) cassata con l'ordinanza de qua.
a tal fine ha allegato l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa dal Parte_1
Tribunale di Enna, in favore dell'Ing. (Rg. 499/2017) e il pagamento di detto importo non è CP_1
stato contestato da parte dell'Ing. CP_1
Ai sensi dell'art. 389 c.p.c. quando una sentenza, o come nel caso di specie un'ordinanza, viene cassata, la parte che ha eseguito la sentenza/ordinanza, ad esempio pagando una somma di denaro, può chiedere la restituzione della somma al giudice che ha ricevuto il rinvio del processo.
La domanda di restituzione, infatti, non costituisce una domanda nuova ma, è conseguenziale al provvedimento della Cassazione ed è riconosciuta in ragione di soddisfare l'esigenza di restaurare una situazione patrimoniale anteriore alla sentenza/ordinanza cassata, prescindendo qualsiasi valutazione circa la condotta dell'accipiens. (Cass. n. 7270 del 2003, n. 17374 del 2018, Cass. n.
21969 del 2018, n. 7978 del 2013)
Ai fini restitutori sono riconoscibili gli interessi legali dal giorno di pagamento della somma, e non dalla domanda, con l'esclusione di cumulare interessi e rivalutazione.
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione: “L'azione proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'accipiens, sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale, subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. (C. Cass 5391/2013).
7 “L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens“, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. n. 21699 del 2011).
Per quanto argomentato la domanda di deve essere accolta. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza per cui sono dovute ad le spese del Parte_1
procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002, quelle del giudizio di Cassazione e quelle della presente causa.
Le spese del procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002, sono liquidate nella misura di € 700,00 così come indicate nell'ordinanza che lo ha definito.
Le spese del giudizio avanti alla Corte di cassazione sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, come in dispositivo, in ragione del valore della causa sui valori medi, con esclusione della fase decisionale atteso che la decisione è stata assunta in camera di consiglio e quindi in un'udienza non partecipata.
Le spese del presente giudizio sono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, come in dispositivo, in ragione del valore della causa sui valori medi ad esclusione della fase istruttoria essendo un procedimento di mero rinvio
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa iscritta n. R.G. 370/2022 quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 40850/2021 (Rg. 12109/2017) sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti Parte_1 dell'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
[...]
così dispone;
- accoglie la domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e per l'effetto condanna, l'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
8 in solido, alla restituzione in favore di CP_3 CP_4 CP_5 Parte_1
della somma di euro 10.687,51 oltre interessi legali;
- condanna l'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_5 Parte_1
pagamento, in solido, delle spese: - a) del procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002 nella misura di €
700,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
- b) del giudizio di cassazione che sono liquidate in euro 1.215,00 per la fase di studio, ed euro 1.080,00 per la fase introduttiva per complessivi euro 2.295,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
- c) del presente giudizio che sono liquidate in euro 875,00 fase studio, euro 740,00 fase introduttiva, euro 1.620,00 fase decisionale per complessivi euro 3.235,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge.
Enna, 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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S E N T E N Z A
Repubblica Italiana nel nome del Popolo Italiano
nella causa civile di II grado iscritta al n. 370/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
T R A
n persona del suo legale rappresentante pro tempore, (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fulvia Fazzi
Ricorrente in riassunzione
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Controparte_1 C.F._1
Cannata e Giambattista Lo Pinzino
Resistente
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
), (c.f. ), (c.f.
[...] CP_4 CodiceFiscale_4 CP_5 [...]
) C.F._5
Contumaci
CP_6
- in seno al procedimento cautelare, incoato da Controparte_2 CP_3 CP_4
, nei confronti di , è stato nominato l'Ing.
[...] CP_5 Parte_1 Controparte_1
per dare attuazione all'ordinanza relativa all'esecuzione di lavori edilizi in via Capra a Leonforte;
- conclusa la prestazione, l'Ing. ha richiesto la liquidazione del proprio compenso, il Giudice CP_1 ha liquidato € 1.300,00 per onorario oltre € 10.687,51 per spese documentate (di cui 10.394,40 per prestazioni rese dal collaboratore, del CTU, il geologo ) ponendo il pagamento a Controparte_7
carico di Parte_1
- avverso il provvedimento di liquidazione ha proposto ricorso ex art. 170 D.P.R. Parte_1
115/2002 che il Tribunale di Enna ha rigettato con ordinanza depositata il 6.3.2017;
1 - contro la suddetta ordinanza, emessa a definizione del procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, ha proposto ricorso per cassazione (Rg.12109/2017), Parte_1 che si è concluso con l'ordinanza n. 40850/2021, emessa in camera di consiglio il 28.10.2021, con la quale il Supremo Collegio ha accolto il primo motivo del ricorso dichiarando assorbiti i restanti due ed ha cassato l'ordinanza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio di cassazione, al
Tribunale di Enna;
con atto di citazione ex art 392 c.p.c. ha riassunto la causa davanti al giudice del Parte_1 rinvio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Enna adito, contrariis reiectis, accogliere l'odierna domanda in riassunzione in ogni sua parte e per l'effetto, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione : -Ritenere e dichiarare non conforme a giustizia ed illegittima la disposta liquidazione del pagamento al c.t.u della somma di euro 10.687,51 a titolo di rimborso;
per l'effetto condannare alla restituzione di ogni somma versata dalla per l'effetto ed in adempimento del provvedimento cassato, il Parte_1
tutto con rivalutazione ed interessi dalla domanda al soddisfo. Con condanna alla refusione delle spese, e compensi dei gradi di merito del giudizio e di quello di cassazione e del presente giudizio in favore della . … Con vittoria di spese e compensi di giudizio”; Parte_1
Ha fondamento della riassunzione della causa ha dedotto che:
- la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 40850/2021 ha accolto il primo motivo del proprio ricorso (con il quale ha rilevato l'illegittimità dell'ordinanza ex art. 111, comma VII, Cost. e art. 360, co. I per falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 56 del d. lgs.
30 maggio 2002, n. 113 - rectius: d.P.R. 30 maggio 2OO2, n. 115 - e per mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di specifica contestazione) dichiarando assorbiti gli altri;
- in detta ordinanza, il Supremo Collegio ha accertato e dichiarato che il decreto di liquidazione
è stato emesso in violazione dell'art. 56 del D.P.R. 115/2002, atteso che l'Ing. non è CP_1
stato autorizzato dal Giudice preposto all'attuazione ai sensi dell'art.669- duodecies c.p.c, ad avvalersi di altro prestatore d'opera (il geologo), la cui spesa, in ogni caso, previa autorizzazione, deve essere determinata con l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 50 del citato D.P.R.. Inoltre, rappresenta che il provvedimento impugnato non ha considerato se la prestazione eseguita dal geologo fosse autonoma o meno rispetto all'incarico affidato al CTU, rendendosi dunque eventualmente necessario il conferimento dell'incarico anche ad altro professionista;
2 - nella predetta ordinanza la Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato statuendo che il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto in essa contenuta;
- l'importo liquidato, con l'ordinanza impugnata, è stato già incassato dall'Ing. a seguito CP_1
alla procedura esecutiva, espletata nelle more della definizione del giudizio di cassazione, con la conseguenza che lo stesso deve essere restituito.
Costituitasi in giudizio l'Ing. ha respinto gli avversi motivi di opposizione per le seguenti CP_1
ragioni:
- in via preliminare, ha rilevato la presenza di un errore materiale nell'ordinanza della cassazione, atteso è stata indicata la violazione di legge di cui all' art. 76 commi 3 e 4 del
D.P.R n. 115/2002, norma inconducente rispetto all'oggetto del giudizio;
- nel merito, rappresenta che la perizia redatta dall'Ing. è stata utilizzata per dare CP_1 esecuzione all'ordinanza cautelare e la relazione geologica ivi incorporata è stata necessaria per dare attuazione al provvedimento giudiziale;
- osserva che parte avversa faziosamente fa riferimento all'applicazione del principio di diritto di cui all'art. 56 D.P.R. 115/2002;
- sottolinea che la richiesta di restituzione della somma di € 10.687,51 di parte avversa non è ammissibile, poiché le norme del T.U. relative alle spese di giustizia richiamate dalla
Cassazione non prevedono alcun obbligo risarcitorio/restitutorio;
- evidenzia che il Giudice del rinvio deve ratificare l'operato dell'Ing. rideterminando le CP_1
spese sulla base dell'art. 50 del DPR 115/2002, specificando che la somma prevista per la relazione geologica ammonta complessivamente ad € 10.394,40 di cui solo € 1.000,00 sono a titolo di onorario la restante parte è relativa alle spese tecniche, e per tale ragione chiede la nomina di un CTU;
- rileva che in ogni caso la somma da porre a carico dell'Ing. dovrà eventualmente CP_1 riguardare solo l'onorario del geologo e non gli altri esborsi, viceversa si concretizzerebbe una palese ingiustizia e un arricchimento ingiustificato da parte dei soggetti che in fase cautelare ne hanno beneficiato.
Ha dunque chiesto: “che la Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via preliminare - assuma ogni opportuna determinazione tenuto conto dell'erronea indicazione da parte della Corte di Cassazione della norma e quindi del principio di diritto da applicare nel presente giudizio - nel merito, in via principale - ratifichi con ogni forma l'operato del CTU con riferimento alla necessità, da parte di questo, della spesa per la relazione geologica allegata al proprio elaborato o in subordine - disponga la restituzione all'attrice del solo onorario di €
1.000,00 corrisposto dall'odierno comparente al Geologo Dott. o in estremo subordine CP_7
3 - disponga la riquantificazione della somma pretesa dall'attrice alla luce del T.U. spese di giustizia. Con vittoria di spese e compensi. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito”.
Si sono susseguite alcune udienze al fine di permettere il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in riassunzione anche nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_4
, i quali non si sono costituiti.
[...] CP_5
Sono stati concessi i termini 183 co VI c.p.c. la cui ordinanza è stata oggetto di richiesta di revoca da parte di Parte_1
Ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione le parti sono state invitate a precisare le conclusioni. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice, in detta fase, che all'udienza del 20.2.2025 ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini 190 c.p.c.
Le parti ritualmente hanno depositato rispettivamente le proprie comparse conclusionali e di replica.
La causa è dunque decisa nei temini che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione in riassunzione ex art 392 c.p.c. proposto da deve essere accolto Parte_1
integralmente, per i seguenti motivi.
Giova, preliminarmente, osservare che ai sensi dell'art 383 c.p.c. i vincoli alla attività del Giudice del rinvio devono essere interamente ricercati all'interno del “dictum” della sentenza di cassazione con rinvio, venendo tali poteri a dimensionarsi in modo differente secondo il tipo di vizio di legittimità che ha determinato la necessità del rinvio, e dunque a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per: 1) “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, 2) “vizi di motivazione” in ordine a punti decisivi della controversia, 3) “per l'una e per l'altra ragione” (C.Cass sez III ordinanza 13.11.2019/29328).
Nella prima ipotesi, il giudizio di rinvio non rappresenta una restituzione o prosecuzione del grado di appello o comunque del grado in cui era stata pronunciata la sentenza cassata;
il procedimento, cioè, non regredisce, bensì costituisce una progressione rispetto alla fase rescindente e dunque cumula le preclusioni maturate nel passaggio dei gradi o dal giudicato interno.
In questo caso il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, co.1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa
4 dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale - salvo solo il caso di giuridica inesistenza - o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della Corte di legittimità (Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 3458 del 06/03/2012).
Nell'ipotesi di sentenza cassata “per vizi di motivazione” il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi (essendo peraltro tenuto ad osservare il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati), (Corte cass.
Sez. L, Sentenza n. 12102 del 29/05/2014).
Nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
Nel caso di specie gli hanno cassato il provvedimento impugnato, in quanto hanno rilevato Parte_2 una “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” e nello specifico è stata evidenziata la violazione dell'art 76 (rectius 56) commi 3 e 4 del DPR n. 115/2002; ciò comporta che il presente giudizio di rinvio è un procedimento ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove. (Cass n. 20423/2024)
Il principio di diritto ai sensi dell'art. 384, co.1, c.p.c., che è stato statuito dal Supremo collegio, nell'ordinanza n. 4080/21 (Rg. 12109/2017), è il seguente: il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione dell'art 76 (rectius 56) commi 3 e 4 del DPR n. 115/2002 atteso che “ … non emerge che l'Ing. quale consulente demandato a porre in essere le operazioni necessarie per CP_1
la fase attuativa materiale del concesso provvedimento cautelare, fosse stato espressamente autorizzato ad avvalersi anche di collaboratore (nel caso di specie, geologo) per ulteriori indagini specialistiche nel coso dell'espletamento delle suddette operazioni tecniche … L'ordinanza oggetto del ricorso è, quindi, incorsa nella violazione dell'art. 76, commi 3 e 4 (rectius 56) del d.P.R. n.
115/2002, dal momento che – ed a questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio -
l'ing. avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato (cfr. Cass 18906/2020) dal giudice CP_1 preposto all'attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. per avvalersi di un altro prestatore
5 d'opera (per correlate attività strumentali, materiali od intellettuali, rispetto ai quesiti posti con
l'incarico), la cui spesa, oltretutto, deve- in genere essere determinata con l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 50 dello stesso s. P.R. e non in forme alternative. Con il provvedimento qui impugnato non è stato, peraltro, nemmeno considerato che tale prestazione per la ritenuta attività strumentale fosse o meno autonoma rispetto all'incarico affidato al c.t.u., e che quindi, fosse o meno necessario conferire al collaboratore dello stesso consulente d'ufficio un apposito distinto incarico”.
Dalla lettura della motivazione della menzionata ordinanza emerge che nel caso in cui il CTU si avvalga di altri prestatori d'opera senza la preventiva autorizzazione ciò comporta che egli stia agendo in violazione di legge, nella specie dell'art. 56 del DPR 115/2002, con la conseguenziale illegittimità delle attività poste in essere dal collaboratore del CTU che sono state oggetto di liquidazione.
A tal proposito, si precisa che dal contesto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 40850/2021 risulta in modo chiaro l'indicazione dell'articolo a cui la stessa fa riferimento per enunciare il principio di diritto da applicare al caso di specie.
Infatti, gli non si limitano a citare l'articolo dal quale emerge la violazione di legge rilevata, Parte_2
ma richiamano, applicandolo al caso concreto, il dettato normativo e il correlativo principio di diritto di cui chiedono l'applicazione.
Inoltre, la Suprema Corte dichiara di accogliere il ricorso di per il primo motivo Parte_1 di impugnazione ovvero “la società ricorrente ha testualmente denunciato l'illegittimità della sentenza (rectius ordinanza) ex art. 111, comma VII, Cost e art 360, co I per falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell'art. 56 del d.lgs 30 maggio 2002 n. 113 (rectius d.P.R. 30 maggio 2002. N. 115 30)”, con il conseguenziale assorbimento delle altre censure.
Pertanto, la circostanza, che nella motivazione dell'ordinanza, sia stato indicato l'art. 76 piuttosto che l'art.56 del DPR 115/2002 non comporta alcuna situazione di incertezza in ordine al principio di diritto da applicare in questo giudizio, e per tale ragione questo giudice non ritiene necessario la correzione del lapsus calami in cui è in corso l'estensore.
Considerata la natura “chiusa” di questo procedimento, per le ragioni innanzi dette, si rileva che alcuna valutazione in merito alla circostanza che l'ausilio del geologo sia stato necessario per lo svolgimento dell'incarico conferito al CTU può essere resa in questa sede.
Risulta, inoltre, inammissibile, nel presente giudizio, la richiesta avanzata dall'Ing. di CP_1
rideterminazione delle spese oggetto di contestazione sulla base del D.P.R. 115/2002, in quanto è evidente che non può qualificarsi una spesa per l'adempimento dell'incarico il compenso riconosciuto ad altro professionista per un servizio pur collegato all'incarico conferito al consulente. È infatti dalla stessa richiesta di liquidazione allegata in atti (cfr. all. 1 comparsa) che si rileva come l'importo di
6 euro 10.394,40 sia stato richiesto per compensare il lavoro del dott. e non per mere spese CP_7 materiali sostenute per l'adempimento dell'incarico.
Ed ancora si evidenzia che questo giudicante deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse fattuali della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono l'antecedente sul piano logico-giuridico della pronuncia di annullamento, gli uni e le altre anche se erroneamente effettuati o presupposte, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dei suddetti temi verrebbe a porre nel nulla gli effetti della sentenza di cassazione, contrastando il principio di intangibilità (Cass.
n. 17353 del 23/07/2010 e n. 6126 del 19/06/1998).
Ammissibile, dunque, risulta la richiesta di restituzione delle somme liquidate a titolo di spesa pari ad € 10.687,51 del decreto di liquidazione del CTU e successivamente confermata nell'ordinanza del
Tribunale di Enna (Rep. 172 RG 1629/2016) cassata con l'ordinanza de qua.
a tal fine ha allegato l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa dal Parte_1
Tribunale di Enna, in favore dell'Ing. (Rg. 499/2017) e il pagamento di detto importo non è CP_1
stato contestato da parte dell'Ing. CP_1
Ai sensi dell'art. 389 c.p.c. quando una sentenza, o come nel caso di specie un'ordinanza, viene cassata, la parte che ha eseguito la sentenza/ordinanza, ad esempio pagando una somma di denaro, può chiedere la restituzione della somma al giudice che ha ricevuto il rinvio del processo.
La domanda di restituzione, infatti, non costituisce una domanda nuova ma, è conseguenziale al provvedimento della Cassazione ed è riconosciuta in ragione di soddisfare l'esigenza di restaurare una situazione patrimoniale anteriore alla sentenza/ordinanza cassata, prescindendo qualsiasi valutazione circa la condotta dell'accipiens. (Cass. n. 7270 del 2003, n. 17374 del 2018, Cass. n.
21969 del 2018, n. 7978 del 2013)
Ai fini restitutori sono riconoscibili gli interessi legali dal giorno di pagamento della somma, e non dalla domanda, con l'esclusione di cumulare interessi e rivalutazione.
In tal senso si è espressa la Corte di cassazione: “L'azione proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. prescinde da ogni valutazione soggettiva circa il contegno dell'accipiens, sicché, per il semplice fatto che una sentenza esecutiva sia stata riformata all'esito del giudizio di cassazione, colui che abbia adempiuto una prestazione successivamente risultata non dovuta ha diritto di essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale, subita, ovvero alla restituzione della somma versata comprensiva degli interessi legali a partire dal giorno del pagamento. (C. Cass 5391/2013).
7 “L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens“, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento” (Cass. n. 21699 del 2011).
Per quanto argomentato la domanda di deve essere accolta. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza per cui sono dovute ad le spese del Parte_1
procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002, quelle del giudizio di Cassazione e quelle della presente causa.
Le spese del procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002, sono liquidate nella misura di € 700,00 così come indicate nell'ordinanza che lo ha definito.
Le spese del giudizio avanti alla Corte di cassazione sono liquidate sulla base del D.M. 55/2014, come in dispositivo, in ragione del valore della causa sui valori medi, con esclusione della fase decisionale atteso che la decisione è stata assunta in camera di consiglio e quindi in un'udienza non partecipata.
Le spese del presente giudizio sono liquidate sulla base del D.M. 147/2022, come in dispositivo, in ragione del valore della causa sui valori medi ad esclusione della fase istruttoria essendo un procedimento di mero rinvio
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando nella causa iscritta n. R.G. 370/2022 quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 40850/2021 (Rg. 12109/2017) sull'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti Parte_1 dell'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
[...]
così dispone;
- accoglie la domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, e per l'effetto condanna, l'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3
8 in solido, alla restituzione in favore di CP_3 CP_4 CP_5 Parte_1
della somma di euro 10.687,51 oltre interessi legali;
- condanna l'Ing. Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_5 Parte_1
pagamento, in solido, delle spese: - a) del procedimento ex art.170 d.p.r 115/2002 nella misura di €
700,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
- b) del giudizio di cassazione che sono liquidate in euro 1.215,00 per la fase di studio, ed euro 1.080,00 per la fase introduttiva per complessivi euro 2.295,00, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge;
- c) del presente giudizio che sono liquidate in euro 875,00 fase studio, euro 740,00 fase introduttiva, euro 1.620,00 fase decisionale per complessivi euro 3.235,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa di legge.
Enna, 30.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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