Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 1930 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di AP dell'anno 2023, avverso la sentenza del
Tribunale di AP numero 9239 pubblicata il 20 ottobre 2010 e non notificata, avente a oggetto pagamento somme e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sergio Pizzolla (cf ), elettivamente domiciliato nello studio del C.F._2 difensore in AP, Via Mergellina, 220, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellante
e
AP, Via Michelangelo da Controparte_1
Caravaggio, 76 (cf , in persona dell'Amministratore, Rag. P.IVA_1 [...]
[..
[...]
), elettivamente domiciliato in AP, Via Bonito, II trav. ex C.F._3
17/A, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24 febbraio 2022 (per le comunicazioni: pec
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appellato
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
AP , precedente amministratore, per sentir accertare e Parte_1 dichiarare l'inadempimento ai doveri derivanti dal rapporto di mandato instaurato col con condanna dello stesso alla restituzione dell'importo di € CP_1
6.628,25, incassato dai condomini e non versato, in subordine condannarlo alla restituzione della medesima somma ai sensi dell'art. 2041 cc, nonché al risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, cagionato dalla condotta inadempiente.
Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda, eccependo, in Parte_1 particolare, di aver incassato, dopo l'approvazione del rendiconto al 31 agosto 2012 da parte dell'assemblea e prima della cessazione dell'incarico, il 15 ottobre 2012, la somma di € 6.628,25 con la quale, unitamente al precedente saldo di cassa, aveva provveduto a pagare i debiti del e, segnatamente, € 6.838,65 al CP_1
Supercondominio “Parco Fabi e Di Carlo” ed € 1.340,50 a pulitore Controparte_3 del fabbricato. In via riconvenzionale il convenuto chiedeva il pagamento dell'importo di € 3.321,86, per compenso professionale, come da bilancio approvato
(€ 2.717,82 oltre iva).
Il Tribunale all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva disposto interrogatorio formale nonché ctu contabile, rigettava la domanda risarcitoria formulata dal poiché sfornita di prova, e, sulla scorta delle conclusioni CP_1
2 del ctu, condannava a restituire al l'importo di € 7.150,32, pari Parte_1 CP_1
a quello che avrebbe dovuto essere la giacenza di cassa al momento della cessazione dell'incarico, ivi incluse le somme riscosse dai condomini, puntualmente comprovate mediante esibizione delle ricevute e non contabilizzate. Il Tribunale accoglieva, altresì, la domanda riconvenzionale formulata da condannando il Parte_1
a pagare in suo favore l'importo di € 3.321,86, comprensivo di accessori, CP_1 essendo emerso dal rendiconto approvato un credito dell'amministratore per compensi di € 2.717,82.
Il primo giudice, infine, in ragione dell'esito della lite, condannava alla Parte_1 refusione delle spese del grado in favore del compensate in misura di un CP_1 terzo, ponendo a carico del convenuto le spese di ctu.
Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec il 20 aprile 2023, invocandone l'integrale riforma, previa sospensione della esecutorietà dell'impugnata sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) disporre, preliminarmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351 c.p.c., la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata, tenutosi conto dei motivi di impugnazione e dei gravi pregiudizi che deriverebbero all'appellante dalla sua messa in esecuzione;
2) in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in totale riforma della sentenza gravata n. 9239/2022 del Tribunale di AP, accogliere le conclusioni, sia di merito che istruttorie, come dall'odierno appellante rese in primo grado con le note di trattazione scritta depositate il 24/3/2021, che vengono, ai sensi dell'art. 346
c.p.c. di seguito nuovamente trascritte: "a) provveda sulla preliminare richiesta di convocazione del c.t.u. per fornire i chiarimenti alle osservazioni specificatamente formulate nel verbale di udienza del 27/11/2018; b) rigetti comunque tutte le domande avanzate dall'amministratore del Controparte_4
AP alla Via Michelangelo da Caravaggio n. 76, con l'atto di citazione del
23/11/2016, per essere completamente infondate, sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
c) accolga, per contro, la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e condanni, di conseguenza, il condominio " CP_1
a pagare, a titolo di compenso professionale residuo per il periodo
[...]
1/1/2011 al 15/10/2012, in favore dell'ex amministratore Dott. Parte_1
3 l'importo complessivo di € 3.321,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) condanni il attore al pagamento delle spese e dei compensi CP_1 professionali del presente giudizio, compreso il compenso liquidato al CTU e nella stessa misura per il compenso a favore del CTP Dott. e) in via Persona_1 istruttoria ed in conseguenza dell'esito negativo dell'interrogatorio formale, come reso dall'amministratore del all'udienza del Controparte_1
17/4/2018, ammetta il convenuto a provare le stesse circostanze con i testimoni già indicati nella memoria 183, 2 termine, depositata il 9/11/2017”.
Con comparsa depositata il 25 luglio 2023, si costituiva in giudizio il
[...] chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado. Controparte_1
Con ordinanza del 3 novembre 2023, la Corte, ritenuto che “all'esito di una valutazione sommaria, come dovuta in tale sede, appare che la sentenza, sulla sola scorta della documentazione versata in atti in questa fase di giudizio e sulla CTU espletata in primo grado e qui depositata - e pur necessitando un più complesso accertamento non esperibile in tale fase sommaria - non contenga prima facie, vizi logici manifesti e non possa dirsi sussistente la manifesta fondatezza del gravame;
ritenuto, che non appare fondato l'asserito periculum, genericamente dedotto, tenuto conto dell'importo piuttosto modesto”, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rinviando la causa all'udienza del 28 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 351, comma IV, cpc, assegnando alle parti termine fino al 20 novembre 2024 per note conclusionali, udienza che subiva un differimento d'ufficio all'11 febbraio
2025.
L'appellante e l'appellato depositavano note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, come da verbale.
Il fascicolo di primo grado, più volte richiesto, non è pervenuto alla Corte ma risulta successivamente integralmente digitalizzato. In ogni caso, le produzioni delle parti sono complete e sia la difesa appellante che l'appellato hanno prodotto la relazione di
CTU e gli allegati.
4 L'appellante formula tre motivi di gravame, non rubricati, coi quali sostanzialmente lamenta:
- che il Tribunale aveva qualificato l'azione intrapresa dal quale azione CP_1 generale di arricchimento, la quale, avendo natura sussidiaria, avrebbe dovuto essere respinta sussistendo un'azione tipica per l'inadempimento del mandatario in relazione all'obbligo di rendere il conto (art. 1713 cc);
- che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'amministratore, nello svolgimento del mandato, si fosse reso inadempiente a specifici obblighi individuati:
a) nell'omessa gestione, con la dovuta diligenza, degli incassi ricevuti per quote condominiali;
b) nella mancata ottemperanza all'obbligo di rendiconto, avendo omesso di giustificare le movimentazioni finanziarie dell'ente in modo adeguato e trasparente;
c) nella mancata consegna di tutto quanto ricevuto in corso di mandato e, in particolare, gli incassi ed i documenti contabili in suo possesso. Il Tribunale, però, nel condannare alla restituzione delle somme, non aveva tenuto debito Parte_1 conto delle effettive risultanze della ctu, dalla quale era emerso che le passività risultanti dai bilanci approvati dall'assemblea in data 15 ottobre 2012, sulla scorta del rendiconto del precedente amministratore a tutto il 31 agosto 2012, risultavano ridotte da € 21.116,28 ad € 11.152,98 nel rendiconto predisposto dal nuovo amministratore fino alla data del 15 ottobre 2012.
Il ctu, per tale ragione, aveva concluso che “la nuova amministrazione ha prodotto un nuovo bilancio in cui i debiti verso i fornitori dall'importo iniziale di € 21.116,28 ha ridotto tale voce ad € 11.152,98 ha implicitamente riconosciuto che, pur in assenza di fattura, sono stati pagati debito per importo complessivo di € 9.963,30
(21.116,28-11.152,98) e che € 9.963,30 si riferiscono al pagamento per € 7.815,60 per quota Parco Fabi e Di Carlo 2012, per € 633,70 per debiti verso DI TO e per
€ 1.514,00 per debiti verso Gestione Riscaldamento Gerani”. Il primo giudice, pertanto, non si era avveduto che la giacenza di cassa era stata utilizzata per i pagamenti successivi, rendicontati per il periodo 1/9/2012-15/10/2012, come dedotto in comparsa di costituzione da Nulla era, dunque, dovuto dal precedente Parte_1 amministratore al CP_1
- che, infine, il primo giudice non aveva operato corretta applicazione del principio
5 della reciproca soccombenza, palesemente sussistente, che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Giova chiarire che, seppur nelle conclusioni l'appellante richiama i mezzi istruttori già formulati in primo grado, chiedendone l'ammissione, nel corpo del gravame non vi è a essi nessun riferimento, né in punto di censura all'ordinanza che li ha denegati né quanto alla rilevanza o necessità ai fini della decisione.
Procedendo dunque all'esame dell'appello, il primo motivo di gravame non è fondato.
Il ha, infatti, agito, in via principale, nei confronti dell'amministratore CP_1 uscente con l'azione tipica contrattuale, formulando domanda ai sensi dell'art. 2041 cc solo in via subordinata. Il Tribunale, con l'impugnata sentenza, ha espressamente applicato le norme dettate in materia di mandato, in particolare il “combinato disposto degli artt. 1129 e ss. c.c. e 1710 e ss. c.c., avente ad oggetto gli inadempimenti degli obblighi assunti in qualità di amministratore del CP_1 convenuto e alle restituzioni degli ammanchi di cassa”, affermando, con riguardo alla domanda di indebito arricchimento, che “parte attrice, diversamente da quanto prospettato ex adverso, in via meramente subordinata, ha esperito l'azione residuale e sussidiaria prevista dall'art. 2041 c.c.”.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
ha dedotto, sia nel precedente grado di giudizio che nel presente grado, di Parte_1 aver provveduto, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre e il 15 ottobre 2012, al pagamento dei debiti nei confronti del Supercondominio “Parco Fabi e Di Carlo” e
[...]
rispettivamente per € 6.838,65, ed € 1.340,50, utilizzando le somme CP_3 giacenti in cassa, nelle quali sarebbero stati compresi gli oneri riscossi dai condomini dopo il 31 agosto 2012.
Il ctu ha chiarito che, certamente, l'importo di € 6.838,65 si riferiva a pagamento indicato nel rendiconto al 31 agosto 2012, la voce di spesa, dunque, era stata effettuata precedentemente al 1 settembre 2012 (pag. 21).
Il ctu, sulla scorta delle dichiarazioni rese a verbale da nel corso Parte_1 dell'assemblea del 15 ottobre 2012 di aver provveduto al pagamento delle quote del
6 e del debito nonché sulla base della circostanza che “la Parte_2 CP_3 nuova amministrazione ha prodotto un nuovo bilancio in cui i debiti verso fornitori dall'importo iniziale di € 21.116,28 a ridotto tale voce in € 11.152,98 ha implicitamente riconosciuto che, pur in assenza di fattura sono stati pagati debito per l'importo complessivo di € 9.963,30”, ascritti dal ctp di “per € 7.815,60 Parte_1 per “Quota Parco Fabi e Di Carlo 2012, per €uro 633,70 per debiti verso ditta
TO e per € 1.514,00 per debiti verso Gestione Riscaldamento Gerani”, ha ritenuto che “Da un punto di vista contabile il debito si riduce anche in assenza della fattura ricevuta o della ricevuta di pagamento” (pag. 21 e 22 rel.).
La considerazione del ctu non implica che vi sia prova del pagamento dei debiti, peraltro, diversi anche nell'importo da quelli che assumeva aver pagato con Parte_1 la giacenza di cassa (ricalcolata successivamente dal ctu alla luce delle ricevute prodotte dal Condominio) né l'assemblea condominiale ha mai approvato il bilancio con riferimento al periodo 1 settembre -15 ottobre 2012.
Il rendiconto presentato da al 31 agosto 2012, è stato approvato nel corso Parte_1 dell'assemblea del 15 ottobre 2012 e, successivamente, l'assemblea, in data 31 maggio
2013, ha approvato espressamente il solo consuntivo delle spese effettuate dall'amministratore subentrante, nel periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2012 (doc.
13 prod. . CP_1
Il prospetto contabile, predisposto dal nuovo amministratore sulla base di quanto riferito da in fase di passaggio di consegne ma senza che venisse allegata Parte_1 documentazione a supporto (v. verbale consegna documenti all. 9 prod. Condominio)
- nel quale, in effetti, il debito del Condominio viene indicato in € 11.152,98 e non più in € 21.116,28 - non vincola il Condominio che non lo ha mai approvato e, secondo il consueto riparto dell'onere della prova, spettava a produrre prova Parte_1 documentale degli esborsi effettuati, le cui causali sono state, tra l'altro, diversamente dedotte, sia per l'imputazione che per gli importi, negli atti difensivi e nel corso della ctu.
Il motivo va, quindi, respinto non emergendo dagli atti processuali la prova che abbia utilizzato la giacenza di cassa, già da questi indicata quale “zero” nel Parte_1 rendiconto al 31 agosto 2012, per pagare debiti condominiali non inseriti nel detto
7 rendiconto.
Anche il terzo e ultimo motivo di impugnazione, afferente al regolamento delle spese di lite del precedente grado di giudizio, va disatteso.
Se è vero che vi è stata reciproca soccombenza, è altrettanto vero che il nei rapporti di dare/avere, è risultato, comunque, vittorioso e il giudice CP_1 di primae curae ha tenuto debito conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, di importo inferiore a quella principale spiegata dal , CP_1 disponendo per tale ragione la compensazione parziale delle spese. Quanto alle spese di ctu, essa si è resa necessaria per ricostruire la contabilità condominiale, rispetto alla quale, per fatto addebitabile all'amministratore, non v'era chiarezza né certo supporto documentale, quindi, correttamente, il relativo esborso è stato posto a carico della parte che, non solo è risultata sostanzialmente soccombente, essendo emerso un credito in favore del ma che ha reso necessario CP_1
l'espletamento del mezzo istruttorio.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, quindi, tenuto conto del valore della lite, € 7.150,32, dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrisponde scaglione tariffario di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in € 1.752,00 per la fase cautelare, ed € 2.906,00, per la fase di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di AP numero 9239 pubblicata il 20 ottobre 2022, proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_5
8
[...] Caravaggio, 76, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Via Michelangelo da Caravaggio, 76, in Controparte_5 persona dell'Amministratore pro tempore, liquidate in € 1.752,00 per la fase cautelare, ed € 2.906,00, per la fase di merito, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in AP, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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