Articolo 2 del Codice delle pari opportunità
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15 giugno 2006
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1 gennaio 2013
Art. 2. Promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunita'
(decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articolo 5) 1. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei.
(( 1-bis. Agli organismi di parita' previsti dal presente decreto, nonche' da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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