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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 7482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7482 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
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N.R.G.A.C. 19216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19216 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. BIANCONCINI GENNARO presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla piazzetta Matilde Serao n.34
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9/01/2023, dall'avv.
D'ORO LAURETTA presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Giacinto Gigante n. 140
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note per l'udienza cartolare del 20.03.2025.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2022, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio a Napoli con il Controparte_1
09.06.1988, che dalla loro unione era nata una figlia: (in data 18.07.1989), Per_1 economicamente autosufficiente, ma ancora residente presso la casa coniugale con i genitori, lavorando per due giorni alla settimana a Roma e per tre giorni in smart- working, rappresentava che la convivenza con il era divenuta CP_1 insostenibile a causa dei comportamenti del marito nei suoi confronti, offensivi e aggressivi, sia sul piano verbale che fisico. Rappresentava di aver subito maltrattamenti negli anni, anche sfociati, in alcuni casi, in aggressioni fisiche, mai denunciati per paura e per tutelare la propria figlia e di essersi poi rivolta ad un legale per la separazione, iniziativa però rimasta priva di seguito in quanto il padre del resistente si era ammalato e poi era intervenuta la pandemia da Covid 19.
Deduceva, infatti, che da novembre 2019 a giugno 2020 il aveva deciso CP_1 di andare a vivere presso il padre per prestargli assistenza, per poi fare ritorno a casa, nel giugno del 2020, proponendole di vivere da separati in casa, decisione che ella aveva accettato per il benessere psicologico della figlia, provata dalla situazione di lockdown. Rappresentava, tuttavia, che l'apparente serenità era durata poco e che il resistente aveva ripreso ad avere atteggiamenti manipolatori, continuando da allora a vivere presso la casa coniugale, umiliandola e attuando un pressing psicologico, anche, ad esempio, accusandola di avere una relazione con un amico, collega del Affermava di essere frequentemente in preda a stati CP_1 di ansia e paura, e che il marito le aveva inflitto reiterate violenze fisiche e morali, oltre a tradirla ripetutamente e a intrattenere una relazione extraconiugale ancora perdurante. Deduceva in ordine al proprio patrimonio di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale, nonché di una casa vacanze a Cellole (CE), dove per
½ vi era altresì l'usufrutto in favore della propria madre. Rappresentava di lavorare
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presso uno studio commercialista, in assenza di regolare contratto, per cinque giorni settimanali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, percependo una retribuzione mensile pari ad € 400,00, e che tale occupazione sarebbe cessata al 30.09.2022, per avvenuto preavviso di chiusura del predetto studio. In ordine al CP_1 deduceva che lo stesso, agente di commercio e amministratore di n. 12 condomini, percepiva un reddito annuale pari ad € 35.000,00, e che lo stesso aveva un conto corrente con un saldo al 31/05/2022 di € 60.000,00, titoli e prodotti di investimento per circa € 13.000,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva: “Preliminarmente, nelle more del presente giudizio, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
Nel merito:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 _1
, con addebito a carico del sig. , ordinandone
[...] Controparte_1
l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli anno
1988 atto n. 58 p.II s. A sez. O;
2. Determinare quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile non inferiore ad € 1.300,00 che sarà accreditata, entro e non oltre, il giorno cinque di ogni mese di competenza, con accredito diretto su c/c che verrà indicato, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
3. Ordinare a , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. e/o a C.F._2 [...]
presso il quale il Sig. Controparte_2 CP_1
è titolare di conto corrente n. 63341469 con un saldo al 31.05.2022 la
[...] corresponsione di un importo pari al 50% del pari a circa euro 60.000,00 a favore della ricorrente . Parte_1
4. Ordinare a , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. e/o a C.F._2 [...]
presso la quale il Sig. è titolare di titoli e prodotti CP_3 Controparte_4 di investimento assicurativi per circa 13.000,00 Euro la corresponsione di un importo pari al 50% a favore di;
Parte_1
5. Assegnare la dimora coniugale alla sig.ra , imputando Parte_1 tutte, nessuna esclusa, le spese ordinaria di gestione e/o manutenzione in capo alla stessa assegnataria escluse quelle di manutenzione straordinaria sia dell'immobile
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che di carattere condominiale che dovranno essere attribuite alla ricorrente ed al resistente in ugual misura;
6. In ogni caso, con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però la versione dei fatti fornita dalla ricorrente.
Affermava di essersi sempre prodigato per la famiglia, ma che, nonostante ciò, da alcuni anni la aveva iniziato a mostrare indifferenza nei suoi confronti, _1 rendendo impossibile la convivenza;
rappresentava altresì che la stessa, probabilmente caduta in uno stato depressivo, in particolare dopo la morte del padre, si era chiusa al mondo esterno, allontanando anche il resistente dalla loro rete amicale e portandolo ad isolarsi e ciò nonostante il supporto dal medesimo offertole.
Rappresentava, inoltre, di aver cessato, anche a causa di problematiche di salute, la propria attività di agente di commercio, svolgendo solo l'attività di amministratore di condominio e percependo un reddito lordo di € 25.000,00 in media negli ultimi tre anni, tradotto in una capacità reddituale di circa € 15.000,00 annui netti, da cui detrarre tutte le spese sostenute, tra cui quelle di affitto di studio e di collaboratori. Deduceva inoltre che la propria attività lavorativa lo portava a stare fuori casa per l'intera giornata, ignorandolo la moglie al suo rientro, provocandogli ciò un disagio psicologico, continuando tuttavia lo stesso a provvedere alle necessità familiari, permettendo alla moglie di utilizzare le proprie entrate di lavoro per le sue esigenze personali. Rappresentava che negli ultimi anni il rapporto coniugale si era incrinato sempre più, a causa dell'atteggiamento estremamente distaccato della , con conseguenze negative sulla sua vita _1 sociale e lavorativa ed inoltre che aveva, forse a causa dello stato depressivo provocatogli da ciò, subito anche gravi problematiche di salute. Deduceva di aver provato a salvare il matrimonio, mentre la moglie era rimasta ferma nella sua intenzione di separarsi e di essere stato costretto, anche su richiesta della stessa, ad allontanarsi momentaneamente dalla casa coniugale per recarsi presso l'abitazione
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paterna, non apportando però tale allontanamento giovamento alla coppia.
Rappresentava, infatti, che la moglie persisteva nel suo intento di separarsi, mostrando indifferenza anche quando lo stesso aveva cominciato ad avere gravi problemi di salute.
Deduceva, altresì, di aver iniziato a sospettare che la intrattenesse _1 una relazione con un amico, a cui la stessa gli aveva chiesto di offrire lavoro come collaboratore, insospettendosi maggiormente quando la moglie di quest'uomo lo aveva avvisato che tra i due vi era una relazione sentimentale, scoprendoli poi il resistente in atteggiamenti intimi presso un bar.
In ordine alla casa familiare, rappresentava che la figlia, economicamente autosufficiente, si appoggiava nella casa coniugale solo per comodità e non per esigenza, che pertanto nulla escludeva che le parti potessero continuare a coabitare nella suddetta casa;
in ogni caso rilevava che egli versando in condizioni di salute precarie, per cui si rendevano necessari anche improvvisi ricoveri presso strutture sanitarie, non era nella situazione di lasciare l'abitazione e cercarne un'altra, laddove la avrebbe potuto trasferirsi presso la casa materna. _1
In ordine alla situazione economica della , affermava altresì che ella _1 aveva collaborato professionalmente con lui, gestendo la contabilità, ma che poi egli aveva ricevuto delle cartelle esattoriali a causa di errori commessi dalla stessa;
che ella, comunque, aveva sempre svolto attività professionale economico- contabile, traendo una cospicua fonte di guadagno, che le consentiva provvedere alle sue esigenze personali, provvedendo sempre il marito alle spese familiari, nonché che ella aveva fornito un valido aiuto nella sua attività di amministrazione di condomini, ausilio venuto meno a seguito della prospettiva della separazione, trovandosi quindi il resistente nella necessità di acquisire un nuovo collaboratore, con conseguenti ulteriori spese. Rappresentava che il tenore di vita della coppia non fosse elevato e che la moglie fosse economicamente autosufficiente già prima del matrimonio, mantenendo tale autosufficienza successivamente, anche quando la figlia era piccola.
Tutto ciò premesso, chiedeva:
“Che l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa adozione da parte del Presidente dei provvedimenti di cui all'art. 708
c.p.c., voglia così provvedere:
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1)=Pronunciare la separazione personale dei coniugi
dichiarando che la stessa è addebitabile esclusivamente Parte_2 alla moglie , ovvero, in via subordinata, pronunciare la Parte_1 predetta separazione ai soli sensi dell'art. 151 c.c. primo comma;
2)= in merito all'assegnazione della casa coniugale, provvedere secondo quanto sopra esposto e richiesto,
3)= dichiarare che nessun assegno di mantenimennto sia dovuto alla ricorrente , per i motivi sorpa esposti, o, in via estremamente Parte_1 gradata, porre a carico del sig. un contributo mensile di Controparte_1 mantenimento, in favore della moglie, non superiore ad € 250,00=, essendo la stessa economicamente autosufficiente;
4)=condannare la ricorrente, , al pagamento delle Parte_1 spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
All'udienza presidenziale del 10.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, sciogliendo la riserva, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
un assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo nel mantenimento, in _1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Nulla disponeva sulla casa coniugale, ritenuto che la stessa non potesse essere assegnata in assenza del presupposto normativo, ricordando che la finalità dell'assegnazione della casa familiare fosse quella di consentire ai figli minorenni e a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Venivano depositate memorie integrative e, all'udienza cartolare del
16.05.2023, il G.I., su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie, rigettando entrambe le richieste delle parti di modifica dei provvedimenti presidenziali, peraltro non oggetto di reclamo;
ammesse ed espletate le prove orali, le parti venivano sollecitate a valutare la possibilità di trovare una soluzione concordata.
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Rilevato che le parti non avevano raggiunto alcun accordo e considerato che non ricorrevano i presupposti per alcuna modifica dei provvedimenti già emessi, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa al
Collegio per la decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno avanzato reciproche domande di addebito.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a
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carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N.
917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008;
Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
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Orbene nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito gli atteggiamenti offensivi e persecutori di quest'ultimo, il suo fare aggressivo verbalmente e fisicamente, oltre che autoritario, assumendo sempre egli stesso le decisioni per la famiglia, tenendo in scarsa considerazione la sua opinione, e vessandola altresì come lavoratrice, nonché la violazione del dovere di fedeltà.
Ciò premesso, in ordine al primo profilo, non può non rilevarsi l'estrema genericità delle deduzioni, non accompagnate dall'allegazione di specifiche circostanze di fatto, e pertanto l'inidoneità delle stesse a supportare la domanda di addebito. Per completezza occorre precisare che in allegato al ricorso vi è un referto del Pronto Soccorso del 20.07.2020, ma nel ricorso alcun riferimento vi è all'episodio di vita al quale andrebbe ricollegato, analoghe valutazioni valgono per la denuncia del 15/10/2020 e la successiva remissione di querela del 26/03/2021.
Quanto al secondo elemento posto a fondamento della domanda di addebito, dunque l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'assunto è rimasto completamente sfornito di prova. Premesso che assolutamente irrilevante è la circostanza che il resistente abbia riconosciuto che tal fosse stata sua fidanzata prima del matrimonio Persona_2
e che egli, circa cinque, sei anni fa l'abbia ricontattata e si siano rivisti a Milano per un caffè, in quanto tale incontro non può assolutamente ritenersi sintomatico di una relazione extraconiugale, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art.
2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali”
(Cass. N. 7998/2014) e nel caso di specie nessun altro elemento è stato fornito. Invero, quanto alla prova testimoniale, l'unico teste, che ha riferito della Testimone_1 relazione del con un'altra donna, non ha avuto conoscenza diretta della CP_1 circostanza, ma ha riferito quanto raccontatole dalla ricorrente medesima sia in ordine alla relazione sia in ordine ai messaggi letti sul cellulare del marito che il teste non ha mai visto, ma ha letto attraverso lo screenshot fatto dalla sua amica con il suo cellulare.
Dunque la rilevanza di quanto riferito dal teste è sostanzialmente nulla, in quanto
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vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569).
Gli altri testi hanno riferito di non sapere nulla al riguardo. In mancanza di prova, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Assolutamente priva di riscontro probatorio, poi, è rimasta la domanda di addebito formulata dal resistente, condividendo il collegio le valutazioni espresse dal G.I. nell'ordinanza istruttoria ove non sono state ammesse le prove articolate dal resistente in quanto aventi ad oggetto circostanze assolutamente generiche e intrise di valutazioni, mentre con riguardo all'ultimo capo (“vero è che nel periodo matrimoniale la sig.ra si confidava non con una sua amica ma con il sig. _1
, suo amico di vecchia data, chiedendo anche al marito di acquisirlo Parte_3 come collaboratore, con gravi e fondati sospetti della moglie dello stesso, sig.ra
che si stava consumando una relazione extraconiugale tra i due. Persona_3
Invero la moglie del sig. , dato il rapporto stretto e profondo che si creava di Pt_3 giorno in giorno tra i due, non solo segnalò il fatto anche al ma lo CP_1 mise e lo ha messo a conoscenza di messaggi, telefonate ed altro tra i due, così arrivando a sorprendere i due presso un bar limitrofo a piazza Bernini, con gravi e conseguenti discussioni”) non può che confermarsene l'assoluta inammissibilità non essendo formulato nel rispetto del dettato dell'art. 244 c.p.c. . Pertanto, anche la domanda di addebito proposta dal resistente va rigettata.
In conclusione, questo Collegio ritiene, sulla base di quanto dedotto e prodotto in atti, che tra le parti sia venuto meno nel corso del tempo l'affectio coniugalis il che ha portato ad una separazione di fatto per diversi anni, pur avendo le stesse continuato a convivere, ma, non essendo stato però acquisito materiale istruttorio tale da poter ritenere che la disgregazione dell'unione matrimoniale sia specificamente riconducibile ai comportamenti dell'una o dell'altra parte, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 I co c.c. .
Passando alla casa coniugale, nella cui richiesta di assegnazione la ricorrente ha continuato ad insistere negli scritti conclusionali, essendo l'unica figlia della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non può che ribadirsi quanto già osservato in merito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori. Ed invero, in materia di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e all'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Pertanto in
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mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti alcun provvedimento va adottato al riguardo, e la comproprietà sull'immobile rimane disciplinata dalle regole del diritto civile in materia, restando assolutamente irrilevante la residenza anagrafica della figlia, la quale, si ribadisce, è Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
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individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che
“In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Ord. N. 234/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve premettersi che nel corso della vita matrimoniale è pacifico che la ricorrente, di professione ragioniera, lavorava, in mancanza di regolare contratto, presso uno studio commercialista, oltre a collaborare nell'attività lavorativa del marito, il quale lavorava come agente di commercio e amministratore di dodici condomini;
dall'ultima dichiarazione dei redditi del resistente prodotta in atti, quella 2021, risulta un reddito complessivo di €
30.224,00; inoltre le parti sono comproprietarie della casa famigliare in via Saverio
Altamura e di un immobile a Cellole (CE). Nessuna prova specifica è stata fornita in ordine al tenore di vita delle parti.
Ciò premesso, sulla base di tali elementi, deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della ricorrente, che, peraltro, una volta cessata la collaborazione con lo studio commercialista durata più di trent'anni, è riuscita a trovare una nuova collocazione, sebbene la tessa abbia dedotto negli scritti difensivi che tale nuova attività sarebbe terminata a causa delle difficoltà della sig.ra ad assumere i nuovi metodi lavorativi lontani dalla sua _1
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formazione professionale ancorata ad una obsoleta concezione dell'attività di segretariato, circostanza non verosimile atteso che ella nel corso di questi anni ha sempre lavorato quindi ha avuto la possibilità di rimanere aggiornata. Dunque tenuto conto della concreta e attuale capacità lavorativa della ricorrente, ma allo stesso tempo che la sua condizione reddituale di fatto è indefinibile per mancanza di attendibili dichiarazioni dei redditi rispetto alle rendite da lavoro sommerso, e tenuto altresì conto del patrimonio immobiliare di cui è comproprietaria e che, inoltre, ella ha ereditato insieme al fratello un immobile in via Fracanzano che a seguito del decesso della madre,
è stato venduto, nel corso del presente giudizio, per un importo complessivo di €
470.000,00, nell'impossibilità di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio rispetto alla posizione del resistente, dei cui redditi all'attualità, comunque, alcuna prova è stata fornita, ogni ulteriore accertamento circa i presupposti della domanda in esame è precluso. In conclusione la domanda non può che essere rigettata, conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo a carico di CP_5
di versare a l'importo mensile di € 500,00 disposto in via
[...] Parte_1 provvisoria ed urgente.
Va infine ribadita in questa sede l'inammissibilità, già dichiarata in prima udienza, delle ulteriori domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del
21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010)
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte ricorrente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
13 14
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 58, parte II, s. A, sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988);
• Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo in favore di liquidato in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 1.904,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
con attribuzione in favore dell'Avv. Lauretta D'Oro dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
14
N.R.G.A.C. 19216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19216 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, C.F._1 dall'avv. BIANCONCINI GENNARO presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla piazzetta Matilde Serao n.34
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla C.F._2 comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 9/01/2023, dall'avv.
D'ORO LAURETTA presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via
Giacinto Gigante n. 140
RESISTENTE
NONCHÉ
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Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note per l'udienza cartolare del 20.03.2025.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2022, , premesso che Parte_1 aveva contratto matrimonio a Napoli con il Controparte_1
09.06.1988, che dalla loro unione era nata una figlia: (in data 18.07.1989), Per_1 economicamente autosufficiente, ma ancora residente presso la casa coniugale con i genitori, lavorando per due giorni alla settimana a Roma e per tre giorni in smart- working, rappresentava che la convivenza con il era divenuta CP_1 insostenibile a causa dei comportamenti del marito nei suoi confronti, offensivi e aggressivi, sia sul piano verbale che fisico. Rappresentava di aver subito maltrattamenti negli anni, anche sfociati, in alcuni casi, in aggressioni fisiche, mai denunciati per paura e per tutelare la propria figlia e di essersi poi rivolta ad un legale per la separazione, iniziativa però rimasta priva di seguito in quanto il padre del resistente si era ammalato e poi era intervenuta la pandemia da Covid 19.
Deduceva, infatti, che da novembre 2019 a giugno 2020 il aveva deciso CP_1 di andare a vivere presso il padre per prestargli assistenza, per poi fare ritorno a casa, nel giugno del 2020, proponendole di vivere da separati in casa, decisione che ella aveva accettato per il benessere psicologico della figlia, provata dalla situazione di lockdown. Rappresentava, tuttavia, che l'apparente serenità era durata poco e che il resistente aveva ripreso ad avere atteggiamenti manipolatori, continuando da allora a vivere presso la casa coniugale, umiliandola e attuando un pressing psicologico, anche, ad esempio, accusandola di avere una relazione con un amico, collega del Affermava di essere frequentemente in preda a stati CP_1 di ansia e paura, e che il marito le aveva inflitto reiterate violenze fisiche e morali, oltre a tradirla ripetutamente e a intrattenere una relazione extraconiugale ancora perdurante. Deduceva in ordine al proprio patrimonio di essere comproprietaria con il marito della casa coniugale, nonché di una casa vacanze a Cellole (CE), dove per
½ vi era altresì l'usufrutto in favore della propria madre. Rappresentava di lavorare
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presso uno studio commercialista, in assenza di regolare contratto, per cinque giorni settimanali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, percependo una retribuzione mensile pari ad € 400,00, e che tale occupazione sarebbe cessata al 30.09.2022, per avvenuto preavviso di chiusura del predetto studio. In ordine al CP_1 deduceva che lo stesso, agente di commercio e amministratore di n. 12 condomini, percepiva un reddito annuale pari ad € 35.000,00, e che lo stesso aveva un conto corrente con un saldo al 31/05/2022 di € 60.000,00, titoli e prodotti di investimento per circa € 13.000,00.
Tutto ciò premesso, chiedeva: “Preliminarmente, nelle more del presente giudizio, autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
Nel merito:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 _1
, con addebito a carico del sig. , ordinandone
[...] Controparte_1
l'annotazione al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Napoli anno
1988 atto n. 58 p.II s. A sez. O;
2. Determinare quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile non inferiore ad € 1.300,00 che sarà accreditata, entro e non oltre, il giorno cinque di ogni mese di competenza, con accredito diretto su c/c che verrà indicato, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
3. Ordinare a , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. e/o a C.F._2 [...]
presso il quale il Sig. Controparte_2 CP_1
è titolare di conto corrente n. 63341469 con un saldo al 31.05.2022 la
[...] corresponsione di un importo pari al 50% del pari a circa euro 60.000,00 a favore della ricorrente . Parte_1
4. Ordinare a , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente a[...], C.F. e/o a C.F._2 [...]
presso la quale il Sig. è titolare di titoli e prodotti CP_3 Controparte_4 di investimento assicurativi per circa 13.000,00 Euro la corresponsione di un importo pari al 50% a favore di;
Parte_1
5. Assegnare la dimora coniugale alla sig.ra , imputando Parte_1 tutte, nessuna esclusa, le spese ordinaria di gestione e/o manutenzione in capo alla stessa assegnataria escluse quelle di manutenzione straordinaria sia dell'immobile
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che di carattere condominiale che dovranno essere attribuite alla ricorrente ed al resistente in ugual misura;
6. In ogni caso, con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/20142, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”
Si procedeva allo svolgimento del processo e con decreto veniva fissata l'udienza presidenziale.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando però la versione dei fatti fornita dalla ricorrente.
Affermava di essersi sempre prodigato per la famiglia, ma che, nonostante ciò, da alcuni anni la aveva iniziato a mostrare indifferenza nei suoi confronti, _1 rendendo impossibile la convivenza;
rappresentava altresì che la stessa, probabilmente caduta in uno stato depressivo, in particolare dopo la morte del padre, si era chiusa al mondo esterno, allontanando anche il resistente dalla loro rete amicale e portandolo ad isolarsi e ciò nonostante il supporto dal medesimo offertole.
Rappresentava, inoltre, di aver cessato, anche a causa di problematiche di salute, la propria attività di agente di commercio, svolgendo solo l'attività di amministratore di condominio e percependo un reddito lordo di € 25.000,00 in media negli ultimi tre anni, tradotto in una capacità reddituale di circa € 15.000,00 annui netti, da cui detrarre tutte le spese sostenute, tra cui quelle di affitto di studio e di collaboratori. Deduceva inoltre che la propria attività lavorativa lo portava a stare fuori casa per l'intera giornata, ignorandolo la moglie al suo rientro, provocandogli ciò un disagio psicologico, continuando tuttavia lo stesso a provvedere alle necessità familiari, permettendo alla moglie di utilizzare le proprie entrate di lavoro per le sue esigenze personali. Rappresentava che negli ultimi anni il rapporto coniugale si era incrinato sempre più, a causa dell'atteggiamento estremamente distaccato della , con conseguenze negative sulla sua vita _1 sociale e lavorativa ed inoltre che aveva, forse a causa dello stato depressivo provocatogli da ciò, subito anche gravi problematiche di salute. Deduceva di aver provato a salvare il matrimonio, mentre la moglie era rimasta ferma nella sua intenzione di separarsi e di essere stato costretto, anche su richiesta della stessa, ad allontanarsi momentaneamente dalla casa coniugale per recarsi presso l'abitazione
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paterna, non apportando però tale allontanamento giovamento alla coppia.
Rappresentava, infatti, che la moglie persisteva nel suo intento di separarsi, mostrando indifferenza anche quando lo stesso aveva cominciato ad avere gravi problemi di salute.
Deduceva, altresì, di aver iniziato a sospettare che la intrattenesse _1 una relazione con un amico, a cui la stessa gli aveva chiesto di offrire lavoro come collaboratore, insospettendosi maggiormente quando la moglie di quest'uomo lo aveva avvisato che tra i due vi era una relazione sentimentale, scoprendoli poi il resistente in atteggiamenti intimi presso un bar.
In ordine alla casa familiare, rappresentava che la figlia, economicamente autosufficiente, si appoggiava nella casa coniugale solo per comodità e non per esigenza, che pertanto nulla escludeva che le parti potessero continuare a coabitare nella suddetta casa;
in ogni caso rilevava che egli versando in condizioni di salute precarie, per cui si rendevano necessari anche improvvisi ricoveri presso strutture sanitarie, non era nella situazione di lasciare l'abitazione e cercarne un'altra, laddove la avrebbe potuto trasferirsi presso la casa materna. _1
In ordine alla situazione economica della , affermava altresì che ella _1 aveva collaborato professionalmente con lui, gestendo la contabilità, ma che poi egli aveva ricevuto delle cartelle esattoriali a causa di errori commessi dalla stessa;
che ella, comunque, aveva sempre svolto attività professionale economico- contabile, traendo una cospicua fonte di guadagno, che le consentiva provvedere alle sue esigenze personali, provvedendo sempre il marito alle spese familiari, nonché che ella aveva fornito un valido aiuto nella sua attività di amministrazione di condomini, ausilio venuto meno a seguito della prospettiva della separazione, trovandosi quindi il resistente nella necessità di acquisire un nuovo collaboratore, con conseguenti ulteriori spese. Rappresentava che il tenore di vita della coppia non fosse elevato e che la moglie fosse economicamente autosufficiente già prima del matrimonio, mantenendo tale autosufficienza successivamente, anche quando la figlia era piccola.
Tutto ciò premesso, chiedeva:
“Che l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa adozione da parte del Presidente dei provvedimenti di cui all'art. 708
c.p.c., voglia così provvedere:
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1)=Pronunciare la separazione personale dei coniugi
dichiarando che la stessa è addebitabile esclusivamente Parte_2 alla moglie , ovvero, in via subordinata, pronunciare la Parte_1 predetta separazione ai soli sensi dell'art. 151 c.c. primo comma;
2)= in merito all'assegnazione della casa coniugale, provvedere secondo quanto sopra esposto e richiesto,
3)= dichiarare che nessun assegno di mantenimennto sia dovuto alla ricorrente , per i motivi sorpa esposti, o, in via estremamente Parte_1 gradata, porre a carico del sig. un contributo mensile di Controparte_1 mantenimento, in favore della moglie, non superiore ad € 250,00=, essendo la stessa economicamente autosufficiente;
4)=condannare la ricorrente, , al pagamento delle Parte_1 spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
All'udienza presidenziale del 10.01.2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente, sciogliendo la riserva, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla CP_1
un assegno mensile di € 500,00, a titolo di contributo nel mantenimento, in _1 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT e rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Nulla disponeva sulla casa coniugale, ritenuto che la stessa non potesse essere assegnata in assenza del presupposto normativo, ricordando che la finalità dell'assegnazione della casa familiare fosse quella di consentire ai figli minorenni e a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficiente di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti.
La causa veniva rimessa innanzi al G.I. per l'espletamento dell'istruttoria.
Venivano depositate memorie integrative e, all'udienza cartolare del
16.05.2023, il G.I., su richiesta dei procuratori delle parti, assegnava i termini per l'articolazione delle memorie istruttorie, rigettando entrambe le richieste delle parti di modifica dei provvedimenti presidenziali, peraltro non oggetto di reclamo;
ammesse ed espletate le prove orali, le parti venivano sollecitate a valutare la possibilità di trovare una soluzione concordata.
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Rilevato che le parti non avevano raggiunto alcun accordo e considerato che non ricorrevano i presupposti per alcuna modifica dei provvedimenti già emessi, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi rimessa al
Collegio per la decisione con la concessione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno avanzato reciproche domande di addebito.
In diritto deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a
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carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Con particolare riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, secondo consolidata giurisprudenza: a) l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass. N. 25618/2007; Cass. N. 16859/2015; Cass. N.
917/2017); b) la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e, quindi anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. N. 1557/2008;
Cass. N. 8929/2013; Cass. N.21657/2017); c) grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. N. 2059/2012).
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Orbene nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione al marito gli atteggiamenti offensivi e persecutori di quest'ultimo, il suo fare aggressivo verbalmente e fisicamente, oltre che autoritario, assumendo sempre egli stesso le decisioni per la famiglia, tenendo in scarsa considerazione la sua opinione, e vessandola altresì come lavoratrice, nonché la violazione del dovere di fedeltà.
Ciò premesso, in ordine al primo profilo, non può non rilevarsi l'estrema genericità delle deduzioni, non accompagnate dall'allegazione di specifiche circostanze di fatto, e pertanto l'inidoneità delle stesse a supportare la domanda di addebito. Per completezza occorre precisare che in allegato al ricorso vi è un referto del Pronto Soccorso del 20.07.2020, ma nel ricorso alcun riferimento vi è all'episodio di vita al quale andrebbe ricollegato, analoghe valutazioni valgono per la denuncia del 15/10/2020 e la successiva remissione di querela del 26/03/2021.
Quanto al secondo elemento posto a fondamento della domanda di addebito, dunque l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'assunto è rimasto completamente sfornito di prova. Premesso che assolutamente irrilevante è la circostanza che il resistente abbia riconosciuto che tal fosse stata sua fidanzata prima del matrimonio Persona_2
e che egli, circa cinque, sei anni fa l'abbia ricontattata e si siano rivisti a Milano per un caffè, in quanto tale incontro non può assolutamente ritenersi sintomatico di una relazione extraconiugale, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine della addebitabilità della separazione, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art.
2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate - unitamente ad altri elementi probatori - quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili, sempre che esprimano non opinioni o giudizi o stati d'animo personali, ma fatti obiettivi, suscettibili, in quanto tali, di essere valutati giuridicamente come indice della violazione di specifici doveri coniugali”
(Cass. N. 7998/2014) e nel caso di specie nessun altro elemento è stato fornito. Invero, quanto alla prova testimoniale, l'unico teste, che ha riferito della Testimone_1 relazione del con un'altra donna, non ha avuto conoscenza diretta della CP_1 circostanza, ma ha riferito quanto raccontatole dalla ricorrente medesima sia in ordine alla relazione sia in ordine ai messaggi letti sul cellulare del marito che il teste non ha mai visto, ma ha letto attraverso lo screenshot fatto dalla sua amica con il suo cellulare.
Dunque la rilevanza di quanto riferito dal teste è sostanzialmente nulla, in quanto
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vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 15 gennaio 2015, n. 569).
Gli altri testi hanno riferito di non sapere nulla al riguardo. In mancanza di prova, la domanda di addebito non può che essere rigettata.
Assolutamente priva di riscontro probatorio, poi, è rimasta la domanda di addebito formulata dal resistente, condividendo il collegio le valutazioni espresse dal G.I. nell'ordinanza istruttoria ove non sono state ammesse le prove articolate dal resistente in quanto aventi ad oggetto circostanze assolutamente generiche e intrise di valutazioni, mentre con riguardo all'ultimo capo (“vero è che nel periodo matrimoniale la sig.ra si confidava non con una sua amica ma con il sig. _1
, suo amico di vecchia data, chiedendo anche al marito di acquisirlo Parte_3 come collaboratore, con gravi e fondati sospetti della moglie dello stesso, sig.ra
che si stava consumando una relazione extraconiugale tra i due. Persona_3
Invero la moglie del sig. , dato il rapporto stretto e profondo che si creava di Pt_3 giorno in giorno tra i due, non solo segnalò il fatto anche al ma lo CP_1 mise e lo ha messo a conoscenza di messaggi, telefonate ed altro tra i due, così arrivando a sorprendere i due presso un bar limitrofo a piazza Bernini, con gravi e conseguenti discussioni”) non può che confermarsene l'assoluta inammissibilità non essendo formulato nel rispetto del dettato dell'art. 244 c.p.c. . Pertanto, anche la domanda di addebito proposta dal resistente va rigettata.
In conclusione, questo Collegio ritiene, sulla base di quanto dedotto e prodotto in atti, che tra le parti sia venuto meno nel corso del tempo l'affectio coniugalis il che ha portato ad una separazione di fatto per diversi anni, pur avendo le stesse continuato a convivere, ma, non essendo stato però acquisito materiale istruttorio tale da poter ritenere che la disgregazione dell'unione matrimoniale sia specificamente riconducibile ai comportamenti dell'una o dell'altra parte, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 I co c.c. .
Passando alla casa coniugale, nella cui richiesta di assegnazione la ricorrente ha continuato ad insistere negli scritti conclusionali, essendo l'unica figlia della coppia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non può che ribadirsi quanto già osservato in merito dal Presidente in sede di provvedimenti provvisori. Ed invero, in materia di separazione e divorzio, l'assegnazione della casa coniugale è finalizzata alla esclusiva tutela della prole e all'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui ha vissuto ed è cresciuta. Pertanto in
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mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti alcun provvedimento va adottato al riguardo, e la comproprietà sull'immobile rimane disciplinata dalle regole del diritto civile in materia, restando assolutamente irrilevante la residenza anagrafica della figlia, la quale, si ribadisce, è Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
La ricorrente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento ad un coniuge sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore
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individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
A ciò si aggiunga che da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che
“In tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo” (Cass. Ord. N. 234/2025).
Ebbene, in applicazione di tali principi, nel caso di specie deve premettersi che nel corso della vita matrimoniale è pacifico che la ricorrente, di professione ragioniera, lavorava, in mancanza di regolare contratto, presso uno studio commercialista, oltre a collaborare nell'attività lavorativa del marito, il quale lavorava come agente di commercio e amministratore di dodici condomini;
dall'ultima dichiarazione dei redditi del resistente prodotta in atti, quella 2021, risulta un reddito complessivo di €
30.224,00; inoltre le parti sono comproprietarie della casa famigliare in via Saverio
Altamura e di un immobile a Cellole (CE). Nessuna prova specifica è stata fornita in ordine al tenore di vita delle parti.
Ciò premesso, sulla base di tali elementi, deve ritenersi riscontrata in concreto l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte della ricorrente, che, peraltro, una volta cessata la collaborazione con lo studio commercialista durata più di trent'anni, è riuscita a trovare una nuova collocazione, sebbene la tessa abbia dedotto negli scritti difensivi che tale nuova attività sarebbe terminata a causa delle difficoltà della sig.ra ad assumere i nuovi metodi lavorativi lontani dalla sua _1
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formazione professionale ancorata ad una obsoleta concezione dell'attività di segretariato, circostanza non verosimile atteso che ella nel corso di questi anni ha sempre lavorato quindi ha avuto la possibilità di rimanere aggiornata. Dunque tenuto conto della concreta e attuale capacità lavorativa della ricorrente, ma allo stesso tempo che la sua condizione reddituale di fatto è indefinibile per mancanza di attendibili dichiarazioni dei redditi rispetto alle rendite da lavoro sommerso, e tenuto altresì conto del patrimonio immobiliare di cui è comproprietaria e che, inoltre, ella ha ereditato insieme al fratello un immobile in via Fracanzano che a seguito del decesso della madre,
è stato venduto, nel corso del presente giudizio, per un importo complessivo di €
470.000,00, nell'impossibilità di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio rispetto alla posizione del resistente, dei cui redditi all'attualità, comunque, alcuna prova è stata fornita, ogni ulteriore accertamento circa i presupposti della domanda in esame è precluso. In conclusione la domanda non può che essere rigettata, conseguentemente va revocato, con decorrenza dalla presente pronuncia, l'obbligo a carico di CP_5
di versare a l'importo mensile di € 500,00 disposto in via
[...] Parte_1 provvisoria ed urgente.
Va infine ribadita in questa sede l'inammissibilità, già dichiarata in prima udienza, delle ulteriori domande proposte dalle parti soggette al rito ordinario, poiché, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, soggetto al rito speciale, non è consentita la trattazione congiunta delle cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi - in cui rientra quella in esame- di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del
15.05.2001; Cass. Sez. I n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del
21.05.2009; Cass. Sez. I n. 2155 del 29.01.2010)
Tenuto conto del complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua quota a carico di parte ricorrente. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori di riferimento indicati nel D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per l'attività difensiva espletata con la riduzione del 50% per l'assenza di questioni complesse.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_1
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
• rigetta nel resto;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 58, parte II, s. A, sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988);
• Compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna al pagamento del residuo in favore di liquidato in Parte_1 Controparte_1 complessivi euro 1.904,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
con attribuzione in favore dell'Avv. Lauretta D'Oro dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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