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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/11/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. SI LI DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1747/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Arturo Pagnanelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 4 giugno 2024 esponeva di avere intrattenuto, dal 2010 Parte_1 al 2 maggio 2022, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e Controparte_1 che dalla loro unione è nata (il 26 aprile 2012) la figlia . Per_1
Attribuiva al padre un comportamento di marcato disinteresse per i bisogni della minore e ciò anche all'epoca della convivenza familiare.
Per altro verso, lamentava l'integrale inadempimento paterno degli obblighi di mantenimento materiale di . Per_1
Rimarcando di essere da sempre l'unica figura genitoriale di riferimento per la figlia minorenne, ad un tempo valorizzando la sopravvenuta irreperibilità di , chiedeva disporsi Controparte_1
l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima della minore, nonché porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante la Per_1 corresponsione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Sentita la ricorrente all'udienza del 12 novembre 2024, con ordinanza depositata il seguente 14 novembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (mediante i quali, segnatamente, era disposto l'affidamento esclusivo e la collocazione di Controparte_2 presso la madre , era demandato ai competenti Servizi Sociali il compito di Parte_1 verificare i presupposti ed, eventualmente, di regolamentare le visite paterne della minore, era posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 mediante la dazione di somme pari ad Euro 200,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed era attribuito alla ricorrente il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli).
All'udienza del 20 maggio 2025 era dichiarata la contumacia del convenuto.
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate (sulla condizione lavorativa e reddituale del convenuto).
I competenti Servizi Sociali trasmettevano all'Ufficio due distinte relazioni (con allegati) nei giorni 24 aprile e 11 settembre 2025.
Integrata la documentazione richiesta a , all'udienza celebrata il 14 ottobre 2025 Parte_1 la stessa ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alle domande formulate in ricorso (rinunciando contestualmente ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Per ragioni di opportunità redazionale possono riportarsi testualmente le argomentazioni illustrate nella menzionata ordinanza del 12-14 novembre 2024 e poste a fondamento dell'affidamento esclusivo della minorenne alla madre . Controparte_2 Parte_1
“ e sono genitori della minorenne , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nata il [...].
La minore abita unitamente alla madre – con il di lei compagno e la secondogenita di appena dieci giorni di vita – presso l'unità immobiliare sita in Felino, via Giorgio Perlasca n. 12.
Secondo le reiterate e leali allegazioni di , corroborate in parte qua dal certificato Parte_1 di residenza della figlia minorenne e dall'irreperibilità del padre, ella, da almeno un anno circa ad oggi, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in via unilaterale del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale.
Non si hanno invece notizie – che la ricorrente ha cercato di ottenere anche dalla madre dell'uomo
– in ordine alla effettiva dimora e alle condizioni di vita di il quale, pur Controparte_1 formalmente residente a[...], in Felino, avrebbe in precedenza soggiornato presso una Comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti.
Egli, per converso, non ha avuto alcun tipo di relazione con la figlia nell'ultimo anno e, anche in precedenza, avrebbe violato continuativamente i doveri genitoriali (quanto all'omesso mantenimento della figlia, può prendersi atto della documentata intimazione di pagamento delle contribuzioni non versate già nel corso dell'anno 2022 in cui ha avuto luogo la cessazione della sua convivenza con )”. Parte_1 Dalle relazioni pervenute dai Servizi Sociali si ha conferma che , dopo Controparte_1
l'esperienza in Comunità dell'anno 2023, ha avuto una ricaduta nell'assunzione di sostanze stupefacenti, ha vissuto per diversi mesi in strada senza fissa dimora e si trova ristretto in carcere dal gennaio di quest'anno.
Egli ha ammesso di avere mancato, almeno ultimamente, nella cura e nell'accudimento della figlia e ha dichiarato, ad un tempo, di volere riprendere i rapporti con . Per_1
Quest'ultima, che frequenta la scuola secondaria di primo grado a Felino (PR), ha evidenziato un disturbo dell'apprendimento, all'esito dell'anno 2023/24 non è stata ammessa alla classe superiore, e ha un mostrato un difficile inserimento nel contesto dei coetanei.
Il confronto con il personale della scuola ha consentito di registrare, nondimeno, una regolare presenza dell'alunna e un suo miglioramento nello studio e nel profitto.
L'anno scolastico 2024/25 si è infatti concluso con la promozione e pare che, con il nuovo anno, vi sia stato un cambiamento di sezione in modo tale da consentire ad un migliore Per_1 inserimento nella classe.
La pediatra della minore, che ha avuto modo di relazionarsi soltanto con la madre, ha presentato richiesta di accesso presso il Servizio di Neuropsichiatria e ha aggiunto che sta Per_1 seguendo un percorso logopedico e un percorso di sostegno psicologico.
La stessa minorenne, sentita il 10 marzo scorso, ha spiegato di non vedere il padre da circa due anni, ha affermato di non avere un bel ricordo delle precedenti visite in Comunità terapeutica e ha aggiunto che il genitore era stato del tutto assente anche nel corso della convivenza familiare.
Ella ha dichiarato a più riprese di non voler incontrare il padre e di volerlo mettere al corrente di tale sua scelta.
Dalle sue dichiarazioni successive è emersa la presenza di un contesto amicale e di serene frequentazioni con la nonna materna e con il nonno paterno.
L'odierna ricorrente ha dimostrato più che adeguate competenze genitoriali (cfr. referto NPIA allegato alla relazione pervenuta il 24 aprile 2025) e ha saputo garantire alla figlia una condizione familiare stabile e serena.
Come confermato dai Servizi e dalle risultanze appena compendiate, dunque, è proprio Parte_1
a prendersi cura della figlia, ad occuparsi della sua frequentazione scolastica, a seguirne i
[...] trattamenti sanitari e a mostrarsi generalmente attenta alle sue esigenze di crescita.
Tenuto conto di tali circostanze, allora, va inevitabilmente disposto l'affidamento “super esclusivo” e la conferma della collocazione di presso la madre odierna Controparte_2 ricorrente.
Con riguardo alle visite del genitore non collocatario, va poi disposto che, in caso di richieste del padre e di manifestazioni di disponibilità espresse dalla minore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, i vigenti provvedimenti temporanei e urgenti sono stati fondati, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., sulla seguente ponderazione delle risorse economiche dei genitori: “…la ricorrente , che presta attività lavorativa di operaia, Parte_1 ha allegato di percepire un reddito mensile netto pari a circa Euro 1.300,00, peraltro sostanzialmente conforme alle attestazioni ISEE prodotte in atti che, ad un tempo, ne evocano disponibilità patrimoniali mobiliari e, soprattutto, immobiliari (cfr. attestazione per l'anno 2023). Nulla si sa, invece, in merito alla posizione di , almeno astrattamente dotato Controparte_1 di generica capacità lavorativa”.
La documentazione prodotta in seguito da parte ricorrente comprova che, per l'anno d'imposta 2024, ha percepito retribuzioni nette pari ad Euro 18.980,25 (Euro 1.581,68 per Parte_1 dodici mensilità).
Ella è titolare, dall'anno 2022, del complesso immobiliare in cui vive, in località Felino (PR).
Le sue disponibilità di conto corrente sono sostanzialmente ininfluenti e, dalle relative movimentazioni, si evince la percezione di ratei a titolo di assegno unico universale per i figli (due figli) pari ad oltre Euro 500,00 al mese, nonché la sottoposizione all'obbligo di restituzione rateale monetaria (mutuo) per importi variabili e comunque mediamente superiori ad Euro 550,00 al mese.
Quanto a , che aveva svolto attività di lavoro somministrato fino al gennaio Controparte_1 dell'anno 2024 e aveva percepito compensi netti pari a circa Euro 5.000,00 nell'anno d'imposta 2023, ne va rimarcato l'attuale stato di detenzione carceraria, da cui ogni evidente vulnerazione della sua capacità reddituale.
Tenuto conto di tale complessiva ricostruzione, valutate le esigenze della minore (come esposte nel piano genitoriale), specie in ragione della sua età, e della circostanza per cui ella vive esclusivamente con la madre, si ritiene tuttora congruo porre a carico di , fin Controparte_1 dall'introduzione del procedimento (4 giugno 2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre un contributo pari ad Euro Per_1 Persona_2
200,00 (sostanzialmente orientato al minimo vitale), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica, del resto, alla stregua della necessaria previsione per cui sarà la stessa ricorrente, in quanto genitore affidatario della figlia minorenne, a beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della particolare natura della fattispecie, contraddistinta dalla disamina di diritti indisponibili, e dall'assenza di domande sul punto formulate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – Controparte_2 Parte_1 presso la quale deve mantenere collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di richieste del padre e di manifestazioni di disponibilità espresse dalla minore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
3) a decorrere dal 4 giugno 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante il versamento a , entro il giorno Per_1 Parte_1
10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni: a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ SC
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre . Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Pedemontana Sociale).
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI LI DE
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. SI LI DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1747/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Arturo Pagnanelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, come da verbale di udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 4 giugno 2024 esponeva di avere intrattenuto, dal 2010 Parte_1 al 2 maggio 2022, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e Controparte_1 che dalla loro unione è nata (il 26 aprile 2012) la figlia . Per_1
Attribuiva al padre un comportamento di marcato disinteresse per i bisogni della minore e ciò anche all'epoca della convivenza familiare.
Per altro verso, lamentava l'integrale inadempimento paterno degli obblighi di mantenimento materiale di . Per_1
Rimarcando di essere da sempre l'unica figura genitoriale di riferimento per la figlia minorenne, ad un tempo valorizzando la sopravvenuta irreperibilità di , chiedeva disporsi Controparte_1
l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima della minore, nonché porsi a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante la Per_1 corresponsione di importi mensili pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Sentita la ricorrente all'udienza del 12 novembre 2024, con ordinanza depositata il seguente 14 novembre 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (mediante i quali, segnatamente, era disposto l'affidamento esclusivo e la collocazione di Controparte_2 presso la madre , era demandato ai competenti Servizi Sociali il compito di Parte_1 verificare i presupposti ed, eventualmente, di regolamentare le visite paterne della minore, era posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole Controparte_1 mediante la dazione di somme pari ad Euro 200,00 al mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ed era attribuito alla ricorrente il diritto di beneficiare integralmente dell'assegno unico universale per i figli).
All'udienza del 20 maggio 2025 era dichiarata la contumacia del convenuto.
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni dall'INPS e dalla Agenzia delle Entrate (sulla condizione lavorativa e reddituale del convenuto).
I competenti Servizi Sociali trasmettevano all'Ufficio due distinte relazioni (con allegati) nei giorni 24 aprile e 11 settembre 2025.
Integrata la documentazione richiesta a , all'udienza celebrata il 14 ottobre 2025 Parte_1 la stessa ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alle domande formulate in ricorso (rinunciando contestualmente ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Per ragioni di opportunità redazionale possono riportarsi testualmente le argomentazioni illustrate nella menzionata ordinanza del 12-14 novembre 2024 e poste a fondamento dell'affidamento esclusivo della minorenne alla madre . Controparte_2 Parte_1
“ e sono genitori della minorenne , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 nata il [...].
La minore abita unitamente alla madre – con il di lei compagno e la secondogenita di appena dieci giorni di vita – presso l'unità immobiliare sita in Felino, via Giorgio Perlasca n. 12.
Secondo le reiterate e leali allegazioni di , corroborate in parte qua dal certificato Parte_1 di residenza della figlia minorenne e dall'irreperibilità del padre, ella, da almeno un anno circa ad oggi, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per la minore, occupandosi in via unilaterale del suo accudimento, della sua educazione ed istruzione, nonché della sua assistenza, anche materiale.
Non si hanno invece notizie – che la ricorrente ha cercato di ottenere anche dalla madre dell'uomo
– in ordine alla effettiva dimora e alle condizioni di vita di il quale, pur Controparte_1 formalmente residente a[...], in Felino, avrebbe in precedenza soggiornato presso una Comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti.
Egli, per converso, non ha avuto alcun tipo di relazione con la figlia nell'ultimo anno e, anche in precedenza, avrebbe violato continuativamente i doveri genitoriali (quanto all'omesso mantenimento della figlia, può prendersi atto della documentata intimazione di pagamento delle contribuzioni non versate già nel corso dell'anno 2022 in cui ha avuto luogo la cessazione della sua convivenza con )”. Parte_1 Dalle relazioni pervenute dai Servizi Sociali si ha conferma che , dopo Controparte_1
l'esperienza in Comunità dell'anno 2023, ha avuto una ricaduta nell'assunzione di sostanze stupefacenti, ha vissuto per diversi mesi in strada senza fissa dimora e si trova ristretto in carcere dal gennaio di quest'anno.
Egli ha ammesso di avere mancato, almeno ultimamente, nella cura e nell'accudimento della figlia e ha dichiarato, ad un tempo, di volere riprendere i rapporti con . Per_1
Quest'ultima, che frequenta la scuola secondaria di primo grado a Felino (PR), ha evidenziato un disturbo dell'apprendimento, all'esito dell'anno 2023/24 non è stata ammessa alla classe superiore, e ha un mostrato un difficile inserimento nel contesto dei coetanei.
Il confronto con il personale della scuola ha consentito di registrare, nondimeno, una regolare presenza dell'alunna e un suo miglioramento nello studio e nel profitto.
L'anno scolastico 2024/25 si è infatti concluso con la promozione e pare che, con il nuovo anno, vi sia stato un cambiamento di sezione in modo tale da consentire ad un migliore Per_1 inserimento nella classe.
La pediatra della minore, che ha avuto modo di relazionarsi soltanto con la madre, ha presentato richiesta di accesso presso il Servizio di Neuropsichiatria e ha aggiunto che sta Per_1 seguendo un percorso logopedico e un percorso di sostegno psicologico.
La stessa minorenne, sentita il 10 marzo scorso, ha spiegato di non vedere il padre da circa due anni, ha affermato di non avere un bel ricordo delle precedenti visite in Comunità terapeutica e ha aggiunto che il genitore era stato del tutto assente anche nel corso della convivenza familiare.
Ella ha dichiarato a più riprese di non voler incontrare il padre e di volerlo mettere al corrente di tale sua scelta.
Dalle sue dichiarazioni successive è emersa la presenza di un contesto amicale e di serene frequentazioni con la nonna materna e con il nonno paterno.
L'odierna ricorrente ha dimostrato più che adeguate competenze genitoriali (cfr. referto NPIA allegato alla relazione pervenuta il 24 aprile 2025) e ha saputo garantire alla figlia una condizione familiare stabile e serena.
Come confermato dai Servizi e dalle risultanze appena compendiate, dunque, è proprio Parte_1
a prendersi cura della figlia, ad occuparsi della sua frequentazione scolastica, a seguirne i
[...] trattamenti sanitari e a mostrarsi generalmente attenta alle sue esigenze di crescita.
Tenuto conto di tali circostanze, allora, va inevitabilmente disposto l'affidamento “super esclusivo” e la conferma della collocazione di presso la madre odierna Controparte_2 ricorrente.
Con riguardo alle visite del genitore non collocatario, va poi disposto che, in caso di richieste del padre e di manifestazioni di disponibilità espresse dalla minore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
In relazione, poi, al mantenimento della prole, i vigenti provvedimenti temporanei e urgenti sono stati fondati, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., sulla seguente ponderazione delle risorse economiche dei genitori: “…la ricorrente , che presta attività lavorativa di operaia, Parte_1 ha allegato di percepire un reddito mensile netto pari a circa Euro 1.300,00, peraltro sostanzialmente conforme alle attestazioni ISEE prodotte in atti che, ad un tempo, ne evocano disponibilità patrimoniali mobiliari e, soprattutto, immobiliari (cfr. attestazione per l'anno 2023). Nulla si sa, invece, in merito alla posizione di , almeno astrattamente dotato Controparte_1 di generica capacità lavorativa”.
La documentazione prodotta in seguito da parte ricorrente comprova che, per l'anno d'imposta 2024, ha percepito retribuzioni nette pari ad Euro 18.980,25 (Euro 1.581,68 per Parte_1 dodici mensilità).
Ella è titolare, dall'anno 2022, del complesso immobiliare in cui vive, in località Felino (PR).
Le sue disponibilità di conto corrente sono sostanzialmente ininfluenti e, dalle relative movimentazioni, si evince la percezione di ratei a titolo di assegno unico universale per i figli (due figli) pari ad oltre Euro 500,00 al mese, nonché la sottoposizione all'obbligo di restituzione rateale monetaria (mutuo) per importi variabili e comunque mediamente superiori ad Euro 550,00 al mese.
Quanto a , che aveva svolto attività di lavoro somministrato fino al gennaio Controparte_1 dell'anno 2024 e aveva percepito compensi netti pari a circa Euro 5.000,00 nell'anno d'imposta 2023, ne va rimarcato l'attuale stato di detenzione carceraria, da cui ogni evidente vulnerazione della sua capacità reddituale.
Tenuto conto di tale complessiva ricostruzione, valutate le esigenze della minore (come esposte nel piano genitoriale), specie in ragione della sua età, e della circostanza per cui ella vive esclusivamente con la madre, si ritiene tuttora congruo porre a carico di , fin Controparte_1 dall'introduzione del procedimento (4 giugno 2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre un contributo pari ad Euro Per_1 Persona_2
200,00 (sostanzialmente orientato al minimo vitale), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
Tanto si giustifica, del resto, alla stregua della necessaria previsione per cui sarà la stessa ricorrente, in quanto genitore affidatario della figlia minorenne, a beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto della particolare natura della fattispecie, contraddistinta dalla disamina di diritti indisponibili, e dall'assenza di domande sul punto formulate da parte ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre – Controparte_2 Parte_1 presso la quale deve mantenere collocazione – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano la minore, compreso il rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
2) dispone che, in caso di richieste del padre e di manifestazioni di disponibilità espresse dalla minore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
3) a decorrere dal 4 giugno 2024 pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante il versamento a , entro il giorno Per_1 Parte_1
10 di ogni mese, dell'importo pari ad Euro 200,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni: a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ SC
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente percepito dalla madre . Parte_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Pedemontana Sociale).
Così deciso in Parma il 13 novembre 2025
Il Presidente est.
SI LI DE