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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Abogado Parte_1 C.F._1 ZZ MO (C.F. e dell'Avv. MELANI NICOLA C.F._2
( , con elezione di domicilio in VIA R. SANZIO 36 50059 VINCI, presso il C.F._3 difensore avv. ZZ MO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. DURO CORONI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 30 FIRENZE presso il difensore avv. DURO CORONI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 5036/2022, con il quale il Tribunale di Firenze, il 23/12/2022, ha ingiunto alla sig.ra di pagare la somma di € 16.624,00, oltre Parte_1
interessi e spese per la procedura, a favore della ditta in forza Controparte_1
delle fatture emesse da quest'ultima a titolo di corrispettivo per lavori svolti presso l'immobile di pagina 1 di 7 proprietà dell'ingiunta, sito in Montelupo Fiorentino (FI), secondo il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e relativo computo metrico.
La Sig.ra ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo e la risoluzione dell'appalto, per il contestato grave inadempimento dell'opposta, dato i contestati vizi e ritardi delle lavorazioni.
Nell'atto di opposizione la ha sostenuto che i rapporti con la ditta opposta erano stati Parte_1
tenuti con il coniuge, che però non aveva alcun potere di rappresentanza;
ha eccepito di non aver mai richiesto e/o autorizzato modifiche o lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle pattuite nel contratto di appalto del 23.07.2021, azionato dalla creditrice opposta che prevedeva un Controparte_1 corrispettivo pari all'importo di €. 20.458,00 oltre Iva, da versarsi per il 50% tramite bonifico e per il restante 50% tramite sconto in fattura.
L'ingiunta, facendo rilevare di aver corrisposto a favore della ditta opposta la somma di €.
15.874,81, corrispettivo dunque superiore a quello contrattualmente dovuto, nell'atto di citazione in opposizione, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo ed ha richiesto, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di €. 4.589,91.
La si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza Controparte_2
della domanda restitutoria avanzata dalla ed ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, o, in Parte_1 ogni caso, la condanna dell'opponente , al saldo delle opere realizzate, contestando la Parte_1
sussistenza di vizi e la propria responsabilità per il ritardo dei lavori, ricondotti ad altre ditte coinvolte nelle lavorazioni.
Nel costituirsi in giudizio, la ditta opposta ha sostenuto che il rapporto negoziale non era invero regolato dal contratto sottoscritto in data 23.07.2021 posto a fondamento dell'ingiunzione, ma dalla diversa scrittura (doc. 1 allegato alla comparsa), nella quale il corrispettivo era pattuito nella misura di
€. 33.458,33 oltre iva di legge, senza la previsione dello sconto in fattura, come dimostrerebbero i vocali whatsapp del 02.12.2021 scambiati tra il marito dell'opponente sig. e il titolare della Parte_2
ditta opposta VE, e, come dimostrerebbe altresì il documento allegato alla corrispondenza email del 04.01.2022 intercorsa tra il Direttore Lavori Geom. e la ditta opposta. Pt_3
Disattesa l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione ed inutilmente disposto un tentativo di mediazione delegata, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e viene ora per la decisione.
L'opposizione è risultata fondata nei limiti che seguono.
SULLA PROCEDIBILITA' DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE
pagina 2 di 7 Preliminarmente occorre richiamare il contenuto dell'ordinanza 09.10.2024 in ordine alla procedibilità della presente opposizione.
SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI
Prima di passare al merito, giova ricordare che, come noto, la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza un'inversione della posizione processuale delle parti: è difatti il creditore opposto che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre il debitore opponente ha l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Secondo altrettanto consolidato principio della Suprema Corte di Cassazione, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto. Ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533/2001,
Cass, n. 8736/2014).
Nel caso, giova rilevare che, in tema di appalto, tale principio “comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass.n.3472/2008).
Difatti, nel momento in cui l'appaltatore agisce per il corrispettivo, non basta la mera esistenza del contratto o la documentazione contabile;
il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, presuppone l'esecuzione dell'opera secondo le modalità pattuite e senza difetti (Cass. ordinanza 25410/2024; Cass. ordinanza 15287/2024).
Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso pagina 3 di 7 appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
SULLA PRETESA CREDITORIA DELL'OPPOSTA-PARTE ATTRICE IN SENSO
SOSTANZIALE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi, va rilevato che la parte opposta non ha pienamente assolto all'onere di dar prova del credito preteso.
Nella presente fase, al fine di superare le eccezioni mosse dalla Controparte_2
nel presente giudizio di opposizione e di provare pertanto la legittimità dell'ingiunzione, ha Parte_1
prodotto un contratto di appalto di contenuto diverso rispetto a quello azionato in via monitoria, anch'esso sottoscritto dalla sempre del mese di luglio 2021, recante il maggior corrispettivo Parte_1 lavori di €. 33.458,53 oltre Iva al 10%, senza previsione di alcun sconto in fattura (doc. 1 allegato alla comparsa), che, a dire dell'opposta, per volere della stessa committente , avrebbe invero Parte_1
sostituto quello azionato in via monitoria, recante la data del 23.07.2021, per un corrispettivo lavori di
€ 20.458,00 oltre IVA al 10% =(€ 22.503,07), da pagarsi per metà con bonifico e per l'altra metà con sconto in fattura.
La controversia insorta in ordine a quale delle due predette scritture abbia efficacia tra le parti, va risolta affermando l'efficacia della scrittura di appalto prodotta nella presente fase.
Il contratto, come noto, si perfeziona con il consenso delle parti (art. 1321 c.c.) ed ha forza di legge tra le stesse (art. 1372 c.c.): il fatto che lo stesso sia privo di data certa, di per sé, non fa venir meno l'efficacia dell'atto tra le parti.
La questione della data certa, ex art. 2704 c.c., rileva ai fini dell'opponibilità dell'atto nei confronti di terzi, mentre l'art. 2702 c.c., sancisce che la scrittura privata, ove non disconosciuta, fa piena prova nei riguardi di chi l'ha sottoscritta.
La Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'art. 2704 c.c., ha affermato che la data della scrittura privata nella quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa ed opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (C. Cass.
10085/2015).
pagina 4 di 7 Secondo costante giurisprudenza, la data di una scrittura, in mancanza di situazioni tipiche di certezza, può essere desumibile da elementi esterni e da comportamenti concludenti, idonei a dimostrare in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, rimessi alla valutazione del giudice del merito (Cass. ordinanza 4509/2018; Cass. ordinanza 8269/2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, un documento può essere opponibile alle parti anche se privo di data certa, purchè tale data risulti da altri documenti o elementi acquisiti nel corso del giudizio (cfr. Cass. n.
7753/2024 e Cass. n. 577/2024).
La Corte, ha anche affermato che, se il contratto è stato richiamato nelle successive corrispondenze, riceve prova del fatto che questo ha avuto esecuzione ed ha conseguentemente prodotto effetti giuridici (C. Cass. 13233/2012).
Nella vicenda in esame, il contratto di appalto che nella presente fase l'opposta ha dedotto a fondamento della propria pretesa creditoria, è stato richiamato nella corrispondenza intercorsa tra il
Direttore Lavori e l'impresa opposta (doc. 3 allegato alla comparsa di Pt_3 Controparte_1
costituzione dell'opposta).
A prescindere dai contestati poteri rappresentativi conferiti dalla al marito Parte_1 Parte_2
e al Direttore Lavori è indubitabile il fatto che quest'ultimo, alla data del 4 gennaio 2022 (vd. e Pt_3
mail prodotta sub doc. 3), ha trattato il contenuto di una scrittura integrativa, che non poteva che interessare il rapporto negoziale all'epoca vigente. E' del resto la stessa parte opponente, ad affermare che detta scrittura integrativa era soltanto una “bozza di accordo ipotizzato e mai definito”.
Stabilito che il contratto vigente tra le parti è quello prodotto dall'opposta nella presente fase, ove è venuto meno la previsione del pagamento in parte mediante sconto in fattura, va rilevato che la parte opposta, non ha dato prova dell'entità delle lavorazioni che assume realizzate e del proprio esatto adempimento.
Il computo metrico ad il conteggio dei lavori extra prodotti dall'opposta (doc.4), sono stati decisamente contestati dalla parte opponente . Parte_1
SULL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO PER VIZI, RITARDI E OMESSA CONSEGNA
DELLE OPERE E SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE
L'opponente, al fine di paralizzare l'altrui pretesa creditorio, ha poi fondatamente contestato vizi delle lavorazioni realizzate dall'opposta, individuati nella relazione dell'Art Designer Michele Volpi, datata 20.01.2022 (doc. 7), da quest'ultimo indirizzata alla committente e al DL che Parte_1 Pt_3
pagina 5 di 7 già aveva contestato all'opposta ritardi nelle lavorazioni e non meglio precisati vizi (doc. 2-3-4-6 allegate all'atto di opposizione) e non efficacemente contestata dalla parte opposta.
Va rilevato che i vizi descritti nella relazione dell'Art Designer Volpi denotano come l'inadempimento dell'impresa opposta, abbia avuto scarsa importanza ai fini di quanto previsto ex art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, ragion per cui la domanda sul punto avanzata nell'atto di opposizione, non merita accoglimento.
L'accertato inadempimento dell'impresa opposta, che non ha contestato la predetta relazione e si è limitata genericamente a sostenere che i ritardi delle lavorazioni sarebbero imputabili ad altre imprese coinvolte, impedisce la conferma del decreto ingiuntivo opposto, difettando la prova del credito fatto oggetto di ingiunzione.
Purtuttavia, nonostante la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la parte opponente va condannata al saldo del corrispettivo da questa stessa implicitamente riconosciuto come dovuto.
Difatti, stabilito che il contratto vigente tra le parti è quello prodotto dall'opposta nella presente fase, ove è venuto meno la previsione del precedente contratto di appalto azionato in via monitoria, e, rilevato che l'opponente ha sostenuto di aver saldato l'appaltatore con il pagamento della metà del corrispettivo delle opere da questi realizzate, una volta superata la previsione dello sconto in fattura, va considerato come non contestata l'esecuzione di lavori pari al corrispettivo del contratto prodotto in via monitoria.
Ragion per cui, dato che la parte opponente ha finora corrisposto alla Parte_1 [...]
la somma di €. 15.874,81, è tenuta al pagamento della restante somma di €. 6.628,26 CP_1
(22.503,07-15.874,81).
Detta somma, in quanto debito di valuta, va maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, co.
IV, c.c., dalla data di proposizione della domanda monitoria al soddisfo.
Restano assorbite e/o disattese le ulteriori istanze.
SULLE SPESE DI LITE
Stante la reciproca soccombenza, nel caso si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
5036/2022, emesso dal Tribunale di Firenze il 23/12/2022;
- CONDANNA parte attrice opponente, , al pagamento in favore della parte Parte_1
convenuta opposta, nella persona dell'omonimo titolare, Controparte_1 della somma di € 6.628,26, oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. dalla data di proposizione della domanda monitoria al soddisfo.
- COMPENSA interamente le spese di lite.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Abogado Parte_1 C.F._1 ZZ MO (C.F. e dell'Avv. MELANI NICOLA C.F._2
( , con elezione di domicilio in VIA R. SANZIO 36 50059 VINCI, presso il C.F._3 difensore avv. ZZ MO
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._4 dell'avv. DURO CORONI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MILLE, 30 FIRENZE presso il difensore avv. DURO CORONI MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 5036/2022, con il quale il Tribunale di Firenze, il 23/12/2022, ha ingiunto alla sig.ra di pagare la somma di € 16.624,00, oltre Parte_1
interessi e spese per la procedura, a favore della ditta in forza Controparte_1
delle fatture emesse da quest'ultima a titolo di corrispettivo per lavori svolti presso l'immobile di pagina 1 di 7 proprietà dell'ingiunta, sito in Montelupo Fiorentino (FI), secondo il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti e relativo computo metrico.
La Sig.ra ha introdotto il presente giudizio di opposizione al fine di ottenere la revoca Parte_1
del decreto ingiuntivo e la risoluzione dell'appalto, per il contestato grave inadempimento dell'opposta, dato i contestati vizi e ritardi delle lavorazioni.
Nell'atto di opposizione la ha sostenuto che i rapporti con la ditta opposta erano stati Parte_1
tenuti con il coniuge, che però non aveva alcun potere di rappresentanza;
ha eccepito di non aver mai richiesto e/o autorizzato modifiche o lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle pattuite nel contratto di appalto del 23.07.2021, azionato dalla creditrice opposta che prevedeva un Controparte_1 corrispettivo pari all'importo di €. 20.458,00 oltre Iva, da versarsi per il 50% tramite bonifico e per il restante 50% tramite sconto in fattura.
L'ingiunta, facendo rilevare di aver corrisposto a favore della ditta opposta la somma di €.
15.874,81, corrispettivo dunque superiore a quello contrattualmente dovuto, nell'atto di citazione in opposizione, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo ed ha richiesto, in via riconvenzionale, la restituzione dell'importo di €. 4.589,91.
La si è costituita in giudizio al fine di contestare l'infondatezza Controparte_2
della domanda restitutoria avanzata dalla ed ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, o, in Parte_1 ogni caso, la condanna dell'opponente , al saldo delle opere realizzate, contestando la Parte_1
sussistenza di vizi e la propria responsabilità per il ritardo dei lavori, ricondotti ad altre ditte coinvolte nelle lavorazioni.
Nel costituirsi in giudizio, la ditta opposta ha sostenuto che il rapporto negoziale non era invero regolato dal contratto sottoscritto in data 23.07.2021 posto a fondamento dell'ingiunzione, ma dalla diversa scrittura (doc. 1 allegato alla comparsa), nella quale il corrispettivo era pattuito nella misura di
€. 33.458,33 oltre iva di legge, senza la previsione dello sconto in fattura, come dimostrerebbero i vocali whatsapp del 02.12.2021 scambiati tra il marito dell'opponente sig. e il titolare della Parte_2
ditta opposta VE, e, come dimostrerebbe altresì il documento allegato alla corrispondenza email del 04.01.2022 intercorsa tra il Direttore Lavori Geom. e la ditta opposta. Pt_3
Disattesa l'istanza per la concessione della provvisoria esecuzione ed inutilmente disposto un tentativo di mediazione delegata, la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali e viene ora per la decisione.
L'opposizione è risultata fondata nei limiti che seguono.
SULLA PROCEDIBILITA' DELLA PRESENTE OPPOSIZIONE
pagina 2 di 7 Preliminarmente occorre richiamare il contenuto dell'ordinanza 09.10.2024 in ordine alla procedibilità della presente opposizione.
SUL RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI
Prima di passare al merito, giova ricordare che, come noto, la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, determina l'istaurazione di un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena. Secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si realizza un'inversione della posizione processuale delle parti: è difatti il creditore opposto che ha l'onere di provare la propria pretesa creditoria, mentre il debitore opponente ha l'onere di provare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa creditoria dell'attore (ex multis, Cass, n. 24815/2005; Cass. n. 25857/2011).
Secondo altrettanto consolidato principio della Suprema Corte di Cassazione, chi agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al contraente convenuto in risoluzione provare di aver adempiuto. Ugual criterio si applica, a parti invertite, quando il convenuto in adempimento eccepisca l'inadempimento della controparte (cfr. ex multis, Cass. S.U. 13533/2001,
Cass, n. 8736/2014).
Nel caso, giova rilevare che, in tema di appalto, tale principio “comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass.n.3472/2008).
Difatti, nel momento in cui l'appaltatore agisce per il corrispettivo, non basta la mera esistenza del contratto o la documentazione contabile;
il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, presuppone l'esecuzione dell'opera secondo le modalità pattuite e senza difetti (Cass. ordinanza 25410/2024; Cass. ordinanza 15287/2024).
Sempre in punto di oneri probatori, la Suprema Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, "In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione mentre, ove il committente - che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera - proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso pagina 3 di 7 appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e le conseguenze dannose lamentate" (Cass. ordinanza 1701/2025).
SULLA PRETESA CREDITORIA DELL'OPPOSTA-PARTE ATTRICE IN SENSO
SOSTANZIALE DEL PRESENTE GIUDIZIO
Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi, va rilevato che la parte opposta non ha pienamente assolto all'onere di dar prova del credito preteso.
Nella presente fase, al fine di superare le eccezioni mosse dalla Controparte_2
nel presente giudizio di opposizione e di provare pertanto la legittimità dell'ingiunzione, ha Parte_1
prodotto un contratto di appalto di contenuto diverso rispetto a quello azionato in via monitoria, anch'esso sottoscritto dalla sempre del mese di luglio 2021, recante il maggior corrispettivo Parte_1 lavori di €. 33.458,53 oltre Iva al 10%, senza previsione di alcun sconto in fattura (doc. 1 allegato alla comparsa), che, a dire dell'opposta, per volere della stessa committente , avrebbe invero Parte_1
sostituto quello azionato in via monitoria, recante la data del 23.07.2021, per un corrispettivo lavori di
€ 20.458,00 oltre IVA al 10% =(€ 22.503,07), da pagarsi per metà con bonifico e per l'altra metà con sconto in fattura.
La controversia insorta in ordine a quale delle due predette scritture abbia efficacia tra le parti, va risolta affermando l'efficacia della scrittura di appalto prodotta nella presente fase.
Il contratto, come noto, si perfeziona con il consenso delle parti (art. 1321 c.c.) ed ha forza di legge tra le stesse (art. 1372 c.c.): il fatto che lo stesso sia privo di data certa, di per sé, non fa venir meno l'efficacia dell'atto tra le parti.
La questione della data certa, ex art. 2704 c.c., rileva ai fini dell'opponibilità dell'atto nei confronti di terzi, mentre l'art. 2702 c.c., sancisce che la scrittura privata, ove non disconosciuta, fa piena prova nei riguardi di chi l'ha sottoscritta.
La Suprema Corte di Cassazione, ai fini dell'art. 2704 c.c., ha affermato che la data della scrittura privata nella quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa ed opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (C. Cass.
10085/2015).
pagina 4 di 7 Secondo costante giurisprudenza, la data di una scrittura, in mancanza di situazioni tipiche di certezza, può essere desumibile da elementi esterni e da comportamenti concludenti, idonei a dimostrare in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, rimessi alla valutazione del giudice del merito (Cass. ordinanza 4509/2018; Cass. ordinanza 8269/2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità, un documento può essere opponibile alle parti anche se privo di data certa, purchè tale data risulti da altri documenti o elementi acquisiti nel corso del giudizio (cfr. Cass. n.
7753/2024 e Cass. n. 577/2024).
La Corte, ha anche affermato che, se il contratto è stato richiamato nelle successive corrispondenze, riceve prova del fatto che questo ha avuto esecuzione ed ha conseguentemente prodotto effetti giuridici (C. Cass. 13233/2012).
Nella vicenda in esame, il contratto di appalto che nella presente fase l'opposta ha dedotto a fondamento della propria pretesa creditoria, è stato richiamato nella corrispondenza intercorsa tra il
Direttore Lavori e l'impresa opposta (doc. 3 allegato alla comparsa di Pt_3 Controparte_1
costituzione dell'opposta).
A prescindere dai contestati poteri rappresentativi conferiti dalla al marito Parte_1 Parte_2
e al Direttore Lavori è indubitabile il fatto che quest'ultimo, alla data del 4 gennaio 2022 (vd. e Pt_3
mail prodotta sub doc. 3), ha trattato il contenuto di una scrittura integrativa, che non poteva che interessare il rapporto negoziale all'epoca vigente. E' del resto la stessa parte opponente, ad affermare che detta scrittura integrativa era soltanto una “bozza di accordo ipotizzato e mai definito”.
Stabilito che il contratto vigente tra le parti è quello prodotto dall'opposta nella presente fase, ove è venuto meno la previsione del pagamento in parte mediante sconto in fattura, va rilevato che la parte opposta, non ha dato prova dell'entità delle lavorazioni che assume realizzate e del proprio esatto adempimento.
Il computo metrico ad il conteggio dei lavori extra prodotti dall'opposta (doc.4), sono stati decisamente contestati dalla parte opponente . Parte_1
SULL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO PER VIZI, RITARDI E OMESSA CONSEGNA
DELLE OPERE E SULLA DOMANDA DI RISOLUZIONE
L'opponente, al fine di paralizzare l'altrui pretesa creditorio, ha poi fondatamente contestato vizi delle lavorazioni realizzate dall'opposta, individuati nella relazione dell'Art Designer Michele Volpi, datata 20.01.2022 (doc. 7), da quest'ultimo indirizzata alla committente e al DL che Parte_1 Pt_3
pagina 5 di 7 già aveva contestato all'opposta ritardi nelle lavorazioni e non meglio precisati vizi (doc. 2-3-4-6 allegate all'atto di opposizione) e non efficacemente contestata dalla parte opposta.
Va rilevato che i vizi descritti nella relazione dell'Art Designer Volpi denotano come l'inadempimento dell'impresa opposta, abbia avuto scarsa importanza ai fini di quanto previsto ex art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto, ragion per cui la domanda sul punto avanzata nell'atto di opposizione, non merita accoglimento.
L'accertato inadempimento dell'impresa opposta, che non ha contestato la predetta relazione e si è limitata genericamente a sostenere che i ritardi delle lavorazioni sarebbero imputabili ad altre imprese coinvolte, impedisce la conferma del decreto ingiuntivo opposto, difettando la prova del credito fatto oggetto di ingiunzione.
Purtuttavia, nonostante la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, la parte opponente va condannata al saldo del corrispettivo da questa stessa implicitamente riconosciuto come dovuto.
Difatti, stabilito che il contratto vigente tra le parti è quello prodotto dall'opposta nella presente fase, ove è venuto meno la previsione del precedente contratto di appalto azionato in via monitoria, e, rilevato che l'opponente ha sostenuto di aver saldato l'appaltatore con il pagamento della metà del corrispettivo delle opere da questi realizzate, una volta superata la previsione dello sconto in fattura, va considerato come non contestata l'esecuzione di lavori pari al corrispettivo del contratto prodotto in via monitoria.
Ragion per cui, dato che la parte opponente ha finora corrisposto alla Parte_1 [...]
la somma di €. 15.874,81, è tenuta al pagamento della restante somma di €. 6.628,26 CP_1
(22.503,07-15.874,81).
Detta somma, in quanto debito di valuta, va maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, co.
IV, c.c., dalla data di proposizione della domanda monitoria al soddisfo.
Restano assorbite e/o disattese le ulteriori istanze.
SULLE SPESE DI LITE
Stante la reciproca soccombenza, nel caso si ritiene giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra questione o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
5036/2022, emesso dal Tribunale di Firenze il 23/12/2022;
- CONDANNA parte attrice opponente, , al pagamento in favore della parte Parte_1
convenuta opposta, nella persona dell'omonimo titolare, Controparte_1 della somma di € 6.628,26, oltre interessi ex art. 1284, co. IV, c.c. dalla data di proposizione della domanda monitoria al soddisfo.
- COMPENSA interamente le spese di lite.
Firenze, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
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