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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 945/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 945/2024 vertente
TRA
, c.f. rappresentata ed elett.te domiciliata nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
c.f. , rappresentato ed elett.te domiciliato nel presente Controparte_1 C.F._2
giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E 2 / 5
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi hanno premesso:
- che, gli istanti e , contraevano tra di loro matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
25/07/1998 alle ore 11,00 -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di NO (SA) con (Atto n.21Parte II Serie A, anno 1998), in regime di comunione, e che il matrimonio contratto è di tipo concordatario (in Chiesa secondo la religione cattolica);
- che, dall'unione matrimoniale dei predetti istanti sono nati due figli, più precisamente CP_2
f. in data 27/03/2000 in Polla(SA) e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
in data 02/08/2004 a Polla (SA); C.F._4
- che, purtroppo, nel corso degli anni tra i coniugi si sono verificati fatti e circostanze che hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, e con essa la comunione materiale e spirituale che caratterizzava l'unione matrimoniale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia al fine di superare le divergenze insorte, maturando così la decisione pacifica e comune di sciogliere il loro matrimonio con separazione e divorzio con modalità congiunta e consensuale, al fine di poter riorganizzare le proprie vite;
- che già da Gennaio 2015, è cessata la convivenza coniugale. Invero, la sig.ra è Parte_1
rimasta a vivere con i suoi due figli presso la casa coniugale in Sala Consilina (SA) via Ponte Filo di proprietà dei genitori di mentre quest'ultimo, si è trasferito nella città di Araure, Controparte_1
via Calle 5 -Casa Nr. 22 –URB Zaragoza (Venezuela); 3 / 5
- che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti anche se, allo stato sia lasig.ra che il sig. risultano essere disoccupati;
Parte_1 Controparte_1
- che non vi sono figli minorenni. Invero, la prole e ad oggi Controparte_2 Controparte_3
risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
a) In merito ai figli e , ad oggi sono ambedue maggiorenni Controparte_2 Controparte_3
nonché indipendenti dal punto di vista economico, con impiego lavorativo , di cui lavora presso CP_2 un'azienda nel comune di Sala Consili na (SA) con mansioni di magazziniere, mentre svolge CP_3
il Servizio Civile Universale nel predetto comune;
b) Il collocamento dei figli sarà così disposto per loro espressa volontà, essendo maggiorenni, ad oggi continueranno a vivere presso la residenza della madre sita in Sala Consilina (SA ), Parte_1
alla via Ponte Filo n.86 salvo scelte differenti della progenie;
c) Il rapporto tra figli e genitori continuerà ad essere paritario, e senza alcuna distinzione, al fine di mantenere un rapporto equi librato e continuativo con ciascuno dei genitori, senza alcuna differenza, e senza alterare le abitudini di vita dei figli e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, le parti faranno tutto il possibile per armonizzare i rapporti con la prole, senza frapporre ostacoli di sorta e mantenendo quel colloquio civile e Pt_2 nell'interesse dei figli;
e) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
f) le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
g) I coniugi, con la suddetta cessazione degli effetti civili del matrimonio, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
h) Gli istanti e provvederanno al proprio mantenimento da Parte_1 Controparte_1
sé e con mezzi propri e con reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi diritto presente
e futuro di natura economica e materiale l'uno verso l'altro anche di forma ereditaria;
i) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 4 / 5
j) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del
Tribunale;
k) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale.”
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Come previsto dall'art. 473 bis.51 c.p.c., il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Nel caso di specie la domanda di separazione dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni dei rapporti secondo previsioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il procedimento è stata comunicata al P.M. che nulla ha opposto alla pronuncia con atto dell'11.11.2024 .
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] Controparte_1
(Venezuela) il 19/11/1971 e nata a [...] il [...], i quali Parte_1 5 / 5
hanno contratto matrimonio concordatario in NO (SA) il 25.07.1998 (atto n. 21 p. 2, Serie
A, anno 1998 del Comune di NO);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per gli adempimenti di competenza;
▪ Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
▪ Riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 945/2024 vertente
TRA
, c.f. rappresentata ed elett.te domiciliata nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E
c.f. , rappresentato ed elett.te domiciliato nel presente Controparte_1 C.F._2
giudizio, presso il proprio difensore di fiducia avv. Nicola Colucci con studio in Sala Consilina (Sa) alla via Santa Petronia snc, giusta procura in atti
-ricorrente-
E 2 / 5
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi hanno premesso:
- che, gli istanti e , contraevano tra di loro matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
25/07/1998 alle ore 11,00 -trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di NO (SA) con (Atto n.21Parte II Serie A, anno 1998), in regime di comunione, e che il matrimonio contratto è di tipo concordatario (in Chiesa secondo la religione cattolica);
- che, dall'unione matrimoniale dei predetti istanti sono nati due figli, più precisamente CP_2
f. in data 27/03/2000 in Polla(SA) e c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_3
in data 02/08/2004 a Polla (SA); C.F._4
- che, purtroppo, nel corso degli anni tra i coniugi si sono verificati fatti e circostanze che hanno fatto venire meno l'affectio coniugalis, e con essa la comunione materiale e spirituale che caratterizzava l'unione matrimoniale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia al fine di superare le divergenze insorte, maturando così la decisione pacifica e comune di sciogliere il loro matrimonio con separazione e divorzio con modalità congiunta e consensuale, al fine di poter riorganizzare le proprie vite;
- che già da Gennaio 2015, è cessata la convivenza coniugale. Invero, la sig.ra è Parte_1
rimasta a vivere con i suoi due figli presso la casa coniugale in Sala Consilina (SA) via Ponte Filo di proprietà dei genitori di mentre quest'ultimo, si è trasferito nella città di Araure, Controparte_1
via Calle 5 -Casa Nr. 22 –URB Zaragoza (Venezuela); 3 / 5
- che entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti anche se, allo stato sia lasig.ra che il sig. risultano essere disoccupati;
Parte_1 Controparte_1
- che non vi sono figli minorenni. Invero, la prole e ad oggi Controparte_2 Controparte_3
risultano essere maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Gli stessi ricorrenti, pertanto, hanno chiesto pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
a) In merito ai figli e , ad oggi sono ambedue maggiorenni Controparte_2 Controparte_3
nonché indipendenti dal punto di vista economico, con impiego lavorativo , di cui lavora presso CP_2 un'azienda nel comune di Sala Consili na (SA) con mansioni di magazziniere, mentre svolge CP_3
il Servizio Civile Universale nel predetto comune;
b) Il collocamento dei figli sarà così disposto per loro espressa volontà, essendo maggiorenni, ad oggi continueranno a vivere presso la residenza della madre sita in Sala Consilina (SA ), Parte_1
alla via Ponte Filo n.86 salvo scelte differenti della progenie;
c) Il rapporto tra figli e genitori continuerà ad essere paritario, e senza alcuna distinzione, al fine di mantenere un rapporto equi librato e continuativo con ciascuno dei genitori, senza alcuna differenza, e senza alterare le abitudini di vita dei figli e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, le parti faranno tutto il possibile per armonizzare i rapporti con la prole, senza frapporre ostacoli di sorta e mantenendo quel colloquio civile e Pt_2 nell'interesse dei figli;
e) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
f) le parti, inoltre, alla sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
g) I coniugi, con la suddetta cessazione degli effetti civili del matrimonio, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
h) Gli istanti e provvederanno al proprio mantenimento da Parte_1 Controparte_1
sé e con mezzi propri e con reciproca indipendenza economica, rinunciando a qualsiasi diritto presente
e futuro di natura economica e materiale l'uno verso l'altro anche di forma ereditaria;
i) Le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. 4 / 5
j) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente del
Tribunale;
k) Le parti dichiarano innanzi al loro difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che, salvo diversamente ritenuto dall'On.le Tribunale, non vi sarà udienza con comparizione personale.”
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma c.c..
Come previsto dall'art. 473 bis.51 c.p.c., il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.
Nel caso di specie la domanda di separazione dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni dei rapporti secondo previsioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il procedimento è stata comunicata al P.M. che nulla ha opposto alla pronuncia con atto dell'11.11.2024 .
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] Controparte_1
(Venezuela) il 19/11/1971 e nata a [...] il [...], i quali Parte_1 5 / 5
hanno contratto matrimonio concordatario in NO (SA) il 25.07.1998 (atto n. 21 p. 2, Serie
A, anno 1998 del Comune di NO);
▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO per gli adempimenti di competenza;
▪ Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
▪ Riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 dicembre 2024
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco