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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 23/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E d i FERMO
VERBALE di UDIENZA
R.G.1925/2020
All'udienza del 23/12/2025 ore 9.25
Sono comparsi dinanzi al GO dr.ssa Tiziana Liberti
Per la Parte Attrice opponente: avv. SANTARELLI STEFANO
Per la Parte Convenuta opposta: avv. POLI STEFANIA
L'avv. Santarelli si riporta integralmente alla memoria conclusionale ed insiste nelle conclusioni già precisate;
l'avv. Poli impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito e si riporta alla memoria conclusionale già depositata insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegante all'udienza del 18.06.2025;
IL GO
di ciò dato atto, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 16.30, al termine della camera di consiglio, viene riaperto il presente processo verbale ed il
Giudice decide la causa come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza, della quale viene data lettura, nell'assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
IL GO
1
TRIBUNALE DI FERMO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Fermo Sezione Civile nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Tiziana Liberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. 1925/2020 promossa
DA
con sede in 63831 Rapagnano (FM), Piazza Siccone nr. 3, C.F.: Parte_1
, in persona del sig. Sindaco pro-tempore Dott. nato a P.IVA_1 Persona_1
Monterubbiano il 21.04.1955, C.F.: , giusta Determina Comunale nr. 139 C.F._1 del 26.10.2020 (doc. 1), elett.te dom.to in Fermo, corso Cefalonia nr. 31, presso e nello studio legale dell'Avv. Stefano Santarelli, fax 0734.220042, posta elettronica certificata: Email_1 attore opponente
CONTRO
(P. IVA ) in persona del suo legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , con sede in Grottammare (AP), via Cuprense n. 37, CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Poli (C.F. del foro di Ascoli C.F._3
Piceno ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in San Benedetto del Tronto
(AP), via Giovanni XXIII n. 7; FAX 0735/593054 e PEC Email_2
Convenuto opposto
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di udienza del 18.06.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Preliminarmente viene dato atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto con la riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione - in opposizione a decreto ingiuntivo N° 564/2020 (R.G. N° 1479/2020) emesso dal TRIBUNALE DI FERMO in data 28.09.2020 su ricorso della società Controparte_1 creditore del della somma di euro 15.471,76, oltre interessi di mora ex art. Parte_1
231/02 e rivalutazione monetaria, di cui alla fattura elettronica nr. 68 del 09.09.2020 – l'opponente deduceva che negli anni 2015-2016 la in Parte_1 Parte_2 esito alla aggiudicazione della “procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara” ai sensi del comma 7 art. 122 del D. Lgs. 163/2006 ed alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto, provvedeva alla realizzazione in più stralci dell'edificio adibito a “Nuova Scuola secondaria di primo grado sita in zona S. Tiburzio, lavori ultimati dalla CP_2 Parte_1 per l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017; che i lavori non venivano eseguiti a Parte_2 regola d'arte, tanto da presentare fin da subito notevoli criticità e già nell'Agosto 2017, la ditta
Ennova Solution srl, incaricata di provvedere alla rasatura della pavimentazione della palestra, comunicava alla Amministrazione Comunale che in relazione alla situazione del massetto “il sottofondo si presenta tecnicamente magro, soprattutto in alcuni punti dove è presente addirittura solo l'inerte (arena) e dove manca l'impasto con cemento, situazione che rende impossibile il proseguimento della rasatura….”; che veniva tempestivamente denunciato il vizio, ma l'impresa si rifiutava di intervenire, e la ditta Ennova Solution srl comunicava al Comune di che Parte_1
”...il sig. (tecnico incaricato del primo intervento di rasatura) è stato contattato dalla azienda Pt_3
(la ditta che ha realizzato (o che avrebbe dovuto realizzare) il massetto che lo ha CP_1 informato che loro sono impossibilitati ad intervenire a mettere a posto il massetto da loro stessi preparato...” ; che nel Dicembre 2019, il Comune di segnalava alla Parte_1 Parte_2 che in seguito al sopralluogo effettuato sulla scuola in questione “si riscontrano infiltrazioni in diversi punti nel solaio di copertura, in particolare alcuni pannelli di cartongesso posti nel solaio risultano completamente danneggiati dalle infiltrazioni di acqua tanto dal provvedere a rimuovere gli stessi per l'incolumità degli studenti e dei fruitori dell'edificio, inoltre sono state rilevate diverse
3 lesioni sulle pareti verticali nell'atrio e nella palestra”; che l'opponente “trattandosi di vizi di natura strutturale dell'edificio che rischiano di compromettere la staticità dello stesso e prima ancora l'incolumità degli studenti”, diffidava la alla esecuzione entro 10 giorni di Parte_2 ogni opera e misura necessaria a ripristinare lo stato di sicurezza dell'edificio scolastico, senza tuttavia ottenere fattivo riscontro;
che in data 4 Febbraio 2020, in occasione di una perturbazione atmosferica, “la parte superiore del tetto della palestra della scuola veniva gravemente danneggiata;
si staccavano completamente l'impermeabilizzazione e la coibentazione, tanto che i pannelli di polistirene utilizzati per la coibentazione stessa finivano a terra lungo il perimetro del fabbricato scolastico, mentre una ingentissima quantità di acqua di pioggia si infiltrava dalla copertura e si riversava sulla pavimentazione del locale palestra”; che immediatamente l'Amministrazione comunale interveniva emettendo una Ordinanza di chiusura della palestra scolastica provvedendo contestualmente a limitare i danni;
che nell'occasione era possibile constatare che il tavolato di copertura, visto dall'interno, appariva completamente bagnato come fosse privo di ogni protezione, circostanza confermata nella successiva ispezione del 05.02.2020 dalla quale emergeva che il manto di copertura risultava rimosso per la sua quasi totalità, il tavolato appariva in gran parte privo di ogni impermeabilizzazione e/o coibentazione, i pannelli di polistirene utilizzati per la coibentazione erano finiti a terra, sul perimetro del fabbricato. Con RB di Somma Urgenza 04.02.2020 il
Comune deliberava la immediata esecuzione dei lavori necessari alla rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; i lavori venivano eseguiti dalla stessa impresa costruttrice e ultimati il 12.02.2020. Il Comune in data 08.02.2020, conferiva Controparte_1 all'Ing. dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo l'incarico di redigere Persona_2
Perizia Tecnica al fine di individuare le cause dei danni riportati dalla copertura della palestra annessa alla scuola;
il tecnico redigeva “Perizia tecnica sulle cause e sui danni alla copertura della palestra scolastica” del 24.02.2020; l' con lettera 14.07.2020 chiedeva al Comune Parte_2 di il pagamento dei lavori eseguiti, richiesta contestata con missiva 31.07.2020 con Parte_1 contestuale diffida ad eseguire, con la massima urgenza e la migliore tecnica ed esperienza nel rispetto del progetto iniziale, tutti gli interventi di riparazione e rimessione in pristino stato della copertura dell'edificio scolastico, cui non faceva seguito alcun positivo riscontro. Permanevano problematiche legate alla insufficiente impermeabilizzazione e coibentazione, macchie di umidità, infiltrazioni. Parte opponente contestava la pretesa creditoria avanzata in via monitoria eccependo di avere acquisito piena consapevolezza delle problematiche rilevate dalla Relazione Tecnica
24.02.2020 dell'Ing. da cui emergevano le cause dei danni, riconducibili alla stessa Persona_2 in ragione della esecuzione dei lavori non a regola d'arte, motivo per cui Parte_2 successivamente al RB di Somma Urgenza, non dava corso alla procedura amministrativa per il
4 perfezionamento del rapporto con la con l'emanazione della Determina di Parte_2
Affidamento lavori e dell'Impegno di Spesa, la stipula del contratto di appalto, l'emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e del Collaudo. Riteneva che l'intervento eseguito dalla ditta doveva essere inteso quale eliminazione di vizi e difetti dell'opera. Controparte_1
Stimava il danno subito nella somma di euro 25.000,00, in relazione ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti che al deprezzamento dell'immobile. Concludeva per la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia del DI opposto, avanzava domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Si costituiva in giudizio il convenuto opposto impresa impugnando e contestando Controparte_1 quanto dedotto eccepito e richiesto da parte opponente. Deduceva di essersi aggiudicata due stralci relativi all'appalto per i lavori di costruzione della “Nuova scuola secondaria di primo grado
[...]
in zona S. Tiburzio” del Comune di (deliberazione G.C. n. 14 del 30/03/2015), CP_2 Parte_1 che completava nei termini stabiliti, le cui lavorazioni venivano collaudate e certificate conformi;
l'opera veniva consegnata al Comune opponente in data 08/09/2016 e immediatamente utilizzata per l'inizio dell'anno scolastico 2016/2017. Dopo più di tre anni dalla consegna dell'opera, in data
04/02/2020, il Comune di veniva interessato da una eccezionale perturbazione Parte_1 meteorologica classificata dalla Protezione Civile come “tempesta violenta”, la zona subiva gravi danni come rilevabile dai rapporti dei Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile;
in occasione di tali eventi la palestra dell'edificio scolastico riportava danni alla copertura e con RB di Somma
Urgenza del 04/02/2020, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Arch. Parte_1
conferiva nuovamente incarico alla per l'esecuzione di urgenti CP_3 Controparte_1 lavori di cui al computo metrico allegato al medesimo RB e di messa in sicurezza della copertura in questione “attraverso opere di protezione e rimozione degli elementi pericolanti, in attesa di intervento risolutivo”; veniva stabilito il corrispettivo per l'esecuzione di tali lavori nella misura pari a complessivi Euro 17.081,93. I lavori venivano completati regolarmente nei tempi stabiliti (12/02/2020), ma da parte dell'Ente non veniva corrisposto quanto dovuto e in data
14/07/2020 veniva formulato sollecito di pagamento. L'Ente solo a seguito della richiesta di pagamento sollevava infondate contestazioni in merito alla esecuzione dei lavori da parte della di cui dichiarava essersi avveduto già nel mese di febbraio come da missiva del Controparte_1
31/07/2020. Eccepiva l'irrilevanza delle “criticità” nella esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto per la realizzazione della scuola, in quanto la richiesta di pagamento riguardava esclusivamente l'intervento realizzato dalla società opposta nel mese di febbraio 2020 avente ad oggetto “lavori di riparazione” della palestra, sosteneva che “in realtà, l'intervento alla stessa
5 richiesto dal di aveva ad oggetto esclusivamente opere di messa in sicurezza. I Pt_1 Parte_1 lavori di Somma Urgenza, per l'esecuzione dei quali il Comune aveva incaricato la CP_1
avevano ad oggetto soltanto “opere di protezione e rimozione degli elementi instabili, in attesa
[...] di intervento risolutivo” e non la rimessione in pristino della copertura”. Eccepiva il maturare delle prescrizioni e decadenze non avendo l'Ente denunciato difformità e/o vizi, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scoperta (opera consegnata in data
08/09/2016), con conseguente perdita del diritto da parte dell'opponente all'esercizio di azione nei confronti della Società opposta, che dichiarava essere avvenuta la scoperta con perizia del
24.02.2020, ma formalizzava la denuncia solo a seguito della richiesta di pagamento nel mese di luglio 2020. Eccepiva l'esecuzione a regola d'arte oltre alla conformità al progetto ed alle direttive impartite dalla Committenza e dalla Direzione dei Lavori delle opere sottoposte a verifiche e collaudi. Eccepiva essere stato introdotto da parte del Ricorso per accertamento tecnico Pt_1 preventivo ex art. 696 cpc per l'accertamento delle cause dei danni alla copertura della palestra in occasione dell'evento calamitoso del 04/02/2020, e la verifica della possibilità che i medesimi fenomeni dannosi si possano verificare su altre zone della copertura dell'immobile non interessate dai fenomeni”, il ricorso veniva rigettato. Eccepiva l'interruzione del nesso di causalità rappresentato dalla eccezionale gravità degli eventi atmosferici che si verificarono e il notevole lasso di tempo trascorso tra la consegna dell'opera e l'evento del febbraio 2020. Eccepiva il difetto di responsabilità in capo all'appaltatrice non risultando, quanto lamentato da parte opponente, conseguenza dell'attività della da questa posta in eseguita, essendosi scrupolosamente attenuta a quanto indicato all'art. 3 del contratto di appalto, ovvero all'osservanza in maniera “assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto” come attestato dai Certificati di Regolare Esecuzione sopra menzionati ai sensi dei quali: “i lavori eseguiti (…) corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto e sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte”. Eccepiva sussistere la prova del credito dal RB di Somma Urgenza del 04/02/2020 sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di e dal legale rappresentante della impresa affidataria Parte_1 in cui veniva stabilito il compenso, con conseguente obbligo al pagamento del corrispettivo per espressa pattuizione contrattuale tra le parti, senza necessità di alcuna procedura amministrativa. In relazione alla domanda risarcitoria avanzata da parte opponente eccepiva l'indeterminatezza del petitum e l'illegittima duplicazione della domanda risarcitoria, in quanto la pretesa di non corrispondere quanto portato dal decreto ingiuntivo opposto e la contemporanea richiesta, in via riconvenzionale, di una (indeterminata) somma di denaro per eseguire in proprio asseriti lavori per l'eliminazione dei presunti vizi, rappresentava una illegittima duplicazione della domanda;
inoltre i
6 lavori da eseguire risultavano indeterminati;
richiamava l'onere probatorio incombente su parte opponente.
***
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. all'esito, la causa veniva istruita con acquisizione documentale e disposizione di
TU tecnica. All'esito, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano all'udienza del 18.06.2025 come di seguito trascritte: nell'interesse di parte attrice opponente:
“”Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
-NEL MERITO:
- accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il D.I. opposto N° 564/2020 (R.G. N°
1479/2020) emesso dal Tribunale di Fermo in data 28.09.2020;
-IN VIA RICONVENZIONALE:
- condannare la opposta soc. in persona del suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'opponente di tutti e di qualsiasi Parte_1 natura i danni dallo stesso subito a causa dell'operato gravemente inadempiente della medesima società opposta, danni che vengono quantificati e richiesti nella somma di euro 25.000,00 ovvero nella diversa maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o sarà comunque ritenuta di giustizia, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, disponendo la eventuale compensazione tra debiti e crediti rispettivi e revocando in ogni caso il Decreto Ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge””. nell'interesse di parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare-pregiudiziale, accertato che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal , in persona del Sindaco pro tempore, non è fondato su prova scritta o di Parte_1 pronta soluzione, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo telematico n. 564/2020, RG n.
7 1479/2020, emesso dal Tribunale di Fermo in data 28/09/2020 e notificato in data 09/10/2020, concedendone, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria;
- in via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti e di cui alla presente memoria, respingere perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione avversaria al decreto ingiuntivo telematico n. 564/2020, RG n. 1479/2020, emesso dal Tribunale di
Fermo in data 28/09/2020 e notificato in data 09/10/2020, confermandolo in ogni sua parte ovvero, in subordine, condannare l'opponente , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 con sede in , Piazza Siccone n. 3, al pagamento in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. sig. con sede in Grottammare (AP), via CP_1
Cuprense n. 37, della somma pari ad Euro 15.471,76 ovvero di quella diversa somma che fosse ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione al saldo.
In ogni caso rigettare altresì tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte nonché la domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice opponente poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e compensi di giudizio”.
Seguiva rinvio per discussione orale con termine per il deposito di note conclusionali;
alla odierna udienza le parti concludevano come da sopra esteso verbale di udienza.
***
Dall'esame degli atti e dei documenti prodotti emerge che la ditta si aggiudicava Controparte_1
l'appalto per la “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
AD DO SC IN ZONA S. TIBURZIO A RAPAGNANO (FM) “, che si componeva di più corpi di fabbrica i cui lavori venivano svolti in 2 stralci. La consegna dei lavori avveniva il giorno 20/07/2015 con verbale sottoscritto dalle parti.
Nell'agosto 2017 la ditta incaricata di procedere alla rasatura della pavimentazione della palestra
(Ennova Solution srl) rilevava dei difetti del massetto che non le consentivano di procedere con i lavori, la ditta contattata affinché eliminasse le rilevate difformità, come dalla stessa CP_1
Ennova Solution srl comunicato con missiva dell'11.08.2017 all'amministrazione comunale riferiva che ”...il sig. (tecnico incaricato del primo intervento di rasatura) è stato contattato dalla Pt_3 azienda (la ditta che ha realizzato (o che avrebbe dovuto realizzare) il massetto che lo ha CP_1 informato che loro sono impossibilitati ad intervenire a mettere a posto il massetto da loro stessi preparato...”.
8 Successivamente con comunicazione del 09.12.2029 prot. 5901 il Comune di Parte_1 denunciava alla ditta esecutrice che, in seguito al sopralluogo effettuato Controparte_1 sull'edificio scolastico, si riscontravano “infiltrazioni in diversi punti nel solaio di copertura, in particolare alcuni pannelli di cartongesso posti nel solaio risultano completamente danneggiati dalle infiltrazioni di acqua tanto dal provvedere a rimuovere gli stessi per l'incolumità degli studenti e dei fruitori dell'edificio, inoltre sono state rilevate diverse lesioni sulle pareti verticali nell'atrio e nella palestra” diffidava pertanto l'impresa alla esecuzione entro 10 giorni degli interventi idonei al ripristino dello stato di sicurezza dell'edificio scolastico “trattandosi di vizi di natura strutturale dell'edificio che rischiano di compromettere la staticità dello stesso e prima ancora l'incolumità degli studenti”,
Ancora successivamente nel febbraio del 2020, in occasione di una perturbazione atmosferica, il tetto della palestra veniva interessato da un distacco della impermeabilizzazione e della coibentazione, i pannelli di polistirene utilizzati per la coibentazione cadevano a terra lungo il perimetro del fabbricato scolastico e l'acqua penetrava all'interno della palestra. L'edificio scolastico a causa degli ingenti danni veniva immediatamente chiuso e con verbale di somma urgenza del 04/02/2020 del Comune di venivano affidati alla ditta i lavori Parte_1 CP_1 necessari “a ripristinare lo stato di sicurezza e le condizioni antecedenti l'evento di maltempo e l'eliminazione degli elementi instabili “
In data 08.02.2020, il Comune di conferiva all'Ing. dell'Ordine degli Parte_1 Persona_2
Ingegneri della Provincia di Fermo l'incarico di redigere una Perizia Tecnica finalizzata alla individuazione delle cause che avevano provocato gli ingenti danni e con “Perizia tecnica sulle cause e sui danni alla copertura della palestra scolastica” del 24.02.2020, il consulente accertava quanto richiesto, concludeva affermando, quanto ai danni riportati in occasione degli eventi atmosferici: “La causa è certamente da addebitare ad alcune lavorazioni incomplete o non eseguite a regola d'arte, o all'uso di materiale inadatto per il pacchetto coibentazione-impermeabilizzazione scelto”.
La fattura emessa dalla ditta per i lavori eseguiti in esecuzione del verbale di Controparte_1 somma urgenza del 04.02.2017, non veniva pagata dall'amministrazione comunale che, con missiva del 31.07.2020, diffidava l' ad eseguire, con la massima urgenza e a regola d'arte Parte_2 nel rispetto del progetto iniziale, tutti gli interventi definitivi di riparazione e rimessione in pristino stato della copertura dell'edificio scolastico.
***
9 L'individuazione delle cause che determinavano gli ingenti danni del febbraio 2017 è stata rimessa alla valutazione del TU dott. ing. chiamato a rispondere sui seguenti Controparte_4 quesiti:
“Il C.T.U., esaminati gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari:
1. descriva brevemente lo stato dei luoghi ed il rapporto contrattuale intercorso tra le parti;
2. individui le opere oggetto dell'incarico con riferimento a quelle oggetto dei contratti di appalto intercorsi tra le parti, sia a quelli eventualmente eseguiti dalle parti in causa al di fuori dei predetti contratti;
3. quantifichi l'opera svolta dalla parte opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed extra contrattuali, precisando se le opere oggetto dell'incarico siano state tutte eseguite, completate e se siano state realizzate a regola d'arte;
4. accerti la conformità delle opere realizzate ai relativi progetti e titoli abilitativi e/o autorizzativi;
5. accerti la ricorrenza dei vizi e difetti denunciati da parte opponente, indicandone le cause e le responsabilità ed i costi di ripristino ricomprendendo anche eventuali ripristini realizzati dal committente o dallo stesso appaltatore indicandone, anche in questo caso, i costi;
6. determini quale sia il grado di incidenza e rilevanza degli eventuali vizi riscontrati sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione;
7. indichi quali siano in dettaglio gli interventi da adottare per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni, quantificandone i costi;
8. tenti la conciliazione tra le parti”.
Il TU, pur non avendo la possibilità di verificare lo stato della costruzione in periodo antecedente i lavori di ripristino ed eliminazione per quanto possibile dei vizi e difetti ad opera di altra ditta, ha accertato le cause dei danni, sulla base della documentazione tecnica e contabile acquisita presso pubblici uffici e del materiale fotografico prodotto in atti. In primo luogo ha evidenziato che successivamente alla prima realizzazione il manto di copertura della palestra ha subito diversi interventi a seguito degli eventi meteorici accorsi ovvero una “Prima messa in sicurezza ad opera della stessa ditta a seguito di verbale di somma urgenza del 04/04/2020 del Comune di ”; Parte_1 un “Intervento definitivo di riparazione del danno” un “Intervento risolutivo ad opera di terza parte non in causa;
ed è quest'ultimo che oggi è possibile visionare e che il sottoscritto TU ha potuto riscontrare durante i sopralluoghi effettuati”.
10 In risposta al capitolo 3) ovvero “quantifichi l'opera svolta dalla parte opposta, distinguendo i lavori contrattuali ed extra contrattuali, precisando se le opere oggetto dell'incarico siano state tutte eseguite, completate e se siano state realizzate a regola d'arte”, il TU ha affermato che la causa ei danni riportati dall'edificio “è certamente da addebitare ad alcune lavorazioni incomplete, o non eseguite a regola d'arte o all'uso di materiale inadatto per il pacchetto coibentazione- impermeabilizzazione scelto.” In merito alla conformità ha accertato che: “le opere realizzate in copertura (relativamente al pacchetto isolante e coibente ) sembrerebbero conformi ai – soli - documenti contabili allegati ai progetti autorizzati, essendo questi ultimi privi di particolari e dettagli esecutivi, sezioni e stratigrafie, di schede tecniche, di istruzioni di fissaggio ed ancoraggio delle finiture;
Ma le stesse opere non sembrerebbero – a parere dello scrivente TU - realizzate a regola d'arte”.
Inoltre relativamente alle opere eseguite a seguito del verbale di somma urgenza il TU ha affermato: “non è possibile esprimere un parere ne sulla conformità ai progetti ne alla regola dell'arte.”
In relazione al grado di incidenza e rilevanza degli eventuali vizi riscontrati sulla possibilità di fruizione e normale utilizzo del bene in considerazione della sua attuale destinazione, il TU ha rilevato che il danno subito successivamente agli eventi atmosferici del febbraio 2020 “non permetteva la normale fruizione della palestra il percolamento dell'acqua piovana avrebbe ulteriormente danneggiato sia le strutture lignee in copertura che le pavimentazioni a terra, pertanto si rendeva necessaria la chiusura dei locali sottostanti e una tempestiva impermeabilizzazione provvisoria della copertura in attesa di un ripristino definitivo. Pertanto si rendevano necessari: “- un intervento di somma urgenza consistenti esclusivamente nella rimozione di quel che rimaneva della guaina impermeabilizzante e nella posa di una nuova guaina per impedire ulteriori danni alle strutture sottostanti in legno per un importo pari ad € 17.081,93 …;
- successivamente di un intervento definitivo di ripristino del pacchetto di copertura comprendente anche lo strato di isolante termico, le opere di lattoneria sul parapetto, nonché di eventuali ripristini alle strutture e finiture interne alla palestra e sottostanti alla copertura”.
Per la quantificazione degli interventi e la stima dei costi di ripristino il TU , all'esito delle osservazioni dei ctp ha affermato: “ritiene corretto stimare i costi per ripristino della copertura coerentemente con la reale soluzione adottata e riscontrata, (non avendone ricevuto documentazioni contabili) per un importo pari a :
(diconsi euro cinquantunomilaseicentonovantotto/01) € 51.698,01 oltre iva (10%) e spese tecniche calcolate come segue:
VA (10%) € 5.168,89
11 Spese tecniche (ridotte in proporzione) € 7.866,95
CNPAIA (4%) € 314,68
IVA su spese tecniche 22% € 1.799,96
Sommano € 66.839,49
(diconsi euro sessantaseimilaottocentotrentanove/49)”.
In risposta al capitolo 7) sugli interventi da adottare per l'eliminazione dei riscontrati vizi, difetti e danni e quantificazione dei costi, ha accertato che: “Nello stato attuale, non riscontrando vizi o difetti tali da impedirne la normale fruizione (ovviamente ad eccezione di difetti occulti) non sono necessari interventi”.
Posto dunque che l'elaborato peritale risulta completo ed esaustivo oltre che immune da vizi logici e metodologici, le conclusioni cui perviene il TU, grazie alla documentazione tecnica e contabile acquisita presso i pubblici uffici e quella fotografica in atti, consentono di ritenere accertato che i lavori di costruzione appaltati alla ditta eseguiti in due stralci presentavano gravi Controparte_1 vizi e difetti, per cui gli eventi atmosferici verificatisi nel febbraio 2017 provocarono ingenti danni.
L'intervento affidato di nuovo alla ditta con verbale di somma urgenza per il ripristino e la CP_1 messa in sicurezza dell'edificio non sortivano alcun effetto positivo, tanto da costringere l'amministrazione comunale a ricorrere all'intervento di una ditta terza.
L'esecuzione, da parte della dei lavori di cui al verbale di somma urgenza versato Controparte_1 in atti, risulta circostanza incontestata, le modalità con cui venivano realizzati e la presenza di vizi e difetti sono circostanze che il TU non ha avuto la possibilità di verificare, pertanto il credito vantato dalla convenuta opposta e azionato in via monitoria può ritenersi provato e, di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente basata sulla presenza di vizi e difetti dell'opera di realizzazione dell'edificio scolastico, affidata in appalto alla ditta Controparte_1 risulta fondata in quanto la causa dei danni, in seguito agli eventi atmosferici del febbraio 2017 alla struttura realizzata dall'impresa appaltatrice, va rinvenuta nella esecuzione dei lavori non a regola d'arte e alla presenza di vizi e difetti. Tale esecuzione non a regola d'arte delle opere determina l'obbligo del risarcimento del danno la cui quantificazione va effettuata tenuto conto del costo di ripristino della copertura nella misura di euro € 66.839,49, somma che la convenuta opposta è condannata a pagare nei confronti del opponente. Pt_1
Il debito dell'opposto in relazione ai lavori di cui al verbale di somma Parte_1 urgenza, va posto in compensazione con il maggior credito vantato nei confronti della impresa
12 e ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna la ditta Controparte_1 convenuta opposta al risarcimento del danno nei confronti dell'opponente nella misura di €
51.367,73, oltre interessi e rivalutazione.
Alla luce di tali principi e delle risultanze dell'espletata istruttoria, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda riconvenzionale accolta.
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La regolazione delle spese, in virtù del principio di soccombenza determina la condanna di parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che vengono compensate per 1/3, in ragione del complessivo esito del giudizio, e liquidate complessivamente come in dispositivo in base ai nuovi parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come aggiornato con
DM 147/22, tenendo conto 'delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche' trattate, valori che possono essere aumentati o diminuiti ex art. 4 comma
I° e II°, calcolati in riferimento ad un valore della controversia, ex art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, compreso nello scaglione che va da € 26.000,01 a € 52.000,00 e così stabilite: € 7.616,00, oltre al riconoscimento ex art. 2 comma 2 D.M. 55/2014 del rimborso delle spese forfettarie nella percentuale del 15%, del compenso totale IVA e CAP come per legge.
Alla luce delle superiori argomentazioni, letti gli atti di causa ed esaminata la documentazione prodotta, considerando assorbita ogni altra questione,
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1925/2020, introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie la domanda di parte convenuta opposta;
CP_1
- accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente , Parte_1
- dichiara compensato il debito dell'opposto con il maggior credito vantato Parte_1 nei confronti della impresa e, per l'effetto: Controparte_1
- revoca il D.I. opposto N° 564/2020 (R.G. N° 1479/2020) emesso dal Tribunale di Fermo in data
28.09.2020;
13 - condanna la ditta convenuta opposta al risarcimento del danno nei confronti Controparte_1 dell'opponente nella misura di € 51.367,73, oltre interessi e rivalutazione. Parte_1
- visto il D.M. n. 55/2014, come aggiornato con DM 147/22, condanna parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese di giudizio, che dispone Controparte_1 compensarsi per 1/3 e che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CAP come per legge;
- spese TU a carico di parte convenuta opposta Controparte_1
Così deciso in Fermo il 23.12.2025
(Allegato al verbale di udienza del giorno 23.12.2025, di cui viene data lettura in pubblica udienza alle ore 16.30).
Il G.O.
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