Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2846 /2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa MARCELLA FRANGIPANI Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2846/2023 R.G. riservata in decisione all'udienza del 16.07.2015, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DONDONI DAVIDE e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Voghera (PV) Via Emilia n. 101
RICORRENTE
E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
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PARTE RICORRENTE
pagina 2 di 7 pagina 3 di 7
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito, sulla base del materiale probatorio a disposizione, visto quanto dichiarato anche dalla moglie all'udienza davanti al Giudice delegato del 9.4.2024, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Del resto, la contumacia del resistente conferma che egli non ha alcuna ragione per opporsi alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie.
Le figlie minori della coppia (nata il [...]) e (nata l'[...]) possono, del resto, rimanere Per_1 Persona_2 affidate in via condivisa a entrambi i genitori, come chiesto dalla ricorrente, non essendo emersi motivi per derogare al regime previsto in via generale dal legislatore, considerato anche quanto dichiarato dalla madre in udienza in merito alla buona relazione padre-figlie (v. verbale di udienza). Va, inoltre, confermato il collocamento prevalente delle minori presso la ricorrente, cui va conseguentemente assegnata la ex casa coniugale, e va previsto che le figlie stiano con il padre, fatto salvo il diverso accordo tra le parti, a fine settimana alternati (dal venerdì alla domenica), oltre che per almeno un pomeriggio a settimana con pernottamento presso di lui;
le minori trascorreranno altresì con ciascun genitore, ad anni alterni, metà delle vacanze natalizie e pasquali, oltre che almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
In merito al contributo chiesto dalla ricorrente a titolo di concorso al mantenimento delle figlie gli elementi utili per la decisione sono i seguenti.
La ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un salone di parrucchiere e di poter disporre mensilmente, al netto dei costi, di circa 1.500,00 euro mensili ma di corrispondere un canone mensile di 400,00 euro per la locazione dell'immobile dove esercita l'attività e di 500,00 euro per la casa ove attualmente abita la famiglia (v. verbale di udienza del 9.4.2024). La stessa ha, altresì, riferito di aver ceduto al marito le proprie quote sociali relative alla
SRLS operante nel settore idraulico di cui era amministratrice, attualmente gestita dal resistente, e di essere gravata anche da debiti derivanti dal mancato pagamento delle imposte riferibili a detta società, circostanza di cui,
pagina 5 di 7 tuttavia, alcuna evidenza è stata fornita. Le certificazioni reddituali prodotte, del resto, evidenziano un reddito netto per l'anno 2022 di euro 25.195,00 (v. mod PF 2023) e va, altresì, considerato che la ricorrente percepisce
100,00 euro a titolo di assegno unico e universale.
Non vi sono, invece, elementi per ricostruire l'attuale condizione economico-reddituale del resistente, posto che dalla comunicazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate è emerso che lo stesso non ha presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni;
tuttavia, considerata l'età e l'assenza di impedimenti documentati, il sig. CP_1 deve ritenersi certamente dotato di capacità lavorativa e, del resto, secondo la prospettazione della moglie lo stesso lavora nell'ambito dell'installazione di impianti idraulici (v. verbale di udienza).
Alla luce degli elementi valorizzati, pertanto, reputa il Collegio che sia corretto confermare l'importo posto a carico del resistente per il mantenimento delle figlie nella misura di euro 500,00 mensili. Va, del pari, posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del 50%, alle spese extra assegno per le figlie da individuarsi sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
Va, inoltre, previsto che la ricorrente continui a percepire in via esclusiva l'assegno unico e universale per la prole.
Le spese di lite devono essere poste a carico del resistente secondo il criterio di soccombenza.
Esse sono liquidate in dispositivo tenendo conto della modesta attività professionale espletata.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , con ricorso Parte_1 depositato il 28.6.2023, così decide:
1) dichiara la contumacia del resistente;
2) pronuncia la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 coniugati in Gela, in data 3.8.2007 (atto trascritto nei Registri di matrimonio di detto comune al n. 159,
Parte II, Serie A, anno 2007);
3) affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata l'[...]) in via condivisa a entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità indicate in parte motiva;
4) assegna la ex casa coniugale alla ricorrente;
5) pone a carico del resistente l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, un assegno mensile di € 500.00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie;
6) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno, da individuarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
7) condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.200,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. % se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
pagina 6 di 7 Pavia, così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
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