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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 808 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano Casti, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maurizio Onnis, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce della comparsa di risposta, appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 14-03-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n.
6152423627-21 e relative integrazioni contrattuali sulla determinazione degli interessi ultralegali, eventualmente stipulate in violazione del tasso soglia di legge, sulla loro illegittima capitalizzazione trimestrale, sull'anatocismo e sulla commissione di massimo scoperto e sulla commissione per disponibilità fondi eventualmente contenute nel contratto di conto corrente per violazione degli artt. 1346 e 1283 c.c. e la loro integrazione ai sensi di legge, dichiarando l'inesistenza del diritto in capo alla di capitalizzare gli interessi stessi Controparte_1
nonché in relazione alla commissione di massimo scoperto ed alla commissione per disponibilità fondi;
2) in via subordinata, dichiarare la nullità e/o inefficacia ai sensi dell'art. 1339 c.c. del c/c n.
6152423627-21 e successive integrazioni e modificazioni per avere l'istituto di credito occultato il costo vero del credito inducendo la a concludere un Parte_1
contratto che diversamente non avrebbe stipulato;
3) in ogni caso, determinare l'esatto importo del dare avere tra le parti del rapporto, secondo i criteri di legge, eliminando l'anatocismo, gli interessi ultralegali ed usurari, le c.m.s. ed ogni altro onere non dovuto alla banca, come dedotto nel giudizio dall'attrice;
4) condannare la alla restituzione delle somme percepite per interessi CP_1 Controparte_1
anatocistici ed ultralegali dal dì della conclusione del contratto bancario sino a quello della chiusura e/o revoca;
alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di valute fittizie sugli accreditamenti (antergazioni) e sui prelevamenti (postergazioni) ed a titolo di commissione di massimo scoperto, sempre dal dì della stipula del contratto sino a quello della sua revoca;
al pagamento delle maggiori somme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c. 2
c.c., per il maggior danno subìto dalla a causa della mancata Parte_1
disponibilità del denaro illegittimamente percepito dalla Banca e delle gravi difficoltà
finanziarie determinate dal comportamento illegale della convenuta che verrà determinata in corso di causa e in difetto in via equitativa;
5) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, subiti dall'attrice e derivanti dai fatti indicati nell'espositiva dell'atto di citazione e dall'illegittimo comportamento del convenuto, liquidandoli in favore dell'attore nella somma che risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente determinata in via equitativa;
6) in ogni caso, rigettare ogni avversa eccezione pregiudiziale, preliminare nonché ogni avversa eccezione di merito, domanda e conclusione;
7) con vittoria integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare come il saldo del conto corrente intrattenuto dalla società appellante, rideterminato al 31-12-2013, risulti essere a debito della correntista in ragione di euro 65.477,01;
2) con vittoria delle competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1686/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti di volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi Parte_1 Controparte_1
passivi ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto e delle spese applicati al rapporto di conto corrente n. 6152423627-21, su cui erano appoggiate linee di credito, intrattenuto tra le parti dal 2006 al 2015 in assenza di contratto scritto;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza. Sulla domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito proposta da Parte_1
il tribunale riteneva che l'attrice non avesse assolto all'onere di provare l'esistenza delle clausole asseritamente nulle, non avendo prodotto il contratto, e che pertanto le domande erano palesemente infondate anche agli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Avverso tale decisione ha proposto appello la deducendo l'erronea applicazione Parte_1
dell'onere della prova in materia di forma dei contratti bancari, il mal governo delle istanze istruttorie e l'omessa pronuncia in ordine alla contestazione formulata sulle modalità di applicazione delle commissioni di affidamento.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 404/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti della domanda di rettifica Parte_1 Controparte_1
del saldo del conto corrente bancario n. 6152423627-21 nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto con la banca convenuta il conto corrente n. 6152423627-21, cui erano appoggiate diverse linee di credito, deducendo di non aver mai ricevuto copia scritta del contratto stipulato e che le condizioni applicate erano comunque illegittime, in quanto i tassi superavano la soglia usuraria nel periodo tra il 2006 e il 2015 ed erano stati capitalizzati trimestralmente;
inoltre erano state applicate commissioni e spese non dovute.
La banca eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda di ripetizione, trattandosi di conto ancora aperto alla data di introduzione del giudizio;
nel merito, contestava i profili di illegittimità
lamentati e l'insufficienza del corredo probatorio offerto. Con sentenza non definitiva questa Corte ha respinto la doglianza relativa alla prova dei contratti, il cui documento era prodotto dalla banca in primo grado, nonché quella relativa all'asserita usurarietà
dei tassi applicati ed alla validità della c.m.s. e c.d.f.; ha invece accolto la censura in ordine all'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori sino al dicembre 2011, disponendo con separata ordinanza consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo.
Invero, alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non
essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di effettuare il ricalcolo da un saldo intermedio, assunto come dato di partenza, così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di
cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la
ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di
tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile
accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni… va
assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto
conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze,
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un
dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità
di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di
azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un
determinato periodo di svolgimento del conto”).
All'esito dell'indagine peritale - le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione delle parti,
eccettuati due refusi prontamente corretti dal c.t.u. - il saldo rettificato del conto n. 6152423627-21
alla data dell'ultimo estratto prodotto (31-12-2013) è pari ad euro 65.477,01 a debito della correntista in luogo del saldo banca di euro 70.886,00.
L'esito negativo della rideterminazione del saldo esclude siano apprezzabili profili risarcitori a carico della banca, peraltro nemmeno allegati in modo specifico dall'appellante. Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate per quattro quinti in ragione del parziale accoglimento della domanda articolata su più capi, ponendo a carico della banca (cfr. S.U. n.
32061/22) la restante parte, liquidata al valore medio con riferimento all'importo (euro 5.408,99)
della differenza tra saldo rettificato e saldo banca.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accerta il saldo del conto corrente n. 6152423627-21 in euro 65.477,01 a debito della correntista alla data del 31-12-2013;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi nella misura di quattro quinti,
ponendo a carico di la restante parte, che liquida in euro 1.015,00 per Controparte_1
compensi del primo grado ed euro 1.162,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna;
4) revoca la condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Cagliari, il 6-06-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 808 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano Casti, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Maurizio Onnis, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce della comparsa di risposta, appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 14-03-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n.
6152423627-21 e relative integrazioni contrattuali sulla determinazione degli interessi ultralegali, eventualmente stipulate in violazione del tasso soglia di legge, sulla loro illegittima capitalizzazione trimestrale, sull'anatocismo e sulla commissione di massimo scoperto e sulla commissione per disponibilità fondi eventualmente contenute nel contratto di conto corrente per violazione degli artt. 1346 e 1283 c.c. e la loro integrazione ai sensi di legge, dichiarando l'inesistenza del diritto in capo alla di capitalizzare gli interessi stessi Controparte_1
nonché in relazione alla commissione di massimo scoperto ed alla commissione per disponibilità fondi;
2) in via subordinata, dichiarare la nullità e/o inefficacia ai sensi dell'art. 1339 c.c. del c/c n.
6152423627-21 e successive integrazioni e modificazioni per avere l'istituto di credito occultato il costo vero del credito inducendo la a concludere un Parte_1
contratto che diversamente non avrebbe stipulato;
3) in ogni caso, determinare l'esatto importo del dare avere tra le parti del rapporto, secondo i criteri di legge, eliminando l'anatocismo, gli interessi ultralegali ed usurari, le c.m.s. ed ogni altro onere non dovuto alla banca, come dedotto nel giudizio dall'attrice;
4) condannare la alla restituzione delle somme percepite per interessi CP_1 Controparte_1
anatocistici ed ultralegali dal dì della conclusione del contratto bancario sino a quello della chiusura e/o revoca;
alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di valute fittizie sugli accreditamenti (antergazioni) e sui prelevamenti (postergazioni) ed a titolo di commissione di massimo scoperto, sempre dal dì della stipula del contratto sino a quello della sua revoca;
al pagamento delle maggiori somme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c. 2
c.c., per il maggior danno subìto dalla a causa della mancata Parte_1
disponibilità del denaro illegittimamente percepito dalla Banca e delle gravi difficoltà
finanziarie determinate dal comportamento illegale della convenuta che verrà determinata in corso di causa e in difetto in via equitativa;
5) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_1
patrimoniali, subiti dall'attrice e derivanti dai fatti indicati nell'espositiva dell'atto di citazione e dall'illegittimo comportamento del convenuto, liquidandoli in favore dell'attore nella somma che risulterà dovuta in corso di causa, eventualmente determinata in via equitativa;
6) in ogni caso, rigettare ogni avversa eccezione pregiudiziale, preliminare nonché ogni avversa eccezione di merito, domanda e conclusione;
7) con vittoria integrale delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare come il saldo del conto corrente intrattenuto dalla società appellante, rideterminato al 31-12-2013, risulti essere a debito della correntista in ragione di euro 65.477,01;
2) con vittoria delle competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1686/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da
[...]
nei confronti di volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi Parte_1 Controparte_1
passivi ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto e delle spese applicati al rapporto di conto corrente n. 6152423627-21, su cui erano appoggiate linee di credito, intrattenuto tra le parti dal 2006 al 2015 in assenza di contratto scritto;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza. Sulla domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito proposta da Parte_1
il tribunale riteneva che l'attrice non avesse assolto all'onere di provare l'esistenza delle clausole asseritamente nulle, non avendo prodotto il contratto, e che pertanto le domande erano palesemente infondate anche agli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.
Avverso tale decisione ha proposto appello la deducendo l'erronea applicazione Parte_1
dell'onere della prova in materia di forma dei contratti bancari, il mal governo delle istanze istruttorie e l'omessa pronuncia in ordine alla contestazione formulata sulle modalità di applicazione delle commissioni di affidamento.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 404/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti della domanda di rettifica Parte_1 Controparte_1
del saldo del conto corrente bancario n. 6152423627-21 nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver intrattenuto con la banca convenuta il conto corrente n. 6152423627-21, cui erano appoggiate diverse linee di credito, deducendo di non aver mai ricevuto copia scritta del contratto stipulato e che le condizioni applicate erano comunque illegittime, in quanto i tassi superavano la soglia usuraria nel periodo tra il 2006 e il 2015 ed erano stati capitalizzati trimestralmente;
inoltre erano state applicate commissioni e spese non dovute.
La banca eccepiva in primo luogo l'inammissibilità della domanda di ripetizione, trattandosi di conto ancora aperto alla data di introduzione del giudizio;
nel merito, contestava i profili di illegittimità
lamentati e l'insufficienza del corredo probatorio offerto. Con sentenza non definitiva questa Corte ha respinto la doglianza relativa alla prova dei contratti, il cui documento era prodotto dalla banca in primo grado, nonché quella relativa all'asserita usurarietà
dei tassi applicati ed alla validità della c.m.s. e c.d.f.; ha invece accolto la censura in ordine all'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori sino al dicembre 2011, disponendo con separata ordinanza consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del saldo.
Invero, alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non
essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di effettuare il ricalcolo da un saldo intermedio, assunto come dato di partenza, così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di
cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la
ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di
tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile
accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni… va
assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto
conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze,
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un
dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità
di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di
azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un
determinato periodo di svolgimento del conto”).
All'esito dell'indagine peritale - le cui risultanze non sono state oggetto di contestazione delle parti,
eccettuati due refusi prontamente corretti dal c.t.u. - il saldo rettificato del conto n. 6152423627-21
alla data dell'ultimo estratto prodotto (31-12-2013) è pari ad euro 65.477,01 a debito della correntista in luogo del saldo banca di euro 70.886,00.
L'esito negativo della rideterminazione del saldo esclude siano apprezzabili profili risarcitori a carico della banca, peraltro nemmeno allegati in modo specifico dall'appellante. Le spese processuali di entrambi i gradi vanno compensate per quattro quinti in ragione del parziale accoglimento della domanda articolata su più capi, ponendo a carico della banca (cfr. S.U. n.
32061/22) la restante parte, liquidata al valore medio con riferimento all'importo (euro 5.408,99)
della differenza tra saldo rettificato e saldo banca.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accerta il saldo del conto corrente n. 6152423627-21 in euro 65.477,01 a debito della correntista alla data del 31-12-2013;
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi nella misura di quattro quinti,
ponendo a carico di la restante parte, che liquida in euro 1.015,00 per Controparte_1
compensi del primo grado ed euro 1.162,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico delle parti per metà ciascuna;
4) revoca la condanna ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Cagliari, il 6-06-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu