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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
EC NO presidente
Roberto Rivello consigliere
EA NN EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1644/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Gionni Marengo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alba, corso Torino, n. 10 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Agostino Mario Mela, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cagliari, via Carbonia, n. 10 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Contrariis reiectis, piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello adìta,
1 1) in accoglimento del I° motivo di impugnazione dichiarare la nullità dell'ordinanza – sentenza impugnata Rep. n. 1723/2022 dep. in data 14.12.2022 per violazione dell'art.
132 n.4) c.p.c., attesa la apparente e/o omessa motivazione;
2) in accoglimento del II° motivo di impugnazione dichiarare la nullità dell'ordinanza – sentenza impugnata Rep. n. 1723/2022 dep. in data 14.12.2022 per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) nel merito:
- accertare e dichiarare per il combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- in ogni caso, in totale riforma dell'impugnata ordinanza-sentenza ed in accoglimento dei dedotti motivi di impugnazione sub. 3), 4) e 5), accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione e delle domande formulate dall'odierna convenuta appellata e, per l'effetto, mandare assolto l'appellante da ogni altrui pretesa;
Parte_1
- condannare la in persona del legale rappresentante, a restituire CP_1 all'appellante tutte le somme a questi pignorate in esecuzione Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione resa in data 26.09.2023 dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G.E. 552/2023.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la corte illustrissima, Controparte_1 contrariis reiectis:
A. rigettare l'appello;
B. condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Asti, Controparte_1 Parte_1 assumendo che, il 30 settembre 2021, avevano concluso la compravendita di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza con accumulo, al prezzo di euro 19.950,00.
La ricorrente aveva rappresentato di avere consegnato il materiale, nel luogo in cui avrebbe dovuto installare l'impianto, in data 25 novembre 2021, e di non avere potuto provvedere all'installazione, poiché i materiali erano stati rubati il 1° gennaio 2022.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 19.950,00, oltre agli interessi.
2 2. si era costituito in giudizio, deducendo che il contratto aveva Parte_1 natura mista, di vendita e di prestazione d'opera, che non era divenuto proprietario delle cose consegnate, perché non aveva pagato il prezzo, che la ricorrente era inadempiente, poiché l'installazione dell'impianto sarebbe dovuta avvenire nel secondo mese successivo alla conclusione del contratto.
Il convenuto aveva altresì eccepito che il prezzo era di euro 9.950,00, da pagarsi in
120 rate, e che non vi era certezza sull'identità della merce consegnata.
3. Con ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 19.950,00, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese di lite.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a cinque motivi Parte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, anche per l'impossibilità sopravvenuta parziale di eseguire il contratto. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha ricostruito la vicenda, l'ha qualificata giuridicamente (vendita a rate o con riserva di proprietà), ha individuato le obbligazioni a carico delle parti, ha accertato l'adempimento dell'appellata quanto all'obbligazione principale di consegna, ha accertato l'estinzione dell'obbligazione secondaria vertente sull'installazione dell'impianto per causa
(un furto) non imputabile all'appellata, ha accertato che, a consegna avvenuta, il rischio del perimento della cosa gravava sull'appellante, poiché compratore, ha quindi accertato il diritto dell'appellata al pagamento del prezzo nella misura di euro 19.950,00, oltre agli interessi.
La motivazione non è dunque apparente.
Del resto, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto che «[n]essun dubbio, che una parvenza di motivazione sussista, posto che il richiamo alla normativa codicistica è
3 esplicitato e, la ragione che supporterebbe la posizione delle parti rispetto alle obbligazioni contrattuali, viene succintamente esposta» (p. 6 cit. app.).
La formulazione di tre motivi attinenti al merito della causa è indice dell'esistenza di un sostrato motivazionale suscettibile a specifiche censure.
Le difese dell'appellante sono più precisamente volte a denunciare il mancato esame delle sue eccezioni.
Allora, più che di carenza di motivazione, sembra corretto parlare di erroneità della decisione per (in tesi) trascuratezza delle difese.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la nullità dell'ordinanza per (appunto) omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate.
Il motivo non è fondato.
L'eccezione per cui l'appellante non era divenuto proprietario, per non avere ancora pagato il prezzo, non è stata trascurata;
il tribunale ha stabilito su chi gravasse il rischio della sottrazione delle cose, facendo applicazione dell'art. 1523 c.c., e cioè in ragione della consegna e non dell'acquisto della proprietà del materiale costituente l'impianto.
L'eccezione per cui l'appellante non aveva acquisito il possesso dell'opera in ragione della mera consegna del materiale, è da ritenersi decisa dal giudice di primo grado, che, di contrario avviso, ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 1523 c.c., individuando nella consegna della merce il momento del trasferimento del rischio di sottrazione della cosa.
L'eccezione per cui le parti non avevano pattuito l'obbligo dell'appellante di custodia della merce consegnata è da ritenersi implicitamente rigettata sempre per la decisione di applicare l'art. 1523 c.c.
L'eccezione circa l'allungamento dei tempi di esecuzione del contratto è una mera difesa (comunque implicitamente ritenuta irrilevante alla luce della ratio decidendi).
L'eccezione per cui, visto l'allungamento dei tempi di esecuzione, non si comprende perché la consegna sia avvenuta in modo prematuro è un mero argomento (comunque implicitamente ritenuto irrilevante alla luce della ratio decidendi).
L'eccezione per cui il contratto prevedeva l'installazione nel secondo mese successivo alla conclusione del contratto denuncia un inadempimento, quindi un fatto ex art. 2697, co. 2, c.c.
L'eccezione è da ritenersi implicitamente rigettata nell'accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di installazione.
4 L'eccezione relativa alla prova dell'identità delle cose che erano state consegnate è stata implicitamente giudicata nella ritenuta intervenuta consegna di tutta la merce.
Le eccezioni inerenti all'entità del credito – dall'importo preteso va espunto il costo dell'installazione, attività non eseguita, e l'importo corretto è di euro 9.950,00, come si legge nel frontespizio del contratto – costituiscono una mera difesa.
L'eccezione relativa alla copertura assicurativa, fatta soltanto nelle difese finali, deve ritenersi giudicata implicitamente come irrilevante.
Queste difese meritano l'esame nei limiti in cui sono state richiamate negli ulteriori motivi.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui è stato accertato l'adempimento dell'obbligazione di consegna e in quella in cui è stata ritenuta l'estinzione dell'obbligazione di installazione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Prima di esaminare le censure rispetto ai due capi, va affrontata la questione della qualificazione del contratto, posta dall'appellante nello sviluppo del motivo.
L'appellante ha dedotto che l'obbligazione di installazione non era secondaria.
La qualificazione del contratto accolta dal tribunale non merita censura.
Il contratto stipulato dalle parti è misto con prevalenza della funzione della vendita.
Ne consegue l'applicazione del regime della vendita (salve le dovute correzioni).
A questa conclusione si perviene in ragione di plurimi indici concordanti tra loro
(doc. n. 2 fasc. primo grado appellata).
La clausola n. 1 contr. definisce l'oggetto del contratto nella vendita dei beni meglio indicati nell'allegato.
Sempre la predetta clausola prevede il trasferimento della proprietà al momento del pagamento del prezzo, elemento che evoca la vendita con riserva di proprietà (art. 1523
c.c.).
La clausola n. 3 contr. qualifica le opere di installazione e collaudo come accessorie.
La clausola n. 5 contr. conforma il corrispettivo in termini unitari.
Il corrispettivo è stato definito come prezzo, comprensivo di consegna, di montaggio e di i.v.a.; la clausola è indice della prevalenza assegnata dalle parti al valore delle cose.
L'appellata si era impegnata ad installare l'impianto, facendo uso di materiali senza alcun apporto nella loro ideazione o produzione.
5 L'installazione era solo strumentale ad assicurare l'utilità dell'impianto (per tutte,
Cass. civ., sez. II^, ord. 26 settembre 2024, n. 25787).
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione circa l'omessa prova della consegna di tutti i materiali destinati all'installazione, in quanto «[i]l doc. 3 (Bollettino di consegna della
), reca una dicitura di richiamo all'ordine n. 4329 corrispondente al numero di DDT CP_2 prodotto come doc.2): ebbene, tale DDT reca un elenco di materiale elettrico e sistemi di accumulo, mentre i pannelli fotovoltaici sono elencati nel DDT n. 4328 (doc. 1) che la
non richiama nella ricevuta prodotta (doc.3) e non contestata da controparte e, a CP_2 questo punto, non vi è prova che siano stati consegnati» (p. 13 cit. app.).
L'eccezione è fondata.
Il documento comprovante la consegna fatta all'appellante è il “bollettino di consegna del 25 novembre 2021”: ivi si fa richiamo esclusivamente al documento di trasporto n.
4329 e si legge della consegna di due colli dal peso di 500, verosimilmente, kg (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata); il documento di trasporto n. 4329 fa a sua volta riferimento a due colli dal peso di 500 kg (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Non ricorre neanche altrove la prova della consegna all'appellante della merce di cui al documento di trasporto n. 4328.
Anzitutto, il documento non può rilevare agli effetti dell'art. 1510, co. 2, c.c., perché non registra la consegna fatta da Energia all'appellata (doc. n. 1 fasc. primo CP_1 grado appellante).
Inoltre, devono essere correttamente intese le dichiarazioni rese dall'appellante, quando aveva denunciato il furto della merce.
La parte aveva sì richiamato entrambi i documenti di trasporto, ma pur sempre aveva fatto riferimento a soli due bancali, unica circostanza immediatamente percepibile, visto che non risulta che le parti abbiano provveduto alla consegna a disimballare i colli.
La denuncia del furto anche della merce di cui al documento di trasporto n. 4328 è stata fatta non già per la consapevolezza dell'avvenuta consegna presso di sé, bensì per assicurare la giusta completezza alla denuncia, come si può evincere dalle comunicazioni intervenute tra le parti: «questa mattina […] sono stati rubati i pannelli. […] è necessario che la comunichi tutti i dati della merce», così aveva scritto l'appellante all'appellata CP_1
(doc. n. 7 fasc. primo grado appellata).
In ogni caso, i rilievi fanno anche solo dubitare della consegna integrale della merce e il dubbio grava sulla posizione dell'appellata, la quale non ha dedotto prove orali.
6 Circa l'obbligazione di installazione dell'impianto, l'appellante ha evidenziato che la controparte aveva comunicato che la prestazione avrebbe subito un ritardo a causa della normativa sopravvenuta e che, pertanto, non si comprende perché i materiali siano stati consegnati in anticipo, tra l'altro senza alcun preavviso.
Il primo argomento non è rilevante.
Inoltre, se, giusta allegazione dell'appellante, l'installazione doveva essere compiuta a due mesi dalla conclusione del contratto, risalente al 30 settembre 2021, la consegna avvenuta il 25 novembre successivo era attività dovuta.
Anche l'omessa previsione del preavviso non rileva.
Inoltre, secondo la clausola n. 13 contr., la venditrice invia una raccomandata al cliente perché questo indichi il giorno e l'ora in cui è disponibile a prendere in consegna i beni, soltanto nelle ipotesi in cui il cliente rifiuti la consegna o non si renda disponibile all'installazione, quindi in ipotesi non concretizzatesi.
Infine, la merce è stata presa in consegna dall'appellante senza avanzare obiezione alcuna.
L'appellante ha eccepito l'inadempimento dell'appellata.
Secondo l'appellante, se l'installazione dell'impianto fosse stata compiuta in tempo utile, quindi a due mesi dalla sottoscrizione del contratto, il furto non si sarebbe verificato
(p. 15 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, non ricorre adeguata prova dell'inadempimento.
Ai sensi della clausola n. 7 contr. la venditrice si impegna ad installare il bene entro trenta giorni (anziché due mesi come allegato dall'appellante) dal contratto, al netto però del tempo necessario per l'esecuzione di opere o di rilascio delle autorizzazioni, e che, in caso di impianto fotovoltaico, le attività e le procedure amministrative per l'allaccio alla rete possono incidere sui tempi di esecuzione del contratto.
Dopo la ricezione della merce, l'appellante aveva chiesto alla controparte di indicare il momento dell'installazione, come ragionevolmente si evince dal messaggio inviato [«la scorsa settimana mi hanno consegnato il materiale. Ora è nel cortile del fabbricato. Fammi sapere» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellata)].
L'appellata aveva risposto che vi sarebbe stato un ritardo per l'“uscita” di un nuovo decreto (ibidem).
7 Gli elementi allegati sono dunque insufficienti, perché, agli effetti della clausola n. 7, si possa ritenere consumato l'inadempimento (quale ritardo colpevole) dell'appellata.
In secondo luogo, alcun inadempimento era stato denunciato dall'appellante anche indirettamente a mezzo di diffida a adempiere o di iniziative risolutorie.
Il furto occorso il 1° gennaio 2022 aveva impedito l'installazione dell'impianto, sicché alcuna censura merita l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in parte qua.
Il motivo è parzialmente accolto.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui è stato accertato che grava su di lui il rischio del furto.
L'appellante ha dedotto che l'art. 1523 c.c. trova applicazione, quando il compratore, non ancora proprietario per non avere pagato il prezzo, può godere delle cose consegnate, evenienza non verificatasi nel caso di specie, siccome l'impianto non era stato installato.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante ha veicolato l'eccezione sia per chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1464 c.c., sia per contrastare la fondatezza della domanda avversaria.
La domanda di risoluzione è nuova, perché proposta solo in appello.
La domanda è inammissibile per violazione del divieto di cui all'art. 345, co. 1, c.p.c.
L'eccezione va allora considerata per la funzione di contrasto all'accoglimento della domanda avversaria.
L'eccezione non è fondata.
In diritto, l'art. 1523 c.c. dispone che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Letteralmente, la norma riferisce della consegna e non del godimento della cosa.
La consegna è concetto diverso dal godimento.
La consegna determina l'acquisto, in capo al compratore, del possesso della cosa e del potere di godimento.
È irrilevante il contegno dell'acquirente circa l'uso effettivo della cosa.
L'art. 1523 c.c., per quanto qui rileva, non è infatti una regola diretta dell'uso della cosa, bensì una regola di riparto del rischio del perimento (o di evento equipollente) della cosa oggetto della compravendita, la quale si inserisce in un sistema che conosce plurimi criteri a seconda della fattispecie.
8 In generale, il rischio grava sul proprietario (per le cose determinate, v. art. 1465, co.
1, c.c., per le cose generiche, v. art. 1465, co. 3, c.c., per il contratto sospensivamente condizionato, v. art. 1465, co. 4, c.c.), mentre, in particolare, nella vendita con riserva di proprietà, il rischio grava sull'acquirente dal momento della consegna.
La dottrina ha profuso risorse nella ricerca della ratio della scelta di questo criterio.
Vi è chi reputa la regola conforme ai principî, evidenziando che, con la consegna, il venditore compie tutto quanto necessario perché il trasferimento si verifichi, essendo la cosa ormai nel possesso dell'acquirente, dal cui adempimento (il pagamento del prezzo) dipende il passaggio dalla proprietà; vi è chi, invece, ricerca la coerenza della norma nel concreto assetto degli interessi delle parti, quello del compratore di assicurarsi il possesso
(e il potere di godimento) della cosa, con rinuncia al potere di disposizione, e quello del venditore, nel ruolo di finanziatore, a trattenere la proprietà a garanzia del pagamento del prezzo;
vi è chi, infine, ritiene che la regola sia il punto d'incontro dei rapporti di forza tra le parti nella vendita a rate, dove la posizione favorevole del venditore (considerato, tra l'altro, “il fatto della riserva di proprietà sino all'ultimo spicciolo”) spiega l'accollo dei rischi al compratore.
Si può ancora aggiungere che la consegna è una vicenda condivisa dalle parti, fatto verificabile da entrambe, a dispetto dell'effettivo godimento a cui si riferisce l'appellante, quale vicenda tutta interna alla posizione dell'acquirente.
Tanto è vero che, nella vendita di cose da trasportare (come nella specie), di regola il venditore si libera dell'obbligazione della consegna con la rimessione al vettore o allo spedizioniere (art. 1510, co. 2, c.c.): la consegna segna il passaggio del possesso, mentre è irrilevante l'uso effettivo fattone della cosa.
Le parti non si sono poste il problema dell'applicabilità del diritto dei consumatori al a caso di specie.
A volerne fare applicazione, l'art. 63, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 dispone che «[n]ei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni»; come esposto, l'appellante ha ricevuto parte della merce acquistata.
In fatto, la clausola n. 13 contr. si riferisce alla consegna dei “beni acquistati” e l'espressione deve essere intesa per il contesto in cui si colloca (art. 1363 c.c.).
9 Il contratto ha funzione prevalente di vendita e pertanto i “beni acquistati” altro non sono che le cose componenti l'impianto (e dunque l'impianto), anche identificate come
“merce” (clausola n. 4 contr.) e non come “opera”.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'entità del credito.
L'appellante ha evidenziato che soltanto una parte della merce è stata consegnata, il cui valore assicurato sarebbe di euro 8.500,00, e che il prezzo totale pattuito era di euro
9.950,00, e non di euro 19.950,00.
Il motivo è fondato.
Con riguardo alla seconda eccezione, si osserva che le parti hanno fissato il prezzo di euro 19.950,00 e la pattuizione del minore importo pari ad euro 9.950,00 è collegata alla possibilità per l'acquirente di usufruire dello sconto dell'art. 121, co. 1, lett. a), d.l. 19 maggio 2020, n. 24, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77 (doc. n. 2 fasc. primo grado appellata); trattasi dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Nelle note in contratto è riportata la dicitura “salvo approvazione”, che nessuna delle parti ne ha bene definito il significato (ibidem); non sono stati dunque allegati elementi per comprendere se la previsione dello sconto si possa ritenere operativa.
Con riguardo alla prima eccezione, appare che la merce consegnata fosse del valore di euro 8.500,00, come si ricava dal corrispondente documento di trasporto sotto la dicitura “merce assicurata” (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Il credito dell'appellata va dunque limitato alla somma di euro 8.500,00.
Resta ferma la statuizione inerente agli interessi («oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo», p. 5 ord.), che non è stata fatta oggetto di una specifica censura.
Il motivo è accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante è soccombente, ancorché per un'utilità inferiore a quella attesa.
Il ridimensionamento della pretesa incide sul valore della controversia.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde appunto alla somma attribuita all'appellata
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
10 Le spese processuali di primo grado sono liquidate nei termini già determinati dal tribunale, che ha fatto applicazione dei parametri forensi minimi («Euro 1.773,00 per compensi, Euro 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15% oltre c.p.c. ed iva come per legge», p. 5 ord.); d'altronde, dall'esito dell'appello non può derivare un effetto deteriore nei confronti del proponente (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 5 ottobre 2023, n.
28136).
Anche per le spese del grado trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi, atteso il ridotto numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime non impegnative e le seconde di pronta soluzione, in ragione del mero confronto delle difese delle parti o dell'evidenza documentale).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.906,00 per compensi
(euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 956,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha chiesto di «condannare la
in persona del legale rappresentante, a restituire all'appellante CP_1 Pt_1 tutte le somme a questi pignorate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione
[...] resa in data 26.09.2023 dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G.E. 552/2023».
L'appellante non ha precisamente indicato l'importo pagato, con conseguente chiara indeterminatezza dell'oggetto.
Inoltre, dall'enunciato appare che l'espropriazione subita sia quella presso terzi (artt.
543 ss. c.p.c.).
Se è corretta la premessa, va rilevato che l'assegnazione del credito pignorato non implica la soddisfazione del creditore, dipendente invece dal pagamento del terzo debitore
(art. 2928 c.c.), di cui non ricorre adeguata prova.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Asti il 14 dicembre 2022: condanna al pagamento a favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 8.500,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
11 processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.773,00, per compensi, euro 145,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta la domanda proposta da di condanna di Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
EA NN EL
Il presidente
EC NO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
EC NO presidente
Roberto Rivello consigliere
EA NN EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1644/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dall'avv. Gionni Marengo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alba, corso Torino, n. 10 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Agostino Mario Mela, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Cagliari, via Carbonia, n. 10 appellata
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Contrariis reiectis, piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello adìta,
1 1) in accoglimento del I° motivo di impugnazione dichiarare la nullità dell'ordinanza – sentenza impugnata Rep. n. 1723/2022 dep. in data 14.12.2022 per violazione dell'art.
132 n.4) c.p.c., attesa la apparente e/o omessa motivazione;
2) in accoglimento del II° motivo di impugnazione dichiarare la nullità dell'ordinanza – sentenza impugnata Rep. n. 1723/2022 dep. in data 14.12.2022 per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) nel merito:
- accertare e dichiarare per il combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 c.c. la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
- in ogni caso, in totale riforma dell'impugnata ordinanza-sentenza ed in accoglimento dei dedotti motivi di impugnazione sub. 3), 4) e 5), accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione e delle domande formulate dall'odierna convenuta appellata e, per l'effetto, mandare assolto l'appellante da ogni altrui pretesa;
Parte_1
- condannare la in persona del legale rappresentante, a restituire CP_1 all'appellante tutte le somme a questi pignorate in esecuzione Parte_1 dell'ordinanza di assegnazione resa in data 26.09.2023 dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G.E. 552/2023.
Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la corte illustrissima, Controparte_1 contrariis reiectis:
A. rigettare l'appello;
B. condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Asti, Controparte_1 Parte_1 assumendo che, il 30 settembre 2021, avevano concluso la compravendita di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza con accumulo, al prezzo di euro 19.950,00.
La ricorrente aveva rappresentato di avere consegnato il materiale, nel luogo in cui avrebbe dovuto installare l'impianto, in data 25 novembre 2021, e di non avere potuto provvedere all'installazione, poiché i materiali erano stati rubati il 1° gennaio 2022.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 19.950,00, oltre agli interessi.
2 2. si era costituito in giudizio, deducendo che il contratto aveva Parte_1 natura mista, di vendita e di prestazione d'opera, che non era divenuto proprietario delle cose consegnate, perché non aveva pagato il prezzo, che la ricorrente era inadempiente, poiché l'installazione dell'impianto sarebbe dovuta avvenire nel secondo mese successivo alla conclusione del contratto.
Il convenuto aveva altresì eccepito che il prezzo era di euro 9.950,00, da pagarsi in
120 rate, e che non vi era certezza sull'identità della merce consegnata.
3. Con ordinanza del 14 dicembre 2022, il Tribunale di Asti ha accolto la domanda della ricorrente, condannando il convenuto al pagamento della somma di euro 19.950,00, oltre agli interessi, e al rimborso delle spese di lite.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a cinque motivi Parte_1
e ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, anche per l'impossibilità sopravvenuta parziale di eseguire il contratto. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la nullità dell'ordinanza per motivazione apparente.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale ha ricostruito la vicenda, l'ha qualificata giuridicamente (vendita a rate o con riserva di proprietà), ha individuato le obbligazioni a carico delle parti, ha accertato l'adempimento dell'appellata quanto all'obbligazione principale di consegna, ha accertato l'estinzione dell'obbligazione secondaria vertente sull'installazione dell'impianto per causa
(un furto) non imputabile all'appellata, ha accertato che, a consegna avvenuta, il rischio del perimento della cosa gravava sull'appellante, poiché compratore, ha quindi accertato il diritto dell'appellata al pagamento del prezzo nella misura di euro 19.950,00, oltre agli interessi.
La motivazione non è dunque apparente.
Del resto, è lo stesso appellante ad avere riconosciuto che «[n]essun dubbio, che una parvenza di motivazione sussista, posto che il richiamo alla normativa codicistica è
3 esplicitato e, la ragione che supporterebbe la posizione delle parti rispetto alle obbligazioni contrattuali, viene succintamente esposta» (p. 6 cit. app.).
La formulazione di tre motivi attinenti al merito della causa è indice dell'esistenza di un sostrato motivazionale suscettibile a specifiche censure.
Le difese dell'appellante sono più precisamente volte a denunciare il mancato esame delle sue eccezioni.
Allora, più che di carenza di motivazione, sembra corretto parlare di erroneità della decisione per (in tesi) trascuratezza delle difese.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la nullità dell'ordinanza per (appunto) omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate.
Il motivo non è fondato.
L'eccezione per cui l'appellante non era divenuto proprietario, per non avere ancora pagato il prezzo, non è stata trascurata;
il tribunale ha stabilito su chi gravasse il rischio della sottrazione delle cose, facendo applicazione dell'art. 1523 c.c., e cioè in ragione della consegna e non dell'acquisto della proprietà del materiale costituente l'impianto.
L'eccezione per cui l'appellante non aveva acquisito il possesso dell'opera in ragione della mera consegna del materiale, è da ritenersi decisa dal giudice di primo grado, che, di contrario avviso, ha ritenuto di fare applicazione dell'art. 1523 c.c., individuando nella consegna della merce il momento del trasferimento del rischio di sottrazione della cosa.
L'eccezione per cui le parti non avevano pattuito l'obbligo dell'appellante di custodia della merce consegnata è da ritenersi implicitamente rigettata sempre per la decisione di applicare l'art. 1523 c.c.
L'eccezione circa l'allungamento dei tempi di esecuzione del contratto è una mera difesa (comunque implicitamente ritenuta irrilevante alla luce della ratio decidendi).
L'eccezione per cui, visto l'allungamento dei tempi di esecuzione, non si comprende perché la consegna sia avvenuta in modo prematuro è un mero argomento (comunque implicitamente ritenuto irrilevante alla luce della ratio decidendi).
L'eccezione per cui il contratto prevedeva l'installazione nel secondo mese successivo alla conclusione del contratto denuncia un inadempimento, quindi un fatto ex art. 2697, co. 2, c.c.
L'eccezione è da ritenersi implicitamente rigettata nell'accertamento dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione di installazione.
4 L'eccezione relativa alla prova dell'identità delle cose che erano state consegnate è stata implicitamente giudicata nella ritenuta intervenuta consegna di tutta la merce.
Le eccezioni inerenti all'entità del credito – dall'importo preteso va espunto il costo dell'installazione, attività non eseguita, e l'importo corretto è di euro 9.950,00, come si legge nel frontespizio del contratto – costituiscono una mera difesa.
L'eccezione relativa alla copertura assicurativa, fatta soltanto nelle difese finali, deve ritenersi giudicata implicitamente come irrilevante.
Queste difese meritano l'esame nei limiti in cui sono state richiamate negli ulteriori motivi.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui è stato accertato l'adempimento dell'obbligazione di consegna e in quella in cui è stata ritenuta l'estinzione dell'obbligazione di installazione.
Il motivo è parzialmente fondato.
Prima di esaminare le censure rispetto ai due capi, va affrontata la questione della qualificazione del contratto, posta dall'appellante nello sviluppo del motivo.
L'appellante ha dedotto che l'obbligazione di installazione non era secondaria.
La qualificazione del contratto accolta dal tribunale non merita censura.
Il contratto stipulato dalle parti è misto con prevalenza della funzione della vendita.
Ne consegue l'applicazione del regime della vendita (salve le dovute correzioni).
A questa conclusione si perviene in ragione di plurimi indici concordanti tra loro
(doc. n. 2 fasc. primo grado appellata).
La clausola n. 1 contr. definisce l'oggetto del contratto nella vendita dei beni meglio indicati nell'allegato.
Sempre la predetta clausola prevede il trasferimento della proprietà al momento del pagamento del prezzo, elemento che evoca la vendita con riserva di proprietà (art. 1523
c.c.).
La clausola n. 3 contr. qualifica le opere di installazione e collaudo come accessorie.
La clausola n. 5 contr. conforma il corrispettivo in termini unitari.
Il corrispettivo è stato definito come prezzo, comprensivo di consegna, di montaggio e di i.v.a.; la clausola è indice della prevalenza assegnata dalle parti al valore delle cose.
L'appellata si era impegnata ad installare l'impianto, facendo uso di materiali senza alcun apporto nella loro ideazione o produzione.
5 L'installazione era solo strumentale ad assicurare l'utilità dell'impianto (per tutte,
Cass. civ., sez. II^, ord. 26 settembre 2024, n. 25787).
Occorre a questo punto esaminare l'eccezione circa l'omessa prova della consegna di tutti i materiali destinati all'installazione, in quanto «[i]l doc. 3 (Bollettino di consegna della
), reca una dicitura di richiamo all'ordine n. 4329 corrispondente al numero di DDT CP_2 prodotto come doc.2): ebbene, tale DDT reca un elenco di materiale elettrico e sistemi di accumulo, mentre i pannelli fotovoltaici sono elencati nel DDT n. 4328 (doc. 1) che la
non richiama nella ricevuta prodotta (doc.3) e non contestata da controparte e, a CP_2 questo punto, non vi è prova che siano stati consegnati» (p. 13 cit. app.).
L'eccezione è fondata.
Il documento comprovante la consegna fatta all'appellante è il “bollettino di consegna del 25 novembre 2021”: ivi si fa richiamo esclusivamente al documento di trasporto n.
4329 e si legge della consegna di due colli dal peso di 500, verosimilmente, kg (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata); il documento di trasporto n. 4329 fa a sua volta riferimento a due colli dal peso di 500 kg (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Non ricorre neanche altrove la prova della consegna all'appellante della merce di cui al documento di trasporto n. 4328.
Anzitutto, il documento non può rilevare agli effetti dell'art. 1510, co. 2, c.c., perché non registra la consegna fatta da Energia all'appellata (doc. n. 1 fasc. primo CP_1 grado appellante).
Inoltre, devono essere correttamente intese le dichiarazioni rese dall'appellante, quando aveva denunciato il furto della merce.
La parte aveva sì richiamato entrambi i documenti di trasporto, ma pur sempre aveva fatto riferimento a soli due bancali, unica circostanza immediatamente percepibile, visto che non risulta che le parti abbiano provveduto alla consegna a disimballare i colli.
La denuncia del furto anche della merce di cui al documento di trasporto n. 4328 è stata fatta non già per la consapevolezza dell'avvenuta consegna presso di sé, bensì per assicurare la giusta completezza alla denuncia, come si può evincere dalle comunicazioni intervenute tra le parti: «questa mattina […] sono stati rubati i pannelli. […] è necessario che la comunichi tutti i dati della merce», così aveva scritto l'appellante all'appellata CP_1
(doc. n. 7 fasc. primo grado appellata).
In ogni caso, i rilievi fanno anche solo dubitare della consegna integrale della merce e il dubbio grava sulla posizione dell'appellata, la quale non ha dedotto prove orali.
6 Circa l'obbligazione di installazione dell'impianto, l'appellante ha evidenziato che la controparte aveva comunicato che la prestazione avrebbe subito un ritardo a causa della normativa sopravvenuta e che, pertanto, non si comprende perché i materiali siano stati consegnati in anticipo, tra l'altro senza alcun preavviso.
Il primo argomento non è rilevante.
Inoltre, se, giusta allegazione dell'appellante, l'installazione doveva essere compiuta a due mesi dalla conclusione del contratto, risalente al 30 settembre 2021, la consegna avvenuta il 25 novembre successivo era attività dovuta.
Anche l'omessa previsione del preavviso non rileva.
Inoltre, secondo la clausola n. 13 contr., la venditrice invia una raccomandata al cliente perché questo indichi il giorno e l'ora in cui è disponibile a prendere in consegna i beni, soltanto nelle ipotesi in cui il cliente rifiuti la consegna o non si renda disponibile all'installazione, quindi in ipotesi non concretizzatesi.
Infine, la merce è stata presa in consegna dall'appellante senza avanzare obiezione alcuna.
L'appellante ha eccepito l'inadempimento dell'appellata.
Secondo l'appellante, se l'installazione dell'impianto fosse stata compiuta in tempo utile, quindi a due mesi dalla sottoscrizione del contratto, il furto non si sarebbe verificato
(p. 15 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, non ricorre adeguata prova dell'inadempimento.
Ai sensi della clausola n. 7 contr. la venditrice si impegna ad installare il bene entro trenta giorni (anziché due mesi come allegato dall'appellante) dal contratto, al netto però del tempo necessario per l'esecuzione di opere o di rilascio delle autorizzazioni, e che, in caso di impianto fotovoltaico, le attività e le procedure amministrative per l'allaccio alla rete possono incidere sui tempi di esecuzione del contratto.
Dopo la ricezione della merce, l'appellante aveva chiesto alla controparte di indicare il momento dell'installazione, come ragionevolmente si evince dal messaggio inviato [«la scorsa settimana mi hanno consegnato il materiale. Ora è nel cortile del fabbricato. Fammi sapere» (doc. n. 7 fasc. primo grado appellata)].
L'appellata aveva risposto che vi sarebbe stato un ritardo per l'“uscita” di un nuovo decreto (ibidem).
7 Gli elementi allegati sono dunque insufficienti, perché, agli effetti della clausola n. 7, si possa ritenere consumato l'inadempimento (quale ritardo colpevole) dell'appellata.
In secondo luogo, alcun inadempimento era stato denunciato dall'appellante anche indirettamente a mezzo di diffida a adempiere o di iniziative risolutorie.
Il furto occorso il 1° gennaio 2022 aveva impedito l'installazione dell'impianto, sicché alcuna censura merita l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in parte qua.
Il motivo è parzialmente accolto.
4. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui è stato accertato che grava su di lui il rischio del furto.
L'appellante ha dedotto che l'art. 1523 c.c. trova applicazione, quando il compratore, non ancora proprietario per non avere pagato il prezzo, può godere delle cose consegnate, evenienza non verificatasi nel caso di specie, siccome l'impianto non era stato installato.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'appellante ha veicolato l'eccezione sia per chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1464 c.c., sia per contrastare la fondatezza della domanda avversaria.
La domanda di risoluzione è nuova, perché proposta solo in appello.
La domanda è inammissibile per violazione del divieto di cui all'art. 345, co. 1, c.p.c.
L'eccezione va allora considerata per la funzione di contrasto all'accoglimento della domanda avversaria.
L'eccezione non è fondata.
In diritto, l'art. 1523 c.c. dispone che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Letteralmente, la norma riferisce della consegna e non del godimento della cosa.
La consegna è concetto diverso dal godimento.
La consegna determina l'acquisto, in capo al compratore, del possesso della cosa e del potere di godimento.
È irrilevante il contegno dell'acquirente circa l'uso effettivo della cosa.
L'art. 1523 c.c., per quanto qui rileva, non è infatti una regola diretta dell'uso della cosa, bensì una regola di riparto del rischio del perimento (o di evento equipollente) della cosa oggetto della compravendita, la quale si inserisce in un sistema che conosce plurimi criteri a seconda della fattispecie.
8 In generale, il rischio grava sul proprietario (per le cose determinate, v. art. 1465, co.
1, c.c., per le cose generiche, v. art. 1465, co. 3, c.c., per il contratto sospensivamente condizionato, v. art. 1465, co. 4, c.c.), mentre, in particolare, nella vendita con riserva di proprietà, il rischio grava sull'acquirente dal momento della consegna.
La dottrina ha profuso risorse nella ricerca della ratio della scelta di questo criterio.
Vi è chi reputa la regola conforme ai principî, evidenziando che, con la consegna, il venditore compie tutto quanto necessario perché il trasferimento si verifichi, essendo la cosa ormai nel possesso dell'acquirente, dal cui adempimento (il pagamento del prezzo) dipende il passaggio dalla proprietà; vi è chi, invece, ricerca la coerenza della norma nel concreto assetto degli interessi delle parti, quello del compratore di assicurarsi il possesso
(e il potere di godimento) della cosa, con rinuncia al potere di disposizione, e quello del venditore, nel ruolo di finanziatore, a trattenere la proprietà a garanzia del pagamento del prezzo;
vi è chi, infine, ritiene che la regola sia il punto d'incontro dei rapporti di forza tra le parti nella vendita a rate, dove la posizione favorevole del venditore (considerato, tra l'altro, “il fatto della riserva di proprietà sino all'ultimo spicciolo”) spiega l'accollo dei rischi al compratore.
Si può ancora aggiungere che la consegna è una vicenda condivisa dalle parti, fatto verificabile da entrambe, a dispetto dell'effettivo godimento a cui si riferisce l'appellante, quale vicenda tutta interna alla posizione dell'acquirente.
Tanto è vero che, nella vendita di cose da trasportare (come nella specie), di regola il venditore si libera dell'obbligazione della consegna con la rimessione al vettore o allo spedizioniere (art. 1510, co. 2, c.c.): la consegna segna il passaggio del possesso, mentre è irrilevante l'uso effettivo fattone della cosa.
Le parti non si sono poste il problema dell'applicabilità del diritto dei consumatori al a caso di specie.
A volerne fare applicazione, l'art. 63, co. 1, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 dispone che «[n]ei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni»; come esposto, l'appellante ha ricevuto parte della merce acquistata.
In fatto, la clausola n. 13 contr. si riferisce alla consegna dei “beni acquistati” e l'espressione deve essere intesa per il contesto in cui si colloca (art. 1363 c.c.).
9 Il contratto ha funzione prevalente di vendita e pertanto i “beni acquistati” altro non sono che le cose componenti l'impianto (e dunque l'impianto), anche identificate come
“merce” (clausola n. 4 contr.) e non come “opera”.
Il motivo è rigettato.
5. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'entità del credito.
L'appellante ha evidenziato che soltanto una parte della merce è stata consegnata, il cui valore assicurato sarebbe di euro 8.500,00, e che il prezzo totale pattuito era di euro
9.950,00, e non di euro 19.950,00.
Il motivo è fondato.
Con riguardo alla seconda eccezione, si osserva che le parti hanno fissato il prezzo di euro 19.950,00 e la pattuizione del minore importo pari ad euro 9.950,00 è collegata alla possibilità per l'acquirente di usufruire dello sconto dell'art. 121, co. 1, lett. a), d.l. 19 maggio 2020, n. 24, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77 (doc. n. 2 fasc. primo grado appellata); trattasi dello sconto in luogo delle detrazioni fiscali.
Nelle note in contratto è riportata la dicitura “salvo approvazione”, che nessuna delle parti ne ha bene definito il significato (ibidem); non sono stati dunque allegati elementi per comprendere se la previsione dello sconto si possa ritenere operativa.
Con riguardo alla prima eccezione, appare che la merce consegnata fosse del valore di euro 8.500,00, come si ricava dal corrispondente documento di trasporto sotto la dicitura “merce assicurata” (doc. n. 2 fasc. primo grado appellante).
Il credito dell'appellata va dunque limitato alla somma di euro 8.500,00.
Resta ferma la statuizione inerente agli interessi («oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo», p. 5 ord.), che non è stata fatta oggetto di una specifica censura.
Il motivo è accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
L'appellante è soccombente, ancorché per un'utilità inferiore a quella attesa.
Il ridimensionamento della pretesa incide sul valore della controversia.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde appunto alla somma attribuita all'appellata
(scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
10 Le spese processuali di primo grado sono liquidate nei termini già determinati dal tribunale, che ha fatto applicazione dei parametri forensi minimi («Euro 1.773,00 per compensi, Euro 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15% oltre c.p.c. ed iva come per legge», p. 5 ord.); d'altronde, dall'esito dell'appello non può derivare un effetto deteriore nei confronti del proponente (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 5 ottobre 2023, n.
28136).
Anche per le spese del grado trovano applicazione i parametri forensi minimi per tutte le fasi, atteso il ridotto numero e la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime non impegnative e le seconde di pronta soluzione, in ragione del mero confronto delle difese delle parti o dell'evidenza documentale).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 2.906,00 per compensi
(euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 956,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. In sede di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha chiesto di «condannare la
in persona del legale rappresentante, a restituire all'appellante CP_1 Pt_1 tutte le somme a questi pignorate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione
[...] resa in data 26.09.2023 dal Tribunale di Asti nel procedimento R.G.E. 552/2023».
L'appellante non ha precisamente indicato l'importo pagato, con conseguente chiara indeterminatezza dell'oggetto.
Inoltre, dall'enunciato appare che l'espropriazione subita sia quella presso terzi (artt.
543 ss. c.p.c.).
Se è corretta la premessa, va rilevato che l'assegnazione del credito pignorato non implica la soddisfazione del creditore, dipendente invece dal pagamento del terzo debitore
(art. 2928 c.c.), di cui non ricorre adeguata prova.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Asti il 14 dicembre 2022: condanna al pagamento a favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di euro 8.500,00, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
11 processuali del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.773,00, per compensi, euro 145,50 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
rigetta la domanda proposta da di condanna di Parte_1 Controparte_1 alla restituzione di quanto pagato in esecuzione dell'ordinanza impugnata.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
EA NN EL
Il presidente
EC NO
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