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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
n. r.g. 1202/2017 (a cui risulta riuniti R.G. 1990/2017)
Il Giudice dr.ssa Marianna Frangiosa;
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 13/11/2024 per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta delle parti all'udienza precedente del
9.5.2017; considerato che le parti costituite hanno aderito a tale modalità di trattazione depositando note di trattazione scritta e ivi rassegnando le conclusioni;
letto l'art.127 c.p.c.;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e 127 ter
c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
con sede in Camerota (Sa), alla Località Arconte, n. 9 Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., e la SI.ra P.IVA_1 Pt_2
, nata a [...], il [...] ed ivi residente alla Via dei Tribunali,
[...]
n. 334 ( ), in proprio e nella qualità di rapp.te p.t. della CodiceFiscale_1 società, entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giorgio Valente, C.F. ) e Ciro Ingmar Cusati, C.F. C.F._2
) giusta procura a margine del ricorso introduttivo del C.F._3 giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio Valente-Ruocco, sito in
Camerota (SA), Frazione Marina, alla Via Bolivar, n. 53; opponenti (nel giudizio avente RG. 1202/2017)
CONTRO
DI Controparte_1
SALERNO, C.F , in persona del Capo pro-tempore dr. P.IVA_2 CP_2
Parte
, che elegge domicilio al Corso Garibaldi, (Pal. ,
[...] Controparte_3 rappresentato e difeso a mezzo dei Funzionari in servizio presso la predetta sede, in virtù di delega allegata agli atti (già Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno;
parte opposta (nel giudizio R.G. 1202/2017)
nella causa civile iscritta al n. 1990 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente:
TRA
con sede in Camerota (Sa), alla località Parte_3
Arconte, n. 9 (C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., e la P.IVA_1 SI.ra , in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t., Parte_2 nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...] (C.F.
), rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._4 dagli avv.ti Giorgio Valente, (C.F. ) e Ciro Ingmar Cusati, C.F._2
(C.F. ) giusta procura a margine del ricorso introduttivo del C.F._3 giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cusati, sito in
Camerota (SA), Frazione Marina, alla Via Previteri, n. 23; opponenti (nel giudizio avente RG. 1990/2017)
E
, con sede legale in Roma (RM), alla Controparte_4
Via G. Grezar n. 14 (P.IVA e C.F. n. ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante p.t., SI. (C.F. Controparte_5 C.F._5 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosa Maria Landi (C.F. ), presso la quale C.F._6 elettivamente domicilia in Salerno, alla Via M. Ripa n. 2; parte opposta (nel giudizio R.G. 1990/2017)
GIUDIZI RIUNITI con provvedimento reso in data 23.06.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da nota depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. qui da intendersi integralmente richiamata. Per l' come da nota Controparte_1 depositata in data 11.11.2024 anch'essa da intendersi integralmente richiamata.
Per come da nota depositata in data 7.11 2024 CP_4 Controparte_4 da intendersi integralmente richiamata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ordinanza di ingiunzione depositato in data
27.06.2017, la SI.ra , ut supra generalizzata, in proprio e nella Parte_2 qualità di legale rappresentante p.t., della società “ , con sede Parte_1 in Camerota (Sa), alla località n. 9, adiva l'intestata Autorità Giudiziaria Pt_1 al fine di dichiarare, in via preliminare e previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta adducendo quali motivi di impugnazione: a) la invalidità dell'ordinanza di ingiunzione per tardiva notificazione della stessa in violazione del termine di cui all'art. 14, comma II, L.
689/81; b) la invalidità della medesima ordinanza in quanto alcuna violazione era stata posta in essere dalla società odierna ricorrente contrariamente a quanto sostenuto ex adverso;
c) nonché in via ulteriormente gradata, riservandosi espressamente la proposizione di querela di falso per le risultanze di cui all'ordinanza impugnata, chiedeva la rideterminazione della sanzione comminata nei limiti dei minimi edittali, con vittoria di spese di lite. A sostegno della proposta opposizione, esponeva in punto di fatto che, con l'ordinanza di ingiunzione n. 164/19333A del 17.05.2017, notificata alla SI.ra
, in data 31.05.2017 e n. 164/19333B del 17.05.2017, notificata Parte_2 alla società in data 30.05.2017, il Direttore della Direzione Parte_1
Provinciale del Lavoro di Salerno ingiungeva alla ricorrente e all'obbligato in solido
“ di pagare, nel termine di trenta giorni dalla notificazione e Parte_1
a titolo di sanzione amministrativa, la somma complessiva di €. 5.408,00 (euro cinquemilaquattrocentotto/00) di cui €. 5.380,00 (euro cinquemilatrecentottanta/00) a titolo di sanzione pecuniaria, €. 28,00 (euro ventotto/00) per spese della procedura.
L'ordinanza di ingiunzione oggetto di impugnazione trae origine in particolare nel
Rapporto ispettivo n. 075/201/130/175 del 18.07.2015 redatto dalla Direzione
Provinciale di Salerno a seguito degli accertamenti effettuati in pari data presso la struttura ricettiva ed a mezzo del quale venivano riscontrate una serie di irregolarità e/o violazioni, analiticamente dettagliate nel prospetto allegato all'impugnata ordinanza e più dettagliatamente: a) aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con esclusione del datore di lavoro domestico) riferendo la violazione al lavoratore;
b) omessa consegna Persona_1 al lavoratore subordinato, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, di una copia della comunicazione di assunzione inviata per via telematica oppure copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 152/1997.
Il ricorso in opposizione depositato in data 27.06.2017 veniva iscritto preliminarmente alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vallo della
Lucania e con provvedimento del 21.07.2017 veniva disposta la trasmissione al ruolo civile del Tribunale di Vallo della Lucania con attribuzione del nr. RG
1202/2017 e, rigettata l'istanza di sospensione, veniva fissata l'udienza di comparizione per la data del 11.07.2018 con provvedimento reso in data
28.07.2017.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 23.05.2018, si costituiva nell'ambito del giudizio contrassegnato da RG. 1202/2017 l'
[...]
(ex. Controparte_6 Controparte_7
) che, nell'impugnare e contestare l'avverso dedotto, chiedeva la conferma
[...] dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Produceva, inoltre, mediante allegazione al fascicolo di parte, l'ordinanza di ingiunzione impugnata, rapporto per illecito amministrativo, verbale di accertamento e notificazione n. GE00002/2015-425-01 del 29.07.2015.
Previa richiesta di riunione, con provvedimento reso all'udienza del 23.06.2022 veniva disposta la riunione tra i due giudizi pendenti dinanzi all'intestato Tribunale
R.G. 1202/2017 e R.G. n. 1990/2017, concorrendo connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i giudizi.
Nell'ambito del giudizio riunito e contrassegnato da RG. n. 1990/2017 i ricorrenti come in epigrafe individuati proponevano ricorso in opposizione, ex art. 617, comma II, c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 07120170104080676001, notificata a mezzo pec in data 01.12.2017 alla società e con la Parte_1 quale l' intimava il pagamento della complessiva Controparte_8 somma di €. 5.576,12, il tutto in virtù della ordinanza di ingiunzione 164/19333
B del 17.05.2017 emessa dall' Controparte_6
(ex. ).
[...] CP_7 Controparte_7
Con il summenzionato atto di opposizione, l'opponente chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità della notifica della cartella esattoriale;
chiedeva, inoltre, dichiararsi l'invalidità della cartella notificata atteso che dal provvedimento impugnato non erano chiaramente individuati i termini e l'autorità a cui era possibile ricorrere. Nel merito chiedeva, altresì, accertarsi la nullità della cartella di pagamento considerata la nullità dell'ingiunzione prodromica di pagamento sulla considerazione della tardività della notifica dell'atto impugnato nell'ambito del giudizio contrassegnato da RG. 1202/2017, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata addì 20.06.2018, si costituiva ritualmente in giudizio l' la quale, in via preliminare e Controparte_8 assorbente eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito essendo competente per il caso di specie il Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro. Nel merito, contestate tutte le eccezioni sollevate con il ricorso in opposizione, chiedeva il rigetto dell'istanza cautelare proposta nonché dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova orale, all'udienza del 09.05.2024, il G.I. rinviava i fascicoli riuniti per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del
13.11.2024, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. ed autorizzando su richiesta concorde delle parti il deposito di note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
MOTIVAZIONE
1. Alcune premesse in rito
In via preliminare e in rito si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto le cause aventi nr. RG 1202/2017 (avente ad oggetto opposizione a ordinanza di ingiunzione) e R.G. 1990/2017 (opposizione ex art. 617 c.p.c a cartella di pagamento) riuniti con provvedimento reso in data 23.6.2022.
Tuttavia è noto che, pur se riunite, le cause conservino ciascuna la loro autonomia sicché – anche per comodità espositiva – appare opportuno trattare separatamente le questioni riguardanti i due giudizi.
Quanto alla richiesta di rimessione in istruttoria avanzata in via subordinata nei propri scritti difensivi conclusivi da parte opponente deve darsi atto che all'udienza del 9.5.2024 veniva fissata udienza di discussione su richiesta delle parti, comportamento da ritenersi equiparabile ad una rinuncia ai testi.
Ad ogni buon conto, l'attività istruttoria svolta e le evidenze degli accertamenti in sede di accesso ispettivo rendono del tutto superfluo ogni ulteriore prosieguo istruttorio per come si dirà di seguito.
2. Sul giudizio R.G. 1202/2017 avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza di ingiunzione”
L'opposizione promossa è da ritenersi infondata e non merita accoglimento.
Con riguardo al primo motivo di doglianza, circa una asserita nullità dell'impugnata ordinanza di ingiunzione per omessa contestazione nel termine di giorni novanta dalla data dell'accertamento, la stessa deve ritenersi priva di pregio.
Sul punto basti osservare al fine di delimitare il terreno di indagine che, nella pratica, l'ordinanza ingiunzione consiste in un provvedimento articolato in una premessa - nella quale si dà atto delle risultanze del rapporto, dei documenti, degli accertamenti effettuati - in una motivazione generalmente succinta e nella parte dispositiva vera e propria del provvedimento. Essa può essere emessa, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, in qualunque momento, sino al termine di prescrizione quinquennale del credito fissato dall'art. 28 della L.
n. 689 del 1981 .
Pertanto, una volta contestata o notificata, nei termini indicati dall'art. 14 della L.
n. 689 del 1981, la violazione, è da escludere che, ai fini dell'esaurimento del procedimento con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, l'autorità competente, destinataria del rapporto, debba osservare, in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o per regolamento, il termine di trenta giorni previsto dall' art. 2 della L. n. 241 del 1990, o il termine di 90 giorni come sostenuto da parte istante, per la conclusione del procedimento amministrativo, in quanto il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza ingiunzione disciplinato dalla L.
n. 689 del 1981 prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ha una durata incompatibile con il breve termine di trenta giorni.
In conclusione deve ritenersi che, in assenza di altri termini, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione sia quello di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Inoltre si precisa anche che l' art. 28 della L. n. 689 del 1981 - che prevede la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie nel termine di cinque anni dalla violazione - si applica anche alle infrazioni commesse prima dell'entrata in vigore della predetta legge .
Nel caso di specie, il termine del secondo comma del citato art. 14 decorrendo dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, comprensivo anche del tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, appare ampiamente rispettato essendo provato per tabulas che il verbale unico di accertamento e notificazione n. GE00002/2015-425-01 risulta notificato in data 31.07.2015, ove gli accertamenti hanno avuto origine all'accesso del 18.7.2015. Né assume alcun rilievo la circostanza dedotta che il predetto verbale non sarebbe autonomamente impugnabile.
Infine, non sussiste il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione atteso che la stessa è motivata per relationem con riferimento ai verbali di ispezione redatti.
2- Con il secondo motivo di opposizione, la società ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa creditoria sul rilievo che le violazioni accertate dall'
[...]
, e meglio descritte nel Mod. Controparte_6 Controparte_7
M/1 allegato all'impugnata ordinanza di ingiunzione, presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che, nel caso di specie, difetterebbe.
Soggiunge, altresì, che il prefato rapporto di subordinazione non era in alcun modo configurabile atteso che il lavoratore , in contrapposizione Persona_1
a quanto accertato, al momento dell'accesso ispettivo del 18.07.2015 si trovava nella cucina del complesso turistico al solo fine di concordare le modalità e la decorrenza del rapporto di lavoro che avrebbe dovuto avere inizio due giorni dopo la visita preventiva.
Orbene, quanto asserito non trova riscontro dall'esame degli elementi in atti.
In primo luogo, l'assunto di parte ricorrente si pone in netto contrasto con quanto accertato dai Funzionari intervenuti sul posto che, alla presenza del Sig. Pt_4
rilevavano tra il personale presente in cucina intento ad operazioni di
[...] preparazione delle pietanze, quale aiuto-cuoco, il SI. il quale Persona_1 veniva escusso a sommarie informazioni. (Cfr. Verbale di primo accesso ispettivo).
E difatti, dal verbale di acquisizione di informazioni del 18.07.2015, allegato alla comparsa del resistente , si evince che il predetto lavoratore all'atto CP_6 dell'accesso si trovava, con indumenti da lavoro (divisa e grembiule), nella zona cucina, intento a svolgere le mansioni di cuoco. Lo stesso lavoratore ha, altresì, precisato di aver iniziato la prestazione lavorativa presso il Villaggio turistico
[...] il giorno precedente l'accesso del 18.07.2015 e che veniva remunerato Parte_1 attraverso la corresponsione di voucher, seguendo le direttive del SI. Pt_4
.
[...]
Nella medesima data, veniva escusso a sommario informatore il Sig. Tes_1
che rappresentava di essere alle dipendenze del Villaggio turistico
[...] [...]
a far tempo dal mese di giugno 2015 e fino al 15.10.2015, con le Parte_1 mansioni di chef. Ha soggiunto, inoltre, che la sua prestazione lavorativa all'interno della cucina veniva affiancata dalla collaborazione del SI. e del SI. Controparte_9
quest'ultimo dal giorno precedente l'accesso degli Persona_1
Ispettori, e precisamente, in data 17.07.2015 e di ricevere le direttive dal SI.
. Parte_4
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “…nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza
e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche…” ( cfr. Cass. civ. n. 23800/2014 e Cass. civ.
n. 29850/2021).
Il contenuto del verbale è contestabile, dunque, solo ove ne sia dedotta l'alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso.
Gli esiti degli accertamenti compiuti dall' circa la Controparte_6 presenza del lavoratore non regolarmente assunto non possono, dunque, essere contestati;
gli Ispettori intervenuti hanno rilevato la presenza di un lavoratore addetto alla cucina in abiti da lavoro, “divisa”, “intento a svolgere l'attività di cuoco”
(cfr. verbale di acquisizione informazioni del 18.07.2015) ed egli dichiarava di aver iniziato a lavorare il giorno prima.
V'è poi da rilevare, che l'opponente non ha fornito elementi probatori di segno contrario alle risultanze degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione, né ha fornito alcun elemento che potesse minare l'attendibilità degli accertamenti eseguiti anche in sede di sommarie informazioni.
Orbene, le dichiarazioni del lavoratore e dello chef nonché del Testimone_1 socio amministratore della , risultano maggiormente attendibili Parte_1 ed il grado di consapevolezza nei lavoratori-informatori circa le possibili conseguenze sfavorevoli delle informazioni comunicate alla D.P.L. è senz'altro minore rispetto a quello connotante le deposizioni rese in udienza dai SIg.ri e . Testimone_2 Controparte_10
Le dichiarazioni dei lavoratori, mai rettificate e concordanti, si appalesano spontanee e connotate da specificità circa la decorrenza del rapporto lavorativo nonché delle mansioni attribuite. Ne deriva che la tesi, seppur sostenuta, della presenza del all'interno della cucina per prendere accordi circa la Per_1 prestazione lavorativa che sarebbe iniziata da lì a qualche giorno non trova riscontro alcuno ed è contrastato dalla fede privilegiata della circostanza accertata che egli si trovava in abiti da lavoro intento a lavorare.
Emergono, altresì, gli elementi tipici della subordinazione tra i quali, soprattutto,
l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo del SI. e Parte_4
l'onerosità, tramite la corresponsione di voucher (Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 30/01/2023, n. 160). Circa la circostanza dedotta in sede di opposizione dell'acquisto dei voucher è appena il caso di precisare che gli stessi risultano attivati tardivamente, nel corso dell'accesso e solo limitatamente alla data del 18.7.2015. Con riguardo al giorno
17.07.2015 invece la società ha effettuato una comunicazione di assunzione a tempo determinato limitatamente alla predetta giornata con cessazione il
17.07.2015 e solo successivamente all'accesso (cfr. verbale di primo accesso ispettivo allegato dallo stesso opponente).
In definitiva, da tutti gli elementi emersi non può che desumersi la legittimità degli accertamenti svolti e delle violazioni contestate in questa sede sia in ordine alla violazione di cui all'art. 4bis d.lgs. 181/2000 e di cui all'art. 3 D.L. 22/2/2002 come modificato.
Da ultimo, si rileva l'estrema genericità della contestazione concernente l'importo delle sanzioni, che peraltro risultano calcolate nel pieno rispetto della normativa applicabile e in particolare ai criteri di cui all'art. 11 l. 689/2011, per cui non può darsi luogo alla rideterminazione come richiesto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'impugnata ordinanza di ingiunzione.
3. Sul giudizio R.G. 1990/2017
Passando al merito del giudizio avente RG. 1990/2017 preliminarmente si osserva che l'opposizione può qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi avendo l'opponente mosso censure che non investono il diritto del creditore di procedere in executivis. Essa, inoltre, può considerarsi tempestiva essendo intervenuta nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica della impugnata cartella esattoriale avvenuta in data 01.12.2017.
1.Parte ricorrente ha eccepito, a sostegno della proposta opposizione, l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto notificata via pec in formato pdf, in assenza di attestazione di conformità all'originale e con un formato difforme da quello” p.7m” idoneo a garantire la non modificabilità del documento.
L'assunto non è condivisibile.
Si osserva, difatti, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, che “…la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la c.d. copia informatica - (tale principio trova applicazione al caso di specie in quanto il aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta Controparte_11 elettronica certificata un documento informatico in formato pdf.)…andava dunque esclusa l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo Pec, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico…”. (Cass. Civ. sez. VI, 05/10/2020, n.21328).
In definitiva, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC dall' CP_12
debba recare, poi, la sottoscrizione con firma digitale.
[...]
Tra le altre cose, v'è anche da richiamare il principio di conservazione degli atti e del raggiungimento dello scopo a mente del quale la notificazione, sebbene irrituale, di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità allorquando la consegna dell'atto abbia comunque determinato il risultato della conoscenza e determinato il raggiungimento dello scopo al quale la notificazione era preordinata.
Vale, in parte qua, il richiamo all'art. 22, comma III, del Codice dell'Amministrazione Digitale, che nell'equiparare le copie per immagine su supporto informatico dei documenti originali formati ad origine su supporto analogico, statuisce che esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono state tratte qualora la loro conformità agli originali non sia espressamente disconosciuta.
Alcuna doglianza in tal senso è stata sollevata dall'odierna opponente che è gravata, inoltre, dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercito del diritto di difesa, posto che con il ricorso in opposizione spiegato, il contribuente è stato messo nelle condizioni di prendere posizione sulla pretesa creditoria e, quindi, l'atto ha certamente raggiunto lo scopo a cui era preordinato ex art. 156 c.p.c.
Sul punto “…in applicazione del generale principio di cui all'art. 156 c.p.c. di sanatoria in caso di raggiungimento di scopo, nel caso vizi afferenti alla notifica della cartella di pagamento, l'eventuale impugnazione nei termini di legge, dimostra che il contribuente ne ha avuto piena e utile conoscenza, nel rispetto dell'esercizio del diritto di difesa…”. (Corte Giustizia Trib. I grado Salerno sez. V, 18/03/2024, n.1267). 2. Quanto al secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto l'invalidità consequenziale della cartella di pagamento per la omessa indicazione nel corpo dell'atto della modalità e dell'Autorità e a cui era possibile ricorrere. Ciò avrebbe comportato l'inadeguatezza della difesa e l'incomprensione circa diritti facenti capo a parte opponente.
Il suddetto motivo, inconferente e privo di pregio giuridico, va disatteso.
Ed infatti, l'omessa indicazione dell'autorità e del relativo termine, non determina
– come, invece, dal ricorrente- la nullità e/o invalidità dell'atto, bensì una mera irregolarità che impone al ricorrente l'onere di dimostrare la decisività e l'influenza dell'omissione sul diritto di difesa.
La giurisprudenza della Sezione Tributaria, con sentenza del 17/06/2021,
n.17237 ha chiarito che “…L'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanze concrete, la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini, istituto applicabile al rito tributario, operante - tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis
c.p.c., quanto in quella, più ampia, prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c.
- sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali
l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali…”.
Infondata, dunque, è la censura sollevata considerato che l'atto notificato al contribuente (anche dal richiamo per relationem all' ordinanza di ingiunzione posta alla base della cartella di pagamento ed oggetto del presente giudizio), si considera perfettamente conosciuto dalla società che ha preso posizione Parte_1 precisa sui fatti posti a fondamento della pretesa creditoria.
L'ultimo motivo di merito articolato dal ricorrente, ponendosi come una mera riproduzione del motivo di cui al ricorso in opposizione nell'ambito del giudizio contrassegnato da RG. 1202/2017, è inammissibile.
Vale richiamare il costante orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, entro
30 giorni dalla notifica, solo ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso, l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può contare sui seguenti rimedi: - opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615
c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione) – cfr. Cass, Sez. III,
Sentenza n. 1985 del 29/01/2014; Cass., II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21598.
2Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793; - opposizione agli atti esecutivi, nel termine di
20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617
c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella.
In definitiva, le doglianze mosse in seno al giudizio R.G. 1990/2017 Identiche a quelle già avanzate ed esaminate nell'ambito del giudizio avverso l'ordinanza ingiunzione, seguono le medesime sorti.
4. Sulle spese di lite di entrambi i giudizi riuniti
Quanto al rapporto processuale instaurato nel giudizio R.G. 1202/2017 tra gli opponenti e il costituito , le spese seguono la soccombenza e Controparte_1 si liquidano secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015
n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 e ss, di tutte le circostanze del caso (valore della controversia, natura della causa, assenza di questioni particolarmente complesse) e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
Anche in merito al rapporto processuale instaurato tra gli opponenti e l'
[...] si applica il criterio della soccombenza e si liquidano in Controparte_13 applicazione dei parametri minimi dello scaglione e in assenza di fase istruttoria, operando un ulteriore abbattimento stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, nei giudizi riuniti
R.G. 1202/2017 e R.G. 1990/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta;
- condanna gli opponenti in solido a rifondere all' Controparte_6
le spese del presente giudizio, liquidate in € 800,00 per
[...] compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
- Rigetta, altresì, l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n.
07120170104080676001;
- Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese e competenze del giudizio, in favore dell' , in persona del Controparte_14 rappresentante p.t., che si liquidano in €. 1.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%,
I.V.A. e C.N.A.P. se dovute.
Così deciso, in Vallo della Lucania il 14.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa