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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/06/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 551/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 04/02/2025 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. ARCIDIACONO TIZIANA
- ricorrente -
nei confronti di
CF: CP_1 C.F._2
- resistente contumace-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente per oggetto: Separazione giudiziale.
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 30.5.2025 sulle seguenti
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni di parte resistente: -
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 la ricorrente ha esposto:
a) di aver contratto matrimonio il 15.10.1980 con CP_1
1 b) che dalla loro unione sono nati quattro figli, due dei quali deceduti in giovane età;
c) che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati ed è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il marito è rimasto contumace.
Alla prima udienza di comparizione parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., si è riservato di riferire al Collegio sulla questione dello status, previa pronuncia dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerati gli elementi di internazionalità della controversia va dato atto preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla stessa ex Regolamento UE n. 2019/1111 considerato che l'ultima residenza abituale dei coniugi era in Italia ove al momento della proposizione del ricorso ancora risiedevano entrambi.
La legge sostanziale applicabile alla separazione ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L.
218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Con riguardo alla determinazione della disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti del coniuge, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3, 4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare.
Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, della legge italiana.
Ciò premesso, la richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza tra i coniugi.
Il resistente è rimasto contumace, non essendovi dunque contestazione sul punto.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per addivenire a una pronuncia di separazione personale giudiziale dei coniugi.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di trascrizione del matrimonio è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che la causa non risulta istruita sulle ulteriori domande proposte, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 551/2025:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a QU BE LA Parte_1
(Marocco), l'1/1/1959) e (n. a BEi IR VE (Marocco), l'1/1/1956), che CP_1 hanno contratto matrimonio il 15/08/1980, atto trascritto al n. 39, Parte II, Serie C, Uff. 1, anno
2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cordignano (TV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cordignano (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
− Spese al definitivo.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 03/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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