Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5815 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
RG 440 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel. -
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 440 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COSTANZO MARIAROSARIA C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PANICO FABIO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con unico ricorso depositato in data 09/01/2024 chiedeva pronunziarsi Parte_1 la separazione personale, nonché (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza separativa) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 14.9.96 CP_1
(atto n. 63 , P. I, s. sez K, anno 1996).
Per_ Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati , ed Persona_1 Per_3
maggiorenni e minorenne (nata a [...] [...]). Per_4
1
473 bis 14 cpc all'udienza del 24.9.24 compariva, munita di difesa , solo la parte attrice;
si dichiarava infatti la contumacia del convenuto comparso personalmente senza difesa tecnica il quale , reso edotto della possibilità di chiedere un rinvio per costituirsi con un difensore - non chiedeva tale rinvio dichiarando peraltro di aderire alla domanda attorea in ordine al chiesto affidamento esclusivo e rimettendosi al tribunale per le ulteriori determinazioni .
in quella sede dichiarava Parte_1
Titolo di studio: licenza elementare
Attività lavorativa attuale e/o pregressa: casalinga, invalida , da ragazza ho lavorato in una fabbrica di pomodori
Per_ Convivenza in corso: vivo con e Per_3
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora :
Abitazione locata con canone agevolato del comune locativo di 15 € al mese
Redditi/rendite/proprietà: non ho nulla;
preciso che percepisco integralmente l'assegno unico per entrambi i figli di 296 €. In passato percepivo il reddito di cittadinanza di 700 €, ho fatto richiesta di reddito di inclusione e lo ho percepito solo per un mese per l'importo di 570 €; poiché però non ho depositato la documentazione necessaria mi è stato sospeso.
Preciso inoltre che percepisco la pensione di invalidità di 340 € mensili. ha studiato fino all'età di 16 anni ovvero, cessato l'obbligo di legge, ha smesso gli studi, Per_3
attualmente non lavora. io so che il tribunale per i minorenni non ha impedito i rapporti tra e i nostri figli perché è CP_1
risultato tutto a posto
Per_
ha rapporti con il padre telefonicamente e talvolta è anche andata a casa del padre che vive con la sua attuale compagna.
Non sono in grado di dire se c'è stata una condanna di mio marito a seguito della denuncia che io ho fatto all'epoca, posso solo dire che adesso si è tutto calmato
Preciso che mio marito lavora come autista con un guadagno per quanto mi consta di 2700-2800 € , vive a Sant'Antimo con la sua attuale compagna insisto nelle richieste formulate, anche se effettivamente si sta comportando meglio anzi bene;
CP_1
chiedo comunque l'affidamento esclusivo anche perché lui spesso non è a Napoli e non è prontamente reperibile. Chiedo inoltre determinarsi un contributo al mantenimento di e di 600 Per_3 Per_4
€, 300 € ciascuno.
2 Rinuncio alla domanda di addebito non perché i fatti non siano veri, ma perché oggi la situazione si
è calmata
Il Giudice – che non esperiva tentativo di conciliazione ex art 473 bis 42 co co 6 cpc - adottava i seguenti provvedimenti provvisori urgenti :
Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
Per_ Dispone l'affidamento esclusivo della minore alla madre nella forma dell'affidamento cd superesclusivo ex art 337 quater co 3 cc attribuendo alla madre anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per la figlia senza necessità di preventiva consultazione del padre con regime libero di incontri della minore con il padre , alla luce delle superate criticità.
Assegna la casa familiare alla ricorrente (via Alveo Artificiale terza trav 60) perché vi viva con la figlia minore e con maggiorenne non economicamente indipendente Per_3
avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) la somma di euro Parte_1
500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e (300,00 per e 200,00 Per_4 Per_3 Per_4
per entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione Per_3
degli indici Istat, il tutto oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
Con la medesima ordinanza, che il Collegio condivide e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata, si rigettavano le istanze istruttorie.
Si riteneva però necessario acquisire gli esiti del giudizio civile pendente presso il TM nell'interesse di NATA A NAPOLI in data 15/03/2013 e di NATO 15.11.04 Persona_6 Persona_7
Si costituiva il convenuto in data 21.11.24 aderendo alla domanda separativa e divorzile proposta da parte attorea e di fatto, riferendo di aver raggiunto un'intesa con la parte ricorrente in ordine alla rinuncia, da parte di quest'ultima, alla domanda di addebito, nonché all'affidamento superesclusivo di alla madre con assegnazione alla stessa anche della casa coniugale in Napoli, Via A. Per_4
Artificiale Terza Trav. 60 e previsione a suo carico di un contributo al mantenimento dei due figli
d'importo pari ad € 500,00 mensili per i figli ( 300,00 ed 200,00), oltre al 50% Per_4 Per_8
delle spese straordinarie, come da protocollo emesso dal Tribunale di Napoli
All'udienza cartolare del 21.3.25 , preso atto delle conclusioni conformi rassegnate si disponeva rinvio in attesa della trasmissione del provvedimento definitorio del giudizio pendente davanti al Tm
Alla successiva udienza cartolare del 5.6.25 si rimetteva la causa al collegio sulle conclusioni precisate dalle parti per la decisione senza termini ex art 473bis28 alla luce delle conclusioni conformi.
3 Preliminarmente si revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto del 24.9.24
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alle determinazioni accessorie si evidenzia che la attrice ha rinunciato alla domanda di addebito all'udienza del 24.9.24
In ordine alla figlia minore - all'esito dell'acquisizione del decreto del 30 gennaio 2024 del tribunale per i minorenni di Napoli che dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale nei CP_1
Per_ confronti della figlia - Il Collegio ritiene che non vada disciplinata alcuna forma di affidamento, che presuppone comunque l'esercizio della responsabilità genitoriale anche da parte dell'altro genitore, ma - identificandosi invece la quale unico genitore allo stato esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale, stante la decadenza dello – va da sè che la stessa eserciterà in via CP_1
esclusiva la responsabilità sulla figlia minore;
Il collegio ritiene inoltre, alla luce della motivazione del decreto del TM che registrava il rifiuto della minore - di non prevedere alcun calendario di incontri tra la minore e il padre;
invero lo non ha CP_1
avanzato alcuna istanza di reintegra nella responsabilità genitoriale né di disciplina del proprio diritto di visita non mostrando, con ogni evidenza, alcun interesse a riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali.
Quanto invece agli obblighi contributivi si osserva che essi permangono di regola in capo al genitore pur dopo il provvedimento di sospensione/decadenza; d'altra parte la perdita della responsabilità genitoriale è un provvedimento che grava sul genitore e sarebbe illogico che lo stesso fosse alleggerito degli obblighi di mantenimento perché, così facendo, gli effetti afflittivi della perdita della responsabilità genitoriale ricadrebbero, anziché sul genitore colpevole, sull'altro genitore o sul figlio, che è il soggetto, a beneficio del quale la decadenza o la sospensione è comminata.
Tale obbligo sussiste pertanto certamente nel caso di specie in cui vi è stata la pronuncia di decadenza del solo padre resistente e la collocazione della minore presso la madre, genitore nei confronti del quale non è stato adottato alcun provvedimento limitativo/ablatorio della responsabilità genitoriale e per l'effetto unico genitore legalmente esercente la responsabilità genitoriale;
Tali obblighi
4 contributivi vanno altresì statuiti anche per il giovane incontestato che lo stesso non Persona_9
è ancora economicamente indipendente.
In ordine al quantum si ritiene di provvedere in conformità alle concordi richieste delle parti ovvero prevedere che lo corrisponda 300,00€ a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
e 200,00€ per il figlio maggiorenne.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli , allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone in conformità alle conclusioni delle parti, che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato,
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore alla luce della mancata domanda di reintegra da parte del padre e del fatto che , nella sostanza , si è confermata la determinazione del TM senza pertanto alcuna necessità di un ulteriore coinvolgimento emotivo della minore nella controversia in oggetto.
Il Collegio evidenzia inoltre che - mentre in difetto di diversa intesa delle parti l'Assegno Unico e
Universale è ex lege erogato al 50% ai genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli – nel caso di specie di decadenza di un genitore, sarà la madre a percepire integralmente l'assegno unico per i figli a carico.
In ragione della domiciliazione materna della minore e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo
154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13
18440/2013 24254/18 23473/20)
Non si provvede in ordine alle spese provvedendo con separata ordinanza in merito alla rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia divorzile all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita
5 ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 CP_1
Per_
• Stante la decadenza dello dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia CP_1
è l'unico genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale sulla Parte_1
figlia minore nata [...]. Nulla si disciplina, per le ragioni in motivazione, in ordine Per_4
al diritto di visita dello CP_1
• determina in euro 500,00 a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli Per_1 (300,00 quale contributo al mantenimento di e 200,00 € qule contributo la mantenimento di ) disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese, Per_3
oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine
• dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre, unico genitore allo stato esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata Per_4
15.3.13, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63 , P. I, s. sez K, anno
1996)
• Spese al definitivo .
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 11.6.25
Il Presidente relatore dr.ssa V Rosetti
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