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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6310/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 829/2020 resa dal Giudice di Pace di Sorrento in materia di somministrazione TRA
elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso Italia n. 210 presso lo Parte_1 studio legale Lucenteforte Russo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lucenteforte e Christian Russo, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado APPELLANTE CONTRO in persona del procuratore speciale pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello notificato, dall'Avv. Francesco Tuccillo, con studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia n. 8 ove elettivamente domicilia APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva giudizio per ottenere Parte_1 il risarcimento dei danni ed il riconoscimento dell'indennizzo a seguito del disservizio perpetrato dalla CP_2
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che: dal giorno 8.12.2018 al 21.01.2019 l'utenza telefonica mobile – per la quale sottoscriveva un contratto di abbonamento - presentava problemi di funzionamento al traffico voce e, in particolare, alla trasmissione dati;
a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta società, l'attrice era stata costretta ad utilizzare schede telefoniche prepagate e “sim dati” al fine di poter effettuare telefonate e collegamenti internet per un totale di euro 600,00; che, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera AGCOM 73/11/CONS competeva all'attrice l'indennizzo di euro 5,00 per ogni giorno di interruzione del servizio pari ad euro 205,00 o, in via gradata, laddove il disservizio fosse qualificato solo come irregolare o discontinua erogazione non comportante la completa interruzione ai sensi del citato art. 5 comma 2, nella misura di euro 2,50 al giorno per ogni giorno di irregolare fornitura del servizio essendo dunque l'indennizzo dovuto, in via gradata, nella misura di euro 102,50. Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta società nella produzione degli eventi per cui è causa;
2) per l'effetto condannare la società in persona del suo CP_2 legale rapp.te pro-tempore, con sede alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: 00488410010), al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 600,00, a titolo di indennizzo e a titolo di risarcimento danni imputabili all'utilizzo forzoso di schede telefoniche prepagate, o altra somma ritenuta di giustizia che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00 dell'Ill.mo Giudice adito;
3) sempre per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp.te pro- CP_2 tempore, con sede alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: )al P.IVA_1 pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo per un totale di € 205,00 o altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00 dell'Ill.mo Giudice adito;
4) sempre per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede CP_2 alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: )al pagamento in favore P.IVA_1 dell'attrice dell'indennizzo per un totale di € 102,50 o altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00* dell'Ill.mo Giudice adito;
5) condannare la società in persona del suo CP_2 legale rapp.te pro - tempore, con sede in Milano alla Piazza degli Affari n. 2, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”, con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento;
C) Con vittoria di spese ed onorari, oltre il rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, nonché rimborso contributo unificato, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione agli avvocati costituiti” (cfr. atto di citazione in primo grado). Incardinatosi il giudizio, rimaneva contumace la convenuta CP_2
Dopo l'espletamento della prova testimoniale, il Giudice di Pace così decideva: “a) dichiara la contumacia di b) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di c) CP_2 CP_2 rigetta la domanda di risarcimento del danno perché non provato;
d) dichiara l'inammissibilità della domanda di indennizzo extra contrattuale;
e) nulla per le spese non richieste”. Avverso tale sentenza, proponeva appello chiedendo: “B) per l'effetto Parte_1 accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado che qui si riportano: “1) in accoglimento della proposta domanda, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta società nella produzione degli eventi per cui è causa;
2) per l'effetto condannare la società in persona del suo CP_2 legale rapp.te pro-tempore, con sede alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: 00488410010), al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 600,00*, a titolo di indennizzo e a titolo di risarcimento danni imputabili all'utilizzo forzoso di schede telefoniche prepagate, o altra somma ritenuta di giustizia che vorrà esso sig. Giudice determinare anche in via equitativa o risarcitoria, oltre interessi come per legge, il tutto, comunque, nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00* dell'Ill.mo Giudice adito;
3) sempre per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp.te CP_2 pro-tempore, con sede alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: )al P.IVA_2 pagamento in favore dell'attrice dell'indennizzo per un totale di € 205,00* o altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00* dell'Ill.mo Giudice adito;
4) sempre per l'effetto condannare la società in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede CP_2 alla Via Gaetano Negri n.1 in Milano, (P. IVA: )al pagamento in favore P.IVA_2 dell'attrice dell'indennizzo per un totale di € 102,50* o altra somma maggiore o minore che l'Ill.mo sig. Giudice riterrà di giustizia, il tutto nei limiti della competenza per valore di € 1.000,00* dell'Ill.mo Giudice adito;
5) condannare la società in persona del suo CP_2 legale rapp.te pro - tempore, con sede in Milano alla Piazza degli Affari n. 2, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”, con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento;
C) Con vittoria di spese ed onorari, oltre il rimborso spese generali 15%, iva e cpa come per legge, nonché rimborso contributo unificato, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione agli avvocati costituiti”. A fondamento dell'appello, l'appellante ha lamentato, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. nonché in relazione all'art. 1226 c.c., l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio nonché, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto che “Nulla può essere riconosciuto per danno patrimoniale in quanto non è concretamente allegato né tantomeno dimostrato. Infatti, in relazione all'assunto utilizzo (e quindi all'acquisto) di schede telefoniche e "sim dati" nulla provava, nessun elemento probatorio forniva, limitandosi ad una generica affermazione di danno, avendo tra l'altro il teste riferito di un uso frequente del telefono di casa anche per la connessione internet (cfr. vedi verbale di prova del 15.11.19)”; inoltre, con il terzo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. nella parte in cui il giudice di pace ha statuito che “La contumacia della convenuta giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali” ed infine nel
p.q.m.
ha deciso che “… e) nulla per le spese non richieste”. Radicatasi la lite, si costituiva per la prima volta nel giudizio d'appello chiedendo: CP_2
“1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
2. Nel merito, rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza;
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, quantificare i danni subiti dall'istante sulla base dei parametri stabiliti dalle Condizioni Generali di Abbonamento;
4. CP_1
Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre I.V.A., C.p.A. e spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Tanto premesso in fatto, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, principale o incidentale, che non è stato riproposto e che non dipende dai capi impugnati della sentenza si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia pronuncia al riguardo.
2.1 Atteso che le espresse statuizioni, rispettivamente, sull'accertamento dell'inadempimento dell'appellata e sull'inammissibilità della domanda di pagamento degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM non sono state oggetto di appello, deve ritenersi formato il giudicato interno sul punto, risultando pertanto preclusa ogni ulteriore contestazione di parte o rilievo d'ufficio.
2.2 Quanto, invece, all'espresso rigetto della domanda di pagamento degli indennizzi contrattuali, si soggiunge che, sebbene l'appellante abbia chiesto accogliersi le medesime conclusioni rassegnate in primo grado e abbia, dunque, richiesto il riconoscimento degli importi indicati a titolo di indennizzo (cfr. punti 1), 2), 3) delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello) non può che rilevarsi l'incongruenza di tali richieste con le censure mosse all'impugnata sentenza, stante la mancata impugnazione specifica del decisum in parte qua, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in spregio alle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. Pertanto, ne consegue la formazione del giudicato anche con riguardo alla statuizione siffatta.
3. Inoltre, va rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
4. Con riguardo al primo e secondo motivo di appello, si rileva l'infondatezza degli stessi, ritenendo corretta la statuizione emessa, sul punto, dal Giudice di pace. L'attore, in primo grado, deduceva che, a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta società, l'attrice era stata costretta ad utilizzare schede telefoniche prepagate e
“sim dati” al fine di poter effettuare telefonate e collegamenti internet per un totale di euro 600,00. A fronte di tale allegazione, era sulla parte attrice che incombeva il preciso onere di dimostrare i danni patiti. Ed invero, la giurisprudenza richiamata dalla parte appellante fa riferimento alla prova dell'inadempimento della obbligazione e non già alla prova dei danni riportati in conseguenza dell'inadempimento, per i quali vale il disposto dell'articolo 1223 c.c. Ebbene, si ritiene carente sotto il profilo della prova l'esistenza del supposto danno, attesa la genericità della domanda e in assenza di documentazione comprovante la sussistenza di un danno in concreto patito dall'utente e suscettibile di essere risarcito. Peraltro, nulla si evince dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste non riferisce neppure della circostanza dell'utilizzo di schede telefoniche prepagate e “sim dati”. Non va sottaciuto che parte appellante si duole altresì del fatto, dopo avere accertato l'inadempimento della società il giudice di pace abbia rigettato la Controparte_1 domanda di risarcimento dei lamentati danni senza neppure dar luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. Tali assunti sono infondati. Essendo, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, volta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa" (cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402), la valutazione equitativa è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425). Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Va peraltro osservato che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il potere, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094). Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perchè la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v. Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; e già Cass., 4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. Ebbene, nel caso di specie, deve affermarsi che non sussiste il requisito dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova del danno nel suo preciso ammontare, ben potendo la parte appellante offrire la prova delle somme versate per l'acquisto di schede telefoniche prepagate e “sim dati” al fine di poter effettuare telefonate e collegamenti internet. Né può applicarsi il principio della non contestazione, come pure invocato dalla parte appellante, stante la contumacia in primo grado della convenuta. Difatti, è pacifico in giurisprudenza che, alla contumacia del convenuto, non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2023, n. 14372). Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'appello in parte qua.
5. Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamentava l'errata compensazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della convenuta. Sebbene, si rinvenga la fondatezza della doglianza non giustificando la contumacia della convenuta la compensazione delle spese di lite, deve tuttavia soggiungersi che, in applicazione del principio della cd. soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c., si ritiene congruo confermare – con diversa motivazione – la compensazione tra le parti delle spese di lite relative al primo grado di giudizio.
6. Le spese di lite del giudizio di appello seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., che si liquidano di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo e pertanto vanno poste a carico dell'appellante, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (ai valori medi dello scaglione di riferimento fino ad euro 1.000,00), in quanto norma applicabile ratione temporis stante il completamento della prestazione professionale in data posteriore all'entrata in vigore dei nuovi parametri (23 ottobre 2022).
6.1 Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P. Q. M.
Il tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , ogni contraria o diversa istanza e Parte_1 deduzione disattesa, così provvede a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Giudice di pace di Sorrento n. 829/2020; b) condanna al pagamento in favore di in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante p. t., delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 462,00 per competenze, di cui euro 0,00 per spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.p.a; c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente – - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli