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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4853/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4853/24 di R.G. promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Andrea Mauro Colangelo
ricorrente contro
Controparte_2
con l'Avv. Andrea Professione
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 23.1.24 il IG. ha instaurato il presente procedimento intimando alla CP_1
IG.ra lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Torino in via Santhia n. CP_2
58 oggetto del contratto dell'1.1.20;
- la IG.ra si è costituita in giudizio chiedendo unicamente di differire CP_2
l'esecuzione a data successiva a quella del previsto parto;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.24, con ordinanza in pari data da intendersi qui richiamata è stata disposta la conversione del rito perché la domanda andava proposta nelle forme dell'art. 447 bis c.p.c.;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- dopo un rinvio per trattative fallite per il rifiuto da parte della resistente della proposta transattiva giudiziale formulata dal G.I., la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza dell'11.10.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con raccomandata del marzo 2023 il locatore IG. ha comunicato la disdetta del CP_1
contratto per la prima scadenza del 31.12.23 asserendo di dover adibire l'immobile ad uso abitativo personale;
- la comunicazione è stata inviata nel rispetto del termine semestrale e in sede di sfratto la resistente con la comparsa del 13.3.24 non ha negato la ritualità della comunicazione e non ha contestato il fondamento del motivo addotto dalla controparte;
- nella memoria integrativa del 10.9.24 la resistente, esercitando una propria facoltà, ha integrato le difese sostenendo che il diniego fosse illegittimo perché il IG. CP_1
pagina 2 di 5 sarebbe proprietario di altri immobili e non avrebbe alcuna esigenza di trasferirsi proprio nell'immobile per cui è causa;
- la deduzione è generica e sfornita di prova in ordine agli altri immobili dei quali il ricorrente sarebbe proprietario e alla loro immediata disponibilità e sarebbe, in ogni caso, ininfluente perché, da un lato, il titolare è libero di scegliere in quale dei propri immobili trasferirsi senza essere vincolato dall'eventuale disponibilità di altri alloggi e,
dall'altro, non è tenuto a dare prova (né in concreto potrebbe farlo anteriormente)
dell'effettivo futuro trasferimento che, ove non abbia poi luogo, legittima il conduttore ad avvalersi successivamente del rimedio di cui all'art. 31 l. 392/78;
-
per questi motivi
la domanda di rilascio dell'immobile è fondata e va accolta senza necessità di dar corso ad attività istruttorie;
- ai sensi dell'art. 56 l. 392/78, tenuto conto della risalente data della disdetta e delle ulteriori circostanze prospettate dalle parti, si fissa per l'esecuzione la data del 15
marzo 2025;
- le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modestissimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto (ritenuti comunque liquidabili perché se il procedimento fosse stato instaurato con il corretto rito sarebbero state liquidate le prime due fasi secondo i parametri, peraltro più alti, del procedimento locatizio):
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
pagina 3 di 5 - attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 495,57 per esposti comprensivi delle spese di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- considerata la mancata partecipazione dalla IG.ra al procedimento di CP_2
mediazione, che non trova sufficiente giustificazione nelle deduzioni svolte nella memoria del 10.9.24, ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone la condanna della resistente - all'epoca già costituita - al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto dell'1.1.20 al 31.12.23;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Torino in via Santhia n. 58 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_2 Controparte_1
spese processuali che liquida in euro 495,57 per esposti ed euro 2.727 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive pagina 4 di 5 occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Mauro Colangelo quale antistatario;
- condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo Controparte_2
pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 13 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4853/24 di R.G. promossa da:
Controparte_1
con l'Avv. Andrea Mauro Colangelo
ricorrente contro
Controparte_2
con l'Avv. Andrea Professione
resistente
premesso
che pagina 1 di 5 - con atto del 23.1.24 il IG. ha instaurato il presente procedimento intimando alla CP_1
IG.ra lo sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Torino in via Santhia n. CP_2
58 oggetto del contratto dell'1.1.20;
- la IG.ra si è costituita in giudizio chiedendo unicamente di differire CP_2
l'esecuzione a data successiva a quella del previsto parto;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.24, con ordinanza in pari data da intendersi qui richiamata è stata disposta la conversione del rito perché la domanda andava proposta nelle forme dell'art. 447 bis c.p.c.;
- le parti hanno provveduto al deposito delle memorie integrative ex art. 426 c.p.c.;
- dopo un rinvio per trattative fallite per il rifiuto da parte della resistente della proposta transattiva giudiziale formulata dal G.I., la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. assegnati con ordinanza dell'11.10.24 per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- con raccomandata del marzo 2023 il locatore IG. ha comunicato la disdetta del CP_1
contratto per la prima scadenza del 31.12.23 asserendo di dover adibire l'immobile ad uso abitativo personale;
- la comunicazione è stata inviata nel rispetto del termine semestrale e in sede di sfratto la resistente con la comparsa del 13.3.24 non ha negato la ritualità della comunicazione e non ha contestato il fondamento del motivo addotto dalla controparte;
- nella memoria integrativa del 10.9.24 la resistente, esercitando una propria facoltà, ha integrato le difese sostenendo che il diniego fosse illegittimo perché il IG. CP_1
pagina 2 di 5 sarebbe proprietario di altri immobili e non avrebbe alcuna esigenza di trasferirsi proprio nell'immobile per cui è causa;
- la deduzione è generica e sfornita di prova in ordine agli altri immobili dei quali il ricorrente sarebbe proprietario e alla loro immediata disponibilità e sarebbe, in ogni caso, ininfluente perché, da un lato, il titolare è libero di scegliere in quale dei propri immobili trasferirsi senza essere vincolato dall'eventuale disponibilità di altri alloggi e,
dall'altro, non è tenuto a dare prova (né in concreto potrebbe farlo anteriormente)
dell'effettivo futuro trasferimento che, ove non abbia poi luogo, legittima il conduttore ad avvalersi successivamente del rimedio di cui all'art. 31 l. 392/78;
-
per questi motivi
la domanda di rilascio dell'immobile è fondata e va accolta senza necessità di dar corso ad attività istruttorie;
- ai sensi dell'art. 56 l. 392/78, tenuto conto della risalente data della disdetta e delle ulteriori circostanze prospettate dalle parti, si fissa per l'esecuzione la data del 15
marzo 2025;
- le spese di lite seguono la soccombenza della IG.ra ; CP_2
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modestissimo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto (ritenuti comunque liquidabili perché se il procedimento fosse stato instaurato con il corretto rito sarebbero state liquidate le prime due fasi secondo i parametri, peraltro più alti, del procedimento locatizio):
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
pagina 3 di 5 - attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 495,57 per esposti comprensivi delle spese di mediazione, 15% per spese generali, IVA se non detraibile e CPA come per legge;
- considerata la mancata partecipazione dalla IG.ra al procedimento di CP_2
mediazione, che non trova sufficiente giustificazione nelle deduzioni svolte nella memoria del 10.9.24, ai sensi dell'art. 12 bis D.Lgs. 28/10 in vigore dal 30.6.23 si dispone la condanna della resistente - all'epoca già costituita - al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- accerta la cessazione del contratto dell'1.1.20 al 31.12.23;
- condanna al rilascio in favore di Controparte_2 Controparte_1
dell'immobile sito in Torino in via Santhia n. 58 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 marzo 2025;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_2 Controparte_1
spese processuali che liquida in euro 495,57 per esposti ed euro 2.727 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive pagina 4 di 5 occorrende, con distrazione a favore dell'Avv. Andrea Mauro Colangelo quale antistatario;
- condanna al pagamento in favore dello Stato di un importo Controparte_2
pari al doppio del contributo unificato.
Così deciso in Torino in data 13 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
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