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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/08/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 956/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 956/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ELENA ANDREOLI del Foro di Milano;
ATTORE contro
(C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ADRIANO ALIMENTO del
Foro di Milano;
CONVENUTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni:
- parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE Rigettare la domanda di accertarsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e per l'effetto confermare competente codesto Ufficio per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atti. NEL MERITO: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 01.11.2021 per inadempimento della RE NA PE
Società Cooperativa per le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto condannare la Convenuta alla restituzione della somma di euro 10.900,00, di cui euro
5.450,00 versati dal sig. a titolo di caparra confirmatoria e l'ulteriore pari Parte_1 importo ai sensi dell'art. 1385 c.c.; IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 01.11.2021 per inadempimento della RE NA PE
Società Cooperativa per le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto condannare la Convenuta alla restituzione della somma di Euro 5.450,00, oltre a quell'altra maggiore o minor somma a titolo di risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 1226 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin da ore di ammettersi prove per interpello e testi, finanche a prova contraria, sulle circostanze di cui in premessa nell'Atto di Citazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che
...”, sfrondate da ogni elemento valutativo o negativo, oltre ai seguenti capitoli di prova: 1)
Vero che in data 01.11.2021 il sig. si recava al Salone NA di Bologna per Parte_1 acquistare una barca al fine poterci trascorrere le vacanze estive 2022? 2) Vero che in data
01.11.2021 il sig. si recava al Salone NA di Bologna e in tale occasione Parte_1 sottoscriveva con il sig. un contratto di acquisto per una barca Modello 5.85 CP_2
Cayman Walk Around omologata per n. 8, come meglio indicata nel documento 2 che si rammostra? 3) Vero che il prezzo concordato per l'acquisto della barca Modello 5.85
Cayman Walk Around era di euro 35.000,00 iva compresa, come indicato nel documento 7 che si rammostra? 4) Vero che in data 01.11.2021, in occasione del Salone NA di
Bologna, il sig. riferiva al responsabile della RE NA PE sig. Parte_1
l'esigenza di voler trascorrere le vacanze successive – estate 2022 – in Controparte_3 barca e quindi l'imbarcazione doveva essere pronta per tale periodo? 5) Vero che il responsabile della RE NA PE sig. confermava che la barca Controparte_3 sarebbe stata pronta entro la fine del mese di luglio 2022? 6) Vero che tra i mesi di gennaio
e luglio 2022, il sig. chiedeva aggiornamenti al sig. Parte_1 Controparte_3 sull'avanzamento lavori per la realizzazione dell'imbarcazione? 7) Vero che a luglio il responsabile della RE NA PE sig. comunicava al sig. Controparte_3 [...]
l'impossibilità di consegnare la barca entro la fine del mese di luglio 2022? 8) Vero Pt_1 che, in particolare tra gennaio e luglio 2022, il sig. responsabile della Controparte_3
RE NA PE precisava che a causa del covid preso dal personale di cantiere, malattie varie dei dipendenti e assenza di materiale i lavori sull'imbarcazione erano fermi?
- Si chiede di sentire in qualità di testimone sui capitoli formulati: - Sig. in Testimone_1
ER (MI) via Roma n. 15; - Sig.ra in ER (MI) via Roma n. 15; - Testimone_2 [...]
in MO (MI) via A. Manzoni n. 15. - Si chiede altresì Testimone_3 ammettersi interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova il legale rappresentante della
RE NA PE sig.ra . - Si chiede sin da ora prova contraria su Parte_2 quelle ex adverso articolate e denegatamente ammesse. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”;
- parte convenuta: “a) preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, dichiarando che il giudice competente a decidere nel presente giudizio è il Tribunale di Lecce. b) in subordine e in caso di rigetto della suddetta eccezione, rigettarsi le domande avanzate nel merito da controparte (anche in via subordinata), in quanto infondate in fatto ed in diritto. c) in subordine e in caso di rigetto della suddetta eccezione di incompetenza per territorio, condannare in via riconvenzionale, l'attore ad adempiere al contratto dedotto in giudizio e ad acquistare la proprietà della barca de qua, previo pagamento della somma di Euro 29.550,00 oltre IVA come per legge, ed interessi moratori dl luglio 2022 al soddisfo
(e/o quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia contenuta in totale - scaturente dalla somma tra quanto richiesto al punto d) che segue e la presente domanda - nel limite di Euro 52.000,00). d) condannare comunque l'attore al risarcimento della somma di Euro 18.690,40 (e/o quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, contenuta in totale - scaturente dalla somma tra quanto richiesto al punto c) che precede e la presente domanda di risarcimento danni - nella somma di Euro 52.000,00) a titolo di risarcimento dei danni procurati alla convenuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. e) condannare l'attore all'integrale rifusione delle spese, onorari e diritti del giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi: I) interrogatorio formale del sig. sulle Parte_1 seguenti circostanze: 1) “se vero che il prezzo concordato per la realizzazione del natante era di > 35.000,00 oltre IVA come per legge”. 2) “se vero che le parti hanno congiuntamente omesso di indicare il termine di consegna della barca stante la mancanza di materie prime”; 3) “se vero che le parti hanno omesso di pattuire il termine di consegna della barca per il mese di luglio 2022”; 4) “se vero che la barca era pronta per la fine di luglio 2022”; 5) “se vero che era mancante la sola pannellatura del bagno.” 6) “se vero che l'attore era a conoscenza della mancanza di materie prime nell'anno 2022 e che lo stesso riferiva alla amministratrice della convenuta di avere lo stesso problema nella sua azienda”; 7) “se vero che il sig. ometteva di versare gli acconti previsti in Parte_1 contratto”; 8) “se vero che il sig. intendeva acquistare la barca per contanti e Parte_1 evitare il pagamento dell'IVA”; 9) “Se vero che le parti hanno pattuito espressamente che il
Foro competente in caso di giudizio sarebbe stato quello di Lecce.” II) Prova per testi con il sig. , residente in [...] Sogliano Cavour Controparte_3
e da IN (LE) sulle seguenti circostanze: 1) “se vero che il prezzo Parte_3 concordato per la realizzazione del natante era di > 35.000,00 oltre IVA come per legge”.
2) “se vero che le parti hanno congiuntamente omesso di indicare il termine di consegna della barca stante la mancanza di materie prime”. 3) ““se vero che le parti hanno omesso di pattuire il termine di consegna della barca per il mese di luglio 2022”; 4) “se vero che la barca era pronta per la fine di luglio 2022”. 5) “se vero che era mancante la sola pannellatura del bagno dovuta alla mancanza di materie prime”. 6) “se vero che il sig.
[...] ometteva di versare gli acconti previsti in contratto”. 7) “se vero che l'attore era a Pt_1 conoscenza della mancanza di materie prime nell'anno 2022 e che lo stesso riferiva alla amministratrice della convenuta di avere lo stesso problema nella sua azienda”; 8) “Se vero che le parti hanno pattuito espressamente che il Foro competente in caso di giudizio sarebbe stato quello di Lecce.” III) Prova per testi con i sigg.ri via Umberto Testimone_4
I 351 Taurisano (LE) ed il sig. residente in [...] Tes_5 sulla seguente circostanza: “se vero che nell'agosto 2022 la barca venduta al sig. Parte_1 era completata e depositata presso il capannone della ditta PE.” IV) Prova testimoniale con i sigg.ri via Umberto I 351 Taurisano (LE), via A. Testimone_4 Testimone_6
Catalani 26 Rovigo e Urselli Aurelio viale Di Vittorio 45 Grottaglie sulle seguenti circostanze: 1) “se vero che nel 2021 acquistavano delle barche Cayman Walk Around 585 con bagno separato dalla convenuta”. 2) “se vero che nel 2022 vi fu una mancanza di materie prime per la pannellatura dei bagni a seguito del conflitto in Ucraina” Il solo sig.
sulla seguente circostanza. “se vero che per tale penuria sostituiva il Testimone_6 suddetto modello con la Cayman 585 Open”. In caso di ammissione delle avverse richieste, si chiede comunque di essere ammesso alla prova contraria, diretta ed indiretta, con tutti i testi del presente giudizio, anche sul seguente capitolo: “Se vero che le parti hanno omesso concordemente di apporre in contratto un termine di consegna della barca de qua.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.02.2024, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la RE NA PE Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Sogliano Cavour (LE), al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 10.900,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero - in subordine - alla restituzione della somma di € 5.450,00 e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., previa risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto avente ad oggetto l'acquisto di una imbarcazione da diporto, da costruire, stipulato in data 01.11.2021.
Premessa la nullità e comunque l'inefficacia della clausola contrattuale (n. 6) che prevedeva la competenza territoriale del Foro di Lecce, in quanto clausola vessatoria per il consumatore e non specificamente sottoscritta né oggetto di trattativa individuale, donde la competenza del Tribunale di Pavia quale foro del consumatore, nel merito deduceva, a sostegno della domanda:
- che il contratto prevedeva la “commissione e il contestuale acquisto” dalla RE NA
PE di una barca modello “5.85 Cayman Walk Around”, omologata per otto persone, di colore grigio scuro, dotata dei seguenti accessori: “musone di prua, tientibene di pura aperto e poppa, gancio U, grecchietta scarico, cuscineria completa, vetro fumé, tientibene giro cassero, porta accesso cabina, timoneria + cavo + volante, n. 2 oblò, predisposizione wc, n.
2 luci via rossa e verde + 360° poppa destra, impianto elettrico + fusibile + serie interruttori, guarnizione parabordo di colore bianco, seduta a due posti + prendisole, n. 4 bitte, scaletta, passacavi, cuffia mono cavo + lavabo completo”, al prezzo pattuito di € 35.000,00;
- che la venditrice, cui aveva corrisposto una caparra confirmatoria dell'importo complessivo di € 5.450,00 (di cui € 450,00 in contanti contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed
€ 5.000,00 con bonifico bancario in data 08.11.2021), non aveva mantenuto fede all'accordo intercorso, che prevedeva la realizzazione e la consegna della barca entro il mese di luglio
2022, così da consentirne l'utilizzo nel mese di agosto 2022 in Sardegna, dove lui e la moglie avrebbero dovuto trascorrere le ferie estive;
- che, infatti, nel mese di luglio 2022 la barca non era ancora stata realizzata e, comunque, non sarebbe stata pronta e consegnata entro il mese di agosto 2022, contrariamente a quanto promesso dal responsabile della società cooperativa (sig. ; Controparte_3
- che visti i ritardi nell'inizio dei lavori per la costruzione della imbarcazione, per stessa ammissione della controparte, non aveva versato altri acconti in corso d'opera, peraltro mai nemmeno richiesti da RE NA PE in quanto consapevole del suo inadempimento;
- che non avendo più interesse ad acquistare il natante, sul quale avrebbe dovuto trascorrere le programmate vacanze estive, con p.e.c. del 10.10.2022 comunicava alla società formale
“risoluzione per inadempimento del contratto del 01.11.2021”, chiedendo la restituzione della somma di € 5.450,00 versata a titolo di caparra confirmatoria e il versamento di ulteriori € 5.450,00 ai sensi dell'art. 1385 c.c.;
- che la controparte, tuttavia, respingeva le accuse di inadempimento ed ometteva di corrispondere quanto richiesto;
anche il tentativo di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
n. 132/2014 dava esito negativo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la RE NA PE Soc. Coop. eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecce, individuato quale Giudice competente in virtù della clausola elettiva del foro convenzionale (di cui adduceva la specifica trattativa tra le parti, ex art. 34 cod. cons., tenutasi alla presenza del sig.
, nonché in forza del criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. ove ha sede la società Controparte_3 convenuta e del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., in relazione al luogo (Sogliano Cavour - LE) in cui l'obbligazione doveva essere eseguita. Nel merito, resisteva alla domanda ribaltando l'addebito di inadempienza sul compratore, del quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di € 29.550,00, pari alla restante parte del prezzo pattuito, oltre IVA di legge ed interessi moratori da luglio 2022 al soddisfo, nonché al risarcimento del danno sofferto per spese di “deposito a custodia” (ventinove mesi di deposito al costo di € 70,00, per un totale di € 2.030,00 oltre IVA), “nolo invasatura” (€
290,00 oltre IVA) e di “lucro cessante” (€ 13.000,00) derivante dalla vendita del natante e del motore.
In particolare, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, deduceva:
a) quanto al prezzo: che solo € 450,00 erano da qualificarsi a titolo di caparra confirmatoria, mentre il versamento successivo di € 5.000,00 era da intendersi quale primo acconto sul prezzo pattuito per l'acquisto del natante;
che, inoltre, il prezzo convenuto in € 35.000,00 era da intendersi “oltre IVA” e che, pertanto, l'attore doveva al RE NA PE anche l'IVA al 22% come per legge;
b) quanto al termine per l'adempimento: che non era vero che le parti avevano concordato la realizzazione e consegna della barca entro il mese di luglio 2022; che, in realtà, le parti concordavano sul fatto che, a causa della nota mancanza delle materie prime in quel periodo, non era possibile indicare i tempi di consegna della imbarcazione, tanto è vero che omettevano di specificarlo per iscritto in sede di contrattazione;
c) quanto all'asserito ritardo nell'adempimento: che già nel gennaio 2022 veniva acquistato il motore destinato all'imbarcazione (motore Selva XSR 40); che la barca ordinata dall'attore era stata “completata e posta a disposizione dello stesso già dal maggio 2022 (cfr. foto in atti)”; che “il 26 maggio 2022 il sig. chiamava nuovamente i coniugi e CP_2 Parte_1 comunicava che era iniziata la costruzione della barca poi assemblata i primi giorni di giugno 2022”; che “nei primi giorni di giugno 2022 la barca era stata costruita e assemblata”
e che era stata quindi “posta a disposizione dell'attore fin dal luglio 2022”; che l'unico elemento mancante in quel periodo era la pannellatura del bagno, la cui mancanza dipendeva dalle difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie al completamento del natante a causa dell'aumento dei costi energetici nell'ottobre 2021, aggravato dallo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022; che, nonostante la mancanza delle materie prime necessarie per la pannellatura del bagno, la PE “riusciva comunque a completare ed a offrire la barca al sig. fra la fine di luglio 2022 e gli inizi di agosto del 2022”; Parte_1
d) quanto al luogo di consegna: che la consegna del bene doveva avvenire presso la sede della
RE NA PE e non in Sardegna;
e) quanto all'altrui inadempimento: che l'attore avrebbe dovuto corrispondere in corso d'opera un importo pari all'80% del prezzo ma, nonostante i numerosi solleciti, non vi aveva mai provveduto;
che dopo la costruzione della barca i coniugi omettevano ancora il Parte_1 versamento ed affermavano che questa poteva essere consegnata nel luglio 2023;
f) quanto al danno subito: che a causa dell'altrui rifiuto ingiustificato di adempiere al contratto, la società era stata costretta a curare per due anni il deposito della barca, occupando uno spazio considerevole del proprio capannone, aveva anticipato tutti i costi per la sua costruzione e aveva provveduto all'attivazione del motore e alla sua manutenzione.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano nei termini le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Successivamente, in data 14.11.2024 l'Avv. Adriano Alimento per parte convenuta depositava comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, riportandosi agli atti di causa e alle difese ivi spiegate.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova testimoniale e per interpello di entrambe le parti (ud.
20.11.2024; ud. 11.12.2024; ud. 09.01.2025).
La causa veniva quindi rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 25.06.2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, la cui decisione è stata rimessa unitamente al merito in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis
c.p.c.
1.1 Sostiene la convenuta che, nel caso di specie, la competenza territoriale a decidere la controversia sarebbe attratta al Tribunale di Lecce, ciò in forza della clausola contrattuale (clausola n. 6 delle “condizioni generali di vendita”) di elezione del foro convenzionale per qualsiasi controversia concernente l'esecuzione del contratto di cui è causa, la quale, benché non approvata per iscritto (i.e. non specificamente sottoscritta), sarebbe stata comunque oggetto di una specifica trattativa tra le parti, come richiesto dall'art. 34 cod. cons. Detto foro convenzionale, peraltro, coincide con il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., nonché con il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., ricadendo nella circoscrizione del Tribunale di Lecce tanto la sede legale della società convenuta, quanto il luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita.
1.2 L'eccezione è infondata. 1.3 Occorre anzitutto richiamare il contenuto della clausola in questione, apposta su modulo predisposto e intestato alla società RE NA PE (cfr. doc. 2 fasc.att.), posta in elenco sotto le “condizioni generali di vendita”: “6) Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente contratto, è quello del Tribunale di Lecce – sezione
Distaccata di IN o del Giudice di Pace di IN”.
1.4 In diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha più occasioni affermato che
“la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso;
pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.” (cfr. Cass. n. 17449/2007, Cass. n.
18707/2014, Cass. n. 15278/2015, Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 20713/2023).
Ora, considerato che la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, ove essa indichi, come foro convenzionale non esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., ma non elimina la competenza alternativa di ogni altro giudice.
Ne consegue che la parte che voglia eccepire l'incompetenza del giudice adito ha l'obbligo di contestare specificamente tutti i possibili fori alternativi e spiegare le ragioni per cui ogni altro possibile collegamento non è applicabile nel caso specifico, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perché incompleta.
1.5 In particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti - come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione - grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. n.
17311/2018).
1.6 Ciò premesso in linea generale, va tuttavia evidenziato che ove la domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo (come nel caso di specie), viene in evidenza una competenza territoriale esclusiva e tendenzialmente inderogabile, in quanto tale prevalente su ogni altro a tutela del consumatore.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che nelle controversie tra professionista e consumatore, la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, purché seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (c.d. negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (cfr.
Cass. n. 18785/2010).
La presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è perciò superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell'essere (quantomeno solamente) la medesima stata oggetto di specifica trattativa (v. Cass. n. 18743/2007; Cass. n. 27911/2008), anche laddove la pattuizione si sia tradotta nell'indicazione derogatoria di una località coincidente con l'applicazione di uno dei criteri delineati dal codice di rito.
1.7 Orbene, nel caso che occupa non si dubita che nel “commissionare” e “contestualmente acquistare” dalla società convenuta il bene mobile (barca da diporto) come descritto in contratto,
l'attore-persona fisica abbia agito per scopi “estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 cod. cons.), sicché il contratto del 01.11.2021 - a prescindere dal suo corretto inquadramento, come vendita o appalto, di cui si dirà infra - resta assoggettato alla disciplina del codice del consumo.
Trova dunque applicazione l'art. 66 bis del D.Lgs. n. 206/2005 (articolo inserito dal D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, con decorrenza dal 13.06.2014), il quale individua la competenza inderogabile del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, presumendosi vessatoria, ai sensi del precedente art. 33, comma 2, lett. u), la clausola che stabilisca come sede del foro competente una diversa località.
1.8 Nel caso di specie, la residenza riferita dal consumatore tanto al momento della conclusione del contratto con il professionista (v. doc. 2 cit.), quanto al momento della proposizione della domanda giudiziale (v. intestazione atto di citazione e procura alle liti), risulta in “MO (20081 - MI), Via Alessandro Manzoni n. 15”, luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale adito, appunto, quale foro del consumatore. Tale indirizzo risulta altresì riportato nella raccomandata del
16.11.2022 indirizzata all'attore dalla odierna convenuta in sede stragiudiziale (cfr. all. in atti).
Ne consegue che la residenza dichiarata dall'attore si presume coincidente con quella effettiva, mentre le deduzioni della convenuta riguardo alla prova della residenza del consumatore
(ipotizzando, ma in via meramente apodittica, una divergenza con la residenza dichiarata) appaiono tardive, oltre che prive di fondamento.
1.9 Quanto alla portata derogatoria della clausola n. 6) delle “condizioni generali di vendita”, che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie inerenti alla esecuzione del contratto il
Foro di Lecce, ovverosia una località diversa da quella di residenza del consumatore stesso, deve ritenersi che l'odierna convenuta non ha fornito alcuna prova che la clausola derogativa sia stata oggetto di trattativa specifica tra le parti, ossia di una partecipazione attiva del consumatore sin dalla fase di predisposizione della medesima.
Invero, partendo dal presupposto che la “pattuizione espressa” di una clausola (così il capitolo di prova orale formulato nelle articolazioni istruttorie di parte convenuta) non necessariamente implica che essa sia stata oggetto di trattativa individuale, va precisato che la trattativa specifica relativa alla clausola vessatoria, ex art. 34, comma 4, cod. cons., non può limitarsi ad una dichiarazione seriale di preventiva negoziazione, ma deve consistere in una partecipazione attiva della parte più debole del rapporto sin dalla fase di predisposizione della clausola.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24262/2008), perché possa considerarsi preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione, la trattativa deve risultare caratterizzata, oltre che dai requisiti - come detto sopra - della “serietà”
(l'essere cioè la trattativa dalle parti condotta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta) e della “effettività” (l'essere cioè la trattativa non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinare il contenuto del contratto), anche dal requisito della “individualità” (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto).
Orbene, non solo la specifica approvazione per iscritto non risulta seguire la clausola in questione, ma siffatto requisito della individualità risulta non connotare invero la trattativa nel caso posta in essere dalle parti al momento della stipula del contratto, concluso fuori dai locali commerciali e, precisamente, in occasione dell'evento del Salone NA di Bologna;
né la RE NA
PE ha dato, e neppure offerto, una prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà.
1.10 In mancanza della prova di una trattativa effettivamente paritetica e individuale in ordine alla clausola derogativa in questione, la presunzione di vessatorietà non può ritenersi superata e la relativa clausola non può che essere considerata, di conseguenza, nulla e inefficace, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e
20 c.c. (cfr. Cass. n. 6802/2010).
1.11 Va pertanto affermata l'applicabilità nella fattispecie del cd. foro del consumatore, rimanendo la competenza territoriale radicata presso l'adito Tribunale.
§2. Nel merito, richiamati i fatti esposti in narrativa, è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che in data 01.11.2021, e la RE NA Parte_1
PE soc. coop. hanno concluso un contratto avente ad oggetto la “commissione” ed il
“contestuale acquisto”, da parte dell'attore, di una imbarcazione da diporto modello “5.85 Cayman
Walk Around”, omologata per otto persone, di colore grigio scuro, dotata dei seguenti accessori:
“musone di prua, tientibene di pura aperto e poppa, gancio U, grecchietta scarico, cuscineria completa, vetro fumé, tientibene giro cassero, porta accesso cabina, timoneria + cavo + volante, n. 2 oblò, predisposizione wc, n. 2 luci via rossa e verde + 360° poppa destra, impianto elettrico + fusibile + serie interruttori, guarnizione parabordo di colore bianco, seduta a due posti + prendisole,
n. 4 bitte, scaletta, passacavi, cuffia mono cavo + lavabo completo” (cfr. doc. 2 fasc.att.), verso il corrispettivo di un prezzo, fissato a corpo, per l'importo di complessivi € 35.000,00, oltre IVA
[ancorché questo sia punto di scontro tra le parti, ma vedi il contratto che riporta “escluso IVA 22%
(certificato di omologazione €. 100,00 per barca)”, nonché la confessione giudiziale resa dall'attore in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20.11.2024 (sul cap. 1: “si è vero”), destinata a prevalere su ogni altra dichiarazione testimoniale;
per il principio di massima, v. Cass. n.
28255/2023], da versarsi in cinque tranches (di cui: la prima, pari al 30%, all'atto della sottoscrizione del contratto, “da valere quale caparra”; la seconda, pari al 20% del prezzo, quale
“ulteriore acconto in fase di costruzione”; la terza, pari al 20%, quale “ulteriore acconto in fase di costruzione su stampo e avanzamento lavori”; la quarta del 10% quale “ulteriore acconto in fase di costruzione e assemblaggio imbarcazione”; la quinta, a saldo “all'atto della consegna di quanto innanzi commissionato” - cfr. contratto del 01.11.2021 in atti).
2.1 In tale contesto, l'attore, a fronte dell'avvenuto pagamento, nelle date del 01.11.2021 e del
08.11.2021, dell'importo di complessivi € 5.450,00, da valere quale caparra confirmatoria, ha richiesto in via principale la condanna della controparte di corrispondere il doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero in subordine la restituzione ed il risarcimento del danno, richiamando la “risoluzione” stragiudiziale del contratto fatta valere in data 10.10.2022, sul presupposto dell'inadempimento della controparte che, in violazione degli obblighi assunti dal
“responsabile” della RE NA PE (sig. , non aveva realizzato e Controparte_3 consegnato il bene mobile commissionato entro il mese di luglio 2022, in tempo utile al suo utilizzo, in Sardegna, previsto per agosto 2022.
Ha riferito di avere più volte contattato il sig. tra gennaio e giugno 2022, per conoscere lo CP_2 stato di avanzamento dei lavori, il quale tuttavia rispondeva che il cantiere non era stato ancora avviato per svariati motivi (covid, malattie, assenza di materiale); non ricevendo rassicurazioni ed, anzi, davanti alla dichiarazione del detto responsabile della società che la barca ordinata non sarebbe stata ultimata e pronta per la consegna per il mese di agosto 2022, l'attore si determinava, quindi, a sciogliere il contratto, avendo perso l'interesse all'acquisto del natante. Ha aggiunto, inoltre, di non aver versato ulteriori acconti sul prezzo, intanto perché mai richiesti dalla società dopo la stipulazione del contratto, in quanto consapevole del ritardo nella produzione e assemblaggio del natante;
poi, a fronte delle richieste di pagamento avanzate solo dopo la sua comunicazione dell'ottobre 2022, avvalendosi della eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.).
2.2 La società convenuta, di contro, ha formulato domande riconvenzionali di esatto adempimento e di condanna dell'attore al pagamento del prezzo residuo (detratto quanto ricevuto a titolo di caparra e “primo acconto”), oltre al risarcimento dei danni subiti, ribaltando l'addebito di inadempienza sulla controparte, deducendo, da un lato, il mancato versamento degli acconti a stato avanzamento lavori nonostante le “numerose richieste” in tal senso avanzate;
dall'altro lato, l'insussistenza di un termine finale per la consegna della barca (non indicato nel contratto), la cui costruzione era comunque iniziata tra la fine di maggio e gli inizi di giugno 2022.
Ha riferito delle difficoltà riscontrate in corso d'opera nel reperire i materiali necessari al completamento della imbarcazione, dettate dalle notorie circostanze preesistenti (emergenza covid e aumento costi dell'energia) e sopravvenute (guerra in Ucraina) alla stipula del contratto, del tutto indipendenti dalla sua volontà e ad essa non imputabili. Ha assunto, in ogni caso, che nel mese di luglio 2022 la barca era “pronta e disponibile per la consegna” (come da fotografie in atti), mancando soltanto la “pannellatura del bagno” (causa la citata mancanza di materie prime); posto che il natante poteva essere utilizzato dall'attore, al più tardi, per le estati successive (dal 2023 in poi), la società convenuta ha dedotto l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
2.3 Tanto esposto, assume carattere logicamente preliminare l'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, alla luce delle obbligazioni assunte dalle parti. 2.4 Al riguardo, in punto di qualificazione giuridica del rapporto negoziale, si osserva che quando alla prestazione di “fare”, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di “dare”, tipica della vendita, occorre avere preminente riguardo (non già al confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera, bensì) alla causa del contratto e al significato che, in relazione ad essa, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune intenzione delle parti e in vista del risultato che esse intendono conseguire;
sicché, si è in presenza di un contratto di vendita (di cosa futura) allorché il lavoro appaia recessivo rispetto alla materia, rappresentando soltanto il mezzo per la trasformazione della materia in conformità all'attività produttiva ordinaria del venditore (così, tra le tante, Cass. n.
5935/2018).
Per converso è da qualificarsi (v. ad es. Cass. n. 7697/1994) contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari - diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente - ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assembramento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate (cfr. anche Cass. n.
35850/2021; Cass., sez. lav., n. 16283/2023; Cass. n. 9389/2025).
Si verserà in ipotesi di contratto misto, invece, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita, quanto dell'appalto. In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, dovrà farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplina del contratto comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (cfr. tra le tante, Cass. n. 25787/2024; Cass. n. 17855/2023;
Cass., Sez. Un. n. 11656/2008; Cass. n. 2642/2006; Cass. n. 9662/2000; Cass. n. 3578/1999, Cass.
n. 3395/1997, Cass. n. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 2161/1987, Cass. n. 2626/1984, Cass. n.
1951/1982).
2.5 Nella fattispecie di causa, il contratto del 01.11.2021 è unico, come confermato innanzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 35.000,00 oltre Iva - senza alcuna distinzione tra barca e componenti accessori - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto richiamate in elenco ed unitariamente redatte. Data la compresenza, anche terminologica, tra la “commissione” di fornire la barca con un certo allestimento ad opera della società convenuta e del “contestuale acquisto” del bene commissionato da parte del “committente compratore”, nonché della previsione di acconti in corso d'opera in relazione a stati di avanzamento dei lavori e saldo al momento della consegna della res, ritiene il
Tribunale essersi effettivamente in presenza di un contratto misto di vendita e appalto, nel quale la prestazione di “dare” si unisce a quella di “fare”, con prevalenza della prima (vendita) sulla seconda
(appalto).
2.6 In conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile appare quella della compravendita (di cosa da costruire).
Invero, ruolo centrale nell'economia complessiva del negozio e della volontà delle parti assume il procurato acquisto della barca modello 5.85 Cayman “Walk Around”, con i relativi accessori, che la società venditrice-costruttrice RE NA PE (la quale, come da visura camerale in atti - cfr. doc. 1 fasc. att. – svolge attività di “costruzione di navi da diporto e sportive”, sia in conto proprio che per conto terzi) si obbligava a procurare, senza alcun incarico di specifica progettazione.
Il risultato perseguito e lo scopo essenziale del contratto era essenzialmente il trasferimento della imbarcazione da costruire, mentre la prestazione d'opera di fornitura della materia, installazione e assemblaggio delle varie componenti assumeva un carattere non prevalente, in specie ai fini della creazione di un “quid novi”. In mancanza di specifiche allegazioni di parte convenuta, peraltro, deve ritenersi trattarsi di un bene oggetto di produzione ordinaria, sicché va escluso che la barca in oggetto fosse un prodotto creato “su misura” per l'attore, essendo la relativa componentistica accessoria o prefabbricata ovvero comunemente reperibile e destinata solo ad essere assemblata dalla società.
Anche per quel che concerne l'elenco dei componenti accessori, intesi come personalizzazione piuttosto che vere e proprie modifiche al bene da costruire, pare non trattarsi di un'attività di elaborazione della materia, inserendosi pur sempre nell'attività di installazione e montaggio quale mezzo per permettere all'acquirente di conseguire la barca completa e pronta all'uso, da intendersi come bene acquistato. In altri termini, la “personalizzazione” del natante con accessori di vario tipo, secondo le richieste del compratore, assume carattere solo complementare e non snatura la prestazione prevalentemente dedotta in contratto.
2.7 Conforta la conclusione in termini di prevalenza dello schema della vendita anche la lettera del contratto (artt. 1362 ss c.c.), nel quale si richiama la “vendita” per designare le “condizioni generali”, nonché, tra queste, i termini brevi di decadenza e prescrizione che evocano la garanzia di cui all'art. 1495 c.c.
2.8 Ciò posto, ancora preliminarmente si osserva che parte attrice ha richiesto, in via principale,
l'accertamento dell'avvenuta “risoluzione” del contratto (già esercitata stragiudizialmente), con la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata. Solo in via subordinata è stata chiesta la pronuncia della risoluzione giudiziale per inadempimento, con la condanna alla restituzione delle somme anticipate, oltre al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa.
2.9 Ebbene, la circostanza che si sia fatto espresso riferimento alla “risoluzione”, anziché al recesso, unitamente alla istanza di restituzione del doppio della caparra, non impedisce a questo Giudice la corretta qualificazione all'azione esercitata in causa, in termini di accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, stante il riferimento non equivoco alla richiesta di condanna di controparte al pagamento del doppio della caparra versata.
E tanto perché la domanda diretta all'accertamento della legittimità del recesso e alla condanna al pagamento del doppio della caparra, sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno (opzione contemplata dall'art. 1385 c.c., comma 3), implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto (così, Cass., Sez.
Un., n. 553/2009).
Anche secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra
a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza” (cfr.
Cass. n. 8773/2024; conf. Cass. n. 5854/2024; Cass. n. 23209/2023; Cass. n. 26856/2022; Cass. n.
21504/2022; Cass. n. 19801/2021; Cass. n. 27262/2019; Cass. n. n. 22657/2017; Cass. n.
21854/2014; Cass. n. 28204/2013).
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che va senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: “esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti - l'inadempimento della controparte - quanto le conseguenze - la caducazione ex tunc degli effetti del contratto -” (cfr. Cass. n. 2969/2019; Cass., Sez. Un., n. 553/2009 cit.). È stato così ribadito il principio in base al quale “il recesso previsto dal secondo comma dell'art.
1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto”
(così, da ultimo, Cass. n. 8773/2024 cit. e precedenti conf. richiamati).
2.10 Per cui, ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così già Cass. n. 398/1989, secondo cui: “La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio”; cfr., tra le altre, Cass.
n. 409/2012; Cass. n. 12549/2019; Cass. n. 21206/2019; Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 10196/2021;
Cass. n. 6992/2022; Cass. n. 31228/2023; Cass. n. 9439/2025).
2.11 Orbene, al fine di riscontrare la sussistenza, o meno, dei predetti elementi dovrà aversi riguardo a tutte le risultanze probatorie raccolte, orali e documentali, le quali tutte ben possono essere utilizzate ai fini della decisione.
2.12 Sul punto va ribadita l'ammissibilità delle prove dirette a dimostrare che l'accordo raggiunto tra le parti al momento della sottoscrizione del modulo contrattuale prevedeva la realizzazione e consegna della barca da costruire (completa di tutti i suoi componenti e idonea all'uso) “entro la fine di luglio 2022”, vale a dire in tempo utile per poter essere trasportata in Sardegna (a cura e spese di chi è secondario ed ora non interessa) e utilizzata dal compratore per trascorrervi le ferie estive nel mese di agosto 2022.
2.13 Partendo dal presupposto che è pacifico che il documento contrattuale prodotto in (duplice) copia dalle parti non specifica né la data di inizio dei lavori di costruzione della barca (da cui l'esigibilità dei versamenti in acconto), né la data di ultimazione e consegna del bene in oggetto (da cui l'esigibilità del saldo del prezzo), ancorché “ipotetica” o “indicativa” (essendo lasciato “in bianco” lo spazio sul foglio dedicato alla data di consegna), appare evidente che la prova di cui si tratta non è intesa a smentire il contenuto della pattuizione, ma solo a precisarlo, tenuto anche conto delle parziali ammissioni contenute nei primi atti difensivi della convenuta (sia in relazione al ruolo del sig. quale “rappresentante” ad negotia della RE NA PE, almeno Controparte_3 nel caso che occupa, il fatto è ammesso e può dirsi pacifico ex art. 115, comma 1 c.p.c.; sia quanto all'impegno lavorativo asseritamente profuso dalla società per realizzare la barca entro luglio 2022; sia per quel che concerne la ritenuta non imputabilità del ritardo per le difficoltà di approvvigionamento delle “materie prime”, causa forza maggiore), nonché della incompatibilità di un tempo indefinito per l'adempimento.
2.14 Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato;
in particolare “il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti” (v. Cass. n. 9952/2020; Cass. n. 4601/2017; Cass. n. 9526/2012; Cass. n. 5071/2007).
Più di recente è stato precisato che nel concetto di patti “aggiunti” o “contrari” al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale (cfr. Cass. n. 1742/2022; conf. Cass. n. 19820/2024; Cass. n. 21224/2025).
2.15 Vanno dunque respinte le argomentazioni con cui la convenuta sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo, lamentando il superamento dei limiti di cui all'art. 2722 c.c., considerando che nel caso di specie la prova orale ammessa per parte attrice era finalizzata solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento, che nulla prevede in ordine ai tempi di avvio e ultimazione dei lavori e di consegna della barca acquistata.
2.16 Si deve, poi, ricordare che l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e
2723 c.c, derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa (v. Cass. n. 15554/2003; Cass. n. 9925/2006; Cass. n.
3959/2012; Cass. n. 3956/2018; Cass. n. 18971/2022).
Qualora, infatti, la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l'eccezione d'inammissibilità della parte controinteressata, quest'ultima ha l'onere di eccepire, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma
2, la nullità della prova ciò non di meno assunta, nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, o alla notizia di esso, poiché l'eccezione d'inammissibilità, non va confusa con l'altra, quella di nullità, né ad essa può sovrapporsi perché, diverse sono le situazioni di partenza e diversi sono, altresì, gli interessi che vi sottostanno.
2.17 Detti principi, che attengono alle modalità di formulazione dell'eccezione, sono stati peraltro ribaditi più di recente dalle Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., n. 9456/2023) - sia pure con riguardo alla specifica ipotesi di incapacità ex art. 246 c.p.c. - precisando anche (a proposito del fatto che le due, diverse, eccezioni di inammissibilità e nullità, devono essere sollevate entrambe tempestivamente) che la parte interessata ha l'onere di riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, l'eccezione (non accolta) di nullità della testimonianza, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (cfr. anche Cass. n. 31206/2023).
2.18 Anche alla luce di tali principi di ordine processuale, non può ritenersi precluso l'utilizzo delle prove testimoniali assunte in sede istruttoria, atteso che la difesa di parte convenuta (dopo la costituzione del nuovo difensore in sostituzione del precedente) ha eccepito l'inammissibilità della prova orale, richiesta dalla controparte, per violazione del divieto di cui agli artt. 2722 e 2723 c.c. solo dopo l'ammissione con ordinanza del 03.10.2024 (infatti, non vi è traccia di siffatta eccezione né nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 17.09.2024, né nelle note di trattazione scritta per l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 26.09.2024, depositate dal precedente difensore della convenuta). Inoltre, anche a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali all'udienza del 09.01.2025, la convenuta ha eccepito la nullità delle testimonianze (non contestualmente, ma) nella difesa successiva (v. nota scritta del 24.02.2025), omettendo di reiterare l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni (v. nota del 17.04.2025).
2.19 Ciò detto quanto alla utilizzabilità delle prove raccolte, rimane intesto che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n.
16056/2016; Cass. n. 19011/2017).
2.20 Orbene, dal compendio probatorio in atti è emersa la prova, sia per effetto del documento intervenuto in data 01.11.2021 tra e la RE NA PE soc. coop. (per Parte_1 il tramite del “rappresentante” sig. inviato a negoziare - fuori dai locali Controparte_3 commerciali - in occasione dell'evento del salone nautico di Bologna e presente in loco), sia per effetto delle deposizioni testimoniali raccolte (e precisamente quelle dei testi , Testimone_2
e , che l'acquisto della imbarcazione commissionata CP_4 Testimone_3 dall'attore si accompagnava all'esigenza - esplicitata sin dall'inizio dall'acquirente - di volervi trascorrere le vacanze per l'estate successiva (agosto 2022) e che, per tale motivo, la consegna della barca (ultimata e idonea all'uso pattuito) sarebbe dovuta avvenire entro la fine del mese di luglio
2022.
2.21 In particolare, la teste [non parente, amica-conoscente dell'attore, indifferente Testimone_2 ai fatti di causa] ha dichiarato - a domanda del giudice - di avere accompagnato, insieme al marito
( e alla sig.ra (coniuge dell'attore), il sig. all'evento CP_4 Tes_3 Parte_1 del salone nautico di Bologna in data 01.11.2021 (“…abbiamo fatto una gita, perché anche a mio marito piacciono molto le barche,”), di essere “sempre stata presente” e di aver sentito, nell'occasione, che “loro (sig. e la sig.ra hanno detto tassativamente che la Parte_1 Tes_3 barca serviva entro fine luglio dell'anno successivo (2022), questo perché tutti gli anni loro vanno in vacanza in Sardegna e quell'anno ci avevano invitato, visto che ci sarebbe stata la barca nuova.
ADR: che cosa è stato risposto da ? Risposta: che entro fine luglio il mezzo Controparte_3 sarebbe stato consegnato. ADR: questo lo ha sentito lei personalmente? Risposta: sì perché sono sempre stata vicino alla sig.ra ”. Sempre la stessa teste, sentita a prova contraria, ha Tes_3
escluso che in quel frangente si fosse parlato di problemi di reperimento di materie prime o di possibili ritardi legati al Covid o ad altre circostanze che potessero influire sulla data di consegna
(“no lì non hanno parlato di nessun problema, assolutamente”), affermando che “è stato detto più volte prima, poi dopo aver firmato, è stato ribadito come raccomandazione (“mi raccomando”) che la barca doveva essere pronta per quella data”.
2.22 Di tenore pressoché analogo le dichiarazioni del teste [non parente, indifferente, CP_4 amico-conoscente dell'attore e marito di il quale, confermando - a domanda del Testimone_2 giudice - la sua presenza, unitamente alla moglie e alla sig.ra all'evento del Testimone_3 salone nautico di Bologna il 01.11.2021, ha dichiarato che l'esigenza non celata del sig. Parte_1
era quella di trascorrere sulla barca in oggetto le vacanze estive “anche perché ci aveva
[...] coinvolto il sig. , nel senso che ci avevo invitato a trascorre le vacanze estive successive in Parte_1
Sardegna sulla nuova barca, l'invito era collegato al discorso della nuova barca”; inoltre ha dichiarato di essere “stato presente alla trattativa”, ricordando appunto che alla richiesta sui tempi di consegna entro il 31.07.2022, il rappresentante della RE NA PE (sig. CP_3
“…aveva risposto di sì, aveva garantito la consegna nei tempi giusti dell'estate 2022,
[...] altrimenti la trattativa non si sarebbe chiusa.”. Interrogato a prova contraria, il teste ha, del CP_4 pari, escluso che durante la specifica trattativa si fosse parlato di possibili ritardi legati al Covid o di altre possibili problematiche nel reperimento delle materie prime.
2.23 Significativa è altresì la deposizione della teste [coniuge Testimone_3 dell'attore], la quale, oltre a confermare che l'intendimento comune durante la trattativa era la consegna della barca per fine luglio 2022, ha riferito di essersi “…sentita parecchie volte via
WhatsApp dopo la ” con il sig. e che “Quando è arrivato Parte_4 Controparte_3 marzo/aprile 2022 e la barca non ancora veniva costruita, lui accampava scuse (operato al ginocchio, ricovero in ospedale, ecc.), ma garantiva che la barca sarebbe stata pronta per fine luglio 2022”. A prova contraria, la teste ha ribadito che “nella specifica trattativa non si è parlato né di COVID né di ritardi” e ha aggiunto, essendone a conoscenza diretta, che successivamente
, dopo i miei messaggi, tra gli ultimi messaggi, diceva che mancava solo il bagno Controparte_3 interno e che non arrivava il materiale. Noi eravamo in prossimità di partire e io ho detto: “non la voglio più, se la può tenere”. A quel punto, mi ha inviato le foto della barca quasi finita, ma non era finita. Poi non so nemmeno se potesse essere la nostra barca o meno, bo, essendo che ha cominciato a farla a giugno…”. 2.24 Ora, quanto dichiarato dai testi indotti dall'attore rende evidenza del peculiare interesse che l'acquirente aveva nel ricevere l'imbarcazione l'anno successivo (2022) per trascorrervi le vacanze estive e del legittimo affidamento sul rispetto dei tempi di consegna concordati, privando così di significato (quello che parte convenuta intende darle) la mancata indicazione della (rectius: di una) data di consegna nel modulo contrattuale sottoscritto dalle parti.
2.25 Non minano la bontà di quanto sopra ricostruito le dichiarazioni del teste di parte convenuta, sig. [socio-lavoratore della Soc. Cooperativa RE NA PE, nonché Controparte_3 coniuge di legale rappresentante], il quale, oltre al ruolo concretamente assunto Parte_2 nella vicenda di cui è causa (primario interlocutore nella commessa) e al rapporto soggettivo in essere con la società convenuta, è apparso complessivamente poco attendibile, rendendo risposte contrastanti durante l'esame a prova contraria. A richiesta del giudice di chiarire il punto, il teste ha reso parziali ammissioni sulla data di consegna siccome richiesta entro la fine del mese di luglio
2022 (“Si era parlato della consegna della barca entro il 31 luglio, loro volevano se era possibile entro il 31 di luglio 2022 ma io non ho mai confermato al 100%, perché non potevo farlo, altrimenti avrei messo la data. ADR: chiarisca allora quello che le è stato detto e cosa ha risposto? Risposta: io ho detto “se ce la facciamo, se mi arrivano gli accessori”) ed ha aggiunto che a “a maggio/giugno 2022 l'abbiamo iniziata, l'ho detto telefonicamente. Il motore era pronto già da gennaio. Quindi la barca l'abbiamo costruita, assemblata e poi si montano gli accessori. Quello che era mancante erano gli accessori, l'abbiamo costruita e completa di tutto. Quello che era mancante erano i bagni, i wc, e i divisori per dividere i bagni della cabina, nelle settimane di giugno 2022. Senza di quella non si può completare la barca. Io ho detto anche se volevano la barca e poi l'avremmo completata in un secondo momento, ma loro non hanno accettato. Avevo detto anche massimo il 10 di agosto 2022 che erano in arrivo gli accessori, di avere pazienza, anche telefonicamente e la sig.ra (era lei che parlava con me) mi risposto “se la barca il Tes_3
31 luglio 2022 non si trova in Sardegna, me la consegni nel 2023 perché in Sardegna non ci tornerò prima di agosto 2023.”.
2.26 Si deve quindi ritenere che il termine concordato tra le parti per la consegna della barca da costruire, ad opera della società convenuta, era entro il 31.07.2022.
2.27 Tale pattuizione, a ben vedere, non “aggiunge” un termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457
c.c., al documento contrattuale che ne era privo (tale per cui il suo inutile decorso determinerebbe la risoluzione ipso iure del contratto), né si pone in senso “contrario” al contenuto del medesimo, allorché dalla inutile scadenza del termine convenuto non si pretende di ricavare, in via automatica, la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal venditore. Tanto più ove si consideri che anche la clausola n. 1) delle condizioni generali del contratto de quo (v. doc. 2 cit.) prevede che
“il termine per la consegna, se stabilito, è da intendersi indicativo e non essenziale”.
Si tratta, piuttosto, di un elemento che occorre considerare specificatamente, ai sensi dell'art. 1455
c.c., per accertare quale sia stata l'effettiva volontà delle parti, tenendo conto, oltre che delle espressioni dalle stesse adoperate, anche della natura, dell'oggetto del contratto e dell'utilità della prestazione in relazione alla prevista scadenza convenzionale e dell'interesse dell'altro contraente a ricevere la prestazione.
2.28 Siffatta qualificazione si pone in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c. - ed analogamente la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. - se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo” (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 30525/2017; Cass. n. 14409/2018; Cass. n.
4640/2021; Cass. n. 23386/2023; Cass. n. 29490/2024; Cass. n. 357/2025).
In altre parole, anche in difetto di termine essenziale e di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.,
l'inosservanza del termine può costituire inadempimento di non scarsa importanza, e quindi causa di risoluzione del contratto, quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilità, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato (cfr. Cass. n. 15701/2013).
D'altronde, l'inessenzialità del termine contrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine, e quindi non obbliga il creditore a porre in mora il debitore, né implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo ai fini della gravità dell'inadempimento, poiché, al contrario, proprio siffatta non essenzialità impone la valutazione della gravità del ritardo, che, invece, è in re ipsa quando il termine è essenziale (cfr. già Cass. n. 3523/1982; conf. Cass. n. 10127/2006; Cass. n. 15701/2013 cit.).
2.29 Orbene, nel caso di specie, va rilevato che:
- la barca è stata commissionata il 01.11.2021 e, per quanto già osservato, doveva essere ultimata e pronta per l'utilizzo entro il 31.07.2022, ma è pacifico che la stessa non è stata né consegnata a fine luglio 2022, né offerta seriamente in consegna all'acquirente; - a fronte dell'avversa specifica allegazione, la società convenuta ha mancato di provare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni su di lei gravanti, e cioè anzitutto di aver di aver prontamente organizzato l'attività necessaria per la produzione del bene entro il termine pattuito, secondo l'ordinaria diligenza. È emerso, nonostante una alquanto confusionaria esposizione e contraddittorietà palese negli atti della convenuta in ordine al periodo in cui la barca sarebbe stata costruita e assemblata, che prima di fine maggio/inizi giugno 2022 i lavori non erano nemmeno iniziati. Non vi è prova che nei mesi che seguirono la stipula del contratto (novembre 2021 – maggio 2022), la PE avesse tempestivamente avviato la produzione delle componenti ovvero acquistato il materiale necessario da terzi produttori
(non risulta offerta in comunicazione né una distinta d'ordine, una fattura, una e-mail, ecc.).
D'altra parte, l'intervallo temporale tra le richieste di aggiornamento ed i solleciti dei coniugi (v. teste e quello della prevista consegna, sarebbe stato Parte_1 Tes_3 ragionevolmente sufficiente al completamento del natante in questione;
- non può ritenersi raggiunta la prova che la barca sia stata effettivamente ultimata e “posta a disposizione dell'attore fin dal luglio 2022”, ma nemmeno successivamente. In senso contrario si pongono: (i) le affermazioni contenute negli scritti difensivi (secondo cui mancava - quantomeno - la pannellatura del bagno); (ii) le prove testimoniali raccolte (v. testi e;
(iii) le missive del 14.10.2022 e del 16.11.2022 (v. all. fac. conv.), Tes_3 CP_2 in cui il precedente difensore di parte convenuta, in risposta al recesso esercitato dall'attore e comunicato dal suo legale con raccomandata del 10.10.2022 (cfr. doc. 5), affermava che - ancora a quel tempo - la barca non era stata ultimata (“…non è stata consegnata alla mia assistita la panellatura del bagno, necessaria per il completamento dei lavori”; “si precisa che la barca, compatibilmente con la consegna delle materie prime e, in particolare, della pannellatura…”) e subordinava il “completamento dei lavori e la consegna del natante” al saldo del prezzo pattuito;
- anche nel corso del giudizio, nonostante la convenuta ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attore all'adempimento, offrendo in consegna il natante previo saldo del residuo prezzo, non è stata fornita una prova adeguata circa l'effettiva ultimazione del bene in questione. La documentazione fotografica prodotta in atti dalla convenuta appare del tutto inidonea a comprovare quanto meramente asserito [trattasi di uno scatolone sigillato (foto
1), di singole componenti (foto 2, 3, 4, 6, 7) e di alcuni scatti di una imbarcazione ancora in fase arretrata di assemblaggio (foto 5, 8 e 9) - non scorgendosi né il motore, né il timone, né impianti e collegamenti, ecc. - priva persino di riferimenti che consentono di identificarla e distinguerla rispetto alle altre barche simili (per colore e dimensione) che si intravedono all'interno dello stesso deposito].
2.30 Quanto alla imputabilità dell'inadempimento contrattuale (in sé oggettivamente e indubbiamente sussistente, stante il ritardo accumulato e la mancata ultimazione e consegna della barca in oggetto), la colpa si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, tale presunzione non può dirsi superata dal debitore, il quale non ha dimostrato di non essere stato in grado di eseguire tempestivamente la prestazione dovuta per cause ad esso non imputabili. Per quanto concerne l'emergenza “Covid-19”, il contratto è stato stipulato quando la stessa si era già sviluppata ed era nota quanto meno dal marzo 2020, mentre per la guerra tra Russia
e Ucraina non è stata dimostrata alcuna incidenza specifica sul contratto;
né al riguardo può valere il richiamo al carattere “notorio” dell'aumento dei costi dell'energia e/o delle difficoltà di reperimento sul mercato delle “materie prime necessarie” (non meglio specificate), trattandosi di problematiche generiche riferite ad una serie indeterminata di casi che non autorizza univoche e sicure implicazioni probatorie in relazione allo specifico settore dei natanti e, soprattutto, del rapporto contrattuale in considerazione.
Per le illustrate ragioni va esclusa la possibilità di ascrivere l'inadempimento ad una situazione di impossibilità oggettiva sopravvenuta non imputabile al venditore-costruttore.
2.31 Di contro, l'attore ha dimostrato:
- di aver provveduto, contestualmente alla sottoscrizione e con bonifico bancario del
07.11.2021 (cfr. doc. 3 fasc.att.), al pagamento di complessivi € 5.450,00;
- di aver richiesto telefonicamente aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, sollecitandone l'avvio quando era ancora possibile riceverla entro il termine convenuto, comportamento questo univocamente raccordabile solo con la previsione di una attesa e desiderata consegna tempestiva;
- di non avere eseguito i versamenti in acconto in corso d'opera, stante il colpevole ed ingiustificato ritardato nell'avvio dei lavori, non potendo dirsi prima di quel momento inadempiente al contratto;
- di aver esercitato il recesso dal contratto quando, palesatosi l'inadempimento, era venuta meno la fiducia nella controparte, attesa la prolungata e ingiustificata inerzia del venditore, nonché il sopravvenuto disinteresse a ricevere la prestazione tardiva.
2.32 Pertanto, nel contesto della vicenda, risulta illogica la possibilità di uno slittamento della consegna della barca ad agosto 2023, in quanto incompatibile con l'interesse fin dall'inizio manifestato e con il comportamento mantenuto nel corso del rapporto (tra l'altro, la fonoregistrazione prodotta dalla convenuta di appena 00:03 secondi - file “WhatsApp Audio 2024- 09-06 at 20.03.40.mp4” - appare estrapolata da una conversazione con la sig.ra priva di Tes_3 valore probatorio, finanche indiziario, giacché isolata dal contesto).
2.33 Dai sopra elencati fatti, provati dall'istruttoria svolta e indiscutibilmente significativi, si desume la sussistenza della “non scarsa importanza” dell'inadempimento nell'economia del rapporto, che ha comportato uno squilibrio sensibile nel sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'effettivo e principale interesse della parte che ne aveva diritto, tale da rendere legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'attore.
2.34 La gravità dell'inadempimento giustifica, infatti, il recesso esercitato da Parte_1 con la raccomandata - p.e.c. del 10.10.2022, fondato sull'inadempimento colposo dell'altro contraente (valutato in base al parametro fissato dall'art. 1455 c.c.) e fonda la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, dovendo certamente attribuirsi simile imputazione giuridica al versamento della somma complessiva di € 5.450,00 eseguito originariamente in favore della società convenuta.
Ed invero, va evidenziato che il versamento con bonifico dell'importo di € 5.000,00 segue di pochi giorni la sottoscrizione;
il contratto, poi, prevedeva il versamento di tre acconti sul prezzo solo “in fase di costruzione” e di “avanzamento lavori”. Sicché a nulla rileva il riempimento successivo del documento contrattuale prodotto in copia dalla convenuta (ma assente nella copia consegnata al cliente), volto a far apparire il versamento di € 5.000,00 a titolo di “acconto”, anziché quale caparra confirmatoria. Inoltre, nel carteggio intervenuto tra i legali delle parti tra ottobre e novembre 2022, in particolare nella missiva del 16.11.2022 (cfr. all. fasc. conv.), si ipotizzava un
contro
-esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., da parte della società, con ritenzione della “caparra confirmatoria di €
5.450,00 da Lei versata in occasione della sottoscrizione dello stesso”, sicché appare strumentale e pretestuoso negarne la qualifica quando ad esercitare il diritto è la parte che può esigerne il doppio.
§3. Per tutto quanto sopra, la principale domanda attorea è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione subordinata. Ne consegue che la RE NA PE Soc. coop. va condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 10.900,00. Parte_1
Competono, altresì, all'attore gli interessi legali dalla domanda al saldo.
3.1 L'esercizio legittimo del recesso, come nel caso di specie, comporta, inoltre, l'impossibilità per la società convenuta, quale parte contrattuale inadempiente, di ottenere la c.d. manutenzione del contratto (arg. ex art. 1453, comma 3 c.c.). Vanno perciò rigettate le domande di esatto adempimento e le conseguenti condanne (saldo del prezzo e risarcimento di presunti danni subiti) da essa avanzate via riconvenzionale.
3.2 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve procedersi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00, tutte le fasi, medi). Va disposta la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• dichiara, ai sensi dell'art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005 e s.m.i., la competenza per territorio del
Tribunale di Pavia;
• accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, dichiara legittimo il Parte_1 recesso operato, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2, dal contratto stipulato in data
01.11.2021 con la RE NA PE Società Cooperativa ed oggetto del presente giudizio;
• condanna la RE NA PE Società Cooperativa al pagamento in favore di della somma di € 10.900,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo, a titolo di doppio della caparra versata in relazione al contratto del 01.11.2021 avente ad oggetto l'acquisto di una barca da diporto modello 5.85 Cayman “Walk Around” e relativi accessori, da costruire;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla RE NA PE Società
Cooperativa;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso in favore della parte attrice vittoriosa delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi (di cui: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt., € 1.701,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario Avv. Elena Andreoli.
Così è deciso in Pavia, lì 30 agosto 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 956/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ELENA ANDREOLI del Foro di Milano;
ATTORE contro
(C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ADRIANO ALIMENTO del
Foro di Milano;
CONVENUTO
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni:
- parte attrice: “IN VIA PRELIMINARE Rigettare la domanda di accertarsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia e per l'effetto confermare competente codesto Ufficio per le motivazioni in fatto e in diritto esposte in atti. NEL MERITO: Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 01.11.2021 per inadempimento della RE NA PE
Società Cooperativa per le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto condannare la Convenuta alla restituzione della somma di euro 10.900,00, di cui euro
5.450,00 versati dal sig. a titolo di caparra confirmatoria e l'ulteriore pari Parte_1 importo ai sensi dell'art. 1385 c.c.; IN VIA SUBORDINATA Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto del 01.11.2021 per inadempimento della RE NA PE
Società Cooperativa per le motivazioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto condannare la Convenuta alla restituzione della somma di Euro 5.450,00, oltre a quell'altra maggiore o minor somma a titolo di risarcimento del danno patito ai sensi dell'art. 1226 c.c.; IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin da ore di ammettersi prove per interpello e testi, finanche a prova contraria, sulle circostanze di cui in premessa nell'Atto di Citazione che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, precedute dalla locuzione “Vero che
...”, sfrondate da ogni elemento valutativo o negativo, oltre ai seguenti capitoli di prova: 1)
Vero che in data 01.11.2021 il sig. si recava al Salone NA di Bologna per Parte_1 acquistare una barca al fine poterci trascorrere le vacanze estive 2022? 2) Vero che in data
01.11.2021 il sig. si recava al Salone NA di Bologna e in tale occasione Parte_1 sottoscriveva con il sig. un contratto di acquisto per una barca Modello 5.85 CP_2
Cayman Walk Around omologata per n. 8, come meglio indicata nel documento 2 che si rammostra? 3) Vero che il prezzo concordato per l'acquisto della barca Modello 5.85
Cayman Walk Around era di euro 35.000,00 iva compresa, come indicato nel documento 7 che si rammostra? 4) Vero che in data 01.11.2021, in occasione del Salone NA di
Bologna, il sig. riferiva al responsabile della RE NA PE sig. Parte_1
l'esigenza di voler trascorrere le vacanze successive – estate 2022 – in Controparte_3 barca e quindi l'imbarcazione doveva essere pronta per tale periodo? 5) Vero che il responsabile della RE NA PE sig. confermava che la barca Controparte_3 sarebbe stata pronta entro la fine del mese di luglio 2022? 6) Vero che tra i mesi di gennaio
e luglio 2022, il sig. chiedeva aggiornamenti al sig. Parte_1 Controparte_3 sull'avanzamento lavori per la realizzazione dell'imbarcazione? 7) Vero che a luglio il responsabile della RE NA PE sig. comunicava al sig. Controparte_3 [...]
l'impossibilità di consegnare la barca entro la fine del mese di luglio 2022? 8) Vero Pt_1 che, in particolare tra gennaio e luglio 2022, il sig. responsabile della Controparte_3
RE NA PE precisava che a causa del covid preso dal personale di cantiere, malattie varie dei dipendenti e assenza di materiale i lavori sull'imbarcazione erano fermi?
- Si chiede di sentire in qualità di testimone sui capitoli formulati: - Sig. in Testimone_1
ER (MI) via Roma n. 15; - Sig.ra in ER (MI) via Roma n. 15; - Testimone_2 [...]
in MO (MI) via A. Manzoni n. 15. - Si chiede altresì Testimone_3 ammettersi interrogatorio formale su tutti i capitoli di prova il legale rappresentante della
RE NA PE sig.ra . - Si chiede sin da ora prova contraria su Parte_2 quelle ex adverso articolate e denegatamente ammesse. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”;
- parte convenuta: “a) preliminarmente dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, dichiarando che il giudice competente a decidere nel presente giudizio è il Tribunale di Lecce. b) in subordine e in caso di rigetto della suddetta eccezione, rigettarsi le domande avanzate nel merito da controparte (anche in via subordinata), in quanto infondate in fatto ed in diritto. c) in subordine e in caso di rigetto della suddetta eccezione di incompetenza per territorio, condannare in via riconvenzionale, l'attore ad adempiere al contratto dedotto in giudizio e ad acquistare la proprietà della barca de qua, previo pagamento della somma di Euro 29.550,00 oltre IVA come per legge, ed interessi moratori dl luglio 2022 al soddisfo
(e/o quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia contenuta in totale - scaturente dalla somma tra quanto richiesto al punto d) che segue e la presente domanda - nel limite di Euro 52.000,00). d) condannare comunque l'attore al risarcimento della somma di Euro 18.690,40 (e/o quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, contenuta in totale - scaturente dalla somma tra quanto richiesto al punto c) che precede e la presente domanda di risarcimento danni - nella somma di Euro 52.000,00) a titolo di risarcimento dei danni procurati alla convenuta ai sensi dell'art. 1226 c.c. e) condannare l'attore all'integrale rifusione delle spese, onorari e diritti del giudizio. In via istruttoria chiede ammettersi: I) interrogatorio formale del sig. sulle Parte_1 seguenti circostanze: 1) “se vero che il prezzo concordato per la realizzazione del natante era di > 35.000,00 oltre IVA come per legge”. 2) “se vero che le parti hanno congiuntamente omesso di indicare il termine di consegna della barca stante la mancanza di materie prime”; 3) “se vero che le parti hanno omesso di pattuire il termine di consegna della barca per il mese di luglio 2022”; 4) “se vero che la barca era pronta per la fine di luglio 2022”; 5) “se vero che era mancante la sola pannellatura del bagno.” 6) “se vero che l'attore era a conoscenza della mancanza di materie prime nell'anno 2022 e che lo stesso riferiva alla amministratrice della convenuta di avere lo stesso problema nella sua azienda”; 7) “se vero che il sig. ometteva di versare gli acconti previsti in Parte_1 contratto”; 8) “se vero che il sig. intendeva acquistare la barca per contanti e Parte_1 evitare il pagamento dell'IVA”; 9) “Se vero che le parti hanno pattuito espressamente che il
Foro competente in caso di giudizio sarebbe stato quello di Lecce.” II) Prova per testi con il sig. , residente in [...] Sogliano Cavour Controparte_3
e da IN (LE) sulle seguenti circostanze: 1) “se vero che il prezzo Parte_3 concordato per la realizzazione del natante era di > 35.000,00 oltre IVA come per legge”.
2) “se vero che le parti hanno congiuntamente omesso di indicare il termine di consegna della barca stante la mancanza di materie prime”. 3) ““se vero che le parti hanno omesso di pattuire il termine di consegna della barca per il mese di luglio 2022”; 4) “se vero che la barca era pronta per la fine di luglio 2022”. 5) “se vero che era mancante la sola pannellatura del bagno dovuta alla mancanza di materie prime”. 6) “se vero che il sig.
[...] ometteva di versare gli acconti previsti in contratto”. 7) “se vero che l'attore era a Pt_1 conoscenza della mancanza di materie prime nell'anno 2022 e che lo stesso riferiva alla amministratrice della convenuta di avere lo stesso problema nella sua azienda”; 8) “Se vero che le parti hanno pattuito espressamente che il Foro competente in caso di giudizio sarebbe stato quello di Lecce.” III) Prova per testi con i sigg.ri via Umberto Testimone_4
I 351 Taurisano (LE) ed il sig. residente in [...] Tes_5 sulla seguente circostanza: “se vero che nell'agosto 2022 la barca venduta al sig. Parte_1 era completata e depositata presso il capannone della ditta PE.” IV) Prova testimoniale con i sigg.ri via Umberto I 351 Taurisano (LE), via A. Testimone_4 Testimone_6
Catalani 26 Rovigo e Urselli Aurelio viale Di Vittorio 45 Grottaglie sulle seguenti circostanze: 1) “se vero che nel 2021 acquistavano delle barche Cayman Walk Around 585 con bagno separato dalla convenuta”. 2) “se vero che nel 2022 vi fu una mancanza di materie prime per la pannellatura dei bagni a seguito del conflitto in Ucraina” Il solo sig.
sulla seguente circostanza. “se vero che per tale penuria sostituiva il Testimone_6 suddetto modello con la Cayman 585 Open”. In caso di ammissione delle avverse richieste, si chiede comunque di essere ammesso alla prova contraria, diretta ed indiretta, con tutti i testi del presente giudizio, anche sul seguente capitolo: “Se vero che le parti hanno omesso concordemente di apporre in contratto un termine di consegna della barca de qua.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 29.02.2024, conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la RE NA PE Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Sogliano Cavour (LE), al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 10.900,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra versata ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero - in subordine - alla restituzione della somma di € 5.450,00 e al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., previa risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto avente ad oggetto l'acquisto di una imbarcazione da diporto, da costruire, stipulato in data 01.11.2021.
Premessa la nullità e comunque l'inefficacia della clausola contrattuale (n. 6) che prevedeva la competenza territoriale del Foro di Lecce, in quanto clausola vessatoria per il consumatore e non specificamente sottoscritta né oggetto di trattativa individuale, donde la competenza del Tribunale di Pavia quale foro del consumatore, nel merito deduceva, a sostegno della domanda:
- che il contratto prevedeva la “commissione e il contestuale acquisto” dalla RE NA
PE di una barca modello “5.85 Cayman Walk Around”, omologata per otto persone, di colore grigio scuro, dotata dei seguenti accessori: “musone di prua, tientibene di pura aperto e poppa, gancio U, grecchietta scarico, cuscineria completa, vetro fumé, tientibene giro cassero, porta accesso cabina, timoneria + cavo + volante, n. 2 oblò, predisposizione wc, n.
2 luci via rossa e verde + 360° poppa destra, impianto elettrico + fusibile + serie interruttori, guarnizione parabordo di colore bianco, seduta a due posti + prendisole, n. 4 bitte, scaletta, passacavi, cuffia mono cavo + lavabo completo”, al prezzo pattuito di € 35.000,00;
- che la venditrice, cui aveva corrisposto una caparra confirmatoria dell'importo complessivo di € 5.450,00 (di cui € 450,00 in contanti contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed
€ 5.000,00 con bonifico bancario in data 08.11.2021), non aveva mantenuto fede all'accordo intercorso, che prevedeva la realizzazione e la consegna della barca entro il mese di luglio
2022, così da consentirne l'utilizzo nel mese di agosto 2022 in Sardegna, dove lui e la moglie avrebbero dovuto trascorrere le ferie estive;
- che, infatti, nel mese di luglio 2022 la barca non era ancora stata realizzata e, comunque, non sarebbe stata pronta e consegnata entro il mese di agosto 2022, contrariamente a quanto promesso dal responsabile della società cooperativa (sig. ; Controparte_3
- che visti i ritardi nell'inizio dei lavori per la costruzione della imbarcazione, per stessa ammissione della controparte, non aveva versato altri acconti in corso d'opera, peraltro mai nemmeno richiesti da RE NA PE in quanto consapevole del suo inadempimento;
- che non avendo più interesse ad acquistare il natante, sul quale avrebbe dovuto trascorrere le programmate vacanze estive, con p.e.c. del 10.10.2022 comunicava alla società formale
“risoluzione per inadempimento del contratto del 01.11.2021”, chiedendo la restituzione della somma di € 5.450,00 versata a titolo di caparra confirmatoria e il versamento di ulteriori € 5.450,00 ai sensi dell'art. 1385 c.c.;
- che la controparte, tuttavia, respingeva le accuse di inadempimento ed ometteva di corrispondere quanto richiesto;
anche il tentativo di negoziazione assistita ai sensi del D.L.
n. 132/2014 dava esito negativo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la RE NA PE Soc. Coop. eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lecce, individuato quale Giudice competente in virtù della clausola elettiva del foro convenzionale (di cui adduceva la specifica trattativa tra le parti, ex art. 34 cod. cons., tenutasi alla presenza del sig.
, nonché in forza del criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. ove ha sede la società Controparte_3 convenuta e del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., in relazione al luogo (Sogliano Cavour - LE) in cui l'obbligazione doveva essere eseguita. Nel merito, resisteva alla domanda ribaltando l'addebito di inadempienza sul compratore, del quale chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento della somma di € 29.550,00, pari alla restante parte del prezzo pattuito, oltre IVA di legge ed interessi moratori da luglio 2022 al soddisfo, nonché al risarcimento del danno sofferto per spese di “deposito a custodia” (ventinove mesi di deposito al costo di € 70,00, per un totale di € 2.030,00 oltre IVA), “nolo invasatura” (€
290,00 oltre IVA) e di “lucro cessante” (€ 13.000,00) derivante dalla vendita del natante e del motore.
In particolare, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, deduceva:
a) quanto al prezzo: che solo € 450,00 erano da qualificarsi a titolo di caparra confirmatoria, mentre il versamento successivo di € 5.000,00 era da intendersi quale primo acconto sul prezzo pattuito per l'acquisto del natante;
che, inoltre, il prezzo convenuto in € 35.000,00 era da intendersi “oltre IVA” e che, pertanto, l'attore doveva al RE NA PE anche l'IVA al 22% come per legge;
b) quanto al termine per l'adempimento: che non era vero che le parti avevano concordato la realizzazione e consegna della barca entro il mese di luglio 2022; che, in realtà, le parti concordavano sul fatto che, a causa della nota mancanza delle materie prime in quel periodo, non era possibile indicare i tempi di consegna della imbarcazione, tanto è vero che omettevano di specificarlo per iscritto in sede di contrattazione;
c) quanto all'asserito ritardo nell'adempimento: che già nel gennaio 2022 veniva acquistato il motore destinato all'imbarcazione (motore Selva XSR 40); che la barca ordinata dall'attore era stata “completata e posta a disposizione dello stesso già dal maggio 2022 (cfr. foto in atti)”; che “il 26 maggio 2022 il sig. chiamava nuovamente i coniugi e CP_2 Parte_1 comunicava che era iniziata la costruzione della barca poi assemblata i primi giorni di giugno 2022”; che “nei primi giorni di giugno 2022 la barca era stata costruita e assemblata”
e che era stata quindi “posta a disposizione dell'attore fin dal luglio 2022”; che l'unico elemento mancante in quel periodo era la pannellatura del bagno, la cui mancanza dipendeva dalle difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie al completamento del natante a causa dell'aumento dei costi energetici nell'ottobre 2021, aggravato dallo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022; che, nonostante la mancanza delle materie prime necessarie per la pannellatura del bagno, la PE “riusciva comunque a completare ed a offrire la barca al sig. fra la fine di luglio 2022 e gli inizi di agosto del 2022”; Parte_1
d) quanto al luogo di consegna: che la consegna del bene doveva avvenire presso la sede della
RE NA PE e non in Sardegna;
e) quanto all'altrui inadempimento: che l'attore avrebbe dovuto corrispondere in corso d'opera un importo pari all'80% del prezzo ma, nonostante i numerosi solleciti, non vi aveva mai provveduto;
che dopo la costruzione della barca i coniugi omettevano ancora il Parte_1 versamento ed affermavano che questa poteva essere consegnata nel luglio 2023;
f) quanto al danno subito: che a causa dell'altrui rifiuto ingiustificato di adempiere al contratto, la società era stata costretta a curare per due anni il deposito della barca, occupando uno spazio considerevole del proprio capannone, aveva anticipato tutti i costi per la sua costruzione e aveva provveduto all'attivazione del motore e alla sua manutenzione.
Esperite le verifiche preliminari, le parti depositavano nei termini le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Successivamente, in data 14.11.2024 l'Avv. Adriano Alimento per parte convenuta depositava comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, riportandosi agli atti di causa e alle difese ivi spiegate.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prova testimoniale e per interpello di entrambe le parti (ud.
20.11.2024; ud. 11.12.2024; ud. 09.01.2025).
La causa veniva quindi rimessa in decisione per l'udienza cartolare del 25.06.2025, previa assegnazione dei termini di cui agli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. In via pregiudiziale deve esaminarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, la cui decisione è stata rimessa unitamente al merito in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis
c.p.c.
1.1 Sostiene la convenuta che, nel caso di specie, la competenza territoriale a decidere la controversia sarebbe attratta al Tribunale di Lecce, ciò in forza della clausola contrattuale (clausola n. 6 delle “condizioni generali di vendita”) di elezione del foro convenzionale per qualsiasi controversia concernente l'esecuzione del contratto di cui è causa, la quale, benché non approvata per iscritto (i.e. non specificamente sottoscritta), sarebbe stata comunque oggetto di una specifica trattativa tra le parti, come richiesto dall'art. 34 cod. cons. Detto foro convenzionale, peraltro, coincide con il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., nonché con il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione di cui all'art. 20 c.p.c., ricadendo nella circoscrizione del Tribunale di Lecce tanto la sede legale della società convenuta, quanto il luogo in cui l'obbligazione doveva essere eseguita.
1.2 L'eccezione è infondata. 1.3 Occorre anzitutto richiamare il contenuto della clausola in questione, apposta su modulo predisposto e intestato alla società RE NA PE (cfr. doc. 2 fasc.att.), posta in elenco sotto le “condizioni generali di vendita”: “6) Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente contratto, è quello del Tribunale di Lecce – sezione
Distaccata di IN o del Giudice di Pace di IN”.
1.4 In diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha più occasioni affermato che
“la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso;
pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. Ne discende che una clausola con la quale sia stabilita la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poiché a siffatte espressioni - in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare quest'ultimo come l'unico applicabile - deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l'ambito oggettivo di applicabilità di quel foro.” (cfr. Cass. n. 17449/2007, Cass. n.
18707/2014, Cass. n. 15278/2015, Cass. n. 21362/2020; Cass. n. 20713/2023).
Ora, considerato che la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, ove essa indichi, come foro convenzionale non esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., ma non elimina la competenza alternativa di ogni altro giudice.
Ne consegue che la parte che voglia eccepire l'incompetenza del giudice adito ha l'obbligo di contestare specificamente tutti i possibili fori alternativi e spiegare le ragioni per cui ogni altro possibile collegamento non è applicabile nel caso specifico, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza “tamquam non esset”, perché incompleta.
1.5 In particolare, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistono più criteri concorrenti - come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione - grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezioni in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l'eccezione, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. n.
17311/2018).
1.6 Ciò premesso in linea generale, va tuttavia evidenziato che ove la domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo (come nel caso di specie), viene in evidenza una competenza territoriale esclusiva e tendenzialmente inderogabile, in quanto tale prevalente su ogni altro a tutela del consumatore.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che nelle controversie tra professionista e consumatore, la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, purché seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime (c.d. negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore (cfr.
Cass. n. 18785/2010).
La presunzione di vessatorietà della clausola di relativa deroga è perciò superabile, ad onere del professionista, solamente con la dimostrazione dell'essere (quantomeno solamente) la medesima stata oggetto di specifica trattativa (v. Cass. n. 18743/2007; Cass. n. 27911/2008), anche laddove la pattuizione si sia tradotta nell'indicazione derogatoria di una località coincidente con l'applicazione di uno dei criteri delineati dal codice di rito.
1.7 Orbene, nel caso che occupa non si dubita che nel “commissionare” e “contestualmente acquistare” dalla società convenuta il bene mobile (barca da diporto) come descritto in contratto,
l'attore-persona fisica abbia agito per scopi “estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 cod. cons.), sicché il contratto del 01.11.2021 - a prescindere dal suo corretto inquadramento, come vendita o appalto, di cui si dirà infra - resta assoggettato alla disciplina del codice del consumo.
Trova dunque applicazione l'art. 66 bis del D.Lgs. n. 206/2005 (articolo inserito dal D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, con decorrenza dal 13.06.2014), il quale individua la competenza inderogabile del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore, presumendosi vessatoria, ai sensi del precedente art. 33, comma 2, lett. u), la clausola che stabilisca come sede del foro competente una diversa località.
1.8 Nel caso di specie, la residenza riferita dal consumatore tanto al momento della conclusione del contratto con il professionista (v. doc. 2 cit.), quanto al momento della proposizione della domanda giudiziale (v. intestazione atto di citazione e procura alle liti), risulta in “MO (20081 - MI), Via Alessandro Manzoni n. 15”, luogo compreso nella circoscrizione del Tribunale adito, appunto, quale foro del consumatore. Tale indirizzo risulta altresì riportato nella raccomandata del
16.11.2022 indirizzata all'attore dalla odierna convenuta in sede stragiudiziale (cfr. all. in atti).
Ne consegue che la residenza dichiarata dall'attore si presume coincidente con quella effettiva, mentre le deduzioni della convenuta riguardo alla prova della residenza del consumatore
(ipotizzando, ma in via meramente apodittica, una divergenza con la residenza dichiarata) appaiono tardive, oltre che prive di fondamento.
1.9 Quanto alla portata derogatoria della clausola n. 6) delle “condizioni generali di vendita”, che stabilisce come sede del foro competente sulle controversie inerenti alla esecuzione del contratto il
Foro di Lecce, ovverosia una località diversa da quella di residenza del consumatore stesso, deve ritenersi che l'odierna convenuta non ha fornito alcuna prova che la clausola derogativa sia stata oggetto di trattativa specifica tra le parti, ossia di una partecipazione attiva del consumatore sin dalla fase di predisposizione della medesima.
Invero, partendo dal presupposto che la “pattuizione espressa” di una clausola (così il capitolo di prova orale formulato nelle articolazioni istruttorie di parte convenuta) non necessariamente implica che essa sia stata oggetto di trattativa individuale, va precisato che la trattativa specifica relativa alla clausola vessatoria, ex art. 34, comma 4, cod. cons., non può limitarsi ad una dichiarazione seriale di preventiva negoziazione, ma deve consistere in una partecipazione attiva della parte più debole del rapporto sin dalla fase di predisposizione della clausola.
D'altronde, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24262/2008), perché possa considerarsi preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione, la trattativa deve risultare caratterizzata, oltre che dai requisiti - come detto sopra - della “serietà”
(l'essere cioè la trattativa dalle parti condotta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta) e della “effettività” (l'essere cioè la trattativa non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinare il contenuto del contratto), anche dal requisito della “individualità” (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell'accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto).
Orbene, non solo la specifica approvazione per iscritto non risulta seguire la clausola in questione, ma siffatto requisito della individualità risulta non connotare invero la trattativa nel caso posta in essere dalle parti al momento della stipula del contratto, concluso fuori dai locali commerciali e, precisamente, in occasione dell'evento del Salone NA di Bologna;
né la RE NA
PE ha dato, e neppure offerto, una prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà.
1.10 In mancanza della prova di una trattativa effettivamente paritetica e individuale in ordine alla clausola derogativa in questione, la presunzione di vessatorietà non può ritenersi superata e la relativa clausola non può che essere considerata, di conseguenza, nulla e inefficace, anche laddove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e
20 c.c. (cfr. Cass. n. 6802/2010).
1.11 Va pertanto affermata l'applicabilità nella fattispecie del cd. foro del consumatore, rimanendo la competenza territoriale radicata presso l'adito Tribunale.
§2. Nel merito, richiamati i fatti esposti in narrativa, è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che in data 01.11.2021, e la RE NA Parte_1
PE soc. coop. hanno concluso un contratto avente ad oggetto la “commissione” ed il
“contestuale acquisto”, da parte dell'attore, di una imbarcazione da diporto modello “5.85 Cayman
Walk Around”, omologata per otto persone, di colore grigio scuro, dotata dei seguenti accessori:
“musone di prua, tientibene di pura aperto e poppa, gancio U, grecchietta scarico, cuscineria completa, vetro fumé, tientibene giro cassero, porta accesso cabina, timoneria + cavo + volante, n. 2 oblò, predisposizione wc, n. 2 luci via rossa e verde + 360° poppa destra, impianto elettrico + fusibile + serie interruttori, guarnizione parabordo di colore bianco, seduta a due posti + prendisole,
n. 4 bitte, scaletta, passacavi, cuffia mono cavo + lavabo completo” (cfr. doc. 2 fasc.att.), verso il corrispettivo di un prezzo, fissato a corpo, per l'importo di complessivi € 35.000,00, oltre IVA
[ancorché questo sia punto di scontro tra le parti, ma vedi il contratto che riporta “escluso IVA 22%
(certificato di omologazione €. 100,00 per barca)”, nonché la confessione giudiziale resa dall'attore in sede di interrogatorio formale all'udienza del 20.11.2024 (sul cap. 1: “si è vero”), destinata a prevalere su ogni altra dichiarazione testimoniale;
per il principio di massima, v. Cass. n.
28255/2023], da versarsi in cinque tranches (di cui: la prima, pari al 30%, all'atto della sottoscrizione del contratto, “da valere quale caparra”; la seconda, pari al 20% del prezzo, quale
“ulteriore acconto in fase di costruzione”; la terza, pari al 20%, quale “ulteriore acconto in fase di costruzione su stampo e avanzamento lavori”; la quarta del 10% quale “ulteriore acconto in fase di costruzione e assemblaggio imbarcazione”; la quinta, a saldo “all'atto della consegna di quanto innanzi commissionato” - cfr. contratto del 01.11.2021 in atti).
2.1 In tale contesto, l'attore, a fronte dell'avvenuto pagamento, nelle date del 01.11.2021 e del
08.11.2021, dell'importo di complessivi € 5.450,00, da valere quale caparra confirmatoria, ha richiesto in via principale la condanna della controparte di corrispondere il doppio della caparra versata, ai sensi dell'art. 1385 c.c., ovvero in subordine la restituzione ed il risarcimento del danno, richiamando la “risoluzione” stragiudiziale del contratto fatta valere in data 10.10.2022, sul presupposto dell'inadempimento della controparte che, in violazione degli obblighi assunti dal
“responsabile” della RE NA PE (sig. , non aveva realizzato e Controparte_3 consegnato il bene mobile commissionato entro il mese di luglio 2022, in tempo utile al suo utilizzo, in Sardegna, previsto per agosto 2022.
Ha riferito di avere più volte contattato il sig. tra gennaio e giugno 2022, per conoscere lo CP_2 stato di avanzamento dei lavori, il quale tuttavia rispondeva che il cantiere non era stato ancora avviato per svariati motivi (covid, malattie, assenza di materiale); non ricevendo rassicurazioni ed, anzi, davanti alla dichiarazione del detto responsabile della società che la barca ordinata non sarebbe stata ultimata e pronta per la consegna per il mese di agosto 2022, l'attore si determinava, quindi, a sciogliere il contratto, avendo perso l'interesse all'acquisto del natante. Ha aggiunto, inoltre, di non aver versato ulteriori acconti sul prezzo, intanto perché mai richiesti dalla società dopo la stipulazione del contratto, in quanto consapevole del ritardo nella produzione e assemblaggio del natante;
poi, a fronte delle richieste di pagamento avanzate solo dopo la sua comunicazione dell'ottobre 2022, avvalendosi della eccezione di inadempimento (ex art. 1460 c.c.).
2.2 La società convenuta, di contro, ha formulato domande riconvenzionali di esatto adempimento e di condanna dell'attore al pagamento del prezzo residuo (detratto quanto ricevuto a titolo di caparra e “primo acconto”), oltre al risarcimento dei danni subiti, ribaltando l'addebito di inadempienza sulla controparte, deducendo, da un lato, il mancato versamento degli acconti a stato avanzamento lavori nonostante le “numerose richieste” in tal senso avanzate;
dall'altro lato, l'insussistenza di un termine finale per la consegna della barca (non indicato nel contratto), la cui costruzione era comunque iniziata tra la fine di maggio e gli inizi di giugno 2022.
Ha riferito delle difficoltà riscontrate in corso d'opera nel reperire i materiali necessari al completamento della imbarcazione, dettate dalle notorie circostanze preesistenti (emergenza covid e aumento costi dell'energia) e sopravvenute (guerra in Ucraina) alla stipula del contratto, del tutto indipendenti dalla sua volontà e ad essa non imputabili. Ha assunto, in ogni caso, che nel mese di luglio 2022 la barca era “pronta e disponibile per la consegna” (come da fotografie in atti), mancando soltanto la “pannellatura del bagno” (causa la citata mancanza di materie prime); posto che il natante poteva essere utilizzato dall'attore, al più tardi, per le estati successive (dal 2023 in poi), la società convenuta ha dedotto l'insussistenza di un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
2.3 Tanto esposto, assume carattere logicamente preliminare l'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, alla luce delle obbligazioni assunte dalle parti. 2.4 Al riguardo, in punto di qualificazione giuridica del rapporto negoziale, si osserva che quando alla prestazione di “fare”, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di “dare”, tipica della vendita, occorre avere preminente riguardo (non già al confronto meramente quantitativo e, quindi, meramente oggettivo, tra il valore della materia e quello della prestazione d'opera, bensì) alla causa del contratto e al significato che, in relazione ad essa, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune intenzione delle parti e in vista del risultato che esse intendono conseguire;
sicché, si è in presenza di un contratto di vendita (di cosa futura) allorché il lavoro appaia recessivo rispetto alla materia, rappresentando soltanto il mezzo per la trasformazione della materia in conformità all'attività produttiva ordinaria del venditore (così, tra le tante, Cass. n.
5935/2018).
Per converso è da qualificarsi (v. ad es. Cass. n. 7697/1994) contratto di appalto e non vendita di cosa futura il contratto con cui un imprenditore si obbliga a fornire ad un altro soggetto manufatti che rientrano nella propria normale attività produttiva, apportando ad essi modifiche consistenti non in semplici accorgimenti tecnici marginali e secondari - diretti ad adattare il prodotto alle specifiche esigenze dell'acquirente - ma tali da dar luogo ad un prodotto diverso, nella sua essenza, da quello realizzato normalmente dal fornitore e richiedente altresì un cambiamento dei mezzi di produzione predisposti per la lavorazione in serie, vale a dire un'attività di progettazione e assembramento dei pezzi, compiuta dal personale della impresa con attrezzature idonee allo scopo, con rilevante incidenza del costo del lavoro ed assunzione da parte del fornitore medesimo della piena responsabilità del progetto e dell'esecuzione delle opere a lui affidate (cfr. anche Cass. n.
35850/2021; Cass., sez. lav., n. 16283/2023; Cass. n. 9389/2025).
Si verserà in ipotesi di contratto misto, invece, in ragione dell'imprescindibile e concorrente presenza di elementi propri tanto della vendita, quanto dell'appalto. In tal caso, anche in base alla giurisprudenza maggioritaria, dovrà farsi ricorso al c.d. criterio della prevalenza, utilizzando per l'intero negozio ed unitariamente la disciplina del contratto comunque ritenuto nel caso concreto prevalente tra appalto e compravendita (cfr. tra le tante, Cass. n. 25787/2024; Cass. n. 17855/2023;
Cass., Sez. Un. n. 11656/2008; Cass. n. 2642/2006; Cass. n. 9662/2000; Cass. n. 3578/1999, Cass.
n. 3395/1997, Cass. n. 99/1997, Cass. n. 376/1995, Cass. n. 2161/1987, Cass. n. 2626/1984, Cass. n.
1951/1982).
2.5 Nella fattispecie di causa, il contratto del 01.11.2021 è unico, come confermato innanzitutto dalla unitarietà del prezzo pattuito fra le parti in € 35.000,00 oltre Iva - senza alcuna distinzione tra barca e componenti accessori - e come confermato anche dalle condizioni generali di contratto richiamate in elenco ed unitariamente redatte. Data la compresenza, anche terminologica, tra la “commissione” di fornire la barca con un certo allestimento ad opera della società convenuta e del “contestuale acquisto” del bene commissionato da parte del “committente compratore”, nonché della previsione di acconti in corso d'opera in relazione a stati di avanzamento dei lavori e saldo al momento della consegna della res, ritiene il
Tribunale essersi effettivamente in presenza di un contratto misto di vendita e appalto, nel quale la prestazione di “dare” si unisce a quella di “fare”, con prevalenza della prima (vendita) sulla seconda
(appalto).
2.6 In conformità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in base al criterio della c.d. prevalenza “in concreto”, la disciplina applicabile appare quella della compravendita (di cosa da costruire).
Invero, ruolo centrale nell'economia complessiva del negozio e della volontà delle parti assume il procurato acquisto della barca modello 5.85 Cayman “Walk Around”, con i relativi accessori, che la società venditrice-costruttrice RE NA PE (la quale, come da visura camerale in atti - cfr. doc. 1 fasc. att. – svolge attività di “costruzione di navi da diporto e sportive”, sia in conto proprio che per conto terzi) si obbligava a procurare, senza alcun incarico di specifica progettazione.
Il risultato perseguito e lo scopo essenziale del contratto era essenzialmente il trasferimento della imbarcazione da costruire, mentre la prestazione d'opera di fornitura della materia, installazione e assemblaggio delle varie componenti assumeva un carattere non prevalente, in specie ai fini della creazione di un “quid novi”. In mancanza di specifiche allegazioni di parte convenuta, peraltro, deve ritenersi trattarsi di un bene oggetto di produzione ordinaria, sicché va escluso che la barca in oggetto fosse un prodotto creato “su misura” per l'attore, essendo la relativa componentistica accessoria o prefabbricata ovvero comunemente reperibile e destinata solo ad essere assemblata dalla società.
Anche per quel che concerne l'elenco dei componenti accessori, intesi come personalizzazione piuttosto che vere e proprie modifiche al bene da costruire, pare non trattarsi di un'attività di elaborazione della materia, inserendosi pur sempre nell'attività di installazione e montaggio quale mezzo per permettere all'acquirente di conseguire la barca completa e pronta all'uso, da intendersi come bene acquistato. In altri termini, la “personalizzazione” del natante con accessori di vario tipo, secondo le richieste del compratore, assume carattere solo complementare e non snatura la prestazione prevalentemente dedotta in contratto.
2.7 Conforta la conclusione in termini di prevalenza dello schema della vendita anche la lettera del contratto (artt. 1362 ss c.c.), nel quale si richiama la “vendita” per designare le “condizioni generali”, nonché, tra queste, i termini brevi di decadenza e prescrizione che evocano la garanzia di cui all'art. 1495 c.c.
2.8 Ciò posto, ancora preliminarmente si osserva che parte attrice ha richiesto, in via principale,
l'accertamento dell'avvenuta “risoluzione” del contratto (già esercitata stragiudizialmente), con la condanna della convenuta al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata. Solo in via subordinata è stata chiesta la pronuncia della risoluzione giudiziale per inadempimento, con la condanna alla restituzione delle somme anticipate, oltre al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa.
2.9 Ebbene, la circostanza che si sia fatto espresso riferimento alla “risoluzione”, anziché al recesso, unitamente alla istanza di restituzione del doppio della caparra, non impedisce a questo Giudice la corretta qualificazione all'azione esercitata in causa, in termini di accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., comma 2, stante il riferimento non equivoco alla richiesta di condanna di controparte al pagamento del doppio della caparra versata.
E tanto perché la domanda diretta all'accertamento della legittimità del recesso e alla condanna al pagamento del doppio della caparra, sebbene sia diversa dalla domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno (opzione contemplata dall'art. 1385 c.c., comma 3), implica il medesimo effetto della estinzione (per inefficacia ex tunc) del contratto (così, Cass., Sez.
Un., n. 553/2009).
Anche secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “una domanda di recesso, ancorché non formalmente proposta nei termini di esercizio del recesso, può ritenersi egualmente, anche se implicitamente, avanzata in causa dalla parte adempiente, quando la stessa abbia richiesto la condanna della controparte, la cui inadempienza sia stata dedotta quale ragione giustificativa della pronunzia di risoluzione del contratto, alla restituzione del doppio della caparra
a suo tempo corrisposta, quale unica ed esaustiva sanzione risarcitoria di tale inadempienza” (cfr.
Cass. n. 8773/2024; conf. Cass. n. 5854/2024; Cass. n. 23209/2023; Cass. n. 26856/2022; Cass. n.
21504/2022; Cass. n. 19801/2021; Cass. n. 27262/2019; Cass. n. n. 22657/2017; Cass. n.
21854/2014; Cass. n. 28204/2013).
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che va senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: “esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti - l'inadempimento della controparte - quanto le conseguenze - la caducazione ex tunc degli effetti del contratto -” (cfr. Cass. n. 2969/2019; Cass., Sez. Un., n. 553/2009 cit.). È stato così ribadito il principio in base al quale “il recesso previsto dal secondo comma dell'art.
1385 c.c., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454,1456 e 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile. Al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex tunc degli effetti del contratto”
(così, da ultimo, Cass. n. 8773/2024 cit. e precedenti conf. richiamati).
2.10 Per cui, ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così già Cass. n. 398/1989, secondo cui: “La disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio”; cfr., tra le altre, Cass.
n. 409/2012; Cass. n. 12549/2019; Cass. n. 21206/2019; Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 10196/2021;
Cass. n. 6992/2022; Cass. n. 31228/2023; Cass. n. 9439/2025).
2.11 Orbene, al fine di riscontrare la sussistenza, o meno, dei predetti elementi dovrà aversi riguardo a tutte le risultanze probatorie raccolte, orali e documentali, le quali tutte ben possono essere utilizzate ai fini della decisione.
2.12 Sul punto va ribadita l'ammissibilità delle prove dirette a dimostrare che l'accordo raggiunto tra le parti al momento della sottoscrizione del modulo contrattuale prevedeva la realizzazione e consegna della barca da costruire (completa di tutti i suoi componenti e idonea all'uso) “entro la fine di luglio 2022”, vale a dire in tempo utile per poter essere trasportata in Sardegna (a cura e spese di chi è secondario ed ora non interessa) e utilizzata dal compratore per trascorrervi le ferie estive nel mese di agosto 2022.
2.13 Partendo dal presupposto che è pacifico che il documento contrattuale prodotto in (duplice) copia dalle parti non specifica né la data di inizio dei lavori di costruzione della barca (da cui l'esigibilità dei versamenti in acconto), né la data di ultimazione e consegna del bene in oggetto (da cui l'esigibilità del saldo del prezzo), ancorché “ipotetica” o “indicativa” (essendo lasciato “in bianco” lo spazio sul foglio dedicato alla data di consegna), appare evidente che la prova di cui si tratta non è intesa a smentire il contenuto della pattuizione, ma solo a precisarlo, tenuto anche conto delle parziali ammissioni contenute nei primi atti difensivi della convenuta (sia in relazione al ruolo del sig. quale “rappresentante” ad negotia della RE NA PE, almeno Controparte_3 nel caso che occupa, il fatto è ammesso e può dirsi pacifico ex art. 115, comma 1 c.p.c.; sia quanto all'impegno lavorativo asseritamente profuso dalla società per realizzare la barca entro luglio 2022; sia per quel che concerne la ritenuta non imputabilità del ritardo per le difficoltà di approvvigionamento delle “materie prime”, causa forza maggiore), nonché della incompatibilità di un tempo indefinito per l'adempimento.
2.14 Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato;
in particolare “il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti” (v. Cass. n. 9952/2020; Cass. n. 4601/2017; Cass. n. 9526/2012; Cass. n. 5071/2007).
Più di recente è stato precisato che nel concetto di patti “aggiunti” o “contrari” al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale (cfr. Cass. n. 1742/2022; conf. Cass. n. 19820/2024; Cass. n. 21224/2025).
2.15 Vanno dunque respinte le argomentazioni con cui la convenuta sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del processo, lamentando il superamento dei limiti di cui all'art. 2722 c.c., considerando che nel caso di specie la prova orale ammessa per parte attrice era finalizzata solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento, che nulla prevede in ordine ai tempi di avvio e ultimazione dei lavori e di consegna della barca acquistata.
2.16 Si deve, poi, ricordare che l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e
2723 c.c, derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa (v. Cass. n. 15554/2003; Cass. n. 9925/2006; Cass. n.
3959/2012; Cass. n. 3956/2018; Cass. n. 18971/2022).
Qualora, infatti, la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l'eccezione d'inammissibilità della parte controinteressata, quest'ultima ha l'onere di eccepire, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma
2, la nullità della prova ciò non di meno assunta, nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, o alla notizia di esso, poiché l'eccezione d'inammissibilità, non va confusa con l'altra, quella di nullità, né ad essa può sovrapporsi perché, diverse sono le situazioni di partenza e diversi sono, altresì, gli interessi che vi sottostanno.
2.17 Detti principi, che attengono alle modalità di formulazione dell'eccezione, sono stati peraltro ribaditi più di recente dalle Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., n. 9456/2023) - sia pure con riguardo alla specifica ipotesi di incapacità ex art. 246 c.p.c. - precisando anche (a proposito del fatto che le due, diverse, eccezioni di inammissibilità e nullità, devono essere sollevate entrambe tempestivamente) che la parte interessata ha l'onere di riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, l'eccezione (non accolta) di nullità della testimonianza, dovendosi altrimenti ritenere la testimonianza ritualmente acquisita agli atti, non potendosi poi eccepire per la prima volta la nullità della testimonianza assunta in violazione di un divieto di legge in sede d'impugnazione (cfr. anche Cass. n. 31206/2023).
2.18 Anche alla luce di tali principi di ordine processuale, non può ritenersi precluso l'utilizzo delle prove testimoniali assunte in sede istruttoria, atteso che la difesa di parte convenuta (dopo la costituzione del nuovo difensore in sostituzione del precedente) ha eccepito l'inammissibilità della prova orale, richiesta dalla controparte, per violazione del divieto di cui agli artt. 2722 e 2723 c.c. solo dopo l'ammissione con ordinanza del 03.10.2024 (infatti, non vi è traccia di siffatta eccezione né nella memoria ex art. 171-ter c.p.c. del 17.09.2024, né nelle note di trattazione scritta per l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 26.09.2024, depositate dal precedente difensore della convenuta). Inoltre, anche a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali all'udienza del 09.01.2025, la convenuta ha eccepito la nullità delle testimonianze (non contestualmente, ma) nella difesa successiva (v. nota scritta del 24.02.2025), omettendo di reiterare l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni (v. nota del 17.04.2025).
2.19 Ciò detto quanto alla utilizzabilità delle prove raccolte, rimane intesto che “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. ex multis Cass. n.
16056/2016; Cass. n. 19011/2017).
2.20 Orbene, dal compendio probatorio in atti è emersa la prova, sia per effetto del documento intervenuto in data 01.11.2021 tra e la RE NA PE soc. coop. (per Parte_1 il tramite del “rappresentante” sig. inviato a negoziare - fuori dai locali Controparte_3 commerciali - in occasione dell'evento del salone nautico di Bologna e presente in loco), sia per effetto delle deposizioni testimoniali raccolte (e precisamente quelle dei testi , Testimone_2
e , che l'acquisto della imbarcazione commissionata CP_4 Testimone_3 dall'attore si accompagnava all'esigenza - esplicitata sin dall'inizio dall'acquirente - di volervi trascorrere le vacanze per l'estate successiva (agosto 2022) e che, per tale motivo, la consegna della barca (ultimata e idonea all'uso pattuito) sarebbe dovuta avvenire entro la fine del mese di luglio
2022.
2.21 In particolare, la teste [non parente, amica-conoscente dell'attore, indifferente Testimone_2 ai fatti di causa] ha dichiarato - a domanda del giudice - di avere accompagnato, insieme al marito
( e alla sig.ra (coniuge dell'attore), il sig. all'evento CP_4 Tes_3 Parte_1 del salone nautico di Bologna in data 01.11.2021 (“…abbiamo fatto una gita, perché anche a mio marito piacciono molto le barche,”), di essere “sempre stata presente” e di aver sentito, nell'occasione, che “loro (sig. e la sig.ra hanno detto tassativamente che la Parte_1 Tes_3 barca serviva entro fine luglio dell'anno successivo (2022), questo perché tutti gli anni loro vanno in vacanza in Sardegna e quell'anno ci avevano invitato, visto che ci sarebbe stata la barca nuova.
ADR: che cosa è stato risposto da ? Risposta: che entro fine luglio il mezzo Controparte_3 sarebbe stato consegnato. ADR: questo lo ha sentito lei personalmente? Risposta: sì perché sono sempre stata vicino alla sig.ra ”. Sempre la stessa teste, sentita a prova contraria, ha Tes_3
escluso che in quel frangente si fosse parlato di problemi di reperimento di materie prime o di possibili ritardi legati al Covid o ad altre circostanze che potessero influire sulla data di consegna
(“no lì non hanno parlato di nessun problema, assolutamente”), affermando che “è stato detto più volte prima, poi dopo aver firmato, è stato ribadito come raccomandazione (“mi raccomando”) che la barca doveva essere pronta per quella data”.
2.22 Di tenore pressoché analogo le dichiarazioni del teste [non parente, indifferente, CP_4 amico-conoscente dell'attore e marito di il quale, confermando - a domanda del Testimone_2 giudice - la sua presenza, unitamente alla moglie e alla sig.ra all'evento del Testimone_3 salone nautico di Bologna il 01.11.2021, ha dichiarato che l'esigenza non celata del sig. Parte_1
era quella di trascorrere sulla barca in oggetto le vacanze estive “anche perché ci aveva
[...] coinvolto il sig. , nel senso che ci avevo invitato a trascorre le vacanze estive successive in Parte_1
Sardegna sulla nuova barca, l'invito era collegato al discorso della nuova barca”; inoltre ha dichiarato di essere “stato presente alla trattativa”, ricordando appunto che alla richiesta sui tempi di consegna entro il 31.07.2022, il rappresentante della RE NA PE (sig. CP_3
“…aveva risposto di sì, aveva garantito la consegna nei tempi giusti dell'estate 2022,
[...] altrimenti la trattativa non si sarebbe chiusa.”. Interrogato a prova contraria, il teste ha, del CP_4 pari, escluso che durante la specifica trattativa si fosse parlato di possibili ritardi legati al Covid o di altre possibili problematiche nel reperimento delle materie prime.
2.23 Significativa è altresì la deposizione della teste [coniuge Testimone_3 dell'attore], la quale, oltre a confermare che l'intendimento comune durante la trattativa era la consegna della barca per fine luglio 2022, ha riferito di essersi “…sentita parecchie volte via
WhatsApp dopo la ” con il sig. e che “Quando è arrivato Parte_4 Controparte_3 marzo/aprile 2022 e la barca non ancora veniva costruita, lui accampava scuse (operato al ginocchio, ricovero in ospedale, ecc.), ma garantiva che la barca sarebbe stata pronta per fine luglio 2022”. A prova contraria, la teste ha ribadito che “nella specifica trattativa non si è parlato né di COVID né di ritardi” e ha aggiunto, essendone a conoscenza diretta, che successivamente
, dopo i miei messaggi, tra gli ultimi messaggi, diceva che mancava solo il bagno Controparte_3 interno e che non arrivava il materiale. Noi eravamo in prossimità di partire e io ho detto: “non la voglio più, se la può tenere”. A quel punto, mi ha inviato le foto della barca quasi finita, ma non era finita. Poi non so nemmeno se potesse essere la nostra barca o meno, bo, essendo che ha cominciato a farla a giugno…”. 2.24 Ora, quanto dichiarato dai testi indotti dall'attore rende evidenza del peculiare interesse che l'acquirente aveva nel ricevere l'imbarcazione l'anno successivo (2022) per trascorrervi le vacanze estive e del legittimo affidamento sul rispetto dei tempi di consegna concordati, privando così di significato (quello che parte convenuta intende darle) la mancata indicazione della (rectius: di una) data di consegna nel modulo contrattuale sottoscritto dalle parti.
2.25 Non minano la bontà di quanto sopra ricostruito le dichiarazioni del teste di parte convenuta, sig. [socio-lavoratore della Soc. Cooperativa RE NA PE, nonché Controparte_3 coniuge di legale rappresentante], il quale, oltre al ruolo concretamente assunto Parte_2 nella vicenda di cui è causa (primario interlocutore nella commessa) e al rapporto soggettivo in essere con la società convenuta, è apparso complessivamente poco attendibile, rendendo risposte contrastanti durante l'esame a prova contraria. A richiesta del giudice di chiarire il punto, il teste ha reso parziali ammissioni sulla data di consegna siccome richiesta entro la fine del mese di luglio
2022 (“Si era parlato della consegna della barca entro il 31 luglio, loro volevano se era possibile entro il 31 di luglio 2022 ma io non ho mai confermato al 100%, perché non potevo farlo, altrimenti avrei messo la data. ADR: chiarisca allora quello che le è stato detto e cosa ha risposto? Risposta: io ho detto “se ce la facciamo, se mi arrivano gli accessori”) ed ha aggiunto che a “a maggio/giugno 2022 l'abbiamo iniziata, l'ho detto telefonicamente. Il motore era pronto già da gennaio. Quindi la barca l'abbiamo costruita, assemblata e poi si montano gli accessori. Quello che era mancante erano gli accessori, l'abbiamo costruita e completa di tutto. Quello che era mancante erano i bagni, i wc, e i divisori per dividere i bagni della cabina, nelle settimane di giugno 2022. Senza di quella non si può completare la barca. Io ho detto anche se volevano la barca e poi l'avremmo completata in un secondo momento, ma loro non hanno accettato. Avevo detto anche massimo il 10 di agosto 2022 che erano in arrivo gli accessori, di avere pazienza, anche telefonicamente e la sig.ra (era lei che parlava con me) mi risposto “se la barca il Tes_3
31 luglio 2022 non si trova in Sardegna, me la consegni nel 2023 perché in Sardegna non ci tornerò prima di agosto 2023.”.
2.26 Si deve quindi ritenere che il termine concordato tra le parti per la consegna della barca da costruire, ad opera della società convenuta, era entro il 31.07.2022.
2.27 Tale pattuizione, a ben vedere, non “aggiunge” un termine essenziale, ai sensi dell'art. 1457
c.c., al documento contrattuale che ne era privo (tale per cui il suo inutile decorso determinerebbe la risoluzione ipso iure del contratto), né si pone in senso “contrario” al contenuto del medesimo, allorché dalla inutile scadenza del termine convenuto non si pretende di ricavare, in via automatica, la gravità dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal venditore. Tanto più ove si consideri che anche la clausola n. 1) delle condizioni generali del contratto de quo (v. doc. 2 cit.) prevede che
“il termine per la consegna, se stabilito, è da intendersi indicativo e non essenziale”.
Si tratta, piuttosto, di un elemento che occorre considerare specificatamente, ai sensi dell'art. 1455
c.c., per accertare quale sia stata l'effettiva volontà delle parti, tenendo conto, oltre che delle espressioni dalle stesse adoperate, anche della natura, dell'oggetto del contratto e dell'utilità della prestazione in relazione alla prevista scadenza convenzionale e dell'interesse dell'altro contraente a ricevere la prestazione.
2.28 Siffatta qualificazione si pone in linea con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, la quale ha ripetutamente affermato che “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c. - ed analogamente la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. - se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo” (cfr. Cass. n. 4314/2016; Cass. n. 30525/2017; Cass. n. 14409/2018; Cass. n.
4640/2021; Cass. n. 23386/2023; Cass. n. 29490/2024; Cass. n. 357/2025).
In altre parole, anche in difetto di termine essenziale e di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.,
l'inosservanza del termine può costituire inadempimento di non scarsa importanza, e quindi causa di risoluzione del contratto, quando il ritardo ecceda ogni limite di tollerabilità, non potendo il tempo dell'adempimento essere rimesso all'arbitrio del soggetto obbligato (cfr. Cass. n. 15701/2013).
D'altronde, l'inessenzialità del termine contrattuale di adempimento non equivale a mancanza di termine, e quindi non obbliga il creditore a porre in mora il debitore, né implica l'irrilevanza di qualsiasi ritardo ai fini della gravità dell'inadempimento, poiché, al contrario, proprio siffatta non essenzialità impone la valutazione della gravità del ritardo, che, invece, è in re ipsa quando il termine è essenziale (cfr. già Cass. n. 3523/1982; conf. Cass. n. 10127/2006; Cass. n. 15701/2013 cit.).
2.29 Orbene, nel caso di specie, va rilevato che:
- la barca è stata commissionata il 01.11.2021 e, per quanto già osservato, doveva essere ultimata e pronta per l'utilizzo entro il 31.07.2022, ma è pacifico che la stessa non è stata né consegnata a fine luglio 2022, né offerta seriamente in consegna all'acquirente; - a fronte dell'avversa specifica allegazione, la società convenuta ha mancato di provare di aver esattamente adempiuto le obbligazioni su di lei gravanti, e cioè anzitutto di aver di aver prontamente organizzato l'attività necessaria per la produzione del bene entro il termine pattuito, secondo l'ordinaria diligenza. È emerso, nonostante una alquanto confusionaria esposizione e contraddittorietà palese negli atti della convenuta in ordine al periodo in cui la barca sarebbe stata costruita e assemblata, che prima di fine maggio/inizi giugno 2022 i lavori non erano nemmeno iniziati. Non vi è prova che nei mesi che seguirono la stipula del contratto (novembre 2021 – maggio 2022), la PE avesse tempestivamente avviato la produzione delle componenti ovvero acquistato il materiale necessario da terzi produttori
(non risulta offerta in comunicazione né una distinta d'ordine, una fattura, una e-mail, ecc.).
D'altra parte, l'intervallo temporale tra le richieste di aggiornamento ed i solleciti dei coniugi (v. teste e quello della prevista consegna, sarebbe stato Parte_1 Tes_3 ragionevolmente sufficiente al completamento del natante in questione;
- non può ritenersi raggiunta la prova che la barca sia stata effettivamente ultimata e “posta a disposizione dell'attore fin dal luglio 2022”, ma nemmeno successivamente. In senso contrario si pongono: (i) le affermazioni contenute negli scritti difensivi (secondo cui mancava - quantomeno - la pannellatura del bagno); (ii) le prove testimoniali raccolte (v. testi e;
(iii) le missive del 14.10.2022 e del 16.11.2022 (v. all. fac. conv.), Tes_3 CP_2 in cui il precedente difensore di parte convenuta, in risposta al recesso esercitato dall'attore e comunicato dal suo legale con raccomandata del 10.10.2022 (cfr. doc. 5), affermava che - ancora a quel tempo - la barca non era stata ultimata (“…non è stata consegnata alla mia assistita la panellatura del bagno, necessaria per il completamento dei lavori”; “si precisa che la barca, compatibilmente con la consegna delle materie prime e, in particolare, della pannellatura…”) e subordinava il “completamento dei lavori e la consegna del natante” al saldo del prezzo pattuito;
- anche nel corso del giudizio, nonostante la convenuta ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna dell'attore all'adempimento, offrendo in consegna il natante previo saldo del residuo prezzo, non è stata fornita una prova adeguata circa l'effettiva ultimazione del bene in questione. La documentazione fotografica prodotta in atti dalla convenuta appare del tutto inidonea a comprovare quanto meramente asserito [trattasi di uno scatolone sigillato (foto
1), di singole componenti (foto 2, 3, 4, 6, 7) e di alcuni scatti di una imbarcazione ancora in fase arretrata di assemblaggio (foto 5, 8 e 9) - non scorgendosi né il motore, né il timone, né impianti e collegamenti, ecc. - priva persino di riferimenti che consentono di identificarla e distinguerla rispetto alle altre barche simili (per colore e dimensione) che si intravedono all'interno dello stesso deposito].
2.30 Quanto alla imputabilità dell'inadempimento contrattuale (in sé oggettivamente e indubbiamente sussistente, stante il ritardo accumulato e la mancata ultimazione e consegna della barca in oggetto), la colpa si presume fino a prova contraria.
Nel caso di specie, tale presunzione non può dirsi superata dal debitore, il quale non ha dimostrato di non essere stato in grado di eseguire tempestivamente la prestazione dovuta per cause ad esso non imputabili. Per quanto concerne l'emergenza “Covid-19”, il contratto è stato stipulato quando la stessa si era già sviluppata ed era nota quanto meno dal marzo 2020, mentre per la guerra tra Russia
e Ucraina non è stata dimostrata alcuna incidenza specifica sul contratto;
né al riguardo può valere il richiamo al carattere “notorio” dell'aumento dei costi dell'energia e/o delle difficoltà di reperimento sul mercato delle “materie prime necessarie” (non meglio specificate), trattandosi di problematiche generiche riferite ad una serie indeterminata di casi che non autorizza univoche e sicure implicazioni probatorie in relazione allo specifico settore dei natanti e, soprattutto, del rapporto contrattuale in considerazione.
Per le illustrate ragioni va esclusa la possibilità di ascrivere l'inadempimento ad una situazione di impossibilità oggettiva sopravvenuta non imputabile al venditore-costruttore.
2.31 Di contro, l'attore ha dimostrato:
- di aver provveduto, contestualmente alla sottoscrizione e con bonifico bancario del
07.11.2021 (cfr. doc. 3 fasc.att.), al pagamento di complessivi € 5.450,00;
- di aver richiesto telefonicamente aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, sollecitandone l'avvio quando era ancora possibile riceverla entro il termine convenuto, comportamento questo univocamente raccordabile solo con la previsione di una attesa e desiderata consegna tempestiva;
- di non avere eseguito i versamenti in acconto in corso d'opera, stante il colpevole ed ingiustificato ritardato nell'avvio dei lavori, non potendo dirsi prima di quel momento inadempiente al contratto;
- di aver esercitato il recesso dal contratto quando, palesatosi l'inadempimento, era venuta meno la fiducia nella controparte, attesa la prolungata e ingiustificata inerzia del venditore, nonché il sopravvenuto disinteresse a ricevere la prestazione tardiva.
2.32 Pertanto, nel contesto della vicenda, risulta illogica la possibilità di uno slittamento della consegna della barca ad agosto 2023, in quanto incompatibile con l'interesse fin dall'inizio manifestato e con il comportamento mantenuto nel corso del rapporto (tra l'altro, la fonoregistrazione prodotta dalla convenuta di appena 00:03 secondi - file “WhatsApp Audio 2024- 09-06 at 20.03.40.mp4” - appare estrapolata da una conversazione con la sig.ra priva di Tes_3 valore probatorio, finanche indiziario, giacché isolata dal contesto).
2.33 Dai sopra elencati fatti, provati dall'istruttoria svolta e indiscutibilmente significativi, si desume la sussistenza della “non scarsa importanza” dell'inadempimento nell'economia del rapporto, che ha comportato uno squilibrio sensibile nel sinallagma contrattuale, avuto riguardo all'effettivo e principale interesse della parte che ne aveva diritto, tale da rendere legittimo l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'attore.
2.34 La gravità dell'inadempimento giustifica, infatti, il recesso esercitato da Parte_1 con la raccomandata - p.e.c. del 10.10.2022, fondato sull'inadempimento colposo dell'altro contraente (valutato in base al parametro fissato dall'art. 1455 c.c.) e fonda la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, dovendo certamente attribuirsi simile imputazione giuridica al versamento della somma complessiva di € 5.450,00 eseguito originariamente in favore della società convenuta.
Ed invero, va evidenziato che il versamento con bonifico dell'importo di € 5.000,00 segue di pochi giorni la sottoscrizione;
il contratto, poi, prevedeva il versamento di tre acconti sul prezzo solo “in fase di costruzione” e di “avanzamento lavori”. Sicché a nulla rileva il riempimento successivo del documento contrattuale prodotto in copia dalla convenuta (ma assente nella copia consegnata al cliente), volto a far apparire il versamento di € 5.000,00 a titolo di “acconto”, anziché quale caparra confirmatoria. Inoltre, nel carteggio intervenuto tra i legali delle parti tra ottobre e novembre 2022, in particolare nella missiva del 16.11.2022 (cfr. all. fasc. conv.), si ipotizzava un
contro
-esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., da parte della società, con ritenzione della “caparra confirmatoria di €
5.450,00 da Lei versata in occasione della sottoscrizione dello stesso”, sicché appare strumentale e pretestuoso negarne la qualifica quando ad esercitare il diritto è la parte che può esigerne il doppio.
§3. Per tutto quanto sopra, la principale domanda attorea è meritevole di accoglimento, con assorbimento di ogni altra questione subordinata. Ne consegue che la RE NA PE Soc. coop. va condannata al pagamento, in favore di , della somma di € 10.900,00. Parte_1
Competono, altresì, all'attore gli interessi legali dalla domanda al saldo.
3.1 L'esercizio legittimo del recesso, come nel caso di specie, comporta, inoltre, l'impossibilità per la società convenuta, quale parte contrattuale inadempiente, di ottenere la c.d. manutenzione del contratto (arg. ex art. 1453, comma 3 c.c.). Vanno perciò rigettate le domande di esatto adempimento e le conseguenti condanne (saldo del prezzo e risarcimento di presunti danni subiti) da essa avanzate via riconvenzionale.
3.2 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione degli onorari deve procedersi in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00, tutte le fasi, medi). Va disposta la distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita come in parte motiva, così provvede:
• dichiara, ai sensi dell'art. 66 bis D.lgs. n. 206/2005 e s.m.i., la competenza per territorio del
Tribunale di Pavia;
• accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, dichiara legittimo il Parte_1 recesso operato, ai sensi dell'art. 1385 c.c., comma 2, dal contratto stipulato in data
01.11.2021 con la RE NA PE Società Cooperativa ed oggetto del presente giudizio;
• condanna la RE NA PE Società Cooperativa al pagamento in favore di della somma di € 10.900,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo, a titolo di doppio della caparra versata in relazione al contratto del 01.11.2021 avente ad oggetto l'acquisto di una barca da diporto modello 5.85 Cayman “Walk Around” e relativi accessori, da costruire;
• rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla RE NA PE Società
Cooperativa;
• condanna la parte convenuta soccombente al rimborso in favore della parte attrice vittoriosa delle spese processuali, che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi (di cui: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr./tratt., € 1.701,00 fase dec.), oltre 15 % rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario Avv. Elena Andreoli.
Così è deciso in Pavia, lì 30 agosto 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti