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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4517 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AR Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3018/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
domiciliata in Salerno alla Via Carlo Caru C.F._1
degli avv.ti Nino Nigro e Stefania Bevilacqua che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Capaccio (SA) al Viale della lo studio dell'avv. Eraclite Mautone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, Parte_1 ha premesso che, con sentenza n. 2892/2017, il T la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
e ha disposto tra l'altro, in conformità all'accordo raggiunto dall CP_1 ento condiviso dei figli minori (03.02.2000), AR (09.08.2007) e Per_1
(12.05.2010) con residen alente presso di sè e con incontri Per_2
padre, nonchè l'obbligo a carico dell'ex marito di corrisponderle la somma mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli;
Al riguardo, la ricorrente ha richiesto una modifica delle suddette condizioni con la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato a sé delle figlie minori e un adeguamento della misura del mantenimento per le stesse in ragione delle loro accresciute esigenze, deducendo la mancanza del padre dalla vita dei figli dal febbraio 2023 e il completo disinteresse dallo stesso manifestato nei loro confronti sia affettivo che economico, non versando alcuna somma per il loro mantenimento, neanche per l'accudimento di AR, portatrice di handicap grave. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che ha Controparte_1 contestato quanto dedotto dall'ex moglie, precisando d empre presente per i figli e che i rapporti con gli stessi si sono interrotti a causa della condotta ostruzionistica della madre per il risentimento manifestato dalla stessa in seguito all'instaurazione della convivenza con la nuova compagna;
ha chiesto il rigetto della domanda, nonché una riduzione della misura del mantenimento in ragione delle proprie precarie condizioni economiche. Alle udienze del 24.09.2024 e del 22.10.2024, le parti sono comparse personalmente e, dopo avere ascoltato il figlio e la figlia minorenne Per_1
, il G.D. ha dottato i provvedimenti prov spletata l'istruttoria, la Per_2
a riservata al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre rilevare che, con ordinanza del 06.11.2024, il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo la possibilità per la madre di adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni scolastiche per le figlie minori, l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
la so € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuna) a titolo di mantenimento delle figlie minori AR e , ferma Per_2 restandola la contribuzione alle spese straordinarie e gli incontri tra il padre e presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. Per_2
i affidamento superesclusivo In via preliminare, occorre premettere che AR ha raggiunto la maggiore età e risulta agli atti l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a suo favore in ragione della sua disabilità; pertanto, occorre valutare la domanda unicamente con riferimento alla figlia minore . Per_2
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamen permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento super esclusivo del minore all'altro genitore. La mancata collaborazione con i servizi sociali e la mancata partecipazione a percorsi di supporto genitoriale, uniti a comportamenti che indicano trascuratezza e potenziale pericolo per il minore, possono giustificare la restrizione del diritto di visita e l'affidamento super esclusivo. In materia di affidamento dei figli minori, quindi, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Quanto al caso di specie, la ricorrente ha rappresentato la necessità dell'affido esclusivo rafforzato a sé della figlia, deducendo il totale disinteresse del padre a partire dal febbraio 2023 e le difficoltà di assumere le decisioni per le figlie, non avendo alcuna forma di comunicazione con l'ex marito;
in particolare, alla prima udienza di comparizione, sono state sentite le parti che hanno confermato le rispettive allegazioni, precisando di non avere alcun tipo di comunicazione nell'interesse delle figlie minori, avendo il resistente bloccato il numero dell'ex moglie sul proprio telefonino (cfr. dichiarazioni nei verbali di udienza). Inoltre, all'udienza del 24 settembre 2024, è stato altresì sentito che ha Per_1 dichiarato che il padre si è allontanato all'improvviso circa due che, in precedenza, ha sempre avuto un bel rapporto con loro ma che, in seguito ai suoi comportamenti, la situazione è cambiata, rappresentando il malessere provato da tutti i figli (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza) e, all'udienza del 22 ottobre 2024, è stata altresì sentita la figlia minore che ha confermato che il Per_2 padre non la cerca mai, di non avere alc con lui e di non volere rispristinare la frequentazione, manifestando tuttavia il malessere già rappresentato dal fratello atteso che, durante l'ascolto, ha iniziato a piangere (cfr. verbale di udienza). Tanto premesso, dalle reciproche allegazioni delle parti non emerge un sostanziale mutamento dei rapporti tra il padre e la figlia minore, nonostante alcuni incontri organizzati ai Servizi Sociali territorialmente competenti, né risulta il ripristino di una comunicazione costruttiva tra i genitori, necessario per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
tuttavia, deve rilevarsi che parte resistente ha partecipato ai percorsi disposti, sebbene all'esito del giudizio ancora abbia ascritto la responsabilità dell'allontanamento dei figli al comportamento ostruzionistico della ricorrente, non essendosi invece adeguatamente attivato personalmente per rispristinare i relativi rapporti (sintomatica è la mancata comparizione all'udienza dinanzi al GT per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di AR). Nondimeno, si evidenzia che il resistente non partecipa in alcun modo al mantenimento delle figlie, anch'esso rientrante tra i compiti di cura dei genitori;
al riguardo, nonostante le allegazioni in merito alla propria precaria situazione economica, non si riscontra neanche una minima contribuzione per far fronte alle spese necessarie alle loro esigenze, considerata tra l'altro la particolare condizione di salute di AR. Per tali ragioni, nel caso di specie, sussiste la necessità di attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della figlia potrebbero ulteriormente compromettere la sua crescita e la sua serenità. In definitiva, il Tribunale conferma l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Per_2
Manten figlie In merito a tale aspetto, occorre in primo lugo rilevare che è diventato Per_1 economicamente autosufficiente e, pertanto, nulla deve esser to per il suo mantenimento, come già disposto dal G.D. Inoltre, deve precisarsi che parte resistente ha richiesto la riduzione a € 200,00 della misura del mantenimento per le figlie, deducendo difficoltà economiche, il proprio stato di disoccupazione e la notevole sproporzione esistente tra le condizioni economiche-reddituali delle parti. A tal proposito, si evidenzia che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre considerare la mancanza di un mantenimento diretto delle figlie da parte del padre stante l'assenza di qualsivoglia rapporto;
inoltre, parte resistente non ha depositato tutta la documentazione richiesta al fine di valutare compiutamente la propria situazione economica, comportamento valutabile ex art. 473 bis.18 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la sola lettera di licenziamento risalente all'ottobre 2024. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e in mancanza di mutamenti della situazione esistente al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuna) a ti minori AR e , ferma Per_2 restandola la contribuzione alle spese straordinarie. Ulteriori domande Deve infine dichiararsi allo stato inammissibile la domanda di sequestro avanzata dalla ricorrente in quanto depositata successivamente alla riserva in decisione al Collegio della presente causa. 3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 2892/2017, dispone:
1. l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre;
Per_2
2. l'obbligo a carico di di corrisp o il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 ciasc elle figlie minori AR e
, ferma restandola la contribuzione alle spese straordinarie;
Per_2
− dichiara inammissibile la domanda di sequestro avanzata dalla ricorrente;
− condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1 spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa AR Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa AR Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 3018/2024 R.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
, nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 [...]
domiciliata in Salerno alla Via Carlo Caru C.F._1
degli avv.ti Nino Nigro e Stefania Bevilacqua che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Capaccio (SA) al Viale della lo studio dell'avv. Eraclite Mautone che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, Parte_1 ha premesso che, con sentenza n. 2892/2017, il T la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
e ha disposto tra l'altro, in conformità all'accordo raggiunto dall CP_1 ento condiviso dei figli minori (03.02.2000), AR (09.08.2007) e Per_1
(12.05.2010) con residen alente presso di sè e con incontri Per_2
padre, nonchè l'obbligo a carico dell'ex marito di corrisponderle la somma mensile di € 450,00 per il mantenimento dei figli;
Al riguardo, la ricorrente ha richiesto una modifica delle suddette condizioni con la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato a sé delle figlie minori e un adeguamento della misura del mantenimento per le stesse in ragione delle loro accresciute esigenze, deducendo la mancanza del padre dalla vita dei figli dal febbraio 2023 e il completo disinteresse dallo stesso manifestato nei loro confronti sia affettivo che economico, non versando alcuna somma per il loro mantenimento, neanche per l'accudimento di AR, portatrice di handicap grave. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che ha Controparte_1 contestato quanto dedotto dall'ex moglie, precisando d empre presente per i figli e che i rapporti con gli stessi si sono interrotti a causa della condotta ostruzionistica della madre per il risentimento manifestato dalla stessa in seguito all'instaurazione della convivenza con la nuova compagna;
ha chiesto il rigetto della domanda, nonché una riduzione della misura del mantenimento in ragione delle proprie precarie condizioni economiche. Alle udienze del 24.09.2024 e del 22.10.2024, le parti sono comparse personalmente e, dopo avere ascoltato il figlio e la figlia minorenne Per_1
, il G.D. ha dottato i provvedimenti prov spletata l'istruttoria, la Per_2
a riservata al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Al riguardo, il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006). Tanto premesso, occorre rilevare che, con ordinanza del 06.11.2024, il G.D. ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo la possibilità per la madre di adottare da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni scolastiche per le figlie minori, l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1
la so € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuna) a titolo di mantenimento delle figlie minori AR e , ferma Per_2 restandola la contribuzione alle spese straordinarie e gli incontri tra il padre e presso i Servizi Sociali territorialmente competenti. Per_2
i affidamento superesclusivo In via preliminare, occorre premettere che AR ha raggiunto la maggiore età e risulta agli atti l'apertura di un procedimento di amministrazione di sostegno a suo favore in ragione della sua disabilità; pertanto, occorre valutare la domanda unicamente con riferimento alla figlia minore . Per_2
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamen permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. . (vd. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/05/2024, n. 12474, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.”) In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Tuttavia, nelle ipotesi in cui un genitore dimostri grave disinteresse verso il figlio, comportamenti che possono mettere a rischio la sua sicurezza e salute, e inadempienze significative nei doveri genitoriali, il giudice può disporre l'affidamento super esclusivo del minore all'altro genitore. La mancata collaborazione con i servizi sociali e la mancata partecipazione a percorsi di supporto genitoriale, uniti a comportamenti che indicano trascuratezza e potenziale pericolo per il minore, possono giustificare la restrizione del diritto di visita e l'affidamento super esclusivo. In materia di affidamento dei figli minori, quindi, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Conseguenza di questa impostazione è che, nell'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), non occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. Quanto al caso di specie, la ricorrente ha rappresentato la necessità dell'affido esclusivo rafforzato a sé della figlia, deducendo il totale disinteresse del padre a partire dal febbraio 2023 e le difficoltà di assumere le decisioni per le figlie, non avendo alcuna forma di comunicazione con l'ex marito;
in particolare, alla prima udienza di comparizione, sono state sentite le parti che hanno confermato le rispettive allegazioni, precisando di non avere alcun tipo di comunicazione nell'interesse delle figlie minori, avendo il resistente bloccato il numero dell'ex moglie sul proprio telefonino (cfr. dichiarazioni nei verbali di udienza). Inoltre, all'udienza del 24 settembre 2024, è stato altresì sentito che ha Per_1 dichiarato che il padre si è allontanato all'improvviso circa due che, in precedenza, ha sempre avuto un bel rapporto con loro ma che, in seguito ai suoi comportamenti, la situazione è cambiata, rappresentando il malessere provato da tutti i figli (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza) e, all'udienza del 22 ottobre 2024, è stata altresì sentita la figlia minore che ha confermato che il Per_2 padre non la cerca mai, di non avere alc con lui e di non volere rispristinare la frequentazione, manifestando tuttavia il malessere già rappresentato dal fratello atteso che, durante l'ascolto, ha iniziato a piangere (cfr. verbale di udienza). Tanto premesso, dalle reciproche allegazioni delle parti non emerge un sostanziale mutamento dei rapporti tra il padre e la figlia minore, nonostante alcuni incontri organizzati ai Servizi Sociali territorialmente competenti, né risulta il ripristino di una comunicazione costruttiva tra i genitori, necessario per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
tuttavia, deve rilevarsi che parte resistente ha partecipato ai percorsi disposti, sebbene all'esito del giudizio ancora abbia ascritto la responsabilità dell'allontanamento dei figli al comportamento ostruzionistico della ricorrente, non essendosi invece adeguatamente attivato personalmente per rispristinare i relativi rapporti (sintomatica è la mancata comparizione all'udienza dinanzi al GT per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di AR). Nondimeno, si evidenzia che il resistente non partecipa in alcun modo al mantenimento delle figlie, anch'esso rientrante tra i compiti di cura dei genitori;
al riguardo, nonostante le allegazioni in merito alla propria precaria situazione economica, non si riscontra neanche una minima contribuzione per far fronte alle spese necessarie alle loro esigenze, considerata tra l'altro la particolare condizione di salute di AR. Per tali ragioni, nel caso di specie, sussiste la necessità di attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita della figlia potrebbero ulteriormente compromettere la sua crescita e la sua serenità. In definitiva, il Tribunale conferma l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Per_2
Manten figlie In merito a tale aspetto, occorre in primo lugo rilevare che è diventato Per_1 economicamente autosufficiente e, pertanto, nulla deve esser to per il suo mantenimento, come già disposto dal G.D. Inoltre, deve precisarsi che parte resistente ha richiesto la riduzione a € 200,00 della misura del mantenimento per le figlie, deducendo difficoltà economiche, il proprio stato di disoccupazione e la notevole sproporzione esistente tra le condizioni economiche-reddituali delle parti. A tal proposito, si evidenzia che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, occorre considerare la mancanza di un mantenimento diretto delle figlie da parte del padre stante l'assenza di qualsivoglia rapporto;
inoltre, parte resistente non ha depositato tutta la documentazione richiesta al fine di valutare compiutamente la propria situazione economica, comportamento valutabile ex art. 473 bis.18 c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente la sola lettera di licenziamento risalente all'ottobre 2024. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono e in mancanza di mutamenti della situazione esistente al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori, il Tribunale ritiene opportuno confermare quanto già statuito e disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma di € 400,00 (€ 200,00 Parte_1 ciascuna) a ti minori AR e , ferma Per_2 restandola la contribuzione alle spese straordinarie. Ulteriori domande Deve infine dichiararsi allo stato inammissibile la domanda di sequestro avanzata dalla ricorrente in quanto depositata successivamente alla riserva in decisione al Collegio della presente causa. 3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così dispone:
− accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 2892/2017, dispone:
1. l'affidamento superesclusivo della figlia minore alla madre;
Per_2
2. l'obbligo a carico di di corrisp o il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a la somma di € 400,00 (€ Parte_1
200,00 ciasc elle figlie minori AR e
, ferma restandola la contribuzione alle spese straordinarie;
Per_2
− dichiara inammissibile la domanda di sequestro avanzata dalla ricorrente;
− condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1 spese di lite liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa AR Bianchi