Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 2676
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Invalidità dell'intimazione per violazione art. 2495 c.c. e art. 36 D.P.R. 602/73

    La responsabilità dell'ex socio per i debiti tributari della società estinta è limitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, come previsto dall'art. 2495 c.c. e dall'art. 36, comma 3, D.P.R. 602/73. Le sanzioni non sono trasmissibili ai soci.

  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione per violazione art. 8 D.Lgs. 472/1997

    Le sanzioni amministrative tributarie sono intrasmissibili ai soci in applicazione dell'art. 8 D.Lgs. 472/1997, in virtù del principio della responsabilità personale. Le sanzioni sono esclusivamente a carico della persona giuridica estinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 2676
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2676
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo