Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2025, n. 9389
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Sentenza 10 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 13 marzo 2025, con il Consigliere relatore Cesare Trapuzzano. Le parti in causa sono una società fornitrice e un consumatore, il quale ha richiesto la risoluzione di un contratto di appalto per l'installazione di una termo-stufa a pellet, sostenendo l'inadempimento della fornitrice. La società, al contrario, ha contestato le pretese del consumatore, sostenendo che l'incidente fosse attribuibile a quest'ultimo e chiedendo il pagamento di un corrispettivo residuo.

Il giudice ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nella qualificazione del contratto come appalto anziché come vendita. La Corte ha sottolineato che, per stabilire la natura del contratto, è necessario valutare se l'attività lavorativa fosse prevalente rispetto alla fornitura del materiale. In questo caso, la fornitura della termo-stufa e degli accessori era centrale, mentre l'installazione era accessoria. Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia per una nuova valutazione, stabilendo principi di diritto chiari sulla distinzione tra compravendita e appalto.

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In tema di distinzione tra compravendita e appalto, quando le modifiche che il debitore è tenuto ad apportare a cose rientranti nella sua normale attività produttiva non siano accorgimenti secondari e marginali, ma tali da dar luogo ad un opus perfectum, si rientra nello schema dell'appalto; viceversa, si ricade in quello della vendita allorché le attività integrative (come l'installazione) siano strumentali alla fornitura della res e non diano luogo ad un'opera diversa, anche in ragione del rapporto tra il valore della cosa e le spese per tali attività.

Per distinguere tra compravendita e appalto, ove la prestazione del debitore consista sia in un dare che in un facere, occorre stabilire se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle specifiche esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2025, n. 9389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9389
    Data del deposito : 10 aprile 2025

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