Sentenza 31 luglio 2023
Massime • 1
La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel "quantum" e correlata al diritto di recesso, il quale, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l'inadempimento della controparte.
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Quesito con risposta a cura di Andrea Bonanno e Umberto De Rasis La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, in quanto fondata su fatto non imputabile ai contraenti, dà luogo solo agli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo divenute indebite le prestazioni rese. Essa non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, giacché ciò presuppone l'inadempimento. – Cass. II, 31 luglio 2023, n. 23209. La decisione scaturisce da un'articolata trattativa per una vendita immobiliare, in cui la stipulazione del preliminare viene accompagnata dalla dazione di una caparra, che culmina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/07/2023, n. 23209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23209 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
6 - L, 25/06/2018, n. 16611). Nella specie, la Corte d’Appello ha esplicitato la ratio decidendi, dando risposta, sia pure succintamente, alle questioni prospettate dagli appellanti, senza che rilevi il fatto che nell’argomentare si sia rifatta alla motivazione della statuizione impugnata, non profilandosi in tal caso alcuna nullità qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (Cass., Sez. 1, 26/05/2016, n. 10937). Pertanto, essendo la motivazione palesemente idonea a manifestare la ratio decidendi e non potendo dunque qualificarsi come meramente apparente e insuscettibile di essere giudicata al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U, 7/4/2014, n. 8053), la censura deve considerarsi infondata. 9. Il quinto motivo, prioritario da un punto di vista logico, è inammissibile. Come emerge dalla sentenza di primo grado, il giudice del Tribunale aveva dichiarato l’”infondatezza” della domanda di nullità in quanto “nuova rispetto alla domanda di risoluzione e tardivamente proposta solo con la memoria ex art. 183 cod. proc. civ.”, statuizione questa che, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stata impugnata. 10 di 17 Alla stregua di quanto detto, deve allora trovare applicazione il principio secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame (in tal senso, Cass., Sez. 2, 4/9/2020, n. 18486), derivando, peraltro, dalla mancata impugnazione di un capo della sentenza completamente autonomo, in quanto fondato su distinti presupposti di fatto e di diritto, e privo di qualsivoglia consequenzialità con le altre statuizioni contenute nella medesima pronuncia, la formazione della cosa giudicata del predetto (Cass., Sez. 2, 25/6/2020, n. 12649). 10. E’, invece, fondato il quarto motivo, con assorbimento delle restanti censure. Come si legge nella sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia, una volta affermata l’inammissibilità della domanda di nullità dei contratti preliminari, aveva dichiarato l’impossibilità della loro esecuzione in quanto, come asserito nella relativa pronuncia, i promittenti venditori avevano alienato l’immobile a terzi e i promissari acquirenti acquistato nel frattempo altro immobile, senza che tale statuizione fosse stata investita da specifico motivo di gravame, essendosi gli appellanti limitati a chiedere che venisse dichiarato che nulla era dovuto agli appellati e che venisse disposta la restituzione dell’importo da essi pagato. Ciò significa che, essendo anche tale statuizione parimenti passata in giudicato, la condanna dei ricorrenti al pagamento del doppio della caparra non può che reputarsi giuridicamente scorretta e affetta da intrinseca contraddittorietà. Sul punto, occorre prendere le mosse dalla norma in tema di caparra confirmatoria, la quale è contenuta nell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., a mente del quale «se la parte che ha dato la 11 di 17 caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra», e dal successivo terzo comma della predetta disposizione, il quale contempla il diverso caso in cui la parte non inadempiente preferisca domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, rispetto al quale è stabilito che il risarcimento del danno sia regolato dalle norme generali. Come sostenuto da questa Corte, «il diritto di recesso è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto)», sicché il recesso è legittimamente esercitato, in uno con la ritenzione della caparra, allorché sussista un inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 cod. civ. e gravemente colpevole, ossia un inadempimento imputabile ex artt. 1218 e 1256 cod. civ., venendo altrimenti meno il presupposto, sancito da quest’ultima norma, per l’insorgere dell’obbligo, in capo al debitore, del risarcimento del danno del quale la caparra costituisce liquidazione anticipata convenzionale e forfetaria (Cass., Sez. Un., 14/1/2009, n. 553). Ciò significa che, «nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione per inadempimento, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire quale di 12 di 17 essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio» (Cass., Sez. Un. 14/1/2009, n. 553). Il recesso e la risoluzione costituiscono, dunque, secondo quanto già affermato da questa Corte, due strumenti alternativi di tutela, modellati dal secondo e terzo comma dell’art. 1385 cod. civ., sicché, costituendo il recesso una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto presupponente l'inadempimento della controparte, le interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione, ma «tra l'incamerare la caparra (o il suo doppio), così ponendo fine alla vicenda negoziale, e l'instaurare un apposito giudizio per conseguire una più cospicua locupletazione, un più pingue risarcimento, una più congrua quantificazione di danni dei quali egli si riserva (fondatamente) di offrire la prova», sussistendo, perciò, la vera antinomia non tra risoluzione + risarcimento/ recesso + ritenzione della caparra, bensì tra azione di risarcimento ordinaria e domanda di ritenzione della caparra, stante l’assenza di autonoma rilevanza giuridica sostanziale delle problematiche afferenti ai rapporti tra le (sole) domande di risoluzione e di recesso (Cass., Sez. Un., 14/1/2009, n. 553). Alla stregua di ciò, si è, dunque, detto che una domanda (principale) di risoluzione contrattuale correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della caparra non è altro che una domanda di accertamento dell'avvenuto recesso, così come una domanda di risoluzione avanzata senza il corredo di una ulteriore richiesta risarcitoria, rapportata o meno all'entità della caparra, avrà il solo scopo di caducare in via giudiziale il contratto senza ulteriori conseguenze economiche per la parte inadempiente (si veda sul punto Cass., Sez. 3, 1/8/2022, n. 23820, che ha escluso, in tal caso, il vizio di ultrapetizione allorché, a fronte della domanda di risoluzione del contratto e conseguente restituzione dell’acconto 13 di 17 versato, si adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine), senza che, nel corso del giudizio, sia lecito introdurre complementari domande "risarcitorie" collegate (che risulterebbero del tutto nuove e pertanto inammissibili) (Cass., Sez. Un., 14/1/2009, n. 553). Per contro, è la finalità di liquidazione immediata, forfetaria, stragiudiziale, posta nell'interesse di entrambe le parti - in ciò sostanziandosi la pretesa della sola caparra – a venire irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire (e provare), poiché la semplificazione stragiudiziale del procedimento di ristoro conseguente alla sola ritenzione della caparra tramonta, inevitabilmente e definitivamente, al cospetto delle barriere processuali sorte per effetto di una domanda dalla natura strettamente risarcitoria, e perciò solo del tutto alternativa (Cass., Sez. Un., 14/1/2009, n. 553). Ne consegue che il creditore che abbia optato per il risarcimento integrale del danno non può, alla luce dei principi generali, modificare l’originaria pretesa, costituendo lo stesso, alla luce del disposto di cui al terzo comma dell’art. 1385 cod. civ., rimedio tutt’affatto alternativo rispetto alla richiesta della caparra confirmatoria e consentendosi, altrimenti, al creditore di riattivare il meccanismo legale di cui all'art. 1385, secondo comma, cod. civ. ormai definitivamente caducato per via delle preclusioni processuali definitivamente prodottesi a seguito della proposizione della domanda di risoluzione sic et simpliciter, così come, una volta che si sia avvalso del rimedio del recesso, non può richiedere la risoluzione giudiziale, giacché con tale trasformazione si 14 di 17 cercherebbe surrettiziamente di ampliare l'ambito risarcitorio in sede processuale, dopo aver incamerato la caparra, indirizzandolo verso una più pingue (ma ormai intempestiva) richiesta di risarcimento integrale (Cass., Sez. Un., 14/1/2009, n. 553). Il cosiddetto "recesso" del contraente non inadempiente è, infatti, pur sempre basato su di un inadempimento della controparte legittimante la risoluzione del contratto e tende, sia pure con particolari modalità, allo scioglimento del medesimo, mentre l'elemento caratterizzante l'esercizio della facoltà di recesso è dato dalla volontà, inequivocamente manifestata dall'adempiente, di contenere l'obbligazione risarcitoria dell'inadempiente nei limiti (della perdita della caparra data o) della restituzione, nel doppio, della caparra da lui ricevuta (Cass., Sez. 2, 1/3/1994, n. 2032, confermata da Cass., Sez. 2, 27/9/2017, n. 22657), restando rilevante, tanto in caso di recesso, quanto in quello di risoluzione per inadempimento, l’accertamento dell’inadempimento che giustifica lo scioglimento del rapporto e la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi, nell’un caso, entro i limiti della caparra e, nell’altro caso, secondo la sua entità integrale. Dalla risoluzione del contratto per inadempimento (anche stragiudiziale in seguito a recesso) va, invece, tenuta distinta la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex artt. 1256 e 1463 cod. civ., configurantesi allorché l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte diventi impossibile per fatto non imputabile al debitore, la quale comporta il venir meno della possibilità di conseguire la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto (Cass., Sez. 3, 29/3/2019, n. 8766) e incide, paralizzandola, sulla domanda di adempimento, determinando, nei contratti con prestazioni corrispettive, l’estinzione della relativa obbligazione e la risoluzione di diritto degli stessi ai sensi degli artt. 1463 e 1256, primo comma, cod. civ. (Cass., Sez. 2, 28/1/1995, n. 1037). 15 di 17 Risoluzione per inadempimento (anche nella forma stragiudiziale da recesso, come si è visto) e risoluzione per impossibilità sopravvenuta hanno, infatti, presupposti e natura diversi, atteso che la prima, avente carattere sanzionatorio, tende ad una pronuncia costitutiva ed è fondata sul comportamento doloso o colpevole di una parte (Cass., Sez. 3, 14/1/1992, n. 360), mentre la seconda tende ad una pronuncia di accertamento e si fonda su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti (Cass., Sez. 2, 14/2/1996, n. 1104; Cass., Sez. 3, 14/1/1992, n. 360 cit.; Cass., Sez. L, 17/4/1987, n. 3865). Così, è stato ritenuto che in caso di domanda di risoluzione per inadempimento, che non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 3 , Sentenza 2073/2018, n. 6866). E’ la non imputabilità al debitore dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione a comportare l’estinzione dell’obbligazione, mentre l’imputabilità determina la conversione dell'obbligazione di adempimento in quella di risarcimento del danno e, se costituisce l'oggetto di un contratto a prestazioni corrispettive, dà luogo, altresì, all'azione di risoluzione per inadempimento (Cass., Sez. 1, 22/12/1983, n. 7580). Ciò significa che, una volta affermata, come nella specie, l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del contratto, il relativo accertamento non può che assumere valore decisivo e assorbente di tutte le domande, costitutive e di condanna, proposte, determinando il superamento delle questioni di inadempimento colpevole poste da entrambe le parti al fine di domandare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, mentre residuano i soli obblighi restitutori generati dal venir meno del vincolo 16 di 17 contrattuale, essendo divenuta indebita la ritenzione delle prestazioni eseguite (vedi Cass., Sez. 2, 5/10/2020, n. 21262), con la conseguenza che, nel caso in cui vi sia stato versamento della caparra confirmatoria, la condanna non può che vertere sulla sola restituzione della stessa e non anche del suo doppio. E come già sostenuto da questa Corte, non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia ultra petita il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, cod. civ. (Cass., Sez. 2, 5/11/2009, n. 23490), ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio (Cass., Sez. 3, 19/3/2018, n. 6675), e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta sine titulo) e non del doppio di essa (Cass., Sez. 2, 15/6/2020, n. 11466; Cass., Sez. 2, 5/11/2009, n. 23490; Cass., Sez. 3, 19/3/2018, n. 6675). Alla stregua di tali principi, non può allora che ritenersi erroneo il ragionamento decisorio dei giudici d’appello, i quali, pur a fronte della pronuncia di risoluzione dei due contratti preliminari per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ormai passata in giudicato, hanno nondimeno confermato la statuizione di condanna dei promittenti venditori al pagamento del doppio della caparra, la quale, avendo natura risarcitoria sia pure limitata nel quantum, 17 di 17 postula, invece, l’accertamento dell’inadempimento della parte e, dunque, lo scioglimento del vincolo per motivi ad esso conseguenti. Deve perciò affermarsi il seguente principio di diritto: «La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite, ma non consente di condannare il debitore al pagamento del doppio della caparra, atteso che questa costituisce una forma risarcitoria limitata nel “quantum” e correlata al diritto di recesso, che, in quanto strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, presuppone l’inadempimento della controparte». 11. In conclusione, dichiarata l’infondatezza del primo motivo, l’inammissibilità del quinto e la fondatezza del quarto, con assorbimento dei restanti, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che, in diversa composizione, dovrà statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24/05/2023-13/7/2023