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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustachio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 343/2020 RG vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pafundi ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 283/2019 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la Controparte_1
opponendosi al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 685/2008 emesso dal Tribunale stesso in data 12.11.2008 - con il quale era stato ingiunto a il pagamento di Euro 9.399,61 oltre accessori, Controparte_1
a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di alcuni lavori di appalto-, per ottenere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna della controparte al risarcimento dei danni fissati come da penale in Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo.
Sosteneva che l'importo non era esigibile in virtù del disposto di cui all'art. 12 del contratto di appalto del 3.5.2006 e delle somme comunque già corrisposte;
evidenziava, inoltre, che la ditta appaltatrice aveva senza motivo sospeso i lavori, risultati eseguiti solo nella misura del 25% e mai più ripresi.
Si costituiva la chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Sosteneva che il II SAL, oggetto della fattura n. 2 del 5.2.2008 allegata in sede monitoria, era stato regolarmente sottoscritto dalle parti a seguito dell'esecuzione delle opere, tanto che il committente aveva versato un acconto di Euro 5.000,00; evidenziava, poi, che la sospensione dei lavori era dovuta esclusivamente al comportamento inadempiente del che si era sottratto al pagamento di quanto CP_1
dovuto.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di prova testimoniale.
2. Con sentenza n. 283/2019 pubblicata in data 28.3.2019, il Tribunale di Potenza: - revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarava la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della
[...]
- condannava al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della Parte_1
della somma di Euro 1.599,61 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
che il rapporto negoziale intercorso tra le parti non era contestato e risultava dal contratto di appalto del 3 maggio 2006 prodotto in atti;
era inoltre incontestato che l'appaltatrice non aveva Parte_1
ultimato i lavori che le erano stati affidati;
che la sospensione e la mancata ripresa dei lavori ad opera della società opposta non era giustificata e che andava senz'altro accolta la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, con conseguente diritto del committente al pagamento delle penali contrattuali;
che l'opposta aveva dedotto di essere stata costretta alla sospensione dei lavori per effetto del mancato integrale pagamento da parte del del cui si riferiva CP_1 Pt_2
la fattura n. 2 del 5 febbraio 2008, azionata in sede monitoria;
che quanto dedotto dall'opponente in ordine all'inesigibilità del pagamento della contestata fattura risultava corroborato dal chiaro tenore dell'art. 12 del contratto d'appalto datato 3.05.2006 e sottoscritto dalle parti, in forza del quale “...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”; in definitiva le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, avevano convenuto che il pagamento in acconto doveva essere effettuato dal committente soltanto previo raggiungimento della soglia di esecuzione di lavori per almeno euro 15.000,00;
che la società appaltatrice non poteva pretendere il pagamento del II SAL, fissato in euro 14.399,61, né porre tale asserito inadempimento a fondamento della sospensione dei lavori;
che l'esame del carteggio stragiudiziale intercorso tra le parti sembrava smentire la tesi per cui la sospensione era dovuta al mancato integrale pagamento del : con Pt_2
missiva del 28.03.2008, prodotta in allegato 11 al fascicolo di parte opponente, la
[...]
rappresentava che la sospensione dei lavori era dovuta alla necessità di Parte_1
“determinare in contraddittorio l'ulteriore quantità dei lavori da eseguire rispetto a quelli già realizzati e contabilizzati”; alcun riferimento era fatto al mancato integrale pagamento ad opera del committente del II SAL;
che l'asserita responsabilità del committente era dunque priva di qualsiasi riscontro e risultava in contrasto con quanto previsto all'art. 12 del contratto d'appalto;
che la sospensione non motivata dei lavori, la mancata ripresa successiva alla diffida ad adempiere del 12.09.2008, l'esecuzione di una percentuale minimale di opere, consentivano di ritenere integrato il grave inadempimento dell'odierna opposta con risoluzione del contratto di appalto a far data dalla notifica della diffida ad adempiere con avvertimento della risoluzione, ricevuta dalla in data Parte_1
25.09.2008;
che conseguiva il diritto del committente al pagamento delle penali contrattuali: il contratto d'appalto prevedeva, infatti, il pagamento a carico della società appaltatrice di una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fissato entro 720 giorni dalla data di consegna del 3 maggio 2006 (artt.10 e 11 del contratto);
che, sviluppando i calcoli dal 22 aprile 2008 (scadenza dei 720 giorni) al 25 settembre
2008 (risoluzione contrattuale), la penale contrattuale risultava pari ad euro 7.800,00
(euro 50 x 156 giorni);
che il venir meno del rapporto contrattuale comportava che l'opponente dovesse comunque restituire il valore delle opere fino a tale momento realizzate dall'appaltatrice: è pacifica sia l'esecuzione dei lavori relativi al secondo SAL, così come confermata dal direttore dei lavori, , escusso come teste Testimone_1
all'udienza del 25.05.2011 (cft: art. 1458 comma 1, parte prima, c.c.), sia l'interesse alla ricezione della prestazione da parte del committente, testimoniata dal versamento di un congruo anticipo;
che, sviluppando i calcoli, effettuata la compensazione tra le rispettive poste creditorie- debitorie, seguiva un credito in favore della società opposta pari ad euro 1.599,61 (euro
9.399.61 - euro 7.800,00);
che seguiva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
3. Con atto di citazione notificato in data 29.6.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 283/2019, al
[...]
fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Sosteneva, in particolare:
3.1. sulla dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto: che il giudice di prime cure aveva errato nel valutare le risultanze probatorie, erroneamente interpretando l'art. 12 del contratto di appalto ed omettendo la valutazione della prova testimoniale;
3.2. sulla sospensione dei lavori: che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato il contratto di appalto, non applicando il disposto del relativo art. 9;
3.3. sull'applicazione della penale a carico dell'appaltatore: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
4. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec in data 29.6.2020 presso il difensore di costituito in primo grado, Controparte_1
l'appellato non si costituiva. 5. All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il quale Controparte_1
non si è costituito, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec in data 29.6.2020 presso il difensore di Controparte_1
costituito in primo grado.
7. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, sostenendo che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze probatorie, erroneamente interpretando l'art. 12 del contratto di appalto -il quale prevedeva che “nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno pagati all'appaltatore acconti del corrispettivo d'appalto sulla base di stati di avanzamento lavori, da redigersi in contradittorio dal direttore dei lavori arch. e Testimone_1
dall'appaltatore, sottoscritti dalle parti in segno di presa visione ed accettazione delle opere eseguite”- ed omettendo la valutazione della prova testimoniale -dalla quale emergeva che il teste aveva confermato l'integrale esecuzione di tutte le Tes_1
opere facenti parte del II SAL-.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice in ragione della non motivata sospensione dei lavori e della mancata ripresa degli stessi successivamente alla diffida ad adempiere del
12.9.2009, nonché dell'esecuzione di una percentuale minimale di opere.
Ha spiegato il Tribunale: che, nella missiva del 28.3.2008, la Parte_1
aveva rappresentato di sospendere i lavori per la necessità di “determinare in contraddittorio l'ulteriore quantità dei lavori da eseguire rispetto a quelli già realizzati e contabilizzati”, senza alcun riferimento al mancato integrale pagamento del ad opera del committente, con la conseguenza che risultava smentita la tesi Pt_2
sostenuta in giudizio dall'appaltatrice opposta, secondo cui la predetta sarebbe stata costretta alla sospensione dei lavori per effetto del mancato integrale pagamento, da parte del committente, del cui si riferiva la fattura n. 2 del 5.2.2008, azionata in Pt_2
sede monitoria;
che risultava invece fondata la deduzione svolta dal committente opponente, secondo cui il credito azionato in sede monitoria -che trovava fondamento nel II SAL, recante l'importo di Euro 14.399,61- non era esigibile, in forza dell'art. 12 del contratto di appalto secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”, con la conseguenza che l'asserito inadempimento non poteva essere posto a fondamento della sospensione dei lavori.
Le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano smentite dalle critiche ad esse rivolte dall'appellante.
Ed infatti, se è vero che il comma 1 dell'art. 12 del contratto di appalto -evocato dall'appellante- prevede che “nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno pagati all'appaltatore acconti del corrispettivo d'appalto sulla base di stati di avanzamento lavori, da redigersi in contradittorio dal direttore dei lavori arch. e Testimone_1
dall'appaltatore, sottoscritti dalle parti in segno di presa visione ed accettazione delle opere eseguite”-, è anche vero che detta previsione contrattuale va letta unitamente a quella risultante dal secondo comma del citato art. 12 -richiamato dal Tribunale nell'impugnata sentenza- secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, abbiano convenuto che il pagamento in acconto dovesse essere effettuato dal committente soltanto previo raggiungimento della soglia di esecuzione di lavori per almeno Euro 15.000,00.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha omesso di tener conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese da , Testimone_1
il quale ha effettivamente confermato che la ditta appaltatrice ha provveduto ad eseguire tutti i lavori indicati nel II SAL.; infatti, il Tribunale, ritenendo pacifica sia l'esecuzione dei lavori relativi al II SAL, confermata dal direttore dei lavori,
, escusso come teste all'udienza del 25.05.2011, sia l'interesse alla Testimone_1
ricezione della prestazione da parte del committente, testimoniata dal versamento di un congruo anticipo di Euro 5.000,00, ha concluso che, nonostante il venir meno del rapporto contrattuale, il committente doveva comunque corrispondere alla ditta appaltatrice, in applicazione del disposto di cui all'art. 1458 comma 1, parte prima,
c.c., il valore delle opere realizzate, pari ad Euro 9.399,61.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto non giustificata la sospensione dei lavori, sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto di appalto, non applicando il disposto del relativo art. 9, in forza del quale “Nel caso il committente non provvedesse alla liquidazione dei rispettivi S.A.L. relativi ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati alla Direzione Lavori, l'appaltatore avrà titolo alla sospensione dei lavori”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, è evidente che la lettura congiunta del secondo comma dell'art. 9 del contratto di appalto -evocato dall'appellante- in forza del quale “Nel caso il committente non provvedesse alla liquidazione dei rispettivi S.A.L. relativi ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati alla Direzione Lavori, l'appaltatore avrà titolo alla sospensione dei lavori” e del secondo comma dell'art. 12 -richiamato nell'impugnata sentenza- secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”, induce a concludere che, in forza della pattuizioni intercorse tra le parti, la sospensione dei lavori potesse risultare giustificata nel sol caso di mancato pagamento, da parte del committente, di lavori già eseguiti, aventi un valore non inferiore ad Euro 15.000,00, mentre nel caso di specie l'importo del II SAL era pari a complessivi Euro 14.399,81.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha applicato la penale a carico dell'appaltatore, sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento dell'appaltatrice, seguiva il diritto del committente al pagamento della penale contrattuale, pattuita, ai sensi degli artt. 10 e
11 del contratto, in una somma pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fissato entro 720 giorni dalla data di consegna del 3 maggio 2006, così che la penale a carico della ditta appaltatrice doveva essere quantificata in Euro 7.800,00
(Euro 50,00 per 156 giorni ovverosia per il periodo compreso tra il 22 aprile 2008, data di scadenza dei 720 giorni, ed il 25 settembre 2008, data della risoluzione contrattuale).
Ed infatti, premesso che la declaratoria di risoluzione del contratto non esclude l'obbligo di pagamento della penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito, nel caso di specie l'art. 11 del contratto prevede l'obbligo dell'appaltatore di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore stesso e non risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante -secondo cui il ritardo maturato a causa della sospensione dei lavori non può essere addebitato all'appaltatore, stante la legittimità della sospensione-, considerato che, nel caso di specie, come innanzi già spiegato, la sospensione dei lavori non è risultata affatto giustificata.
Nessuna specifica doglianza è stata sollevata in ordine ai conteggi effettuati dal
Tribunale ai fini della quantificazione della penale.
Si deve pertanto concludere che correttamente il Tribunale, effettuando la compensazione tra le rispettive poste creditorie-debitorie, ha riconosciuto l'esistenza di un credito di Euro 1.599,61 in favore della società appaltatrice (Euro 9.399,61 meno
Euro 7.800,00).
8. Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 283/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 28.3.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del giorno 11.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- avv. Eustachio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 343/2020 RG vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pafundi ed elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 283/2019 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la Controparte_1
opponendosi al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 685/2008 emesso dal Tribunale stesso in data 12.11.2008 - con il quale era stato ingiunto a il pagamento di Euro 9.399,61 oltre accessori, Controparte_1
a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di alcuni lavori di appalto-, per ottenere la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore e la condanna della controparte al risarcimento dei danni fissati come da penale in Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo.
Sosteneva che l'importo non era esigibile in virtù del disposto di cui all'art. 12 del contratto di appalto del 3.5.2006 e delle somme comunque già corrisposte;
evidenziava, inoltre, che la ditta appaltatrice aveva senza motivo sospeso i lavori, risultati eseguiti solo nella misura del 25% e mai più ripresi.
Si costituiva la chiedendo il Parte_1
rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Sosteneva che il II SAL, oggetto della fattura n. 2 del 5.2.2008 allegata in sede monitoria, era stato regolarmente sottoscritto dalle parti a seguito dell'esecuzione delle opere, tanto che il committente aveva versato un acconto di Euro 5.000,00; evidenziava, poi, che la sospensione dei lavori era dovuta esclusivamente al comportamento inadempiente del che si era sottratto al pagamento di quanto CP_1
dovuto.
La causa veniva istruita con produzioni documentali ed espletamento di prova testimoniale.
2. Con sentenza n. 283/2019 pubblicata in data 28.3.2019, il Tribunale di Potenza: - revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarava la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti per grave inadempimento della
[...]
- condannava al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore della Parte_1
della somma di Euro 1.599,61 oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;
- compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale osservava:
che il rapporto negoziale intercorso tra le parti non era contestato e risultava dal contratto di appalto del 3 maggio 2006 prodotto in atti;
era inoltre incontestato che l'appaltatrice non aveva Parte_1
ultimato i lavori che le erano stati affidati;
che la sospensione e la mancata ripresa dei lavori ad opera della società opposta non era giustificata e che andava senz'altro accolta la domanda di parte opponente di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, con conseguente diritto del committente al pagamento delle penali contrattuali;
che l'opposta aveva dedotto di essere stata costretta alla sospensione dei lavori per effetto del mancato integrale pagamento da parte del del cui si riferiva CP_1 Pt_2
la fattura n. 2 del 5 febbraio 2008, azionata in sede monitoria;
che quanto dedotto dall'opponente in ordine all'inesigibilità del pagamento della contestata fattura risultava corroborato dal chiaro tenore dell'art. 12 del contratto d'appalto datato 3.05.2006 e sottoscritto dalle parti, in forza del quale “...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”; in definitiva le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, avevano convenuto che il pagamento in acconto doveva essere effettuato dal committente soltanto previo raggiungimento della soglia di esecuzione di lavori per almeno euro 15.000,00;
che la società appaltatrice non poteva pretendere il pagamento del II SAL, fissato in euro 14.399,61, né porre tale asserito inadempimento a fondamento della sospensione dei lavori;
che l'esame del carteggio stragiudiziale intercorso tra le parti sembrava smentire la tesi per cui la sospensione era dovuta al mancato integrale pagamento del : con Pt_2
missiva del 28.03.2008, prodotta in allegato 11 al fascicolo di parte opponente, la
[...]
rappresentava che la sospensione dei lavori era dovuta alla necessità di Parte_1
“determinare in contraddittorio l'ulteriore quantità dei lavori da eseguire rispetto a quelli già realizzati e contabilizzati”; alcun riferimento era fatto al mancato integrale pagamento ad opera del committente del II SAL;
che l'asserita responsabilità del committente era dunque priva di qualsiasi riscontro e risultava in contrasto con quanto previsto all'art. 12 del contratto d'appalto;
che la sospensione non motivata dei lavori, la mancata ripresa successiva alla diffida ad adempiere del 12.09.2008, l'esecuzione di una percentuale minimale di opere, consentivano di ritenere integrato il grave inadempimento dell'odierna opposta con risoluzione del contratto di appalto a far data dalla notifica della diffida ad adempiere con avvertimento della risoluzione, ricevuta dalla in data Parte_1
25.09.2008;
che conseguiva il diritto del committente al pagamento delle penali contrattuali: il contratto d'appalto prevedeva, infatti, il pagamento a carico della società appaltatrice di una penale pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fissato entro 720 giorni dalla data di consegna del 3 maggio 2006 (artt.10 e 11 del contratto);
che, sviluppando i calcoli dal 22 aprile 2008 (scadenza dei 720 giorni) al 25 settembre
2008 (risoluzione contrattuale), la penale contrattuale risultava pari ad euro 7.800,00
(euro 50 x 156 giorni);
che il venir meno del rapporto contrattuale comportava che l'opponente dovesse comunque restituire il valore delle opere fino a tale momento realizzate dall'appaltatrice: è pacifica sia l'esecuzione dei lavori relativi al secondo SAL, così come confermata dal direttore dei lavori, , escusso come teste Testimone_1
all'udienza del 25.05.2011 (cft: art. 1458 comma 1, parte prima, c.c.), sia l'interesse alla ricezione della prestazione da parte del committente, testimoniata dal versamento di un congruo anticipo;
che, sviluppando i calcoli, effettuata la compensazione tra le rispettive poste creditorie- debitorie, seguiva un credito in favore della società opposta pari ad euro 1.599,61 (euro
9.399.61 - euro 7.800,00);
che seguiva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della predetta somma in favore dell'opposta, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
3. Con atto di citazione notificato in data 29.6.2020, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 283/2019, al
[...]
fine di ottenere, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta da e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
Sosteneva, in particolare:
3.1. sulla dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto: che il giudice di prime cure aveva errato nel valutare le risultanze probatorie, erroneamente interpretando l'art. 12 del contratto di appalto ed omettendo la valutazione della prova testimoniale;
3.2. sulla sospensione dei lavori: che il giudice di prime cure aveva erroneamente interpretato il contratto di appalto, non applicando il disposto del relativo art. 9;
3.3. sull'applicazione della penale a carico dell'appaltatore: che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
4. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec in data 29.6.2020 presso il difensore di costituito in primo grado, Controparte_1
l'appellato non si costituiva. 5. All'udienza del 18.3.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il quale Controparte_1
non si è costituito, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in appello, eseguita a mezzo pec in data 29.6.2020 presso il difensore di Controparte_1
costituito in primo grado.
7. Nel merito, l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
7.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, sostenendo che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le risultanze probatorie, erroneamente interpretando l'art. 12 del contratto di appalto -il quale prevedeva che “nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno pagati all'appaltatore acconti del corrispettivo d'appalto sulla base di stati di avanzamento lavori, da redigersi in contradittorio dal direttore dei lavori arch. e Testimone_1
dall'appaltatore, sottoscritti dalle parti in segno di presa visione ed accettazione delle opere eseguite”- ed omettendo la valutazione della prova testimoniale -dalla quale emergeva che il teste aveva confermato l'integrale esecuzione di tutte le Tes_1
opere facenti parte del II SAL-.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice in ragione della non motivata sospensione dei lavori e della mancata ripresa degli stessi successivamente alla diffida ad adempiere del
12.9.2009, nonché dell'esecuzione di una percentuale minimale di opere.
Ha spiegato il Tribunale: che, nella missiva del 28.3.2008, la Parte_1
aveva rappresentato di sospendere i lavori per la necessità di “determinare in contraddittorio l'ulteriore quantità dei lavori da eseguire rispetto a quelli già realizzati e contabilizzati”, senza alcun riferimento al mancato integrale pagamento del ad opera del committente, con la conseguenza che risultava smentita la tesi Pt_2
sostenuta in giudizio dall'appaltatrice opposta, secondo cui la predetta sarebbe stata costretta alla sospensione dei lavori per effetto del mancato integrale pagamento, da parte del committente, del cui si riferiva la fattura n. 2 del 5.2.2008, azionata in Pt_2
sede monitoria;
che risultava invece fondata la deduzione svolta dal committente opponente, secondo cui il credito azionato in sede monitoria -che trovava fondamento nel II SAL, recante l'importo di Euro 14.399,61- non era esigibile, in forza dell'art. 12 del contratto di appalto secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”, con la conseguenza che l'asserito inadempimento non poteva essere posto a fondamento della sospensione dei lavori.
Le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale non risultano smentite dalle critiche ad esse rivolte dall'appellante.
Ed infatti, se è vero che il comma 1 dell'art. 12 del contratto di appalto -evocato dall'appellante- prevede che “nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno pagati all'appaltatore acconti del corrispettivo d'appalto sulla base di stati di avanzamento lavori, da redigersi in contradittorio dal direttore dei lavori arch. e Testimone_1
dall'appaltatore, sottoscritti dalle parti in segno di presa visione ed accettazione delle opere eseguite”-, è anche vero che detta previsione contrattuale va letta unitamente a quella risultante dal secondo comma del citato art. 12 -richiamato dal Tribunale nell'impugnata sentenza- secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”.
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto che le parti, nell'esercizio della loro libertà negoziale, abbiano convenuto che il pagamento in acconto dovesse essere effettuato dal committente soltanto previo raggiungimento della soglia di esecuzione di lavori per almeno Euro 15.000,00.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha omesso di tener conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese da , Testimone_1
il quale ha effettivamente confermato che la ditta appaltatrice ha provveduto ad eseguire tutti i lavori indicati nel II SAL.; infatti, il Tribunale, ritenendo pacifica sia l'esecuzione dei lavori relativi al II SAL, confermata dal direttore dei lavori,
, escusso come teste all'udienza del 25.05.2011, sia l'interesse alla Testimone_1
ricezione della prestazione da parte del committente, testimoniata dal versamento di un congruo anticipo di Euro 5.000,00, ha concluso che, nonostante il venir meno del rapporto contrattuale, il committente doveva comunque corrispondere alla ditta appaltatrice, in applicazione del disposto di cui all'art. 1458 comma 1, parte prima,
c.c., il valore delle opere realizzate, pari ad Euro 9.399,61.
7.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il Tribunale ha ritenuto non giustificata la sospensione dei lavori, sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente interpretato il contratto di appalto, non applicando il disposto del relativo art. 9, in forza del quale “Nel caso il committente non provvedesse alla liquidazione dei rispettivi S.A.L. relativi ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati alla Direzione Lavori, l'appaltatore avrà titolo alla sospensione dei lavori”.
Il motivo è infondato.
Ed infatti, è evidente che la lettura congiunta del secondo comma dell'art. 9 del contratto di appalto -evocato dall'appellante- in forza del quale “Nel caso il committente non provvedesse alla liquidazione dei rispettivi S.A.L. relativi ai lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati alla Direzione Lavori, l'appaltatore avrà titolo alla sospensione dei lavori” e del secondo comma dell'art. 12 -richiamato nell'impugnata sentenza- secondo cui “ ...I pagamenti in acconto saranno effettuati in base all'andamento dei lavori e con liquidazione dello stato d'avanzamento previa esecuzione dei lavori per l'importo di euro 15.000,00...”, induce a concludere che, in forza della pattuizioni intercorse tra le parti, la sospensione dei lavori potesse risultare giustificata nel sol caso di mancato pagamento, da parte del committente, di lavori già eseguiti, aventi un valore non inferiore ad Euro 15.000,00, mentre nel caso di specie l'importo del II SAL era pari a complessivi Euro 14.399,81.
7.3. Col terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione con la quale il
Tribunale ha applicato la penale a carico dell'appaltatore, sostenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto applicabile la penale contrattualmente prevista per il ritardo nella esecuzione dei lavori.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che alla declaratoria di risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento dell'appaltatrice, seguiva il diritto del committente al pagamento della penale contrattuale, pattuita, ai sensi degli artt. 10 e
11 del contratto, in una somma pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fissato entro 720 giorni dalla data di consegna del 3 maggio 2006, così che la penale a carico della ditta appaltatrice doveva essere quantificata in Euro 7.800,00
(Euro 50,00 per 156 giorni ovverosia per il periodo compreso tra il 22 aprile 2008, data di scadenza dei 720 giorni, ed il 25 settembre 2008, data della risoluzione contrattuale).
Ed infatti, premesso che la declaratoria di risoluzione del contratto non esclude l'obbligo di pagamento della penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito, nel caso di specie l'art. 11 del contratto prevede l'obbligo dell'appaltatore di pagamento della penale per ogni giorno di ritardo imputabile all'appaltatore stesso e non risulta condivisibile l'argomentazione svolta dall'appellante -secondo cui il ritardo maturato a causa della sospensione dei lavori non può essere addebitato all'appaltatore, stante la legittimità della sospensione-, considerato che, nel caso di specie, come innanzi già spiegato, la sospensione dei lavori non è risultata affatto giustificata.
Nessuna specifica doglianza è stata sollevata in ordine ai conteggi effettuati dal
Tribunale ai fini della quantificazione della penale.
Si deve pertanto concludere che correttamente il Tribunale, effettuando la compensazione tra le rispettive poste creditorie-debitorie, ha riconosciuto l'esistenza di un credito di Euro 1.599,61 in favore della società appaltatrice (Euro 9.399,61 meno
Euro 7.800,00).
8. Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 283/2019 emessa dal Tribunale di Potenza
e pubblicata in data 28.3.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla sulle spese;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del giorno 11.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria