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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 5/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 746/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Roberta SORGI per parte ricorrente e l'Avv. Delia CERNIGLIARO per l' CP_1
L'Avv. Sorgi chiede che la causa venga posta in decisione, l'Avv. Cernigliaro si associa.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle
Ore 11.15 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
746 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in SORGI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata forma esecutiva all'Avv.
______________________ presso lo studio della medesima, in Palermo, Piazza G.
______________________ per ___________________ Amendola 31;
______________________
______________________
- Ricorrente -
Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 5/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultima non soggetta al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80), a decorrere dall'epoca della visita di revisione
(28/06/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1
confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
18/01/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 5/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che
[...]
è affetta da “DM II tipo in terapia di associazione, complicato da piede di Charcot Pt_1
destro, nefropatia, retinopatia e neuropatia sensitiva distale, obesità centrale in dislipidemica con complicanze poliartrosiche, in complesso a moderata incidenza funzionale, ipertensione arteriosa con iperaldosteronismo, in trattamento farmacologico, meningioma frontale sinistro già trattato (nel maggio 2019) con radioterapia stereotassica in allegata encefalopatia vascolare sottocorticale, focalità
nodulari multiple epatiche di n.d.d., in corso di approfondimento diagnostico” e ha osservato che
“il soprastante quadro morboso incideva (ed incide tuttora) significativamente sulle condizioni clinico-funzionali complessive dell'interessata - soggetto oggi 57enne - e sulla sua capacità lavorativa
(abolendola) posto che il quadro morboso in diagnosi, valutato complessivamente (come riconosciuto in sede amm.va e a cura del C.T.U. nominato nella fase di A.T.P.) ne determina una permanente e totale inabilità lavorativa, pari al 100%. […]
Per quanto attiene la valutazione delle condizioni clinico-disfunzionali vincolanti dell'attrice ai fini dell'eventuale ricorrere di una condizione di dipendenza, in atto e fin dall'epoca dell'istanza,
tuttavia - dall'esito dell'accertamento condotto in complesso nel corso delle o. p. (tenuto conto della documentazione disponibile, in parte non coerente rispetto alle risultanze del presente accertamento)
- si è rilevato che l'attrice - sebbene portatrice di un quadro morboso complessivo causa di difficoltà e limitazioni - queste non sono risultate, fino ai ns. giorni, a tal punto gravi e vincolanti da impedirle l'autonoma deambulazione né l'espletamento dei comuni atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua: come è emerso nel corso dell'odierno esame personale, infatti, l'interessata resta autonoma, mantenendo ella la capacità di deambulare - seppure con appoggio - e di svestirsi e rivestirsi da sola (potendosi anche ritenere in grado di conseguire in autonomia ulteriori atti quotidiani della vita, nell'accezione comune dei termini nella corrente prassi medico-legale); ella è,
inoltre, risultata integra sotto l'aspetto psico-cognitivo ed in grado di autodeterminarsi.
Per quanto precede, quindi - in considerazione di quanto, in atto, accertato in complesso - si reputa NON fossero (né che siano oggi) presenti (dall'epoca della revisione per cui è causa ai ns. giorni) le condizioni richiamate dalle norme di riferimento (LL. 18/80 e 508/88) che potessero (o possano) giustificare il titolo al conferimento dell'indennità di accompagnamento a favore dell'attrice, in quanto nel corso dell'esame personale dell'interessata
(e avuto anche riguardo del complesso della documentazione disponibile) non è stata riscontrata la necessità di assistenza continua dell'attrice, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Conseguentemente vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_1
consulenze tecniche, già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)