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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25/2023 R.G. promossa
DA
) quale erede di Parte_1 C.F._1
, deceduta in Catania il 21.6.2017, rappresentato e Persona_1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FABIO GAETANO CAVALLARO
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. FRANCESCO VELARDI
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, quale erede unico testamentario della sig.ra Parte_1 Persona_1
– richiamato l'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e della relativa opposizione che ha condotto al riconoscimento, in capo alla de cuius, del requisito sanitario necessario ai fini della fruizione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/80 (che sarebbe spettata da gennaio 2016 fino al decesso avvenuto nel giugno 2017) – esponeva di aver adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare l' al CP_1
pagamento in proprio favore dei ratei per complessivi € 9260,66, oltre interessi come da conteggi allegati, con vittoria di spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 4485/2022 del 21.12.2022, il
Tribunale adito dava atto della cessazione della materia del contendere per intervenuta liquidazione della prestazione nei termini di legge ed esonerava parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
impugnava la sentenza con atto d'appello depositato il Parte_1
5.1.2023. L' si costituiva per resistere al gravame. CP_1
La causa era decisa all'udienza del 17.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante deduce che, a fronte della tardività del pagamento delle somme dovute dall' in forza della sentenza di accertamento dei requisiti CP_1
sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento in favore della de cuius, il ricorso da lui proposto l'8.10.2019 per ottenere la condanna dell'ente previdenziale alla corresponsione dei ratei in proprio favore era ammissibile e legittimo, essendo a quella data decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza emessa all'esito del giudizio di ATP (fase di opposizione). Il pagamento della prestazione assistenziale era avvenuto infatti solo in corso di causa, il 21.10.2019, come risultava dall'estratto conto aggiornato al 9.12.2019 depositato agli atti del fascicolo di I grado.
Deduce che il termine di legge concesso all' per la liquidazione della CP_1
prestazione non può che considerarsi perentorio e dunque non prorogabile discrezionalmente dall'ente previdenziale, il quale deve effettuare i controlli necessari ed erogare la prestazione entro e non oltre 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa.
Nessuna comunicazione di liquidazione era pervenuta all'appellante prima del deposito del ricorso.
Evidenzia inoltre che il pagamento era stato parziale, avendo l' CP_1
illegittimamente trattenuto in compensazione somme a dire dell'ente indebitamente pagate. Tuttavia la comunicazione di indebito del 7.11.2016 non era mai pervenuta alla destinataria, mentre la comunicazione di liquidazione trasmessa (forse con raccomandata) al suo erede era definitivamente viziata e inefficace e il credito prescritto, come denunciato con le note difensive del
24.10.2020.
Il decidente avrebbe dovuto quindi dichiarare cessata la materia del contendere in merito alla sola sorte pagata tardivamente dall' peraltro senza ratei CP_1
residui ed interessi, con conseguente ed inevitabile condanna dell' al CP_1
pagamento delle somme ulteriormente dovute e alle spese di giudizio, così come richiesto dal ricorrente nel giudizio di I grado.
2. L'appellante nello specifico censura la sentenza per la ritenuta violazione dell'art. 91 c.p.c. e per la carenza o contraddittorietà della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite, rilevando la violazione del principio della soccombenza virtuale. La dichiarazione di non ricovero della de cuius era nota all' per essere stata prodotta nel procedimento per ATP nel CP_1
quale l'ente era costituito. Nessuna specifica richiesta documentale poi aveva fatto l' in sede amministrativa ai fini di liquidare la prestazione. CP_1
3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo in stretta connessione tra loro.
Con la pec trasmessa il 3.9.2019 l' ha comunicato allo stesso difensore CP_1
che ha introdotto il presente giudizio – facendo seguito a precedente comunicazione del 25.7.2019, nella quale già l'ente aveva reso edotto il procuratore di avere proceduto alla liquidazione dei ratei di pensione spettanti all'erede tenendo conto del recupero dell'indebito già in corso sulla pensione versata alla de cuius e che pertanto la differenza tra quanto dovuto e l'indebito residuo di € 2507,00 sarebbe stato pagato il 20.8.2019 – che, a causa di un problema tecnico non addebitabile a negligenza dell'ufficio, il pagamento delle somme già liquidate non sarebbe potuto avvenire, come preannunciato, nel mese di agosto, ma sarebbe stato effettuato il 20 ottobre 2019, come poi puntualmente avvenuto.
Dell'analoga comunicazione datata 2.9.2019 e trasmessa dall CP_1
all'indirizzo dell'erede, l'appellante contesta la mancanza dell'avviso di ricevimento, senza tuttavia escludere che essa sia pervenuta a destinazione
(“trasmessa forse successivamente”) e anzi producendola egli stesso nel giudizio di primo grado.
Nonostante la comunicazione dell' - di avere già tempestivamente CP_1
proceduto alla liquidazione delle somme spettanti;
di essere in procinto del pagamento;
di doverlo procrastinare, rispetto alla data inizialmente indicata, al
20.10.2019 – l'appellante l'8 , anziché attendere la data comunicata Parte_2
dall'ente previdenziale, che sarebbe scaduta dodici giorni dopo, con condotta già stigmatizzata dal primo giudice, ha depositato il ricorso al fine di ottenere la condanna dell' al versamento delle somme e delle spese processuali. CP_1
Atteso l'avvenuto pagamento nella data preannunciata, però, correttamente il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, dando atto che l'importo dello stesso era satisfattivo della pretesa attorea, in ragione del recupero dell'indebito già gravante sui ratei di pensione corrisposti alla beneficiaria.
Il recupero delle somme indebitamente versate, comunicato alla de cuius e già parzialmente eseguito, dipendente dalla mancata comunicazione dei redditi goduti nell'anno 2014, non era stato precedentemente impugnato e l'erede, nel presente giudizio, non ha dato prova, pur essendone onerato (Cass. 2739/2016), dell'insussistenza dell'indebito, limitandosi a contestare l'omessa ricezione della comunicazione del 7.11.2016 e la prescrizione del diritto (infondata, atteso il termine decennale e comunque non riproposta in appello, così come non è stata riproposta l'eccezione di non compensabilità dei crediti, sollevata sull'errato presupposto della diversa natura degli stessi, entrambi invece relativi a prestazioni assistenziali).
4. L'interlocuzione in sede amministrativa tra l' e il difensore CP_1
dell'appellante, la tempestiva comunicazione dell'impedimento ad eseguire il pagamento nel mese di agosto e il suo rinvio al 21 ottobre - data che supera di appena due settimane il termine legale di 120 gg. previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
– oltre alla mancata trasmissione, all'ufficio amministrativo competente per il pagamento, delle informazioni concernenti i requisiti socio economici (nella specie la dichiarazione di mancato ricovero della de cuius) - non essendo sufficiente, per ritenere l'adempimento degli oneri di leale collaborazione a carico del beneficiario della prestazione (Cass. 22089/2021), che la stessa dichiarazione fosse stata depositata nel fascicolo del procedimento giudiziale per ATP – sono tutte circostanze valutabili al fine di escludere la responsabilità dell' per il CP_1
ritardo nell'erogazione della prestazione e conseguentemente la soccombenza virtuale dell'ente strumentale alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, va ulteriormente considerato che l'appellante è rimasto soccombente rispetto alle contestazioni da lui mosse in ordine alla correttezza dell'importo erogato e alla ripetibilità dell'indebito da parte dell' , per cui nemmeno può CP_1
ritenersi che lo stesso sia stato pienamente vittorioso, con conseguente impossibilità di compensare le spese.
5. Nonostante il rigetto dell'impugnazione, non può pronunciarsi condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, posto che già in primo grado, con statuizione non appellata dall' , è stata ritenuta la validità e CP_1
l'idoneità, ai fini dell'esonero, della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta nell'atto introduttivo sottoscritto dal solo difensore (e non anche personalmente dalla parte che ne assume la responsabilità). A norma dell'art 13 comma 1 quater del dpr n. 115/2002 va dichiarata la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.04.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese