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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12436/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AUGUSTO PAPERI 11 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI
LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
con sede legale a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, partita IVA CP_1
n. - in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento Con citazione notificata in data 11.2.2022 parte attrice ha dedotto:
1) Che: “il giorno 27.12.2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, mentre si trovava alla guida della vettura Renault Scenic tg CG279CK di proprietà dello stesso ed assicurata con la , polizza n. M12790409, su Via dei Controparte_3
Platini intento a svoltare su Via Dei Frassini, non si accorgeva della presenza del sig. che, nel mentre, attraversava le strisce Parte_1
pedonali, finendo così per investirlo”;
2) Che in ragione dell'urto l'attore era caduto a terra riportando delle lesioni per le quali si rendeva necessario nella stessa data del 27.12.2018 il ricovero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, ove veniva effettuata una prima diagnosi di “Trauma spalla sn
c”; trauma ginocchio sn, trauma emibacino sn, trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni”, e con prognosi di 7 gg;
3) Che: “il sig. tornava al ps dell'Ospedale Madre G. Vannini Parte_1
– Istituto Figlie di S. Camillo il giorno 28.12.2018 dove veniva dimesso con diagnosi “lombalgia traumatica (frattura completa apofisi trasverse di sinistra di L2 – L3 – L4 e verosimilmente L5) prognosi 30 gg”
4) Che in conseguenza del sinistro l'attore ha dovuto sottoporsi a: “cure mediche e ulteriori gg.80 di riposo come da referto di visite specialistiche ortopediche del 18/01/2019, del 15/02/2019, del 01/03/2019, del 09/09/2019 da parte del Dott. , RX rachide lombosacrale del Persona_1
05/09/2019, RX rachide lombosacrale del 12/02/2019, ETG spalla sn e ginocchio sn del 12/02/2019, certificato del 24/02/2020 (doc. 4 referti visite specialistiche), allegati alla presente, a seguito delle quali il Dott.
[...]
diagnosticava esiti invalidanti pari al: 1) 12% della totale per CP_4
invalidità permanente, oltre 2) inabilità temporanea totale pari al 100% per giorni 30 e 3) inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e temporanea relativa al 50% di gg 30”;
5) Di avere formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta allegando tutta la documentazione
Pers medica e il modello ottoscritto dal signor di essersi sottoposto CP_2
a visita medica da parte di un medico fiduciario della stessa compagnia, senza tuttavia ottenere alcuna offerta risarcitoria.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità solidale del Sig. e della Controparte_2 [...]
per i danni subiti dal Sig. in occasione del sinistro del CP_5 Parte_1
27.12.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig.
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_5
sono tenuti a risarcire in solido tra loro al Sig. tutti i danni subiti, Parte_1
come meglio specificati in narrativa, a causa del sinistro avvenuto il 27.12.2018 e, per
l'effetto, - condannare il Sig. e della in persona del Controparte_2 Controparte_5
legale rappresentante p.t., a risarcire al sig. il danno biologico e Parte_1
danno non patrimoniale così quantificati in € 42.770,99 o € €37.397,68 o, alternativamente € 34.711,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche all'esito dell'espletanda CTU medica sulla persona dell'attore, o in via subordinata anche equitativa ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
nonché b) il rimborso delle spese mediche anche future, o in quelle diverse che risulteranno in nel corso del giudizio, c) subordinatamente quelle diverse misure che verranno ritenute eque e di giustizia ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo . - Con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali”.
Si è costituita l'assicurazione convenuta deducendo – fra le altre cose e per quanto di interesse per il presente procedimento-:
i. La improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D. Lgs.
209/2005 in quanto “sprovvista dell'indicazione dei dati, delle modalità e delle generalità del sinistro per cui si procede, contenuti essenziali ed obbligatori ai sensi degli artt. 139, 141, 143, 145, 148 e 149 del D.lgs. 209/2005”;
ii. La improcedibilità della domanda per omessa indicazione nella missiva di costituzione in mora della dichiarazione ex art. 142, comma II, D. Lgs.
209/2005 sul diritto dell'istante di fruire di prestazioni a carico dell'assicuratore sociale, posto che: “la dichiarazione de qua ha natura costitutiva per il giudizio risarcitorio e la sua omissione è giuridicamente rilevante e ne cagiona l'improcedibilità (Tribunale di Torino, sent. dell'11/10/2007)”;
iii. La invalidità della documentazione medica prodotta da parte attrice (e segnatamente il verbale di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre
G. Vannini” di Roma, la cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini, il referto medico datato 5.9.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma e il referto medico datato 12.2.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma) poiché sprovvista dei requisiti essenziali prescritti ad substantiam dalla normativa e in particolare:“1. Intestazione o timbro del medico certificante;
2. Dati del medico certificatore: intestazione o timbro, comprensivi di indicazione del numero P.IVA e del numero di iscrizione all'albo;
3. Dati della struttura medica presso cui l'istante eseguiva
l'esame RX rachide lombo sacrale e luogo di redazione;
4. Firma leggibile del dichiarante”; iv. Il difetto di legittimazione passiva della società convenuta in quanto nella documentazione medica prodotta da parte attrice non è rinvenibile alcun riferimento ad eventuale responsabilità di terzi soggetti nella determinazione del sinistro, con conseguente richiesta di condanna dello stesso convenuto ex art. 96 c.p.c.;
v. nel merito, la insussistenza del nesso causale non avendo parte attrice:
“precisato con necessaria chiarezza le modalità in base alle quali sostiene essersi verificato il fatto, avendo omesso di fornire elementi sufficienti per chiarire l'accaduto nella successione progressiva delle fasi fisico/dinamiche culminate nell'asserito evento dannoso. Tale descrizione appare carente, pertanto, di ogni fondamento logico e giuridico e, comunque, da provare con dovizia di particolari, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.” nonché la non genuinità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore posto che: “dalla dichiarazione resa dal convenuto - sig. – all'accertatore della comparente Controparte_2
Compagnia, si evince una diversa collocazione temporale dell'assunto sinistro
e, in particolare, che quest'ultimo si verificava durante l'estate dell'anno
2017-2018, di prima mattina, alla via Togliatti, in Roma;
che l'investito non lamentava dolori;
non vi erano testimoni al momento dell'investimento”. vi. la corresponsabilità dell'istante ex art. 1227 c.c. e 2054 c.c. tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., con quella presunta del conducente (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. III Sentenza 09.06.2005 n. 12127
e Cass. Civ. sez.III Sentenza del 16/06/2003 n. 9620)”; vii. La infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto formulata in maniera generica e sproporzionata e non ancorata ad alcun parametro.
La comparsa così conclude: “1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge
990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per
i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs
n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , per le causali esposte al CP_5
paragrafo numero 4 della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico- legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag.
7-8 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. in via gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui al 2° co. degli artt..2054 e 1227 c.c., con tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
In via istruttoria:
1. autorizzare la comparente Compagnia a deferire interrogatorio formale al sig. , sulle circostanze articolate al capo Controparte_2
numero uno di cui alla pagina numero 14 del presente atto;
2. chiede l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini” di Roma, in formato integrale ex art. 213 cpc;
3. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S dell'Ospedale “Madre G. Vannini” di
Roma;
3. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute;
4. ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico CD) RX del rachide lombo sacrale di cui al referto medico del 05.09.2019 emesso dalla Clinica “Annunziatella” di Roma;
5. ordinare all'attore, ex art. 210
c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico
CD) RX del rachide lombo sacrale di cui al referto medico del 12.02.2019 emesso dalla
Clinica “Annunziatella” di Roma;
6. ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico CD) dell'ETG della spalla sx e dell'ETG del ginocchio sx di cui al referto medico del 12.02.2019 emesso dal “Centro di Diagnostica Specialistica” di Roma. Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito intenda ammettere la prova così come articolata da parte avversa, alla quale ci si oppone per avere parte attrice omesso l'indicazione dei testi
e per essere la stessa articolata su capi che esprimono valutazioni e non su circostanze direttamente riferibili dai testi, la comparente chiede essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati da parte attrice.
Con riserva di meglio precisare le proprie difese nonché meglio articolare i propri mezzi istruttori in conseguenza delle richieste avverse e all'atto del comportamento delle altre parti processuali entro i termini di cui all'art. 320 co. 4, c.p.c.”.
All'udienza del 20.10.2022, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
Nel corso del giudizio è stato escusso il testimone indicato da parte attrice.
Il testimone ha così risposto in ordine alle domande che gli sono state Tes_1
poste: 1) “Vero che il giorno 27/12/2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, il Sig. CP_2
, mentre si trovava alla guida della sua vettura Renault Scenic tg. CG279CK,
[...]
su Via dei Platani all'altezza dell'incrocio con Via dei Frassini, nello svoltare su Via dei Frassini urtava il Sig. che nel mentre, attraversava le strisce Parte_1
pedonali, finendo così per investirlo?” 2) “Vero che, a causa dell'(violento) urto, il
Sig. cadeva a terra riportando lesioni?” "ADR: “Conoscevo di vista Parte_1
l'attore già prima dell'incidente in quanto lui lavorava presso un'agenzia di assicurazioni su via dei Frassini mentre io abito 100 metri più avanti. “Ho assistito al sinistro. Mi trovavo su via dei Platani e mi stavo recando a casa a piedi e il si Pt_1
trovava davanti a me, anch'egli a piedi, a una ventina di metri di distanza. Mentre attraversava sulle strisce pedonali sempre su via dei Platani all'incrocio con via dei
Frassini una macchina ha svoltato a sinistra e l'ha investito. ADR: “E' stato investito più o meno al centro delle strisce ma non ricordo con esattezza il punto preciso. L'auto che l'ha investito era scura, mi sembra una Renault. All'interno della Renault c'era un ragazzo che si è fermato ed è sceso. ADR dopo essere stato investito, il è caduto Pt_1
a terra ed è rimasto lì. La macchina l'ha urtato sulla parte sinistra. Non posso essere più preciso perché era sera, forse le 20:30 o le 21:00. Io ho lasciato al il mio Pt_1
numero e poi sono andato via, non ho visto quindi né le autorità né i soccorsi.” “Non ricordo con precisione dove lamentasse dolore, comunque sulla parte sinistra del corpo.” “Non ricordo se sanguinasse. Non aveva tracce di sangue sul volto.”
“Successivamente sono stato contattato dal padre dell'attore che mi ha chiesto di scrivere una dichiarazione perché avevo assistito al fatto.” (cfr. verbale di udienza del
31.5.2023).
Nel corso del giudizio è stata svolta altresì consulenza tecnica sulla persona dell'attore e, all'esito dei suoi accertamenti, il consulente ha riferito con relazione scritta le cui conclusioni di seguito si riportano: “1) Il sig. in seguito Parte_1
ad incidente stradale del 27.12.2018, riportava trauma rachide lombare con fratture delle apofisi trasverse di sinistra L2-L3-L4 e trauma alla spalla sinistra” “2) Le lesioni hanno determinato un periodo di invalidità temporanea computabile in: Assoluta giorni 30; parziale al 75% giorni 30; parziale al 50% giorni 20” “Le lesioni in esito alle fratture trasverse di L2-L3-L4 e alla contusione della spalla sinistra in soggetto destrimane, costituiscono un danno biologico valutabile nella misura del 10% tenuto conto dei riferimenti percentuali secondo il barème edito dalla ed. ” “I CP_6 CP_7
postumi permanenti stabilizzati risultano non suscettibili di trattamenti migliorativi clinici e disfunzionali” “Non sussiste danno fisionomico” “I postumi rilevati non incidono sulla capacità lavorativa generica e specifica (assicuratore)” “Elenco spese prodotte: Ricevuta n° 61 del 24/02/2020 visita ortopedica Dott. € Persona_1
200,00. Fattura n° 1671/2018/18 del 31/12/20180 ortopedia Zimbile S.R.L busto lombogib work Gibaud € 73,80. Fattura n° 5002/2019 del 28/01/2019 Ospedale Madre esame radiografico colonna lombosacrale € 27.30. Fattura Persona_3
n°5003/2019 del 28/01/2019 Ospedale Madre anamnesi e Persona_3
valutazione € 22.91. Fattura n 113/2020 del 02/01/2020 fotocopia referto P S fotocopia
RX-RM-TC € 13.00. Fattura n 63553/2019 del 22/11/2019 copia RM-TC € 18.00.
Fattura n 38656/2023del 16/06/2023 copia RM-TC € 15.00. Totale spese: € 370,00
Stante la stabilizzazione clinica dei postumi sopra indicati, non si prevedono ulteriori spese mediche future” (cfr. ctu a firma dott. depositata il Persona_4
28.10.2023).
1. Sulle pregiudiziali eccezioni di improponibilità per violazione degli artt. 148
e 149 D. Lgs. 209/2005 e di improcedibilità per omessa dichiarazione di cui all'art. 142, comma II, D. Lgs. 209/2005
Si rammenta che ai sensi del comma II dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005 laddove il sinistro abbia determinato lesioni personali ovvero il decesso della persona sussiste l'obbligo della compagnia assicuratrice di formulare in favore del danneggiato (o degli aventi causa) una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di formulare l'offerta. In tal caso la richiesta di risarcimento deve essere formulata dal danneggiato, ovvero dagli aventi diritto, con le modalità di cui al comma I del medesimo articolo. La suddetta richiesta deve contenere: “l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Ai sensi poi del successivo comma V dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005: “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione delle stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Quanto, nello specifico, alla dichiarazione di cui all'art. 142 d. lgs. 209/2005 il comma
II del medesimo articolo prevede che prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione sia tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non abbia diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ciò posto, nella specie non risulta che a fronte della richiesta di risarcimento danni inviata dalla difesa dell'attore (cfr. raccomandata del giorno 11.6.2019 all. 6 all'atto di citazione) la compagnia assicuratrice odierna convenuta abbia richiesto al danneggiato le integrazioni prescritte dalla norma sopra citata – e ciò anche in termini di rilascio della dichiarazione ex art. 142 D. Lgs. 209/2005 - di tal che le doglianze di parte convenuta non possono trovare accoglimento.
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio
(la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n. 20802).
E, nella ipotesi in cui tale richiesta di integrazione documentale sia stata del tutto omessa: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n. 32919).
2. In ordine alla responsabilità ex art.2054 co.1 cc
In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro.
Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche:
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014,
n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1
(cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2019, n.17418).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n.
4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.
8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140).
Nella specie, sono rilevanti ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1) la prova orale col testimone assunta nel corso del giudizio ha consentito di provare il fatto storico dell'investimento dell'attore da parte di Controparte_2
nelle circostanze di tempo e nei luoghi indicati in citazione. Il testimone ha infatti reso dichiarazioni oltre che intrinsecamente coerenti, altresì conformi a quanto dichiarato per iscritto dallo stesso testimone a seguito dell'incidente di cui trattasi (cfr. all. 3 all'atto di citazione), avendo confermato in entrambe le occasioni la dinamica del sinistro, ossia che sia avvenuto intorno alle ore 20:30-
21:00 in Roma nella data del 27.12.2018 in prossimità dell'incrocio tra Via dei
Frassini e Via dei Platani e ad opera di una vettura Renault targata CG279CK
(riconducibile allo stesso;
Controparte_2
2) I verbali di Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, rispettivamente del 27.12.2017 e del 28.12.2018, da ritenersi validi in quanto muniti della sottoscrizione del medico curante, Dott. cfr. Persona_5
pagina 3 all.1 atto di citazione) nonché del timbro e della sottoscrizione del
Direttore sanitario il primo (cfr. pagina 1 all. 1 atto di citazione) e della sottoscrizione del medico curante, Dott. il secondo (cfr. Persona_6 pagina 2 all. 2 atto di citazione) e presentano riferimenti compatibili al sinistro di cui trattasi (cfr. all. 1 all'atto di citazione “ESAME OBIETTIVO trauma spalla sin., trauma ginocchio sin., trauma emibacino sin., trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni. GCS 15” e all. 2 all'atto di citazione “ESAME
OBIETTIVO (…) algia palpazione regione lombare con contrattura muscolare locale, no segni periferici”).
Parte attrice ha poi prodotto valida documentazione medica riconducibile ai medici accertatori – segnatamente i certificati medici rilasciati dal Dott.
del 18.1.2019, del 15.2.2019, del 1.3.2019, del 9.9.2019 e del Persona_1
24.2.2020 - e conforme alle lesioni denunciate (cfr. all. 4 all'atto di citazione) con la sola eccezione del referto del 12.2.2019 recante “ETG della spalla sinistra ETG del ginocchio sinistro” in quanto dichiarato espressamente non riconducibile alla “Clinica Annunziatella” da parte della stessa CP_8
struttura (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e privo di idonea intestazione.
3) Gli esiti della CTU espletata nel corso del presente giudizio hanno confermato, tenuto conto della documentazione medica prodotta da entrambe le parti e dell'esame effettuato sullo stesso danneggiato, la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attore al sinistro occorso il 27.12.2018 (cfr. elaborato peritale del
25.10.2023 a firma del dott. “Il sig. in seguito ad incidente Parte_1
stradale del 27.12.2018, riportava trauma rachide lombare con fratture delle apofisi trasverse di sinistra L2-L3-L4 e trauma alla spalla sinistra”);
Di contro, dalla documentazione prodotta da parte convenuta non emergono elementi dai quali poter desumere la estraneità del signor rispetto al sinistro di cui CP_2
trattasi, ovvero, alternativamente, che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno mediante la adozione di tutte le cautele esigibili in considerazione delle circostanze del caso concreto, di tal che la presunzione di responsabilità esclusiva in capo allo stesso conducente del mezzo non può ritenersi – nel caso di specie - superata. Non osta alla conclusione che precede la circostanza che il pedone non avrebbe riportato nessuna delle “lesioni osteo-tegumentarie” tipiche della fase di impatto al suolo su una superficie in asfalto, tenuto conto delle risultanze della CTU le quali hanno riconosciuto la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate anche sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice.
Non vale ad inficiare le conclusioni raggiunge neanche la circostanza per cui l'attore si sia limitato ad indicare nel verbale di pronto soccorso del 27.12.2018 di avere riportato lesioni a seguito di “sinistro stradale” senza ulteriori specificazioni, così escludendo – secondo la prospettazione di parte convenuta – la responsabilità di terzi soggetti.
Quanto alle dichiarazioni rese dal danneggiato nel referto di pronto soccorso si rammenta che le stesse per la giurisprudenza di legittimità hanno: “efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee
a fondare il convincimento di quest'ultimo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2024,
n. 20879).
E tuttavia nella specie le predette dichiarazioni – rese nella stessa data del 27.12.2018
e a breve distanza di tempo dal fatto denunciato - non si pongono in contraddizione con quanto riferito dall'attore nell'atto introduttivo a sostegno della propria domanda ma anzi confermano l'evento dannoso e il suo collegamento causale con le lesioni riportate, non potendosi al contempo imporre al danneggiato l'onere di allegare nel verbale di pronto soccorso in maniera puntuale tutte le circostanze relative al sinistro.
Anche le eccezioni relative ai presunti difetti formali della ulteriore documentazione medica allegata da parte attrice – segnatamente del referto medico del 12.2.2019 recante l'esame “RX rachide lombo-sacrale” e del 5.9.2018 entrambi rilasciati dalla
Casa di Cura “Clinica Annunziatella” - devono essere disattese, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa clinica in termini di effettiva esecuzione delle prestazioni in favore dell'attore e quindi della riconducibilità degli esami alla stessa struttura (cfr. all. 1 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte convenuta). In ogni caso, le difformità segnalate dal convenuto in ordine alla documentazione medica prodotta da parte attrice sono state tutte valutate dal ctu e riferite nella propria relazione e devono ritenersi superate dalle coerenti e logiche conclusioni cui lo stesso consulente è pervenuto.
Analogamente, non rileva ai fini della conclusione innanzi rassegnata la dichiarazione resa da alla propria compagnia assicuratrice (cfr. all. 3 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta) in quanto afferente circostanze – ossia un sinistro che si è verificato in estate e nelle prime ore del mattino e in danno di un soggetto non identificato della età presuntiva di 28/30 anni – che non trovano alcun collegamento con quello denunciato dall'odierno attore (all'epoca del sinistro di anni 18) e che devono quindi considerarsi relative a distinta fattispecie.
Peraltro, deve rimarcarsi che le dichiarazioni rese dal conducente sono in ogni caso prive di valore probatorio, provenendo dalla parte interessata e non avendo alcun valore confessorio.
3. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
a. Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di MI assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di MI senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di MI è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046; Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Nella specie, come innanzi riferito è stata disposta consulenza medico legale al fine di verificare la compromissione dell'integrità psicofisica permanente e temporanea subita dall'attore.
Il ctu ha restituito un elaborato scevro di vizi logici e metodologici e le conclusioni cui giunge meritano piena condivisione nella presente sede.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 128,07 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
3.842,10 per il periodo di invalidità temporanea totale, in euro 2.881,58 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 96,06 x 30 giorni) e in euro 1.280,70 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 64,03 x 20 giorni).
Per quanto concerne, invece il danno permanente all'integrità psicofisica subito dall'attore, questo va liquidato -tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro
(18 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (10%) - nella misura di euro 23.490,80 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Deve poi rilevarsi che non sono stati offerti elementi in fatto atti a consentire una personalizzazione del danno, tenuto conto del fatto che i patemi dedotti da parte attrice
-anche sotto il profilo del danno morale da reato- debbono stimarsi rientranti nella regolarità causale già tenuta in considerazione nelle tabelle romane impiegate e di cui si è detto.
Quanto al danno emergente derivante dalle spese mediche sostenute, questo può essere liquidato in euro 370,00, in conformità a quanto ritenuto congruo e necessario dal ctu.
Sulla complessiva somma di euro 31.495,18 vanno poi riconosciuti interessi compensativi e rivalutazione monetaria (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021,
n.39376).
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro occorso il 27.12.2018 in cui è stato investito l'attore e meglio descritto in motivazione è integralmente addebitabile alla responsabilità di Controparte_2
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in euro 31.495,18 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della domanda al saldo come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice (da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario) che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché rimborso spese vive euro 545,00;
PONE in via definitiva a carico delle convenute in solido le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 02.01.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12436/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
AUGUSTO PAPERI 11 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. PIERSIMONI
LUIGI giusta procura in atti.
ATTORE
CONTRO
con sede legale a Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, partita IVA CP_1
n. - in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Dei fatti storico e processuali posti a fondamento del presente procedimento Con citazione notificata in data 11.2.2022 parte attrice ha dedotto:
1) Che: “il giorno 27.12.2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, mentre si trovava alla guida della vettura Renault Scenic tg CG279CK di proprietà dello stesso ed assicurata con la , polizza n. M12790409, su Via dei Controparte_3
Platini intento a svoltare su Via Dei Frassini, non si accorgeva della presenza del sig. che, nel mentre, attraversava le strisce Parte_1
pedonali, finendo così per investirlo”;
2) Che in ragione dell'urto l'attore era caduto a terra riportando delle lesioni per le quali si rendeva necessario nella stessa data del 27.12.2018 il ricovero presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, ove veniva effettuata una prima diagnosi di “Trauma spalla sn
c”; trauma ginocchio sn, trauma emibacino sn, trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni”, e con prognosi di 7 gg;
3) Che: “il sig. tornava al ps dell'Ospedale Madre G. Vannini Parte_1
– Istituto Figlie di S. Camillo il giorno 28.12.2018 dove veniva dimesso con diagnosi “lombalgia traumatica (frattura completa apofisi trasverse di sinistra di L2 – L3 – L4 e verosimilmente L5) prognosi 30 gg”
4) Che in conseguenza del sinistro l'attore ha dovuto sottoporsi a: “cure mediche e ulteriori gg.80 di riposo come da referto di visite specialistiche ortopediche del 18/01/2019, del 15/02/2019, del 01/03/2019, del 09/09/2019 da parte del Dott. , RX rachide lombosacrale del Persona_1
05/09/2019, RX rachide lombosacrale del 12/02/2019, ETG spalla sn e ginocchio sn del 12/02/2019, certificato del 24/02/2020 (doc. 4 referti visite specialistiche), allegati alla presente, a seguito delle quali il Dott.
[...]
diagnosticava esiti invalidanti pari al: 1) 12% della totale per CP_4
invalidità permanente, oltre 2) inabilità temporanea totale pari al 100% per giorni 30 e 3) inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30 e temporanea relativa al 50% di gg 30”;
5) Di avere formulato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta allegando tutta la documentazione
Pers medica e il modello ottoscritto dal signor di essersi sottoposto CP_2
a visita medica da parte di un medico fiduciario della stessa compagnia, senza tuttavia ottenere alcuna offerta risarcitoria.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità solidale del Sig. e della Controparte_2 [...]
per i danni subiti dal Sig. in occasione del sinistro del CP_5 Parte_1
27.12.2018 per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il Sig.
e della in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_5
sono tenuti a risarcire in solido tra loro al Sig. tutti i danni subiti, Parte_1
come meglio specificati in narrativa, a causa del sinistro avvenuto il 27.12.2018 e, per
l'effetto, - condannare il Sig. e della in persona del Controparte_2 Controparte_5
legale rappresentante p.t., a risarcire al sig. il danno biologico e Parte_1
danno non patrimoniale così quantificati in € 42.770,99 o € €37.397,68 o, alternativamente € 34.711,03 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da liquidarsi dalla data del sinistro al soddisfo, o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche all'esito dell'espletanda CTU medica sulla persona dell'attore, o in via subordinata anche equitativa ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
nonché b) il rimborso delle spese mediche anche future, o in quelle diverse che risulteranno in nel corso del giudizio, c) subordinatamente quelle diverse misure che verranno ritenute eque e di giustizia ex art 1226 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo . - Con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali”.
Si è costituita l'assicurazione convenuta deducendo – fra le altre cose e per quanto di interesse per il presente procedimento-:
i. La improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 149 D. Lgs.
209/2005 in quanto “sprovvista dell'indicazione dei dati, delle modalità e delle generalità del sinistro per cui si procede, contenuti essenziali ed obbligatori ai sensi degli artt. 139, 141, 143, 145, 148 e 149 del D.lgs. 209/2005”;
ii. La improcedibilità della domanda per omessa indicazione nella missiva di costituzione in mora della dichiarazione ex art. 142, comma II, D. Lgs.
209/2005 sul diritto dell'istante di fruire di prestazioni a carico dell'assicuratore sociale, posto che: “la dichiarazione de qua ha natura costitutiva per il giudizio risarcitorio e la sua omissione è giuridicamente rilevante e ne cagiona l'improcedibilità (Tribunale di Torino, sent. dell'11/10/2007)”;
iii. La invalidità della documentazione medica prodotta da parte attrice (e segnatamente il verbale di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre
G. Vannini” di Roma, la cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini, il referto medico datato 5.9.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma e il referto medico datato 12.2.2019 della
“Clinica Annunziatella” di Roma) poiché sprovvista dei requisiti essenziali prescritti ad substantiam dalla normativa e in particolare:“1. Intestazione o timbro del medico certificante;
2. Dati del medico certificatore: intestazione o timbro, comprensivi di indicazione del numero P.IVA e del numero di iscrizione all'albo;
3. Dati della struttura medica presso cui l'istante eseguiva
l'esame RX rachide lombo sacrale e luogo di redazione;
4. Firma leggibile del dichiarante”; iv. Il difetto di legittimazione passiva della società convenuta in quanto nella documentazione medica prodotta da parte attrice non è rinvenibile alcun riferimento ad eventuale responsabilità di terzi soggetti nella determinazione del sinistro, con conseguente richiesta di condanna dello stesso convenuto ex art. 96 c.p.c.;
v. nel merito, la insussistenza del nesso causale non avendo parte attrice:
“precisato con necessaria chiarezza le modalità in base alle quali sostiene essersi verificato il fatto, avendo omesso di fornire elementi sufficienti per chiarire l'accaduto nella successione progressiva delle fasi fisico/dinamiche culminate nell'asserito evento dannoso. Tale descrizione appare carente, pertanto, di ogni fondamento logico e giuridico e, comunque, da provare con dovizia di particolari, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.” nonché la non genuinità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore posto che: “dalla dichiarazione resa dal convenuto - sig. – all'accertatore della comparente Controparte_2
Compagnia, si evince una diversa collocazione temporale dell'assunto sinistro
e, in particolare, che quest'ultimo si verificava durante l'estate dell'anno
2017-2018, di prima mattina, alla via Togliatti, in Roma;
che l'investito non lamentava dolori;
non vi erano testimoni al momento dell'investimento”. vi. la corresponsabilità dell'istante ex art. 1227 c.c. e 2054 c.c. tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui: “il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la sua colpa concorre, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., con quella presunta del conducente (cfr. in tal senso Cass. Civ. sez. III Sentenza 09.06.2005 n. 12127
e Cass. Civ. sez.III Sentenza del 16/06/2003 n. 9620)”; vii. La infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto formulata in maniera generica e sproporzionata e non ancorata ad alcun parametro.
La comparsa così conclude: “1. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi della L. 57/2001 e dell'art. 22 della legge
990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148, 149 D.Lgs 209/2005, per
i motivi esposti nel corpo del presente atto;
2. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e improcedibile ai sensi dell'art.142 comma 2 D.Lgs
n.209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , per le causali esposte al CP_5
paragrafo numero 4 della presente comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. qualora su richiesta di parte attrice venga disposta CTU medico- legale sulla persona dell'istante, richiede sottoporsi al nominando consulente tutti i quesiti di cui ai capi A)-D), pag.
7-8 del corpo del presente atto;
7. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
8. in via gradata, e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di cui al 2° co. degli artt..2054 e 1227 c.c., con tutte le conseguenze di legge in ordine alla decurtazione degli importi pretesi ed al regime delle spese processuali;
In via istruttoria:
1. autorizzare la comparente Compagnia a deferire interrogatorio formale al sig. , sulle circostanze articolate al capo Controparte_2
numero uno di cui alla pagina numero 14 del presente atto;
2. chiede l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. n. 2018044545 del P.S. dell'Ospedale “Madre G. Vannini” di Roma, in formato integrale ex art. 213 cpc;
3. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica-verbale di P.S. n. 2018044616 del P.S dell'Ospedale “Madre G. Vannini” di
Roma;
3. ordinare all'attore ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il pagamento delle prestazioni mediche ricevute;
4. ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico CD) RX del rachide lombo sacrale di cui al referto medico del 05.09.2019 emesso dalla Clinica “Annunziatella” di Roma;
5. ordinare all'attore, ex art. 210
c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico
CD) RX del rachide lombo sacrale di cui al referto medico del 12.02.2019 emesso dalla
Clinica “Annunziatella” di Roma;
6. ordinare all'attore, ex art. 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli esami strumentali (lastre e/o supporto informatico CD) dell'ETG della spalla sx e dell'ETG del ginocchio sx di cui al referto medico del 12.02.2019 emesso dal “Centro di Diagnostica Specialistica” di Roma. Nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice adito intenda ammettere la prova così come articolata da parte avversa, alla quale ci si oppone per avere parte attrice omesso l'indicazione dei testi
e per essere la stessa articolata su capi che esprimono valutazioni e non su circostanze direttamente riferibili dai testi, la comparente chiede essere ammessa alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi che verranno indicati da parte attrice.
Con riserva di meglio precisare le proprie difese nonché meglio articolare i propri mezzi istruttori in conseguenza delle richieste avverse e all'atto del comportamento delle altre parti processuali entro i termini di cui all'art. 320 co. 4, c.p.c.”.
All'udienza del 20.10.2022, tenutasi nelle forme della c.d. trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
Nel corso del giudizio è stato escusso il testimone indicato da parte attrice.
Il testimone ha così risposto in ordine alle domande che gli sono state Tes_1
poste: 1) “Vero che il giorno 27/12/2018, alle ore 21.00 circa, in Roma, il Sig. CP_2
, mentre si trovava alla guida della sua vettura Renault Scenic tg. CG279CK,
[...]
su Via dei Platani all'altezza dell'incrocio con Via dei Frassini, nello svoltare su Via dei Frassini urtava il Sig. che nel mentre, attraversava le strisce Parte_1
pedonali, finendo così per investirlo?” 2) “Vero che, a causa dell'(violento) urto, il
Sig. cadeva a terra riportando lesioni?” "ADR: “Conoscevo di vista Parte_1
l'attore già prima dell'incidente in quanto lui lavorava presso un'agenzia di assicurazioni su via dei Frassini mentre io abito 100 metri più avanti. “Ho assistito al sinistro. Mi trovavo su via dei Platani e mi stavo recando a casa a piedi e il si Pt_1
trovava davanti a me, anch'egli a piedi, a una ventina di metri di distanza. Mentre attraversava sulle strisce pedonali sempre su via dei Platani all'incrocio con via dei
Frassini una macchina ha svoltato a sinistra e l'ha investito. ADR: “E' stato investito più o meno al centro delle strisce ma non ricordo con esattezza il punto preciso. L'auto che l'ha investito era scura, mi sembra una Renault. All'interno della Renault c'era un ragazzo che si è fermato ed è sceso. ADR dopo essere stato investito, il è caduto Pt_1
a terra ed è rimasto lì. La macchina l'ha urtato sulla parte sinistra. Non posso essere più preciso perché era sera, forse le 20:30 o le 21:00. Io ho lasciato al il mio Pt_1
numero e poi sono andato via, non ho visto quindi né le autorità né i soccorsi.” “Non ricordo con precisione dove lamentasse dolore, comunque sulla parte sinistra del corpo.” “Non ricordo se sanguinasse. Non aveva tracce di sangue sul volto.”
“Successivamente sono stato contattato dal padre dell'attore che mi ha chiesto di scrivere una dichiarazione perché avevo assistito al fatto.” (cfr. verbale di udienza del
31.5.2023).
Nel corso del giudizio è stata svolta altresì consulenza tecnica sulla persona dell'attore e, all'esito dei suoi accertamenti, il consulente ha riferito con relazione scritta le cui conclusioni di seguito si riportano: “1) Il sig. in seguito Parte_1
ad incidente stradale del 27.12.2018, riportava trauma rachide lombare con fratture delle apofisi trasverse di sinistra L2-L3-L4 e trauma alla spalla sinistra” “2) Le lesioni hanno determinato un periodo di invalidità temporanea computabile in: Assoluta giorni 30; parziale al 75% giorni 30; parziale al 50% giorni 20” “Le lesioni in esito alle fratture trasverse di L2-L3-L4 e alla contusione della spalla sinistra in soggetto destrimane, costituiscono un danno biologico valutabile nella misura del 10% tenuto conto dei riferimenti percentuali secondo il barème edito dalla ed. ” “I CP_6 CP_7
postumi permanenti stabilizzati risultano non suscettibili di trattamenti migliorativi clinici e disfunzionali” “Non sussiste danno fisionomico” “I postumi rilevati non incidono sulla capacità lavorativa generica e specifica (assicuratore)” “Elenco spese prodotte: Ricevuta n° 61 del 24/02/2020 visita ortopedica Dott. € Persona_1
200,00. Fattura n° 1671/2018/18 del 31/12/20180 ortopedia Zimbile S.R.L busto lombogib work Gibaud € 73,80. Fattura n° 5002/2019 del 28/01/2019 Ospedale Madre esame radiografico colonna lombosacrale € 27.30. Fattura Persona_3
n°5003/2019 del 28/01/2019 Ospedale Madre anamnesi e Persona_3
valutazione € 22.91. Fattura n 113/2020 del 02/01/2020 fotocopia referto P S fotocopia
RX-RM-TC € 13.00. Fattura n 63553/2019 del 22/11/2019 copia RM-TC € 18.00.
Fattura n 38656/2023del 16/06/2023 copia RM-TC € 15.00. Totale spese: € 370,00
Stante la stabilizzazione clinica dei postumi sopra indicati, non si prevedono ulteriori spese mediche future” (cfr. ctu a firma dott. depositata il Persona_4
28.10.2023).
1. Sulle pregiudiziali eccezioni di improponibilità per violazione degli artt. 148
e 149 D. Lgs. 209/2005 e di improcedibilità per omessa dichiarazione di cui all'art. 142, comma II, D. Lgs. 209/2005
Si rammenta che ai sensi del comma II dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005 laddove il sinistro abbia determinato lesioni personali ovvero il decesso della persona sussiste l'obbligo della compagnia assicuratrice di formulare in favore del danneggiato (o degli aventi causa) una congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di formulare l'offerta. In tal caso la richiesta di risarcimento deve essere formulata dal danneggiato, ovvero dagli aventi diritto, con le modalità di cui al comma I del medesimo articolo. La suddetta richiesta deve contenere: “l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Ai sensi poi del successivo comma V dell'art. 148 D. Lgs. 209/2005: “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione delle stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Quanto, nello specifico, alla dichiarazione di cui all'art. 142 d. lgs. 209/2005 il comma
II del medesimo articolo prevede che prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione sia tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non abbia diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ciò posto, nella specie non risulta che a fronte della richiesta di risarcimento danni inviata dalla difesa dell'attore (cfr. raccomandata del giorno 11.6.2019 all. 6 all'atto di citazione) la compagnia assicuratrice odierna convenuta abbia richiesto al danneggiato le integrazioni prescritte dalla norma sopra citata – e ciò anche in termini di rilascio della dichiarazione ex art. 142 D. Lgs. 209/2005 - di tal che le doglianze di parte convenuta non possono trovare accoglimento.
Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.
è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio
(la persistente proponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta)” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n. 20802).
E, nella ipotesi in cui tale richiesta di integrazione documentale sia stata del tutto omessa: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata” (cfr. Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n. 32919).
2. In ordine alla responsabilità ex art.2054 co.1 cc
In punto di diritto occorre rammentare che l'art. 2054 c.c. prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Gli articoli 190 e 191 del C.d.S. completando poi il quadro normativo ponendo poi specifici doveri di condotta in capo sia al pedone, che al conducente, doveri che fungono da parametri cui ancorare la valutazione del loro comportamento. Da tali elementi normativi discende che la presunzione di responsabilità posta a carico del danneggiante non esclude anche l'indagine circa l'eventuale concorso di colpa del danneggiato, tanto da giungere in alcuni casi ad una graduazione della colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e all'esclusione della colpa del conducente ove la condotta dell'investito sia l'unico fattore causativo del sinistro.
Tale impostazione è quella propria anche della giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come: “in materia di responsabilità civile derivante da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 c.c., comma 1, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente" (cfr. la più recente: Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019, n.2241, ma in termini anche:
Cassazione civile sez. III, 05/03/2013, n.5399; Cassazione civile sez. III, 18/11/2014,
n.24472). E quindi: “nell'investimento di un pedone, tutti gli orientamenti sopra richiamati, pur prevedendo la possibile applicazione dell'art. 1227 c.c. nonostante la presunzione di colpa del conducente del veicolo sancita dall'art. 2054 c.c., comma 1
(cfr. Cass. 24204/2014), postulano che la decisione sia fondata su un attento esame della condotta delle parti coinvolte, accompagnato da un bilanciamento delle responsabilità a ciascuna ascrivibile, anche alla luce della diversa ed impari potenzialità offensiva dei comportamenti tenuti” (Cassazione civile sez. III,
28/06/2019, n.17418).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (Cass., sez. 6 - 3, 22/02/2017, n.
4551). Al riguardo, deve sottolinearsi come l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.
8663; Cass., sez. 3, 28/03/2022, n. 9856)” (Cassazione civile sez. III, 13/07/2023,
n.20140).
Nella specie, sono rilevanti ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1) la prova orale col testimone assunta nel corso del giudizio ha consentito di provare il fatto storico dell'investimento dell'attore da parte di Controparte_2
nelle circostanze di tempo e nei luoghi indicati in citazione. Il testimone ha infatti reso dichiarazioni oltre che intrinsecamente coerenti, altresì conformi a quanto dichiarato per iscritto dallo stesso testimone a seguito dell'incidente di cui trattasi (cfr. all. 3 all'atto di citazione), avendo confermato in entrambe le occasioni la dinamica del sinistro, ossia che sia avvenuto intorno alle ore 20:30-
21:00 in Roma nella data del 27.12.2018 in prossimità dell'incrocio tra Via dei
Frassini e Via dei Platani e ad opera di una vettura Renault targata CG279CK
(riconducibile allo stesso;
Controparte_2
2) I verbali di Pronto soccorso dell'Ospedale Madre G. Vannini – Istituto Figlie di
S. Camillo, rispettivamente del 27.12.2017 e del 28.12.2018, da ritenersi validi in quanto muniti della sottoscrizione del medico curante, Dott. cfr. Persona_5
pagina 3 all.1 atto di citazione) nonché del timbro e della sottoscrizione del
Direttore sanitario il primo (cfr. pagina 1 all. 1 atto di citazione) e della sottoscrizione del medico curante, Dott. il secondo (cfr. Persona_6 pagina 2 all. 2 atto di citazione) e presentano riferimenti compatibili al sinistro di cui trattasi (cfr. all. 1 all'atto di citazione “ESAME OBIETTIVO trauma spalla sin., trauma ginocchio sin., trauma emibacino sin., trauma labbro superiore ed inferiore con abrasioni. GCS 15” e all. 2 all'atto di citazione “ESAME
OBIETTIVO (…) algia palpazione regione lombare con contrattura muscolare locale, no segni periferici”).
Parte attrice ha poi prodotto valida documentazione medica riconducibile ai medici accertatori – segnatamente i certificati medici rilasciati dal Dott.
del 18.1.2019, del 15.2.2019, del 1.3.2019, del 9.9.2019 e del Persona_1
24.2.2020 - e conforme alle lesioni denunciate (cfr. all. 4 all'atto di citazione) con la sola eccezione del referto del 12.2.2019 recante “ETG della spalla sinistra ETG del ginocchio sinistro” in quanto dichiarato espressamente non riconducibile alla “Clinica Annunziatella” da parte della stessa CP_8
struttura (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c. di parte convenuta) e privo di idonea intestazione.
3) Gli esiti della CTU espletata nel corso del presente giudizio hanno confermato, tenuto conto della documentazione medica prodotta da entrambe le parti e dell'esame effettuato sullo stesso danneggiato, la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attore al sinistro occorso il 27.12.2018 (cfr. elaborato peritale del
25.10.2023 a firma del dott. “Il sig. in seguito ad incidente Parte_1
stradale del 27.12.2018, riportava trauma rachide lombare con fratture delle apofisi trasverse di sinistra L2-L3-L4 e trauma alla spalla sinistra”);
Di contro, dalla documentazione prodotta da parte convenuta non emergono elementi dai quali poter desumere la estraneità del signor rispetto al sinistro di cui CP_2
trattasi, ovvero, alternativamente, che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno mediante la adozione di tutte le cautele esigibili in considerazione delle circostanze del caso concreto, di tal che la presunzione di responsabilità esclusiva in capo allo stesso conducente del mezzo non può ritenersi – nel caso di specie - superata. Non osta alla conclusione che precede la circostanza che il pedone non avrebbe riportato nessuna delle “lesioni osteo-tegumentarie” tipiche della fase di impatto al suolo su una superficie in asfalto, tenuto conto delle risultanze della CTU le quali hanno riconosciuto la compatibilità tra il sinistro e le lesioni riportate anche sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice.
Non vale ad inficiare le conclusioni raggiunge neanche la circostanza per cui l'attore si sia limitato ad indicare nel verbale di pronto soccorso del 27.12.2018 di avere riportato lesioni a seguito di “sinistro stradale” senza ulteriori specificazioni, così escludendo – secondo la prospettazione di parte convenuta – la responsabilità di terzi soggetti.
Quanto alle dichiarazioni rese dal danneggiato nel referto di pronto soccorso si rammenta che le stesse per la giurisprudenza di legittimità hanno: “efficacia probatoria di confessione stragiudiziale rese ad un terzo e sono, pertanto, liberamente valutabili da parte del giudice del merito, ex art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., ed idonee
a fondare il convincimento di quest'ultimo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/07/2024,
n. 20879).
E tuttavia nella specie le predette dichiarazioni – rese nella stessa data del 27.12.2018
e a breve distanza di tempo dal fatto denunciato - non si pongono in contraddizione con quanto riferito dall'attore nell'atto introduttivo a sostegno della propria domanda ma anzi confermano l'evento dannoso e il suo collegamento causale con le lesioni riportate, non potendosi al contempo imporre al danneggiato l'onere di allegare nel verbale di pronto soccorso in maniera puntuale tutte le circostanze relative al sinistro.
Anche le eccezioni relative ai presunti difetti formali della ulteriore documentazione medica allegata da parte attrice – segnatamente del referto medico del 12.2.2019 recante l'esame “RX rachide lombo-sacrale” e del 5.9.2018 entrambi rilasciati dalla
Casa di Cura “Clinica Annunziatella” - devono essere disattese, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla stessa clinica in termini di effettiva esecuzione delle prestazioni in favore dell'attore e quindi della riconducibilità degli esami alla stessa struttura (cfr. all. 1 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di parte convenuta). In ogni caso, le difformità segnalate dal convenuto in ordine alla documentazione medica prodotta da parte attrice sono state tutte valutate dal ctu e riferite nella propria relazione e devono ritenersi superate dalle coerenti e logiche conclusioni cui lo stesso consulente è pervenuto.
Analogamente, non rileva ai fini della conclusione innanzi rassegnata la dichiarazione resa da alla propria compagnia assicuratrice (cfr. all. 3 Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta) in quanto afferente circostanze – ossia un sinistro che si è verificato in estate e nelle prime ore del mattino e in danno di un soggetto non identificato della età presuntiva di 28/30 anni – che non trovano alcun collegamento con quello denunciato dall'odierno attore (all'epoca del sinistro di anni 18) e che devono quindi considerarsi relative a distinta fattispecie.
Peraltro, deve rimarcarsi che le dichiarazioni rese dal conducente sono in ogni caso prive di valore probatorio, provenendo dalla parte interessata e non avendo alcun valore confessorio.
3. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale
a. Utilizzo delle tabelle del tribunale di Roma
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt.
1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come
“parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza
(e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007;
Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n.
14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di MI assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di MI senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di MI è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso
e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI,
07/05/2018, n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014,
n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046; Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez. III, 08/02/2018, n.3035).
Nella specie, come innanzi riferito è stata disposta consulenza medico legale al fine di verificare la compromissione dell'integrità psicofisica permanente e temporanea subita dall'attore.
Il ctu ha restituito un elaborato scevro di vizi logici e metodologici e le conclusioni cui giunge meritano piena condivisione nella presente sede.
Per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, la Tabella del Tribunale di Roma prevede un valore attualizzato di euro 128,07 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale. Il danno biologico di tipo temporaneo deve quindi essere stimato equitativamente nella misura di euro
3.842,10 per il periodo di invalidità temporanea totale, in euro 2.881,58 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% (euro 96,06 x 30 giorni) e in euro 1.280,70 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (euro 64,03 x 20 giorni).
Per quanto concerne, invece il danno permanente all'integrità psicofisica subito dall'attore, questo va liquidato -tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca del sinistro
(18 anni) e dell'entità dei postumi permanenti (10%) - nella misura di euro 23.490,80 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma.
Deve poi rilevarsi che non sono stati offerti elementi in fatto atti a consentire una personalizzazione del danno, tenuto conto del fatto che i patemi dedotti da parte attrice
-anche sotto il profilo del danno morale da reato- debbono stimarsi rientranti nella regolarità causale già tenuta in considerazione nelle tabelle romane impiegate e di cui si è detto.
Quanto al danno emergente derivante dalle spese mediche sostenute, questo può essere liquidato in euro 370,00, in conformità a quanto ritenuto congruo e necessario dal ctu.
Sulla complessiva somma di euro 31.495,18 vanno poi riconosciuti interessi compensativi e rivalutazione monetaria (Cassazione civile sez. II, 10/12/2021,
n.39376).
Tale importo va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata (arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Quanto al termine di decorso dell'indicata rivalutazione, in presenza di illecito extracontrattuale -come nella specie- l'epoca in cui è sorto il credito va identificata nel giorno della commissione dello stesso e, quindi, nella data del sinistro. Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico delle parti convenute in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA che la responsabilità per il sinistro occorso il 27.12.2018 in cui è stato investito l'attore e meglio descritto in motivazione è integralmente addebitabile alla responsabilità di Controparte_2
CONDANNA i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dall'attore che liquida in euro 31.495,18 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché interessi dal deposito della domanda al saldo come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice (da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario) che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché rimborso spese vive euro 545,00;
PONE in via definitiva a carico delle convenute in solido le spese di ctu.
Così deciso in Roma il 02.01.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)