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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 377/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 138/2021
emessa dal Tribunale di Salerno in data 11/1/2021 e depositata il 13/1/2021
TRA
in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Volpe, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Mario Mascia n. 16 - Appellante
E
- rappresentati e difesi RO RO
dall'avv. Carlo Scorza elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Salerno via
A. Cilento n. 13 – Appellati
già - Appellata contumace CO Controparte_4 Ragioni in fatto e diritto
1. Con atto notificato il 22/5/2013 la società e RO [...]
nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore, hanno citato in giudizio il CP_2
, chiedendo: a) la restituzione Controparte_5
delle somme illegittimamente “addebitate e/o riscosse” riferibili al conto corrente n. 1000757-3 e al conto anticipi n. 1000951-2 intestati alla società attrice nonché la restituzione delle rate corrisposte in forza del mutuo chirografario n.1000654-2, previa declaratoria di nullità del predetto contratto intercorso tra la società attrice e l'istituto di credito convenuto in giudizio;
b) la declaratoria di inefficacia del contratto di fideiussione stipulato da e il RO Controparte_4 [...]
; c) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per Controparte_5
abuso di posizione dominante e per l'illegittima segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi
della Banca di Italia in ordine all'esposizione debitoria inerente ai rapporti bancari dedotti in giudizio;
d) la condanna del predetto istituto di credito al pagamento delle spese processuali in favore degli attori.
1.1. Il Credito NI , costituitosi in giudizio, Controparte_5
ha resistito e nel contempo ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo che la società
[...]
e venissero condannati in solido al pagamento RO RO
della somma complessiva di euro 105.637,65 oltre interessi, relativa ai rapporti bancari dedotti in giudizio dagli attori.
1.2. Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente, ex art. 111 c.p.c., la società Parte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza di ( già
[...] Controparte_1 CP
, sostenendo che già , con atto del 6/11/2017
[...] CO Controparte_4
aveva ceduto in blocco, ex art. 58 d.lgs. n. 385/93, alla società una serie Controparte_1
di crediti, tra cui quello sub iudice; l'interventrice ha evidenziato che la società
[...]
aveva dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_1 Ufficiale n. 153 del 30/12/2017, precisando che il credito in questione risultava indicato con il numero
26898.
1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 13/1/2021 ha così provveduto: “accoglie per
quanto di ragione le rispettive domande e per l'effetto determina in euro 87.998,31 il credito spettante
alla nei confronti della Controparte_7 [...]
e del suo fideiussore;
condanna la società attrice al pagamento RO RO
del suddetto importo oltre interessi legali dal 17.8,2021 al soddisfo;
compensa interamente tra le
parti le spese di lite, compresa quelle relative alla consulenza contabile per come liquidate in
istruttoria”.
In sintesi il Giudice di primo grado, per quel che qui rileva, richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U.
contabile, ha argomentato nei seguenti termini: 1) “ nessun importo compete alla banca relativamente
al mutuo chirografario in quanto il debito risulta estinto con le rate pagate dalla società Ristruttura
e con l'incasso del pegno costituito in favore della banca ad inizio rapporto”; 2) il credito della banca,
tenuto conto delle conclusioni dell'esperto di ufficio, va quantificato alla data del 17/8/2012 in euro
87.998,31 ; 3) ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese processuali in ragione dell'accoglimento parziale sia della domanda proposta dagli attori sia della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
1.4. Avverso la predetta sentenza in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 22/4/2021, alla società Controparte_1
, a e alla società RO RO CO
già . Controparte_4
L'appellante ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La società e costituitisi in RO RO
giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.6. invece, non si è costituita in giudizio. Controparte_8 1.7. La Corte con ordinanza depositata il 22/2/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia di già , in quanto CO Controparte_4
l'appellata regolarmente citata in giudizio non si è costituita.
Merita di essere precisato che - come puntualmente indicato nell'atto di gravame ed allegato e comprovato fin dal giudizio di primo grado senza alcuna contestazione della controparte - il
[...]
nel corso del giudizio si è trasformato nella società e successivamente Controparte_4 Controparte_9
ha cambiato la denominazione sociale in conservando sempre la medesima partita CO
IVA n. (cfr. comunicazione del 30/11/2020 di a cfr. anche P.IVA_1 CP_3 Parte_1
comparsa di costituzione di primo grado del in cui risulta riportato il Controparte_10
numero di partita IVA del predetto istituto di credito corrispondente a quello indicato da CP_3
nella suindicata comunicazione del 30/11/2020; cfr. ancora Gazzetta Ufficiale n. 153 del
[...]
30/12/2017 in cui si dà notizia dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. dei crediti di in favore di e da cui risulta che il numero della partita CO Controparte_1
IVA di è ). CO P.IVA_1
Orbene la trasformazione societaria e il mutamento della denominazione sociale non determinano la creazione di un nuovo soggetto distinto dal precedente sicchè correttamente l'appellante ha citato nel presente grado di giudizio la società ( cfr. Cass. n. 29119/2023 – in tale pronuncia CO
il Supremo Collegio ha affermato che la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva;
cfr. anche Cass. n. 3713/1992).
3. Procedendo alla disamina dell'appello, occorre premettere che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa così come espressamente previsto dall'art. 111 ultimo comma c.p.c.. Gli appellati, tuttavia, hanno contestato la legittimazione della società appellante, sostenendo che la predetta società non ha provato che il credito sub iudice rientra tra quelli oggetto della cessione in blocco ex art 58 d.lgs n 385/1993 posta a fondamento della prospettata successione a titolare particolare nel diritto controverso;
hanno aggiunto che “ai fini della valida ed efficace cessione del
credito” - come emerge dal tenore dell'art. 58 d.lgs n 385/1996 il quale prevede che “ la banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” - non è sufficiente la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'avvenuta cessione, ma occorre anche la prova dell'ulteriore requisito dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Va premesso che la contestazione degli appellati – formulata, peraltro, per la prima volta in appello -
involge non già l'esistenza della cessione in blocco richiamata dalla società nella Parte_1
comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., ma l'inclusione del credito sub iudice nella predetta cessione, avendo gli appellati focalizzato l'attenzione su tale aspetto e sul profilo della validità della cessione questione che presuppone l'esistenza della cessione.
Ciò posto, è utile ricordare in diritto che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire “la cessione
a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni,
crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale.
Nell'ambito di tale cornice normativa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(cfr. Cass. n. 10860/2024; Cass. n. 4277/2023 anche in motivazione;
Cass. n. 31188/2017).
Nel caso di specie rappresentata da nella comparsa di Controparte_1 Parte_1
intervento volontario depositata nel giudizio di primo grado, ha allegato puntualmente la sua qualità
di cessionaria in blocco, ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, dei crediti di già CO [...]
, richiamando l'atto di cessione del 6/11/2017 e rimarcando che dell'avvenuta Controparte_4
cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del
30/12/2017 con la precisazione che il credito in questione era stato indicato con il numero 26898 (
cfr. punto 1.2. della presente sentenza).
Inoltre la società interventrice ha prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30/12/2017 da cui risulta che la cessione in blocco del 6/11/2017 stipulata da (cedente) e CO [...]
(cessionaria) ha ad oggetto i crediti che alla data del 6/11/2017 “rispettavano i criteri Controparte_1
di seguito specificati: i crediti sono stati originariamente erogati dalla cedente;
i contratti bancari
da cui originano i crediti e i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
i contratti bancari
da cui originano i crediti nonchè i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente in
lire); tutti i relativi debitori ceduti ai sensi dei contratti bancari sono stati dichiarati decaduti dal
beneficio del termine;
i crediti sono vantati nei confronti di debitori ceduti che alla data della
cessione non abbiano non abbiano sporto innanzi alla competente Pubblica Autorità denuncia penale
relativamente ai rapporti da cui i crediti originano, ovvero di cui le cedenti non abbiano avuto
formale comunicazione e/o evidenza;
i crediti si riferiscono a rapporti giuridici identificati dai
seguenti NDG” riportati nella Gazzetta Ufficiale in esame e tra cui compare il n. 26898 richiamato da nella comparsa di intervento. Parte_1 Orbene – applicando alla vicenda in esame i principi di diritto innanzi indicati – è agevole concludere che il credito sub iudice rispetta tutti i criteri riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30/12/2017:
il credito, espresso in euro, è da ricollegare a rapporti bancari ( conto corrente e mutuo) regolati dalla legge italiana ed intercorsi tra il , ora e la società Controparte_4 CO [...]
che alla data del 6/11/2017 risultava dichiarata decaduta dal RO
beneficio del termine (cfr. missiva in atti del del 2/5/2012); inoltre, non Controparte_4
essendo stato allegato né comprovato che la predetta società abbia sporto denuncia nei confronti dell'istituto di credito innanzi indicato, è ragionevole ritenere che non ricorre la causa di esclusione contemplata nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le considerazioni finora espresse inducono ad affermare che il credito sub iudice ha costituito oggetto della predetta cessione in blocco del 6/11/2017.
Non va poi sottaciuto che l'appellante, fin dal giudizio di primo grado, attraverso la produzione della nota del 30/11/2020 trasmessa da alla società ha provato l'intervenuta CO Parte_1
cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. stipulata da ( già ) e CO Controparte_4 [...]
cessione che, peraltro, come si legge nella suindicata nota, ha investito Controparte_1
anche la posizione della società contraddistinta dal RO
n. 26898 (cfr. nota del 30/11/2020).
Quanto, poi, al rilievo che l'appellante non ha provato l'iscrizione della cessione in questione nel registro dell'imprese – iscrizione che, secondo gli appellati, inciderebbe sulla validità e sull'efficacia della cessione - va replicato che l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi ( cfr. Cass. n. 2511/2025 in motivazione).
Va, infine, segnalato che la società già , ha dimostrato Controparte_1 Controparte_6
di avere conferito procura speciale alla società per la rappresentanza sia sostanziale Parte_1
sia processuale in ordine ai crediti presenti e futuri ( cfr. scrittura privata autenticata per Notaio
in Roma in data 7/8/2017 repertorio n. 44024 e raccolta n. 30298 con cui la società Persona_1 ha conferito procura speciale alla società relativa all'attività di Controparte_6 Parte_1
amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche in via giudiziale, dei crediti presenti e futuri della società , attività puntualmente specificata nella suindicata scrittura privata Controparte_6
autenticata; verbale di assemblea dei soci di del 18/9/2017 repertorio n. 7673 Controparte_6
rogito n. 4936 con cui la società ha deliberato che la predetta società assumeva Controparte_6
la nuova denominazione “ con conseguente modifica dell'art. 1 dello Controparte_1
statuto sociale).
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
5. L'appellante ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto emettere la statuizione di condanna in favore del successore a titolate particolare e non già
del dante causa.
La censura è priva di pregio.
Dalla disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. si evince che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che l'alienante o il successore a titolo universale sia stato estromesso dal processo con il consenso delle altri parti ( cfr. ex multis Cass. n. 3454/2021; Cass. n. 6471/2012).
Nella vicenda in esame l'originaria parte processuale , ora Controparte_4 CO
come , peraltro, riconosciuto dalla stessa appellante ( cfr. atto di gravame pag. 19), non è stata estromessa dal processo sicchè correttamente il Giudice a quo ha emesso la statuizione di condanna in favore del predetto istituto di credito e non già del successore a titolo particolare.
6. La società ha ulteriormente contrastato la sentenza di primo grado, lamentando Parte_1
che il Tribunale nel rideterminare il credito della banca ha tenuto conto soltanto dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio e non anche di quella riferibile al mutuo, affermando, senza alcun riscontro, che le rate del mutuo oggetto di controversia erano state integralmente pagate. Il Giudice di primo grado – prosegue l'appellante – non ha considerato che il
C.T.U. ha rideterminato il credito della banca complessivamente in euro 110.469.66, di cui euro 87.998,31 con riferimento al rapporto di conto corrente ed euro 22.471,35 in ordine al contratto di mutuo;
il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto emettere una statuizione di condanna quanto meno pari al suindicato importo di euro 110.469,66, peraltro, maggiore rispetto a quello richiesto dall'istituto di credito con la spiegata domanda riconvenzionale;
più precisamente gli appellanti hanno concluso affinchè l'adita Corte: “ b) nel merito ed in riforma della sentenza appellata accertasse e dichiarasse
che il debito a carico della parte appellata, per i rapporti dedotti in giudizio ed oggetto della CTU
contabile nel giudizio di primo grado, è da quantificarsi nelle seguenti somme: euro 26.699,99 oltre
interessi successivi al tasso del 6,319%, da calcolarsi a decorrere dal 30/06/2012 quale esposizione
sul conto corrente n. 1000951/2; euro 76. 279,50 oltre interessi successivi al tasso del 12,50% da
calcolarsi a decorrere dal 29.06.2012 quale esposizione del conto corrente n. 1000757/3; euro
33.771,08 oltre interessi successivi al tasso del 7.72% da calcolarsi sull'importo di euro 31.283,23
a decorrere dal 22.05.2013 per residuo debito relativo al mutuo chirografario n. ro 1000654/2; c)
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, condannare in solido tra loro , in RO
proprio e quale fideiussore e la società per i RO
rapporti dedotti in giudizio ad oggetto della C.T.U. contabile nel giudizio di primo grado, al
pagamento in favore dell'appellante degli importi di cui al precedente punto o, in subordine,
dell'importo di euro 110.469,66 oltre interessi successivi” (cfr. atto di gravame pag. 26). Il Giudice
a quo – prosegue l'appellante – erroneamente ha emesso la statuizione di condanna soltanto nei confronti della società e non anche nei confronti RO
del fideiussore coobbligato solidale, nonostante la qualità di fideiussore di RO [...]
fosse pacifica ed il , ora avesse spiegato la CP_2 Controparte_4 CO
domanda riconvenzionale di condanna nei confronti sia della debitrice principale sia del garante.
Le censure meritano di essere condivise nei limiti di seguito indicati.
Il Collegio osserva che il Giudice a quo, pur aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha trascurato di considerare che l'esperto di ufficio non si è limitato a rideterminare alla data del 17/8/2012 il saldo del conto corrente bancario n. 1000757/3 dedotto in giudizio in euro 87.998,31 a favore della banca (importo questo comprensivo anche dell' esposizione a sofferenza di euro 26.699,99 riferibile al conto anticipi n. 1000951/2 per effetto di giroconti operati dal conto anticipi n. 1000951/2 al conto corrente n. 1000757/3), ma ha evidenziato anche che in ordine al contratto di mutuo dedotto in giudizio, tenuto conto di quanto già riscosso dalla banca, alla data del 17/8/2012 permaneva un credito della banca di euro 22.471,35 ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 20, 21, 22).
Ne consegue che - in assenza di qualsiasi prova specifica idonea a comprovare il soddisfacimento integrale della pretesa creditoria della banca riferibile al contratto di mutuo dedotto in giudizio, prova né indicata dalla società mutuataria né richiamata nella sentenza impugnata – deve concludersi che alla data del 17/8/2012 il , ora era creditore anche del Controparte_4 CO
suindicato importo di euro 22.471,35 e, dunque, complessivamente della somma di euro 110.469,66
[euro 87.998,31 ( relativa al contratto di conto corrente) + euro 22.471,35 ( (relativa al contratto di mutuo) = euro 110.469,66].
Va precisato che non vi è spazio per aderire alla tesi dell'appellante articolata in via principale tesa al riconoscimento di un credito della banca di maggiore importo rispetto a quello innanzi indicato giacchè tale tesi è incentrata sulla quantificazione del credito alla data del 29/6/2012, mentre l'ausiliario di ufficio correttamente, sulla base di tutti gli estratti conto prodotti in giudizio, ha tenuto conto anche del periodo successivo al 29/6/2012 e, dunque, ha determinato il credito della banca alla data del 17/8/2012 ( cfr. in particolare elaborato tecnico di ufficio pag. 20).
Merita ancora di essere evidenziato che il , ora - come, Controparte_4 CO
peraltro, riconosciuto anche nell'atto di gravame cfr. (pag. 21) ) - con la domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna in solido della debitrice principale e del fideiussore al pagamento della somma di euro 105.637,65, inferiore rispetto a quella innanzi indicata di euro 110.469,66, sicchè, in riforma della sentenza impugnata la società va condannata RO
al pagamento in favore del , ora della somma di euro Controparte_4 CO
105.637,65, oltre interessi legali a far data dal 17/8/2012 e fino al soddisfo. In particolare – premesso che la domanda in esame ha investito una somma di denaro determinata e precisa, pari, come già evidenziato ad euro 105.647,65, senza alcun riferimento a somme diverse da accertarsi in corso di giudizio – la Corte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato disciplinato dall'art. 112 c.p.c., non può che contenere la statuizione di condanna nei limiti di euro 105.637,65.
Il Collegio osserva che la statuizione di condanna va emessa anche nei confronti del fideiussore,
, essendo fondata l'ulteriore critica dell'appellante basata sul rilievo che il Tribunale RO
erroneamente ha condannato soltanto la debitrice principale.
Invero dalla disamina degli atti emerge che il , ora ha Controparte_4 CO
spiegata la domanda riconvenzionale non solo nei confronti della società RO
in qualità di debitrice principale, ma anche nei confronti di
[...] RO
coobbligato solidale in forza della sua qualità di fideiussore ( cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado).
Inoltre la qualità di fideiussore di è pacifica giacchè è stata allegata dallo stesso RO
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. RO
Non va, poi, sottaciuto che il , ora ha prodotto in giudizio Controparte_4 CO
sia la fideiussione prestata in data 2/8/2010 da fino all'importo di euro 90.000,00, RO
con specifico riferimento al contratto di mutuo dedotto in giudizio stipulato dalla società
[...]
e dal , ora sia la RO Controparte_4 CO
fideiussione omnibus prestata da in data 13/5/2009, fino all'importo di euro RO
45.000,00 per tutte le obbligazioni presenti e future della società Controparte_11
nei confronti del .
[...] Controparte_4
Ne consegue che la statuizione di condanna di in solido con la debitrice principale, RO
– statuizione che trova il proprio fondamento nella RO
disciplina dettata dall'art. 1944 c.c. - va limitata all'importo di euro 67.471,35 [ euro 22.471,35 ( in relazione al rapporto di mutuo) + euro 45.000,00 ( in relazione al rapporto di conto corrente) = euro
67.471,35].
7. L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure è incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto non ha esaminato le domande di nullità contrattuale e di risarcimento danni articolate degli attori;
il Tribunale – precisa l'appellante – “ anche al fine di pervenire ad un'equa decisione in merito
al regolamento delle spese processuali” - avrebbe dovuto rigettare tali domande perché infondate.
La censura non può trovare ingresso.
Va in primo luogo osservato che gli attori con la comparsa conclusionale depositate nel giudizio di primo grado hanno rinunciato a tali domande sicchè è da escludere in radice la configurabilità del vizio di omessa pronuncia su cui è incentrata la doglianza in esame ( cfr. Cass. n. 8737/2014 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato: “ la comparsa conclusionale, pur avendo natura
semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo
del giudizio”; cfr. anche Cass. n. 7977/1997).
Inoltre acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione basata sul vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile sul punto la soccombenza di colui che propone l'impugnazione non potendo subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (
cfr Cass. n. 2047/2017; Cass. n. 11012/2013); ne consegue che anche per tale ragione la censura in esame non può trovare ingresso.
8. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che: a) la società RO
va condannata al pagamento, in favore del della
[...] Controparte_12 CO
somma di euro 105.637,65 oltre interessi legali dal 17/8/2012 fino al soddisfo;
b) va altresì
condannato in solido fino all'importo di euro 67.471,35. RO
In ordine al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza della società
e di – la società RO RO [...]
e vanno condannati: a) al pagamento in solido delle RO RO
spese processuali del giudizio di primo grado in favore del , ora Controparte_4 CP_3
limitatamente alle fase studio, alla fase introduttiva e alla fase della trattazione e di
[...] Parte_1
mandataria con rappresentanza di limitatamente alla la fase della
[...] Controparte_1
decisione ( dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che si è Parte_1
costituita in giudizio dopo l'espletamento della fase studio, della fase introduttiva e della fase di trattazione e, dunque, ha svolto attività processuale in ordine alla sola fase decisionale;
a sua volta il
, ora ha svolto attività processuale in relazione alla fase Controparte_4 CO
studio, alla fase introduttiva e della fase della decisione ma non anche in ordine alla fase della decisione); b) al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore di in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 Controparte_1
Le spese innanzi indicate vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa professionale vigente e tenendo conto del valore della controversia.
Riguardo alle spese processuali del giudizio di secondo grado va precisato che con riferimento al rapporto processuale tra e non va adottata alcuna statuizione giacchè Parte_1 CO
la predetta appellata, non essendosi costituita in giudizio, non ha articolato alcuna difesa.
Infine il Collegio osserva che la nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma della sentenza impugnata, determina l'assorbimento del motivo di gravame incentrato sull'erronea declaratoria di compensazione delle spese effettuata dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da mandataria con rappresentanza di nei confronti Parte_1 Controparte_1
della società RO Controparte_13
già , avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 138/2021, così Controparte_4
provvede:
1. dichiara la contumacia di già ; CO Controparte_4
2.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna la società al pagamento, in favore di RO RO
già , della somma di euro 105.637,65 oltre interessi legali CO Controparte_4
dal 17/8/2012 e fino al soddisfo e condanna altresì in solido fino all'importo di RO
euro 67.471,35 ;
3. condanna la società e al RO RO
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado, in favore CO
già , spese che liquida in euro 4.925,00 per compenso professionale ( relativo Controparte_4
alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase della trattazione) oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
condanna la società
[...]
e al pagamento in solido delle spese processuali del RO RO
giudizio di primo grado, in favore di mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
spese che liquida in euro 2.127,00 per compenso professionale (relativo alla fase Controparte_1
della decisione) oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.; pone le spese di C.T.U. a carico definitivo della società e di;
RO RO
3. condanna la società e al RO RO
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di appello in favore di Parte_1 mandataria con rappresentanza di spese che liquida nell'importo di euro Controparte_1
7.160,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 21/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 377/2021 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 138/2021
emessa dal Tribunale di Salerno in data 11/1/2021 e depositata il 13/1/2021
TRA
in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Volpe, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno via Mario Mascia n. 16 - Appellante
E
- rappresentati e difesi RO RO
dall'avv. Carlo Scorza elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Salerno via
A. Cilento n. 13 – Appellati
già - Appellata contumace CO Controparte_4 Ragioni in fatto e diritto
1. Con atto notificato il 22/5/2013 la società e RO [...]
nelle rispettive qualità di debitrice principale e fideiussore, hanno citato in giudizio il CP_2
, chiedendo: a) la restituzione Controparte_5
delle somme illegittimamente “addebitate e/o riscosse” riferibili al conto corrente n. 1000757-3 e al conto anticipi n. 1000951-2 intestati alla società attrice nonché la restituzione delle rate corrisposte in forza del mutuo chirografario n.1000654-2, previa declaratoria di nullità del predetto contratto intercorso tra la società attrice e l'istituto di credito convenuto in giudizio;
b) la declaratoria di inefficacia del contratto di fideiussione stipulato da e il RO Controparte_4 [...]
; c) la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per Controparte_5
abuso di posizione dominante e per l'illegittima segnalazione della società attrice alla Centrale Rischi
della Banca di Italia in ordine all'esposizione debitoria inerente ai rapporti bancari dedotti in giudizio;
d) la condanna del predetto istituto di credito al pagamento delle spese processuali in favore degli attori.
1.1. Il Credito NI , costituitosi in giudizio, Controparte_5
ha resistito e nel contempo ha spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo che la società
[...]
e venissero condannati in solido al pagamento RO RO
della somma complessiva di euro 105.637,65 oltre interessi, relativa ai rapporti bancari dedotti in giudizio dagli attori.
1.2. Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente, ex art. 111 c.p.c., la società Parte_1
in qualità di mandataria con rappresentanza di ( già
[...] Controparte_1 CP
, sostenendo che già , con atto del 6/11/2017
[...] CO Controparte_4
aveva ceduto in blocco, ex art. 58 d.lgs. n. 385/93, alla società una serie Controparte_1
di crediti, tra cui quello sub iudice; l'interventrice ha evidenziato che la società
[...]
aveva dato notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_1 Ufficiale n. 153 del 30/12/2017, precisando che il credito in questione risultava indicato con il numero
26898.
1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 13/1/2021 ha così provveduto: “accoglie per
quanto di ragione le rispettive domande e per l'effetto determina in euro 87.998,31 il credito spettante
alla nei confronti della Controparte_7 [...]
e del suo fideiussore;
condanna la società attrice al pagamento RO RO
del suddetto importo oltre interessi legali dal 17.8,2021 al soddisfo;
compensa interamente tra le
parti le spese di lite, compresa quelle relative alla consulenza contabile per come liquidate in
istruttoria”.
In sintesi il Giudice di primo grado, per quel che qui rileva, richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U.
contabile, ha argomentato nei seguenti termini: 1) “ nessun importo compete alla banca relativamente
al mutuo chirografario in quanto il debito risulta estinto con le rate pagate dalla società Ristruttura
e con l'incasso del pegno costituito in favore della banca ad inizio rapporto”; 2) il credito della banca,
tenuto conto delle conclusioni dell'esperto di ufficio, va quantificato alla data del 17/8/2012 in euro
87.998,31 ; 3) ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese processuali in ragione dell'accoglimento parziale sia della domanda proposta dagli attori sia della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
1.4. Avverso la predetta sentenza in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
ha proposto appello con atto di citazione notificato il 22/4/2021, alla società Controparte_1
, a e alla società RO RO CO
già . Controparte_4
L'appellante ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
1.5. La società e costituitisi in RO RO
giudizio, hanno concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese processuali.
1.6. invece, non si è costituita in giudizio. Controparte_8 1.7. La Corte con ordinanza depositata il 22/2/2024, all'esito della celebrazione dell'udienza nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia di già , in quanto CO Controparte_4
l'appellata regolarmente citata in giudizio non si è costituita.
Merita di essere precisato che - come puntualmente indicato nell'atto di gravame ed allegato e comprovato fin dal giudizio di primo grado senza alcuna contestazione della controparte - il
[...]
nel corso del giudizio si è trasformato nella società e successivamente Controparte_4 Controparte_9
ha cambiato la denominazione sociale in conservando sempre la medesima partita CO
IVA n. (cfr. comunicazione del 30/11/2020 di a cfr. anche P.IVA_1 CP_3 Parte_1
comparsa di costituzione di primo grado del in cui risulta riportato il Controparte_10
numero di partita IVA del predetto istituto di credito corrispondente a quello indicato da CP_3
nella suindicata comunicazione del 30/11/2020; cfr. ancora Gazzetta Ufficiale n. 153 del
[...]
30/12/2017 in cui si dà notizia dell'avvenuta cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. dei crediti di in favore di e da cui risulta che il numero della partita CO Controparte_1
IVA di è ). CO P.IVA_1
Orbene la trasformazione societaria e il mutamento della denominazione sociale non determinano la creazione di un nuovo soggetto distinto dal precedente sicchè correttamente l'appellante ha citato nel presente grado di giudizio la società ( cfr. Cass. n. 29119/2023 – in tale pronuncia CO
il Supremo Collegio ha affermato che la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro, ma solo la modifica della struttura e dell'organizzazione dell'ente, lasciandone immutata l'identità soggettiva;
cfr. anche Cass. n. 3713/1992).
3. Procedendo alla disamina dell'appello, occorre premettere che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa così come espressamente previsto dall'art. 111 ultimo comma c.p.c.. Gli appellati, tuttavia, hanno contestato la legittimazione della società appellante, sostenendo che la predetta società non ha provato che il credito sub iudice rientra tra quelli oggetto della cessione in blocco ex art 58 d.lgs n 385/1993 posta a fondamento della prospettata successione a titolare particolare nel diritto controverso;
hanno aggiunto che “ai fini della valida ed efficace cessione del
credito” - come emerge dal tenore dell'art. 58 d.lgs n 385/1996 il quale prevede che “ la banca
cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” - non è sufficiente la produzione in giudizio della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'avvenuta cessione, ma occorre anche la prova dell'ulteriore requisito dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Va premesso che la contestazione degli appellati – formulata, peraltro, per la prima volta in appello -
involge non già l'esistenza della cessione in blocco richiamata dalla società nella Parte_1
comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., ma l'inclusione del credito sub iudice nella predetta cessione, avendo gli appellati focalizzato l'attenzione su tale aspetto e sul profilo della validità della cessione questione che presuppone l'esistenza della cessione.
Ciò posto, è utile ricordare in diritto che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire “la cessione
a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto, giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni,
crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale.
Nell'ambito di tale cornice normativa la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(cfr. Cass. n. 10860/2024; Cass. n. 4277/2023 anche in motivazione;
Cass. n. 31188/2017).
Nel caso di specie rappresentata da nella comparsa di Controparte_1 Parte_1
intervento volontario depositata nel giudizio di primo grado, ha allegato puntualmente la sua qualità
di cessionaria in blocco, ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, dei crediti di già CO [...]
, richiamando l'atto di cessione del 6/11/2017 e rimarcando che dell'avvenuta Controparte_4
cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del
30/12/2017 con la precisazione che il credito in questione era stato indicato con il numero 26898 (
cfr. punto 1.2. della presente sentenza).
Inoltre la società interventrice ha prodotto in giudizio la Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30/12/2017 da cui risulta che la cessione in blocco del 6/11/2017 stipulata da (cedente) e CO [...]
(cessionaria) ha ad oggetto i crediti che alla data del 6/11/2017 “rispettavano i criteri Controparte_1
di seguito specificati: i crediti sono stati originariamente erogati dalla cedente;
i contratti bancari
da cui originano i crediti e i crediti medesimi sono regolati dalla legge italiana;
i contratti bancari
da cui originano i crediti nonchè i crediti medesimi sono denominati in euro (o originariamente in
lire); tutti i relativi debitori ceduti ai sensi dei contratti bancari sono stati dichiarati decaduti dal
beneficio del termine;
i crediti sono vantati nei confronti di debitori ceduti che alla data della
cessione non abbiano non abbiano sporto innanzi alla competente Pubblica Autorità denuncia penale
relativamente ai rapporti da cui i crediti originano, ovvero di cui le cedenti non abbiano avuto
formale comunicazione e/o evidenza;
i crediti si riferiscono a rapporti giuridici identificati dai
seguenti NDG” riportati nella Gazzetta Ufficiale in esame e tra cui compare il n. 26898 richiamato da nella comparsa di intervento. Parte_1 Orbene – applicando alla vicenda in esame i principi di diritto innanzi indicati – è agevole concludere che il credito sub iudice rispetta tutti i criteri riportati nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 30/12/2017:
il credito, espresso in euro, è da ricollegare a rapporti bancari ( conto corrente e mutuo) regolati dalla legge italiana ed intercorsi tra il , ora e la società Controparte_4 CO [...]
che alla data del 6/11/2017 risultava dichiarata decaduta dal RO
beneficio del termine (cfr. missiva in atti del del 2/5/2012); inoltre, non Controparte_4
essendo stato allegato né comprovato che la predetta società abbia sporto denuncia nei confronti dell'istituto di credito innanzi indicato, è ragionevole ritenere che non ricorre la causa di esclusione contemplata nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le considerazioni finora espresse inducono ad affermare che il credito sub iudice ha costituito oggetto della predetta cessione in blocco del 6/11/2017.
Non va poi sottaciuto che l'appellante, fin dal giudizio di primo grado, attraverso la produzione della nota del 30/11/2020 trasmessa da alla società ha provato l'intervenuta CO Parte_1
cessione in blocco ex art. 58 t.u.b. stipulata da ( già ) e CO Controparte_4 [...]
cessione che, peraltro, come si legge nella suindicata nota, ha investito Controparte_1
anche la posizione della società contraddistinta dal RO
n. 26898 (cfr. nota del 30/11/2020).
Quanto, poi, al rilievo che l'appellante non ha provato l'iscrizione della cessione in questione nel registro dell'imprese – iscrizione che, secondo gli appellati, inciderebbe sulla validità e sull'efficacia della cessione - va replicato che l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi ( cfr. Cass. n. 2511/2025 in motivazione).
Va, infine, segnalato che la società già , ha dimostrato Controparte_1 Controparte_6
di avere conferito procura speciale alla società per la rappresentanza sia sostanziale Parte_1
sia processuale in ordine ai crediti presenti e futuri ( cfr. scrittura privata autenticata per Notaio
in Roma in data 7/8/2017 repertorio n. 44024 e raccolta n. 30298 con cui la società Persona_1 ha conferito procura speciale alla società relativa all'attività di Controparte_6 Parte_1
amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche in via giudiziale, dei crediti presenti e futuri della società , attività puntualmente specificata nella suindicata scrittura privata Controparte_6
autenticata; verbale di assemblea dei soci di del 18/9/2017 repertorio n. 7673 Controparte_6
rogito n. 4936 con cui la società ha deliberato che la predetta società assumeva Controparte_6
la nuova denominazione “ con conseguente modifica dell'art. 1 dello Controparte_1
statuto sociale).
4. Chiariti tali profili, la Corte ritiene che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
5. L'appellante ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto emettere la statuizione di condanna in favore del successore a titolate particolare e non già
del dante causa.
La censura è priva di pregio.
Dalla disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c. si evince che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che l'alienante o il successore a titolo universale sia stato estromesso dal processo con il consenso delle altri parti ( cfr. ex multis Cass. n. 3454/2021; Cass. n. 6471/2012).
Nella vicenda in esame l'originaria parte processuale , ora Controparte_4 CO
come , peraltro, riconosciuto dalla stessa appellante ( cfr. atto di gravame pag. 19), non è stata estromessa dal processo sicchè correttamente il Giudice a quo ha emesso la statuizione di condanna in favore del predetto istituto di credito e non già del successore a titolo particolare.
6. La società ha ulteriormente contrastato la sentenza di primo grado, lamentando Parte_1
che il Tribunale nel rideterminare il credito della banca ha tenuto conto soltanto dell'esposizione debitoria relativa al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio e non anche di quella riferibile al mutuo, affermando, senza alcun riscontro, che le rate del mutuo oggetto di controversia erano state integralmente pagate. Il Giudice di primo grado – prosegue l'appellante – non ha considerato che il
C.T.U. ha rideterminato il credito della banca complessivamente in euro 110.469.66, di cui euro 87.998,31 con riferimento al rapporto di conto corrente ed euro 22.471,35 in ordine al contratto di mutuo;
il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto emettere una statuizione di condanna quanto meno pari al suindicato importo di euro 110.469,66, peraltro, maggiore rispetto a quello richiesto dall'istituto di credito con la spiegata domanda riconvenzionale;
più precisamente gli appellanti hanno concluso affinchè l'adita Corte: “ b) nel merito ed in riforma della sentenza appellata accertasse e dichiarasse
che il debito a carico della parte appellata, per i rapporti dedotti in giudizio ed oggetto della CTU
contabile nel giudizio di primo grado, è da quantificarsi nelle seguenti somme: euro 26.699,99 oltre
interessi successivi al tasso del 6,319%, da calcolarsi a decorrere dal 30/06/2012 quale esposizione
sul conto corrente n. 1000951/2; euro 76. 279,50 oltre interessi successivi al tasso del 12,50% da
calcolarsi a decorrere dal 29.06.2012 quale esposizione del conto corrente n. 1000757/3; euro
33.771,08 oltre interessi successivi al tasso del 7.72% da calcolarsi sull'importo di euro 31.283,23
a decorrere dal 22.05.2013 per residuo debito relativo al mutuo chirografario n. ro 1000654/2; c)
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, condannare in solido tra loro , in RO
proprio e quale fideiussore e la società per i RO
rapporti dedotti in giudizio ad oggetto della C.T.U. contabile nel giudizio di primo grado, al
pagamento in favore dell'appellante degli importi di cui al precedente punto o, in subordine,
dell'importo di euro 110.469,66 oltre interessi successivi” (cfr. atto di gravame pag. 26). Il Giudice
a quo – prosegue l'appellante – erroneamente ha emesso la statuizione di condanna soltanto nei confronti della società e non anche nei confronti RO
del fideiussore coobbligato solidale, nonostante la qualità di fideiussore di RO [...]
fosse pacifica ed il , ora avesse spiegato la CP_2 Controparte_4 CO
domanda riconvenzionale di condanna nei confronti sia della debitrice principale sia del garante.
Le censure meritano di essere condivise nei limiti di seguito indicati.
Il Collegio osserva che il Giudice a quo, pur aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha trascurato di considerare che l'esperto di ufficio non si è limitato a rideterminare alla data del 17/8/2012 il saldo del conto corrente bancario n. 1000757/3 dedotto in giudizio in euro 87.998,31 a favore della banca (importo questo comprensivo anche dell' esposizione a sofferenza di euro 26.699,99 riferibile al conto anticipi n. 1000951/2 per effetto di giroconti operati dal conto anticipi n. 1000951/2 al conto corrente n. 1000757/3), ma ha evidenziato anche che in ordine al contratto di mutuo dedotto in giudizio, tenuto conto di quanto già riscosso dalla banca, alla data del 17/8/2012 permaneva un credito della banca di euro 22.471,35 ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 20, 21, 22).
Ne consegue che - in assenza di qualsiasi prova specifica idonea a comprovare il soddisfacimento integrale della pretesa creditoria della banca riferibile al contratto di mutuo dedotto in giudizio, prova né indicata dalla società mutuataria né richiamata nella sentenza impugnata – deve concludersi che alla data del 17/8/2012 il , ora era creditore anche del Controparte_4 CO
suindicato importo di euro 22.471,35 e, dunque, complessivamente della somma di euro 110.469,66
[euro 87.998,31 ( relativa al contratto di conto corrente) + euro 22.471,35 ( (relativa al contratto di mutuo) = euro 110.469,66].
Va precisato che non vi è spazio per aderire alla tesi dell'appellante articolata in via principale tesa al riconoscimento di un credito della banca di maggiore importo rispetto a quello innanzi indicato giacchè tale tesi è incentrata sulla quantificazione del credito alla data del 29/6/2012, mentre l'ausiliario di ufficio correttamente, sulla base di tutti gli estratti conto prodotti in giudizio, ha tenuto conto anche del periodo successivo al 29/6/2012 e, dunque, ha determinato il credito della banca alla data del 17/8/2012 ( cfr. in particolare elaborato tecnico di ufficio pag. 20).
Merita ancora di essere evidenziato che il , ora - come, Controparte_4 CO
peraltro, riconosciuto anche nell'atto di gravame cfr. (pag. 21) ) - con la domanda riconvenzionale ha chiesto la condanna in solido della debitrice principale e del fideiussore al pagamento della somma di euro 105.637,65, inferiore rispetto a quella innanzi indicata di euro 110.469,66, sicchè, in riforma della sentenza impugnata la società va condannata RO
al pagamento in favore del , ora della somma di euro Controparte_4 CO
105.637,65, oltre interessi legali a far data dal 17/8/2012 e fino al soddisfo. In particolare – premesso che la domanda in esame ha investito una somma di denaro determinata e precisa, pari, come già evidenziato ad euro 105.647,65, senza alcun riferimento a somme diverse da accertarsi in corso di giudizio – la Corte, nel rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato disciplinato dall'art. 112 c.p.c., non può che contenere la statuizione di condanna nei limiti di euro 105.637,65.
Il Collegio osserva che la statuizione di condanna va emessa anche nei confronti del fideiussore,
, essendo fondata l'ulteriore critica dell'appellante basata sul rilievo che il Tribunale RO
erroneamente ha condannato soltanto la debitrice principale.
Invero dalla disamina degli atti emerge che il , ora ha Controparte_4 CO
spiegata la domanda riconvenzionale non solo nei confronti della società RO
in qualità di debitrice principale, ma anche nei confronti di
[...] RO
coobbligato solidale in forza della sua qualità di fideiussore ( cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado).
Inoltre la qualità di fideiussore di è pacifica giacchè è stata allegata dallo stesso RO
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. RO
Non va, poi, sottaciuto che il , ora ha prodotto in giudizio Controparte_4 CO
sia la fideiussione prestata in data 2/8/2010 da fino all'importo di euro 90.000,00, RO
con specifico riferimento al contratto di mutuo dedotto in giudizio stipulato dalla società
[...]
e dal , ora sia la RO Controparte_4 CO
fideiussione omnibus prestata da in data 13/5/2009, fino all'importo di euro RO
45.000,00 per tutte le obbligazioni presenti e future della società Controparte_11
nei confronti del .
[...] Controparte_4
Ne consegue che la statuizione di condanna di in solido con la debitrice principale, RO
– statuizione che trova il proprio fondamento nella RO
disciplina dettata dall'art. 1944 c.c. - va limitata all'importo di euro 67.471,35 [ euro 22.471,35 ( in relazione al rapporto di mutuo) + euro 45.000,00 ( in relazione al rapporto di conto corrente) = euro
67.471,35].
7. L'appellante ha lamentato che il Giudice di prime cure è incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto non ha esaminato le domande di nullità contrattuale e di risarcimento danni articolate degli attori;
il Tribunale – precisa l'appellante – “ anche al fine di pervenire ad un'equa decisione in merito
al regolamento delle spese processuali” - avrebbe dovuto rigettare tali domande perché infondate.
La censura non può trovare ingresso.
Va in primo luogo osservato che gli attori con la comparsa conclusionale depositate nel giudizio di primo grado hanno rinunciato a tali domande sicchè è da escludere in radice la configurabilità del vizio di omessa pronuncia su cui è incentrata la doglianza in esame ( cfr. Cass. n. 8737/2014 – in tale pronuncia il Supremo Collegio ha affermato: “ la comparsa conclusionale, pur avendo natura
semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo
del giudizio”; cfr. anche Cass. n. 7977/1997).
Inoltre acquista rilievo il principio di diritto in forza del quale è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione basata sul vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non è configurabile sul punto la soccombenza di colui che propone l'impugnazione non potendo subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione (
cfr Cass. n. 2047/2017; Cass. n. 11012/2013); ne consegue che anche per tale ragione la censura in esame non può trovare ingresso.
8. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza impugnata nel senso che: a) la società RO
va condannata al pagamento, in favore del della
[...] Controparte_12 CO
somma di euro 105.637,65 oltre interessi legali dal 17/8/2012 fino al soddisfo;
b) va altresì
condannato in solido fino all'importo di euro 67.471,35. RO
In ordine al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in quanto la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene – tenuto conto dell'esito complessivo della lite e, dunque, della soccombenza della società
e di – la società RO RO [...]
e vanno condannati: a) al pagamento in solido delle RO RO
spese processuali del giudizio di primo grado in favore del , ora Controparte_4 CP_3
limitatamente alle fase studio, alla fase introduttiva e alla fase della trattazione e di
[...] Parte_1
mandataria con rappresentanza di limitatamente alla la fase della
[...] Controparte_1
decisione ( dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado emerge che si è Parte_1
costituita in giudizio dopo l'espletamento della fase studio, della fase introduttiva e della fase di trattazione e, dunque, ha svolto attività processuale in ordine alla sola fase decisionale;
a sua volta il
, ora ha svolto attività processuale in relazione alla fase Controparte_4 CO
studio, alla fase introduttiva e della fase della decisione ma non anche in ordine alla fase della decisione); b) al pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di secondo grado in favore di in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 Controparte_1
Le spese innanzi indicate vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa professionale vigente e tenendo conto del valore della controversia.
Riguardo alle spese processuali del giudizio di secondo grado va precisato che con riferimento al rapporto processuale tra e non va adottata alcuna statuizione giacchè Parte_1 CO
la predetta appellata, non essendosi costituita in giudizio, non ha articolato alcuna difesa.
Infine il Collegio osserva che la nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, quale diretta conseguenza della riforma della sentenza impugnata, determina l'assorbimento del motivo di gravame incentrato sull'erronea declaratoria di compensazione delle spese effettuata dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da mandataria con rappresentanza di nei confronti Parte_1 Controparte_1
della società RO Controparte_13
già , avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 138/2021, così Controparte_4
provvede:
1. dichiara la contumacia di già ; CO Controparte_4
2.accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
condanna la società al pagamento, in favore di RO RO
già , della somma di euro 105.637,65 oltre interessi legali CO Controparte_4
dal 17/8/2012 e fino al soddisfo e condanna altresì in solido fino all'importo di RO
euro 67.471,35 ;
3. condanna la società e al RO RO
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di primo grado, in favore CO
già , spese che liquida in euro 4.925,00 per compenso professionale ( relativo Controparte_4
alla fase studio, alla fase introduttiva e alla fase della trattazione) oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
condanna la società
[...]
e al pagamento in solido delle spese processuali del RO RO
giudizio di primo grado, in favore di mandataria con rappresentanza di Parte_1 [...]
spese che liquida in euro 2.127,00 per compenso professionale (relativo alla fase Controparte_1
della decisione) oltre rimborso forfettario spese generali I.V.A. e C.P.A.; pone le spese di C.T.U. a carico definitivo della società e di;
RO RO
3. condanna la società e al RO RO
pagamento in solido delle spese processuali del giudizio di appello in favore di Parte_1 mandataria con rappresentanza di spese che liquida nell'importo di euro Controparte_1
7.160,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
Salerno, 21/5/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli