TRIB
Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2023 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. VECCHIONI Parte_1 C.F._1
PAOLA giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. IACOBONI LUCIA e TOMBESI MARCELLA giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato in data 13 settembre 2023, fondato sulla sentenza del Tar n.631/2020, con il quale il CP_1
di intimava al debitore di pagare la somma di Lire 94.177.654 pari ad € 48.638,70 ai CP_1
quali venivano aggiunti € 68.265,10 per interessi e rivalutazione monetaria, oltre al compenso per il precetto, al 15% per rimborso forfettario, oltre al 24,80% per un totale di € 117.485,00.
A fondamento dell'opposizione contestava il conteggio effettuato dal Parte_1 CP_1 nell'atto di precetto, ritenuto errato ed ingiusto in quanto, in base alla ricostruzione del ricorrente, il
Comune avrebbe illegittimamente cumulato gli interessi legali e la rivalutazione, precettando così una somma triplicata rispetto all'originario debito.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, previa altresì sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del pedissequo precetto inaudita altera parte, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che il precetto notificato il 13 settembre 2023 in allegato alla
pagina 1 di 3 sentenza del TAR n.631/2020, emessa nell'ambito del procedimento n.965/2000 in data 29.10.2020 portante la somma di € 117.485,00 è nullo parzialmente nella misura in cui è stata richiesto il cumulo degli interessi legali e rivalutazione monetaria e per l'effetto, pertanto, rideterminare la somma dovuta ad € 81.567,10, così come aumentata solo della rivalutazione ISTAT. Con condanna alle spese di lite del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il affermando di avere effettuato i calcoli Controparte_2
della somma portata dal precetto in stretta applicazione di quanto disposto nella sentenza del Tar.
Concludeva, dunque, chiedendo “che il sig Giudice voglia rigettare le domande attoree perché inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese legali”.
Mutato il giudice istruttore, il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 21.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggi opposto è la sentenza del Tar n.631/2020 nella quale si legge che va condannato al pagamento, in favore del Comune, della Parte_1 complessiva somma di “£ 94.177.654 (pari ad € 48.638,70), sulla quale dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a far tempo dal 1° agosto 1996 e fino all'effettivo saldo”.
È evidente, dunque, come la richiesta formulata nel precetto da parte del di richiedere il CP_1 pagamento degli interessi e della rivalutazione non sia stata una scelta arbitraria bensì l'esatta esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza ormai passata in giudicato. Ed infatti, qualora l'odierno opponente, non condividendo la decisione del Tar prevedere sulla somma oggetto di condanna sia gli interessi che la rivalutazione, avesse voluto avanzare rimostranze avverso la citata decisione avrebbe dovuto impugnarla con gli ordinari mezzi, non essendo la presente sede di opposizione a precetto idonea a rimettere in discussione un titolo giudiziale già passato in giudicato.
In concreto, infatti, la somma di euro 48.638,70 era liquidata alla data del 1 agosto 1996 con la conseguenza che, applicando da quella data il coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat si avrà un capitale rivalutato alla data del precetto di euro € 81.567,10, cui dovranno essere aggiunti, come previsto nella sentenza, gli interessi – sulla somma di anno in anno rivalutata come riconosciuto dall'ormai pacifica giurisprudenza v. ex multis Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712 – pari ad €
35.336,70, per un totale di € 116.903,80, ossia esattamente la somma precettata, cui andranno aggiunte le spese, correttamente computate in precetto.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1520 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 5500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1520/2023 promossa da:
( rappresentato e difeso dall'avv. VECCHIONI Parte_1 C.F._1
PAOLA giusta procura in atti;
opponente contro
( in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. IACOBONI LUCIA e TOMBESI MARCELLA giusta procura in atti;
opposto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificato in data 13 settembre 2023, fondato sulla sentenza del Tar n.631/2020, con il quale il CP_1
di intimava al debitore di pagare la somma di Lire 94.177.654 pari ad € 48.638,70 ai CP_1
quali venivano aggiunti € 68.265,10 per interessi e rivalutazione monetaria, oltre al compenso per il precetto, al 15% per rimborso forfettario, oltre al 24,80% per un totale di € 117.485,00.
A fondamento dell'opposizione contestava il conteggio effettuato dal Parte_1 CP_1 nell'atto di precetto, ritenuto errato ed ingiusto in quanto, in base alla ricostruzione del ricorrente, il
Comune avrebbe illegittimamente cumulato gli interessi legali e la rivalutazione, precettando così una somma triplicata rispetto all'originario debito.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, previa altresì sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e del pedissequo precetto inaudita altera parte, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare che il precetto notificato il 13 settembre 2023 in allegato alla
pagina 1 di 3 sentenza del TAR n.631/2020, emessa nell'ambito del procedimento n.965/2000 in data 29.10.2020 portante la somma di € 117.485,00 è nullo parzialmente nella misura in cui è stata richiesto il cumulo degli interessi legali e rivalutazione monetaria e per l'effetto, pertanto, rideterminare la somma dovuta ad € 81.567,10, così come aumentata solo della rivalutazione ISTAT. Con condanna alle spese di lite del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio il affermando di avere effettuato i calcoli Controparte_2
della somma portata dal precetto in stretta applicazione di quanto disposto nella sentenza del Tar.
Concludeva, dunque, chiedendo “che il sig Giudice voglia rigettare le domande attoree perché inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese legali”.
Mutato il giudice istruttore, il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 21.2.2025 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale era depositata la presente sentenza mediante “consolle del magistrato”.
L'opposizione è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
Il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggi opposto è la sentenza del Tar n.631/2020 nella quale si legge che va condannato al pagamento, in favore del Comune, della Parte_1 complessiva somma di “£ 94.177.654 (pari ad € 48.638,70), sulla quale dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a far tempo dal 1° agosto 1996 e fino all'effettivo saldo”.
È evidente, dunque, come la richiesta formulata nel precetto da parte del di richiedere il CP_1 pagamento degli interessi e della rivalutazione non sia stata una scelta arbitraria bensì l'esatta esecuzione di quanto disposto dalla citata sentenza ormai passata in giudicato. Ed infatti, qualora l'odierno opponente, non condividendo la decisione del Tar prevedere sulla somma oggetto di condanna sia gli interessi che la rivalutazione, avesse voluto avanzare rimostranze avverso la citata decisione avrebbe dovuto impugnarla con gli ordinari mezzi, non essendo la presente sede di opposizione a precetto idonea a rimettere in discussione un titolo giudiziale già passato in giudicato.
In concreto, infatti, la somma di euro 48.638,70 era liquidata alla data del 1 agosto 1996 con la conseguenza che, applicando da quella data il coefficiente di rivalutazione in base agli indici Istat si avrà un capitale rivalutato alla data del precetto di euro € 81.567,10, cui dovranno essere aggiunti, come previsto nella sentenza, gli interessi – sulla somma di anno in anno rivalutata come riconosciuto dall'ormai pacifica giurisprudenza v. ex multis Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712 – pari ad €
35.336,70, per un totale di € 116.903,80, ossia esattamente la somma precettata, cui andranno aggiunte le spese, correttamente computate in precetto.
pagina 2 di 3 Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo, in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1520 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 5500,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 22 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 3 di 3