CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2969/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'ND IU, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15781/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130125523000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041170602000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057464101000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1753/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.07.2025 e successivamente depositato in data 17.09.2025, la società Società_1 ha convenuto innanzi alla CGT di I grado di Napoli l' ADER e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l' INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.
071/2025/90286601/52/000 notificata in data 18.06.2025 limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali indicate in epigrafe che si assume non siano mai state notificate:
1) N. 071/2023/01301255/23/000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00
2) N. 071/2024/00411706/02/000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43
3) N. 071/2024/00574641/01/000 per IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22
La società ricorrente assume che le richiamate cartelle esattoriali poste a fondamento dell' intimazione di pagamento opposta non sarebbero mai state notificate
Da tanto discenderebbe, oltre che l' invalidità della procedura di riscossione intrapresa, anche l' intervenuta prescrizione del credito
Ciò posto, il ricorrente chiede l' annullamento dell' intimazione de quo nei limiti esplicitati con vittoria della spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che eccepisce l' inammissibilità dell' opposizione avanzata evidenziando che tutte le prodromiche cartelle sono state ritualmente notificate a mezzo pec e mai impugnate nei successivi 60 giorni, divenendo così le stesse definitive
Esibisce e deposita copia delle notifiche effettuate tramite pec
Da quanto documentato dall' Ufficio si evince che:
In data 09/06/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020210017186582000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 30/01/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120230130125523000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 29/03/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120240057464101000 IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_6 per il rigetto del ricorso , vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Da un riscontro documentale si osserva che tutte le prodromiche cartelle sono state notificate all' indirizzo pec della società ricorrente
In particolare:
In data 09/06/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020210017186582000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 30/01/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120230130125523000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 29/03/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120240057464101000 IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22 all' indirizzo pec della società Email_4
A tali notifiche seguiva ricevuta di accettazione e avvenuta consegna che davano prova della effettiva ricezione della pec
La mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle comporta l' inammissibilità del ricorso essendosi cristallizzata la pretesa
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza in favore dell' Ufficio costituitosi
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.215,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'ND IU, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15781/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230130125523000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041170602000 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240057464101000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1753/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.07.2025 e successivamente depositato in data 17.09.2025, la società Società_1 ha convenuto innanzi alla CGT di I grado di Napoli l' ADER e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare l' INTIMAZIONE di PAGAMENTO N.
071/2025/90286601/52/000 notificata in data 18.06.2025 limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali indicate in epigrafe che si assume non siano mai state notificate:
1) N. 071/2023/01301255/23/000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00
2) N. 071/2024/00411706/02/000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43
3) N. 071/2024/00574641/01/000 per IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22
La società ricorrente assume che le richiamate cartelle esattoriali poste a fondamento dell' intimazione di pagamento opposta non sarebbero mai state notificate
Da tanto discenderebbe, oltre che l' invalidità della procedura di riscossione intrapresa, anche l' intervenuta prescrizione del credito
Ciò posto, il ricorrente chiede l' annullamento dell' intimazione de quo nei limiti esplicitati con vittoria della spese di lite
Si costituisce l' Agenzia delle Entrate che eccepisce l' inammissibilità dell' opposizione avanzata evidenziando che tutte le prodromiche cartelle sono state ritualmente notificate a mezzo pec e mai impugnate nei successivi 60 giorni, divenendo così le stesse definitive
Esibisce e deposita copia delle notifiche effettuate tramite pec
Da quanto documentato dall' Ufficio si evince che:
In data 09/06/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020210017186582000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 30/01/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120230130125523000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 29/03/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120240057464101000 IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_6 per il rigetto del ricorso , vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva:
Da un riscontro documentale si osserva che tutte le prodromiche cartelle sono state notificate all' indirizzo pec della società ricorrente
In particolare:
In data 09/06/2022 è stata notificata la cartella di pagamento n. 10020210017186582000 per omesso versamento IVA 2020 /2022 per euro 35.729,43 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 30/01/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120230130125523000 per omesso versamento IRAP 2020 per Euro 946,00 all' indirizzo pec della società Email_4
Email_5 data 29/03/2024 è stata notificata la cartella di pagamento n. 07120240057464101000 IVA 2019 – modello 770 2020 per euro 5.487,22 all' indirizzo pec della società Email_4
A tali notifiche seguiva ricevuta di accettazione e avvenuta consegna che davano prova della effettiva ricezione della pec
La mancata impugnazione nei termini di legge delle cartelle comporta l' inammissibilità del ricorso essendosi cristallizzata la pretesa
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza in favore dell' Ufficio costituitosi
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
1.215,00 oltre accessori di legge se dovuti.