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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2208/2023
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai SIg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile indicata in epigrafe, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 4939/2023, pubblicata il 27/3/2023 e notificata il 29/3/2023, e pendente tra
con il patrocinio degli Avvti Giorgio Altieri e Paola Salvi presso i quali TE
è elettivamente domiciliata
-appellante e
, con il patrocinio dell'Avv Adriana Boscagli presso la quale è Controparte_1
elettivamente domiciliato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, adito dal ha, preso atto P_
della sentenza n 12817/21 sullo status,
. disposto l'affidamento condiviso dei figli (2005), (2006) e (2009), Per_1 Per_2 Per_3
con relativo collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale di Via
Martinelli 40,
. regolato la frequentazione padre/figli,
. posto a carico del padre un contributo di euro 1500 mensili, a titolo di mantenimento dei figli, oltre al 80% delle spese straordinarie (regolate come da Protocollo del
Tribunale di Roma), e riconosciuto dalla moglie un assegno di mantenimento di 500 mensili, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza,
. compensato le spese di lite.
A sostegno della decisione ha segnalato che
. nell'udienza presidenziale del 14.9.2020, il Presidente f.f., ha, fra l'altro, posto a carico del n contributo al mantenimento per i figli pari ad euro 2400 mensili P_
(800 euro per ciascun figlio), oltre l'80% delle spese straordinarie, e un contributo per il mantenimento della moglie di euro 1000 mensili,
. l'istruttoria svolta non ha confermato le allegazioni del che ha lamentato di P_
come la non fosse interessata alle gravi problematiche di salute e lavorative TE
del marito -il ha avuto un tumore nel 2013 e una recidiva nel 2016 e si è P_
trovato a dover trasformare la propria attività professionale di commercialista a fronte della interruzione della collaborazione con un importante Gruppo Immobiliare della capitale investito dalle cronache giudiziarie nel 2016- continuando ad avanzare esose pretese economiche;
i testi che hanno riferito in merito non avevano in effetti conoscenza diretta dei fatti -che erano stati loro riferiti dal richiedente l'addebito-, mentre le interlocuzioni via w.a. evidenziavano un atteggiamento di incoraggiamento della moglie oltre che l'interessamento ad appurare di quali entrate effettive potesse tener conto nella gestione del menage familiare,
. quanto alle capacità contributive dei coniugi, a) la (classe 1976), che TE
durante il matrimonio svolgeva la professione forense appoggiandosi presso lo studio di commercialista del marito, risulta priva di occupazione lavorativa e di redditi documentati, ma, per quanto emerge dalla CTU contabile, gode di un patrimonio immobiliare e mobiliare dal valore complessivo di euro 990.983, in quanto comproprietaria della casa coniugale, nuda proprietaria di un appartamento in Roma e posto auto e di un immobile in Punta Ala e posto auto e titolare di un diritto di multiproprietà di un altro immobile in Punta Ala con posto auto oltre che di una quota di partecipazione del 50% della AL.MA Servizi Amministrativi Srl (ritenuta inattiva dall'Ausiliare), B) il classe 1969) ha un patrimonio immobiliare e mobiliare P_
dal valore complessivo di euro 2.024.555, è comproprietario della casa coniugale e nudo proprietario di due appartamenti in Roma e di un appartamento in Cortina
d'Ampezzo nonché proprietario di un immobile in Roma, Via Archimede, risulta dall'esame dei conti correnti destinatario di cospicui accrediti -ad esempio negli
2019/2021 per euro 136.800- da parte della madre, accrediti che danno conto dell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e appaiono incongruenti con i redditi dichiarati, pari a netti 1498 euro mensili medi nel triennio 2019/2021, anch'essi incongruenti con l'entità del patrimonio immobiliare –presumibilmente produttivo di reddito- nella effettiva disponibilità del P_
. andava tenuto conto, oltre che dei cospicui patrimoni mobiliare e immobiliare, delle rispettive esposizioni debitorie -euro 582.836,58 per ed euro 195.058,50 per P_
la dell'assegnazione a costei della casa coniugale in comproprietà alle parti TE
e della capacità lavorativa della stessa, non limitata dall'esigenze di accudimento della prole. Ha proposto appello la , deducendo che TE
. nell'avviato giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con ordinanza del 2/11/2022 sono stati confermati i provvedimenti presidenziali adottati in sede di separazione,
. quanto al patrimonio immobiliare menzionato dal Tribunale, esso è costituito da immobili che non possono costituire fonte di reddito, trattandosi dell'abitazione familiare, dell'abitazione della madre -usufruttuaria- e del padre della deducente, della casa di vacanza della madre -usufruttuaria- e del padre della deducente e di una multiproprietà per due settimane utilizzata all'occorrenza da essa esponente e dai suoi genitori,
. controparte è titolare di un patrimonio immobiliare stimato dal CTU in euro
2.011.555, senza considerare l'immobile di Via Pentimalli, già inserito nel fondo patrimoniale e venduto per il prezzo di euro 237.500, prezzo che non ha destinato al soddisfacimento dei bisogni dei figli -nel 2019 e fino all'ordinanza del 14/9/2020 non ha pagato pressocchè nulla- ma ha versato alla madre per ripianare presunte esposizione debitorie in essere con la stessa e, in realtà, per far fronte al mutuo della sua casa di Via Archimede e per pagare il quanto sopra non è stato Controparte_2
colto dal CTU che si è limitato a dare conto dell'incasso di euro 237.500 e del versamento alla madre di euro 178.000, senza verificare l'esistenza dei presunti prestiti della madre ed effettuare approfondimenti circa le modalità di rimborso,
. il ha venduto un altro immobile compreso nel fondo patrimoniale e sito in P_
Via Pentimalli per il prezzo di euro 195.000, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla deducente cui ha assicurato il versamento di euro 80.000 e ha invece versato il minor importo di euro 50.000; a tanto si aggiunga che l'immobile di Via Bitossi non figura più nel fondo patrimoniale, ciò che fa ritenere che il l'abbia alienato, senza P_
condividere con l'esponente il ricavato, . da tanto discende che l'appellato non è più titolare di alcuni immobili del fondo patrimoniale, la cui vendita ha arrecato benefici solo al predetto che ha occultato i proventi, distraendoli dalle finalità cui erano destinati,
. le risultanze della ctu non chiariscono come il con i redditi dichiarati, sia P_
riuscito a mantenere un tenore di vita elevato ancora negli anni 2020-2021, anni nel corso dei quali, “pur proclamando nullatenenza”, “non si è privato di nulla”, tant'è che ha trascorso gran parte delle sue giornate al , sborsando la quota annuale di euro CP_2
5000, ha trascorso fine settimana nell'arcipelago campano, all'Argentario e a Cortina, ha proseguito nell'adesione allo Sci Club Parioli del quale è fondatore, ha effettuato viaggi e coltivato la sua vita sociale, partecipando a feste ed eventi;
del resto, quanto sopra è attestato dalle uscite registrate dai suoi conti correnti ove si riscontrano, nell'anno 2020, uscite per oltre euro 48.000, riconducibili tra l'altro a spese sostenute a Cortina, Monte Argentario, isola di Procida, Tolfa, Orbetello,
. il CTU si è limitato a giustificare le ingenti disponibilità del con una P_
“ e non ha indagato le movimentazioni intervenute fra madre e figlio, mentre, evidentemente, i versamenti effettuati dalla negli anni Pt_2
2019/2021 costituivano la restituzione di somme a lei già erogate dal figlio “proprio al presumibile fine di celare [le] disponibilità” di quest'ultimo: così ad es resta non riscontrata la reale causale del versamento del 2019 per euro 178.000 bonifico, risultando la consulenza, una volta “eliminato ogni (inverosimile e indimostrato) riferimento alla presenta generosità materna”, incompleta, ciò che ha determinato l'erroneità delle valutazioni contenute nella sentenza,
. quanto all'esposizione debitoria di oltre 580.000 euro, essa attiene per oltre 490.000 euro al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e della casa di Via
Archimede e, quindi, non di debiti derivanti dall'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni;
il residuo importo di euro 85.242,08 viene riferito ad un debito nei confronti dell' dalla controparte che “non chiarisce Controparte_3
la fonte dalla quale sarebbe stato ricavato l'importo dichiarato”, fonte non desumibile nemmeno dall'all 8 alla CTU, relativo a comunicazioni dell e Controparte_3 documentazione fiscale da cui ricostruire semmai la posizione attiva del ne P_
deriva che detta “esposizione debitoria” non poteva essere considerata per ridurre l'entità del contributo a carico del P_
. le carenze della CTU, che ha offerto delle incongruenze fra entrate ed uscite l'inverosimile spiegazione della generosità materna, sono state evidenziate nel corso del giudizio di primo grado ma il Tribunale ha ritenuto di dover acriticamente aderire all'indagine espletata, incorrendo oltretutto nella violazione dell'art 196, cpc, visto che ha mancato di chiarite le motivazioni per non accogliere la richiesta di rinnovazione,
. conclusivamente, la CTU è carente laddove non ha approfondito in merito ai reali vantaggi economici derivanti al al patrimonio mobiliare ed immobiliare, alla P_
reiterata condotta distrattiva, alle incongruenze fra entrate dichiarate e spese sostenute, alla sostanziale insussistenza di presunte esposizioni debitorie: è invece necessario, così come richiesto dall'udienza del 1/12/22, far partire l'indagine dal 2016, estendere l'indagine oltre i confini italiani, verificare entità, natura e qualità delle uscite registrate sui conti correnti riconducibili al perlomeno negli anni già oggetto di P_
indagine (2019/2021) e comunque nel più ampio periodo 2016/2023, verificare la
“reale esposizione debitoria, se esistente”,
. erroneamente, il Tribunale ha ritenuto già maggiorenne. Per_1
Ha chiesto alla Corte di A) riferire le disposizioni relative all'affidamento della prole a che “compirà 18 anni il […] 18/8/2023”, B) determinare in euro 3000 (1000 Per_1
per ciascun figlio), o in subordine in euro 2400 (800 per ciascun figlio, come da statuizione presidenziale), il contributo paterno al mantenimento della prole, C) determinare in euro 1500 o in subordine in euro 1000 (come da statuizione presidenziale) il contributo del al mantenimento della deducente, D) porre a P_
carico del l 100% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli P_
o in subordine confermare la ripartizione già adottata, E) con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria, ha chiesto alla Corte, “atteso che non sono noti né le somme ricavate dal SI. dalla vendita dei beni di sua proprietà né l'impiego di quelle somme P_ da parte dell'appellato, ordinarsi al SI. a. l'esibizione del contratto di P_
compravendita dell'immobile sito in Roma, Via Giancarlo Bitossi n. 22, risalente al periodo compreso tra il 23.1.2023 e il 20.2.2023; b. l'esibizione degli estratti dei conti correnti e/o delle carte di credito/debito e/o di ogni altro rapporto bancario riconducibile al SI. relativi agli anni 2022-2023”, “attesa la già rilevata e P_
non superata incongruenza tra le entrate dichiarate dal SI. e le spese P_
sostenute negli ultimi anni di vita matrimoniale (2016-2019) e successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale (febbraio 2019), disporsi rinnovazione e/o integrazione della CTU eseguita nel corso del giudizio di primo grado, al fine altresì di: a. far partire l'indagine peritale dall'anno 2016 sino all'attualità, al tempo della rinnovanda CTU (2023 o successivi); b. estendere l'indagine peritale oltre i confini italiani;
c. verificare l'entità, la natura e la qualità delle uscite registrate sui conti correnti riconducibili al SI. perlomeno negli anni già oggetto di indagine P_
(2019-2021) e, poi, stante la richiesta estensione temporale, nel più ampio periodo
2016-2023 e fino al tempo della rinnovanda CTU;
d. verificare la reale esposizione debitoria, se esistente, facente capo al SI. . P_
Nel costituirsi, il a dedotto che P_
. la , avvocato abilitato dal 2002, I) dal 1999 al 2005 ha collaborato con lo TE
occupandosi di diritto del lavoro, fallimentare e Controparte_4
assicurativo, II) nel 2005 ha iniziato la collaborazione con lo Controparte_5
specializzandosi in contrattualistica e in ambito tributario, III) dal 2015 al 2019 ha prestato attività lavorativa presso lo come associato, IV) si CP_4 Controparte_6
è cancellata dall'Albo nel 2021 e cioè in pendenza del giudizio di separazione, V) dispone di un significativo patrimonio immobiliare dal valore di circa 1 milione di euro, come accertato in sede di CTU, in quanto è proprietaria del 50% dell'ex casa familiare, nuda proprietaria dell'appartamento di Via Pentimalli n. 84, con box auto, nuda proprietaria dell'appartamento di Castiglione delle Pescaia, titolare di multiproprietà in Castiglione della Pescaia, VI) è proprietaria di due autovetture acquistate negli ultimi
4 anni per un valore di mercato attuale complessivo di 33.000 euro, VII) dispone di una domestica, VIII) percepisce dai genitori le somme di denaro che le consentono un elevato tenore di vita e che non sono state considerate dal primo Giudice,
. quanto ai pretesi atti distrattivi, IX) l'assegno di 120.000 euro è stato dapprima emesso e immediatamente dopo stornato, restando l'importo sul conto nella piena disponibilità di entrambe le parti (cfr. pag. 5 e 6, IV trimestre 2017 all. 43 fascicolo , X) la P_
doglianza secondo la quale il deducente avrebbe svuotato il conto cointestato con giroconti in suo favore non tiene conto del fatto che, non ricevendo più il P_
alcun compenso, la famiglia si è potuta mantenere per il periodo 2017-2019 grazie al risarcimento assicurativo incassato dalla ed al riscatto dei contributi TE
previdenziali del con i quali la famiglia ha potuto anche sostenere le rate di P_
mutuo (2.000 euro al mese per 17 mesi e così per complessivi 34.000 euro), pagare la per 7.000 euro (cfr. pag. 8 IV trimestre 2017, all. 43 Parte_3
fascicolo , saldare pregressi finanziamenti per complessivi 9.400 euro (cfr. P_
pag. 4 e 10 IV trimestre 2017, all. 43 fascicolo ), noleggiare autovetture per P_
2.000 euro (cfr pag 3, IV trimestre 2017, all. 43 fascicolo , alimentare il conto P_
personale della per spese familiari per complessivi 47.000 euro (cfr. pag. 6 , TE
12 e 13 IV trimestre 2017, pag. 4, 9 e 19 I trimestre 2018, pag. 3, 7, 9 e 17 II trimestre
2018, pag. 17 III trimestre 2018, pag. 2 e 17 IV trimestre 2018, pag 5, 11, 13, 14, 16,
18 I trimestre 2019 all. 43 fascicolo , saldare pregressi debiti per complessivi P_
6.300 euro (cfr. pag. 12 IV trimestre 2017, pag 10 II trimestre 2018, pag 9 III trimestre
2018, all. 43 fascicolo , pagare le rette di scuole private per i figli per P_
complessivi 8.000 euro (cfr. pag. 7 I trimestre 2018, pag. 22 IV trimestre 2018 all. 43 fascicolo , pagare l'iscrizione al tennis club Parioli per complessivi 5.000 P_
euro (cfr. pag. 13 I trimestre 2018, pag. 7 II trimestre 2018, pag. 16 IV trimestre 2018 all. 43 fascicolo , saldare spese condominiali per complessivi 2.500 euro (cfr. P_
pag. 15 II trimestre 2018 all. 43 fascicolo e così per complessivi 112.000, P_
XI) il ricavato dalla vendita della nuda proprietà dell'immobile di Via Pentimalli, lungi dall'essere distratto, è stato destinato alla restituzione dei prestiti, al pagamento delle rate di mutuo e spese ordinarie dell'immobile di Via Archimede adibito ad abitazione ed a studio professionale, al pagamento di debiti pregressi ed al pagamento del mantenimento ordinario e straordinario della famiglia (cfr. pag. 39 , 41 e 44 anno 2019, pag. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 54, 78, 80, 81, 82 e 84 anno 2020, pag. 4, 6, e 45 anno
2021 all. 45 fascicolo , XII) la , che gli contesta la sospensione di P_ TE
qualsiasi contribuzione per la famiglia dall'allontanamento dalla casa coniugale, utilizzava il conto corrente comune per provvedere ai bisogni familiari, versando i denari sul proprio conto corrente personale (cfr. all. 43 fascicolo , XIII) la P_
sospensione del pagamento delle rate di mutuo è stata concordata tra i coniugi per problemi d'ordine economico sopravvenuti (cfr. all. 9 fascicolo , P_
. quanto al tenore di vita del deducente, XIV) l'unica concessione che egli riconosce per sé e la famiglia è l'iscrizione al circolo tennis del quale è sempre stato socio e che arreca benefici alla salute psicologica (controparte finge di trascurare le gravi patologie del marito: il tumore recidivante e il preinfarto che lo ha colpito con intervento di angioplastica d'urgenza), XV) la famiglia è riuscita a conservare per un periodo un certo tenore di vita grazie alla vendita di proprietà immobiliari ricevute in eredità dal al risarcimento incassato dalla per 450.000 euro e al riscatto dei P_ TE
contributi previdenziali del per 202.665 euro e la CTU, che ha ricostruito P_
fedelmente la situazione economico-patrimoniale delle parti, ha smentito l'esistenza in capo al deducente di redditi professionali, addirittura anche esteri, non dichiarati, XVI) le vacanze estive riguardano un breve periodo (appena due settimane) trascorse presso chi gli è stato vicino nella grave disavventura di salute e lavorativa, senza alcun esborso economico per vitto ed alloggio;
anche le vacanze con i figli non sono durate un mese
-luglio 2020- e non lo hanno visto stare in 5 località diverse (Monte Argentario, Tolfa,
Orbetello, Saturnia e Porto Ercole), poiché si è trattato di una sola settimana in cui la famiglia ha soggiornato al Monte Argentario, fermandosi a Tolfa semplicemente per fare rifornimento di carburante, così come a Saturnia il deducente si è recato in banca,
XVII) grazie al ricavo della vendita dell'immobile di Via Pentimalli l'esponente ha potuto corrispondere sino ad oggi circa 91.500 euro a titolo di contributo ordinario e circa 25.000 euro a titolo di spese straordinarie per i figli -e le movimentazioni del conto corrente danno conto di ciò-, mentre la differenza di 55.000 euro “a titolo di pregresso non versato è stata potuta corrispondere dal olo recentemente con P_
i proventi della vendita dell'altro appartamento sito a Via Pentimalli, questa volta autorizzata dalla (senza necessità di rivolgersi al Tribunale), che ha TE
evidentemente riconosciuto l'impossibilità del marito di far fronte alle obbligazioni poste a suo carico”,
. le doglianze volte al rinnovo della ctu non sono supportate da reali motivazioni, né dalla indicazione delle parti che dovrebbero essere esaminate o approfondite, ciò che evidenzia la natura speculatoria della richiesta,
. va dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda relativa a , che nelle more Per_1
ha raggiunto la maggiore età,
. la domanda di addebito alla moglie è fondata, in quanto la violazione del dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del marito XVIII) è stata confermata dai testi escussi -in particolare e oltre che direttamente dalla Tes_1 Tes_2 Tes_3
moglie che ha ammesso che il deducente si recava da solo alle visite mediche oncologiche
(“talvolta voleva andare da solo”) senza però ricordare le circostanze e le date in cui ha accompagnato il marito né i medici dai quali era in cura>, XIX) scaturita dalla frustrazione della moglie per non poter più mantenere il pregresso tenore di vita, viste le compromesse condizioni di salute del marito unite all'interruzione del rapporto di lavoro con il Gruppo SI (unico cliente del che lasciavano di fatto la P_
famiglia senza reddito alcuno,
. l'assegno di mantenimento deve essere revocato quale conseguenza dell'addebito alla moglie e anche per le risultanze istruttorie sui redditi delle parti, essendo emerso che ella può provvedere al proprio mantenimento e contribuire a quello dei figli, in quanto XX) munita del patrimonio immobiliare pari a circa 1 milione di euro come meglio su descritto, XXI) assegnataria della prestigiosa casa familiare senza alcun costo, XXII) beneficiaria delle significative elargizioni costanti e continuative dei familiari che le garantiscono una rendita mensile -euro 5.538,88 euro- addirittura superiore ai redditi del deducente, visto che la ha ricevuto bonifici, nel 2019, TE
pari a 51.500 euro, nel 2020 pari a 68.000 euro e nel 2021 pari a 79.900 euro, XXIII) dotata di attitudine al lavoro proficuo, avendo una qualifica professionale elevata e avendo esercitato la professione di avvocato sino alla cancellazione dall'albo e, pur essendo, al momento della comparizione dinanzi al Presidente, poco più che quarantenne, non ha, dal settembre 2020 -quindi in quasi 4 anni- reperito alcuna attività lavorativa.
Ha chiesto alla Corte di rigettare l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale,
Contro
) addebitare la separazione alla , ) revocare l'assegno di CP_7 TE
mantenimento a far data la pubblicazione dalla domanda, disporre che entrambi CP_9
i coniugi provvedano in via diretta al mantenimento dei figli nei periodi in cui ciascuno li avrà con sé, o, in subordine, che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con la somma mensile complessiva di 900 euro (300 euro mensili a figlio), con suddivisione al 50% delle spese straordinarie, a decorrere dalla domanda, condannare la CP_9
controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
Con note del 3/5/2024, la ha dedotto che TE
. ha svolto unicamente sporadiche collaborazioni con lo studio professionale del marito e, per scelta condivisa con il marito, non ha mai realmente svolto la professione, decidendo di cancellarsi dall'Albo al solo fine di evitare gli esborsi connessi all'iscrizione,
. come chiarito, le proprietà riconducibili alla deducente non possono (e non potranno mai) essere fonte di reddito e la scelta dell'intestazione alla odierna esponente della nuda proprietà di immobili riconducibili ai genitori si spiega col fatto la sorella Pt_4
è disabile al 100% e con la volontà dei genitori di tutelare gli interessi dell'intera famiglia,
. le autovetture sono state entrambe acquistate dal padre della odierna esponente, l'una, in sostituzione della vecchia vettura nella disponibilità della deducente e, l'altra, la microcar, quale regalo del nonno ai propri nipoti, . non ha più domestica dal 15/2/22, a causa degli inadempimenti di controparte, e i versamenti dei genitori, che la deducente dovrà restituire, non possono esonerare il al mantenere la prole, P_
. durante l'intera vita matrimoniale, il nucleo ha goduto di un elevato tenore di vita interamente finanziato dal che, dagli anni 2016-2017, ha iniziato a gestire in P_
modo anomalo le proprie risorse (all'epoca, la SI.ra , che non aveva motivo TE
di dubitare del marito, non si è resa conto delle condotte distrattive tenute dall'odierno appellato), ragionevolmente perchè, già allora, il marito iniziava a porre le basi della già assunta decisione di separarsi, decisione poi realizzata agli inizi del 2019: di tale gestione, ora, controparte fornisce una giustificazione strumentale, 1) non chiarendo in cosa consista il risarcimento assicurativo in tesi incassato dalla deducente, mentre il riscatto dei contributi costituisce scelta pianificata per costruire una generale condizione di (futura) nullatenenza, 2) in quanto, se è vero che il corrispettivo ricavato dalla vendita, in corso di matrimonio, dell'immobile già inserito nel fondo patrimoniale
(Monte Argentario - GR, Via dell'Appetito), è stato stornato a favore del e P_
poi nuovamente versato sul c/c cointestato, è anche vero che le movimentazioni registrate sul citato c/c, pur in parte destinate a sostenere le spese della casa familiare e dei figli (mutuo, condominio, scuola), risultano poco chiare, se si considerano i frequenti giroconti effettuati dal e l'emissione di assegni vari che hanno P_
contribuito a svuotare il conto che, da un saldo al 31.12.2017 di Euro 86.367,08 è passato, il 31.12.2018, ad Euro 20.498,23 e, nel marzo 2019, a Euro 276,65, 3) poiché, quanto alla “Cassa Avvocati della SI.ra ”, l'odierna esponente all'epoca TE
prestava unicamente saltuarie collaborazioni con lo studio professionale del marito che si avvantaggiava della professionalità della odierna esponente per offrire ai propri clienti prestazioni anche nel settore legale, 4) poiché dei “pregressi finanziamenti” non viene specificato il fine delle sovvenzioni e, quanto al “noleggiare autovetture”, non si specifica il motivo del noleggio né il beneficiario, 5) poiché i versamenti sul conto personale della deducente si giustificavano perché volti a sostenere il menage familiare come concordato, mentre dei “debiti pregressi” non viene esplicitata la causale né chi li abbia contratti, 6) perchè, pur se l'importo di Euro 112.000 è stato parzialmente impiegato per far fronte alle necessità della famiglia, esso non potrà ritenersi certo sufficiente a giustificare le ingenti movimentazioni registrate sul citato c/c cointestato negli ultimi anni di matrimonio visto che, nell'arco di appena 15 mesi (dal gennaio
2018 al marzo 2019), si è registrato un depauperamento di oltre 85.000 euro,
. quanto al patrimonio immobiliare già riconducibile al costui, P_
successivamente al suo allontanamento dalla casa familiare (risalente al febbraio 2019) ha alienato 7) in data 31.10.2019, la nuda proprietà dell'immobile di Via Pentimalli n.
84, incassando la complessiva somma di Euro 237.500 che quanto ad euro 178.000 ha versato alla madre, 8) in data 25.1.2023, la nuda proprietà di (altro) immobile in Via
Pentimalli n. 84, incassando la complessiva somma di Euro 195.000 dei quali solo
50.000 ha versato alla moglie, 9) tra il 23.1.2023 e il 20.2.2023, la nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via Bitossi n. 22, incassando una cifra non nota ma ragionevolmente pari a 140.000 euro, dei quali nulla ha versato alla moglie cui non ha chiesto l'autorizzazione, nonostante il bene fosse incluso nel fondo patrimoniale,
. le somme ricavate dalle alienazioni sono state distratte dal il quale ha solo P_
parzialmente provveduto al mantenimento dei figli e della moglie continuando anche per gli anni 2022-2023, ad omettere e/o ridurre il versamento delle somme dovute,
. 10) quanto al mutuo, da quando il marito si è allontanato dalla casa coniugale, la deducente fa fronte per intero, grazie al sostegno ricevuto dai genitori,11) il P_
non è affetto da “gravi patologie”, visto che le neoplasie riscontrate negli anni 2013 e
2016 sono definitivamente superate, così come il presunto pre-infarto (agosto 2023), risolto con il posizionamento di stent coronarico,
. quanto all'addebito, 11) i messaggi WhatsApp risalenti agli anni 2016, 2017 e 2018, presi a campione nell'infinità di scambi quotidiani tra i coniugi, confermano come la deducente abbia sempre dimostrato affetto e vicinanza al marito e rimproverato il marito per la sua dispendiosa gestione della famiglia, nel contempo spronandolo a reagire e a dedicarsi alla propria attività lavorativa e professionale, 12) la relazione del
4.4.2019 a firma del Dott. incomprensibilmente attribuisce comportamenti Persona_4 ostili e canzonatori alla deducente che non ha mai visto, mentre i testi sono tutti de relato e hanno reso dichiarazioni generiche e contraddittorie, fra l'altro inidonee a superare la prova scritta contenuta nei numerosi messaggi WhatsApp in atti,
. quanto all'appello incidentale, premesso che l'esponente è priva di reddito, va segnalato che 13) l'entità dei patrimoni delle famiglie d'origine non rientra tra i parametri di riferimento indicati dall'art. 5 della legge sul divorzio, applicabile in sede di separazione, 14) la deducente non ha mai realmente svolto la professione forense,
15) la ricerca di una adeguata occupazione, nel periodo successivo alla separazione, ha subìto gli effetti negativi derivanti dalla pandemia, dalla inesperienza della richiedente e dalla sua scarsa disponibilità di tempo, dovendo ella occuparsi da sola della crescita di tre figli, 16) le presunte disponibilità patrimoniali della sono, come TE
indicato, inesistenti, essendo essa esponente riuscita sino ad ora a sostenere i propri figli, nell'inerzia dell'ex coniuge, grazie unicamente al supporto ricevuto dai propri genitori, 17) appare stravagante la pretesa di mantenere “in via diretta” i figli, visti i tempi di permanenza degli stessi col padre, 18) ai figli va garantito il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e il quantum che egli si dichiara disponibile a versare non lo consente.
Ha insistito nelle conclusioni prese e chiesto altresì il rigetto dell'appello incidentale.
Con note del 12/11/2024, il si è riportato alle deduzioni già svolte, P_
aggiungendo che
. l'appellante può contare su rendite provenienti dal padre per circa 100.000 euro l'anno
(8.000 euro netti mese): le condizioni di salute del padre della si sono TE
aggravate, sicchè è la predetta a gestire il patrimonio di famiglia, considerata anche la disabilità della sorella,
. la crisi finanziaria del è reale ed evidente, XXVIII) tant'è che lo stesso per P_
provvedere agli oneri economici a suo carico è costretto ad alienare i beni immobili del fondo patrimoniale: egli si è trovato nell'impossibilità di corrispondere il dovuto, ma ha sempre ripianato le pendenze, come dimostrato il doc. 15 bis atto di quiescenza ex adverso prodotto, XIX) non corrisponde al vero né è provato che il deducente conduca un elevato tenore di vita, come si desume dai biglietti aerei prodotti e relativi a 4 giorni trascorsi con i figli a EL (a Pasqua), a 6 giorni trascorsi da solo con il figlio in Francia (ad agosto) e ad 1 giorno trascorso a Madrid (a fine agosto): per il Per_3
resto i periodi di vacanza sono sempre stati trascorsi a Roma presso la casa adibita anche a studio professionale, XXX) si trova a fronteggiare le continue richieste e lamentele dei figli coinvolti dalla madre nelle dinamiche economiche, dinamiche che includono anche la nonna paterna accusata di essere poco generosa e che per tale motivo non viene frequentata dai nipoti,
. l'indagine peritale è stata svolta con dovizia di dettagli e in presenza dei cc.tt.pp. che hanno provveduto alle loro osservazioni all'esito delle quali il CTU si esprimeva in via definitiva,
. quanto all'addebito, XXXI) i messaggi w.a., inviati all'appellato che viveva la forte contrazione economica dovuta alla perdita del lavoro e nello stesso periodo si ammalava di cancro, evidenziano la preoccupazione per le condizioni di salute e per l'aspetto psicologico del marito senza nascondere l'ansia per le condizioni economiche, XXXII) l'addebito appare fondato alla luce della prova documentale e di quella orale, risultando agli atti anche la pretesa della moglie affinché il marito si allontanasse da casa e non vi facesse più rientro neanche nei giorni in cui ella era assente (cfr. all. 6 fascicolo . P_
Ha concluso per il rigetto dell'appello, con sanzione dell'appellante per le espressioni denigratorie, per il comportamento processuale e la temerarietà, insistendo per l'accoglimento dell'appello incidentale.
E' stata disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 con la trattazione scritta ed è stato concesso termine fino all'udienza per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 6/12/2024, il a insistito nelle conclusioni rassegnate. P_ Con note dell'11/12/2024, l'appellante, adducendo la tardività degli scritti depositati da controparte nei termini di 60 e 30 giorni calcolati rispetto all'udienza differita e non a quella originariamente fissata nel decreto presidenziale del 19/5/2023, ne ha chiesto lo stralcio, procedendo comunque alla replica altrimenti preclusale. Ha quindi negato la ex adverso dedotta irritualità della produzione documentale allegata alle note del
3/5/2024 e asserito che controparte ha brillantemente superato le neoplasie, senza chemio o radioterapia, nel 2013 e nel 2016, che controparte si faceva carico del menage familiare e non ha utilizzato i proventi delle vendite e del riscatto dei contributi previdenziali per far fronte alle esigenze familiari, che la ctu è carente e non ha accertato la reale esposizione debitoria del visto che egli non ha fatto fronte, P_
se non parzialmente e sporadicamente, all'onere contributivo, così come dal febbraio
2019 non provvede al rimborso pro quota del mutuo;
ha aggiunto che i prestiti della sua famiglia di origine hanno evitato le azioni esecutive sulla casa coniugale e consentito, nell'inerzia del padre, l'iscrizione della figlia all'università, che Per_1
non sussiste la crisi finanziaria lamentata da controparte che ha preferito destinare il ricavato dalla “vendita, pressocchè, dell'intero patrimonio immobiliare ai fini personali e/o voluttuari”, che lo scambio di mail all 28/A attesta che egli ha nascosto la data della vendita dell'immobile di Via Pentimalli per sottrarsi al pagamento dei 30.000 euro destinati ad anticipo sul mantenimento dei figli, che lo scambio di mail 28/B chiarisce come parte del ricavato della vendita di Via Bitossi - 60.000 euro- non siano stati pretesi dall'esponente ma offerti dal per la famiglia considerando che è un bene del P_
fondo”, che controparte, a fronte dell'ordine del Giudice del 21/3/2024, ha depositato, solo nell'ottobre 2024, i contratti di vendita di Via Pentimalli piano 7° (2019), Via
Pentimalli piano 3°(gennaio 2023) e Via Bitossi (febbraio 2023) nonché documentazione bancaria attestante che i ricavati –247.000, 195.000 e 147.5000 euro- sono stati distratti visto che il conto corrente Intesa S Paolo contempla, nel trimestre ottobre/dicembre 2019, movimentazioni in entrata e in uscita per euro 248.000, nell'anno 2022 movimentazioni insignificanti e, negli anni 2023/2024, uscite tali da quasi azzerare gli accrediti registrati nel 2023 per euro 292.870. Ha reiterato le conclusioni prese, ribadendo la richiesta di rigetto dell'appello incidentale.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Va, in primo luogo, escluso il chiesto stralcio di note e documenti, risultando sempre assicurato l'esercizio del diritto di difesa.
Va poi dato atto che ha nelle more compiuto 18 anni, sicchè la domanda volta Per_1
a far estendere alla figlia le statuizioni inerenti l'affidamento -peraltro causata da una mera svista del primo Giudice- non ha più ragion d'essere.
Passando al profilo relativo all'addebito, va premesso che la relativa declaratoria implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza: a tanto va aggiunto che in applicazione del principio fissato dall'art. 2697 c.c., sul coniuge richiedente la pronuncia di addebito incombe l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, con la conseguenza che anche l'incertezza sulla effettiva sussistenza delle dedotte circostanze poste a fondamento della richiesta impone il rigetto della domanda.
Ciò premesso, il ha addotto che la coniuge ha mostrato disinteresse per le P_
problematiche di salute e lavorative che lo hanno afflitto a seguito della scoperta del tumore e della sua recidiva e della perdita del cliente per il quale lavorava in via esclusiva.
A comprova dell'assunto
. ha prodotto la relazione del suo psicoterapeuta che ha dedotto che il paziente ha subito nel 2012 in ambito lavorativo uno stress prolungato ai limiti del mobbing e con responsabilizzazione eccessiva in situazioni che, alla luce dei fatti emersi successivamente, hanno configurato da parte dei clienti gravi aspetti penali in cui avrebbe potuto rimanere coinvolto se non avesse prontamente lasciato la situazione;
che il paziente ha sviluppato ansia intensa, claustrofobia, acrofobia, panico in situazioni sociali;
che la situazione è stata aggravata dalla scoperta del tumore renale;
che al chiesto coinvolgimento, la moglie non ha dato riscontro in quanto si
è rifiutata di collaborare, non partecipando ai colloqui di coppia richiesti dallo specialista e tenendo atteggiamenti derisori persino durante gli attacchi di panico che causavano difficoltà a formulare un discorso,
. ha addotto il teste (5/9/2022) -che ha riferito che la moglie si rifiutava di Tes_1
accompagnarlo alle visite mediche e di aver appreso dal che la P_ TE
lo aveva investito perché non le veniva data la possibilità di andare a Cortina, ricordando di altri episodi analoghi e di essere andato a visitarlo in clinica ove una volta ha trovato la moglie-, il teste (udienza 16/11/22) -che ha Tes_2
dichiarato che il si lamentava con lui di dover andare da solo alle visite P_
mediche e ricordato di aver ricevuto una telefonata dal nell'immediatezza P_
di una lite avuta dinanzi ai figli con la che si seccava di non poter andare TE
ad una cena di capodanno per i costi elevati-, il teste (udienza 16/11/22) Tes_4
-che ha riferito di aver appreso dal he provava disagio nell'andare da solo P_
alle visite mediche e di aver appreso dal predetto di una lite a causa di un regalo ritenuto inadeguato dalla TE
Tali essendo le risultanze, va osservato che l'estensore della relazione non è stato escusso, ciò che ha precluso oltretutto di appurare se i fatti enunciati siano stati appresi dal paziente o percepiti direttamente, e che i testi auditi hanno riferito di fatti appresi dal soggetto che li ha chiamati a deporre, con le conseguenze già condivisibilmente evidenziate dal primo Giudice in tema di irrilevanza delle deposizioni de relato actoris. A tali risultanze la , che nega il TE
comportamento distante e non accudente attribuitole, ha opposto l'interlocuzione via w.a. (cfr all 22 a, 22 b e 22 c) dalla quale emergono messaggi di incoraggiamento e parole di vicinanza e condivisione quanto alle problematiche di salute –ad es. “stai tranquillo vedrai supereremo anche questa prova. Tu però cerca di non fumare il sigaro”, “sono ottimista, è bravo e non bisogna abbattersi, secondo me è Per_5
qualche cellula vicino al vecchio che non si è rimossa … se fosse stato altrove ci saremmo dovuti preoccupare di più si risolverà tutto”, “dopo l'operazione riprenderemo a pensare al lavoro e a qualcosa di nuovo”- e parole di sprone quanto alle problematiche di lavoro –ad es “è da 4 mesi che lotti con SI, ora pagheranno ma tu devi ricominciare a lavorare”, “basta pensare a SI devi iniziare a incassare qualcosa o vai in studio o ti cerchi clienti”, “adesso basta non intendo assistere più alla tua autodistruzione”- rispetto alle quali ha mostrato concretezza e lucidità necessarie ad indirizzare la gestione del menage familiare in un momento di abbattimento del marito.
Conclusivamente, gli elementi forniti dal non consentono di ritenere P_
raggiunta la prova della violazione ascritta alla , risultando piuttosto TE
documentati in capo a costei un atteggiamento di condivisione delle problematiche e sostegno lucido del momento critico che escludono che ella abbia tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario al dovere di assistenza morale nascente dal matrimonio.
Passando alle statuizioni economiche, occorre considerare che l'emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio di divorzio comporta che i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nell'occasione sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza (cfr Cass 7547/2020): ne discende che il regolamento patrimoniale del 2/11/2022 – euro 1000/mese per la moglie, euro 2400/mese per i figli e 80% delle spese straordinarie a carico del Mangosi- prevale su quello adottato nella sentenza impugnata -pronunciata il 20/3/2023 e pubblicata il 27/3/2023- rendendolo inefficace. Tanto determina, con riferimento alle pretese delle parti, il rigetto dell'appello, consentendo di contro l'esame di quello incidentale e quindi la verifica, con riferimento al periodo 15/4/2020 (data della domanda della )- TE 2/11/2022, della debenza dell'assegno di mantenimento per moglie e figli o della riducibilità del contributo per i figli alla misura indicata dal (euro 300 a P_
figlio e 50% delle spese straordinarie).
Al rigetto dell'appello segue la reiezione delle istanze istruttorie formulate dalla
, dovendosi comunque segnalare al riguardo che TE
. non v'è ragione di duplicare l'ordine di produzione documentale già contenuto nel decreto di fissazione di udienza visto che all'omissione di documentazione reddituale e bancaria rilevante al fine di decidere, ove accertata, segue la valutazione della condotta ex art 116 cpc,
. non si ritiene di accedere alla chiesta rinnovazione delle indagini, visto che l'esigenza in tal senso non può scaturire unicamente dalla sussistenza di divergenze tra i contenuti della consulenza del CTU e quelli dell'elaborato del CTP, elaborato che la TE
ha riportato in nota nell'ambito del ricorso introduttivo senza enunciare le incongruenze che tali note critiche avrebbero evidenziato,
. va respinta anche la richiesta di integrazione dell'accertamento espletato, avendo detto accertamento fornito gli elementi di valutazione richiesti e lasciato al Giudice la relativa delibazione ai fini della ricostruzione dele rispettive capacità contributive: oltretutto, la richiesta di far decorrere l'indagine dal 2016 e di estenderla “oltre i confini italiani” appare connotata da intento esplorativo mentre quella di verificare “entità, natura e qualità” delle uscite dai conti correnti e la “reale esposizione debitoria” del mira a far esprimere all'ausiliare valutazioni riservate al giudice che a tanto P_
in primo grado ha proceduto facendo leva su quell'incongruenza fra redditi dichiarati dal e spese sostenute che la ora adduce a fondamento dell'istanza P_ TE
di integrazione istruttoria (“attesa la già rilevata e non superata incongruenza fra le entrate dichiarate dal SI e le spese sostenute negli anni ultimi anni di vita P_
matrimoniale 2016-2019 e successivamente al suo allontanamento dalla casa coniugale” cfr pag 22 note 3/5/2024). Venendo all'appello incidentale, esso richiede di verificare se debba essere revocato, a far data dalla domanda e fino al 2/11/2022, l'assegno di mantenimento in favore della “per le risultanze istruttorie sui redditi delle parti”, essendo TE
già stato negato l'addebito alla moglie della responsabilità della separazione, e se debba essere revocato il contributo paterno al mantenimento per i figli, con previsione del mantenimento diretto, o, in subordine, se lo stesso possa essere ridotto a complessivi euro 900 mensili ed associato alla ripartizione in pari misura delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole.
Prendendo le mosse dalla statuizione per la moglie, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio , tenore nel caso esaminato indubbiamente agiato nei 22 anni di convivenza matrimoniale, considerati i viaggi all'estero per l'intero nucleo, le vacanze godute in località di livello, la disponibilità della colf, l'iscrizione dei tre figli ad istituti privati e visti anche i rilievi ora mossi dal alla moglie, moglie che lo P_
avrebbe mortificato per l'impossibilità, correlata alla riduzione di entrate conseguente alle note problematiche di salute e lavoro, di avere i comfort prima goduti.
Quanto alla condizione della , va osservato che la stessa, pur se abilitata TE
all'esercizio della professione forense, non ha svolto attività lavorativa in corso di matrimonio per scelta concorde o quanto meno tollerata dal marito, che si faceva carico del menage familiare, ed è tuttora priva di occupazione e di redditi da lavoro;
a tanto si aggiunga che ella è proprietaria del 50% della casa familiare di Via
Martelli, assegnatale quale genitore collocatario e gravata da mutuo, e nuda proprietaria dell'immobile di Via Pentimalli 84 e della casa di Punta Ala, nonché titolare di una multiproprietà in Punta Ala per due settimane;
ancora, si consideri che la ha spese alloggiative, essendo gravata del mutuo per euro 1000 TE
mensili -del quale peraltro risulterebbe, secondo un'affermazione non smentita, farsi carico integralmente- e non è nella condizione di porre a reddito -fatta eccezione per la multiproprietà- il patrimonio immobiliare che fa a lei capo;
non può infine sottacersi che i versamenti dei genitori della non sono valorizzabili TE
nell'ambito dell'accertamento delle potenzialità reddituali in quanto successivi alla separazione -e quindi non costituenti indici di redditi occulti- e oltretutto erogatile a fronte del contestato inadempimento del le cui allegazioni, nonostante i P_
rilievi di controparte, non consentono una ricostruzione di quanto egli abbia versato a titolo di mantenimento C) successivamente all'allontanamento dalla casa familiare
-febbraio 2019- e fino al settembre 2020, visto che le indicazioni di cui a pag 7 della comparsa di costituzione, riguardanti il pagamento della cassa Avvocati, di pregressi finanziamenti, del noleggio di autovetture, del rimborso di pregressi debiti, delle rette scolastiche, dell'iscrizione al circolo e delle spese condominiali, sono riferibili al diverso biennio 2017/2018, così come buona parte dei 47.000 euro utilizzati per
“foraggiare” il conto della e dei 34.000 euro utilizzati per “sostenere le TE
rate di mutuo”, risultando gli importi versati nel 2019, per un verso, non riscontrabili sulla base dell'all 43, afferente non il “I trimestre 2019” ma il “III trimestre 2019”
e, per l'altro, riscontrabili nel solo citato “III trimestre 2019”, ove peraltro, trattandosi di conto cointestato, ogni pagamento è riferibile ad entrambe le parti e risulta, oltretutto, associato a contestuali versamenti del 50% da parte della
(in data 1/8/2019, 28/8/2019, 30/9/2019, cfr all 43), D) quanto al periodo TE
14/9/2020-2/11/2022, visto che il che avrebbe dovuto versare euro P_
3400/mese -per un importo complessivo di euro 85.000 a titolo di mantenimento ordinario- risulterebbe, in base alla frammentaria documentazione rinvenibile in atti, aver versato, quali importi comprensivi di spese straordinarie, euro 11.284 totali nell'ultimo trimestre 2020 (all 45) ed euro 7097, cui si aggiungono euro 7516 frutto di pignoramento, nel 2021 (all 45).
Quanto alla condizione del occorre muovere dal reddito che il predetto ha, P_
in udienza presidenziale (14/9/2020), dichiarato essere pari ad euro 2000/3000 mensili, indicazione questa che, oltre a presentare una non giustificabile ampiezza della forbice che finisce col non dare visibilità dell'introito, confligge con le risultanze dei modelli reddituali che, attestando per gli anni di imposta 2019 e 2020 redditi netti rispettivamente per euro 15.415 e 15.423 (questi ultimi lordi ma con imposta netta pari a 0), appaiono non rappresentativi dell'effettiva disponibilità economica per difetto: l'appurata non rappresentatività appare estensibile agli anni
2021 e 2022 per i quali i modelli reddituali indicano redditi netti di euro 2083/mese ed euro 1900/mese, non avendo il addotto difficoltà che, successivamente P_
alla ripresa dell'attività lavorativa e al superamento dei momenti critici, possano, a distanza di anni dall'insorgenza del tumore e dall'imprevisto lavorativo, nuovamente incidere negativamente sulla remuneratività dell'attività stessa. Va aggiunto che la documentazione bancaria riferibile agli anni 2021 e 2022 appare scarsamente significativa per numero ed entità di movimenti, ciò che fa ritenere l'esistenza di ulteriori conti correnti e quindi di redditi di cui l'interessato non ha inteso dare visibilità, così confermandosi l'avvenuto recupero della condizione di agiatezza già fruita in costanza di matrimonio. Quanto sopra smentisce la prospettazione che vorrebbe l'alienazione degli immobili del fondo patrimoniale necessitata da difficoltà economiche, dovendosi piuttosto concludere che il con l'attuata dismissione immobiliare, è venuto a beneficiare di una P_
liquidità aggiuntiva con la quale, peraltro conformemente al vincolo di destinazione impresso ai beni, provvedere al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, come non risulta aver fatto sino al 2/11/2022 (cfr superiori lett C e D). Ne discende che, certa la spettanza di un contributo per la moglie che non è responsabile della crisi coniugale ed ha diritto al mantenimento di un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio, va respinto l'appello incidentale svolto dal visto che le risultanze processuali danno evidenza di un recupero della sua P_
capacità reddituale, a distanza da insorgenza e risoluzione delle problematiche di salute e lavoro di cui si è trattato, e dell'assenza di redditi da lavoro in capo alla
. TE
La recuperata disponibilità economica, amplificata dall'aggiunta della liquidità ricavata dalla dismissione del fondo patrimoniale, induce il rigetto dell'appello incidentale relativo al contributo al mantenimento della prole, restando così rispettato il principio che vuole detto contributo proporzionato alle sostanze e capacità di lavoro professionale e domestico di ciascun genitore: vanno dunque esclusi
. azzeramento e sostituzione con il mantenimento diretto, oltretutto nemmeno correlato al collocamento paritario, visto che i figli, collocati prevalentemente presso la , stanno col a fine settimane alternati e un pomeriggio TE P_
infrasettimanale,
. riduzione ad euro 300 per figlio, importo questo insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di ragazzi di 19, 18 e 15 anni e comunque proporzionato anche alla ripartizione fra i genitori dei compiti domestici e di cura,
. riduzione al 50% del contributo alle spese straordinarie.
Conclusivamente, appello principale ed appello incidentale vanno entrambi respinti.
Le spese, considerata la reciproca soccombenza, vanno dichiarate compensate.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
. rigetta appello principale ed appello incidentale,
. dichiara compensate le spese del grado,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in favore dell'erario, di una somma pari al contributo unificato se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 2 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno