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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 72-1//2025 R. PR. UNIT.
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice rel. ed est.
dott.ssa Laura Messina Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO VINCIGUERRA ( C.F._1
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'O.C.C. “UNES”, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. ; Persona_1
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e della famiglia, l'importo di € 1.1250.00 mensili (tenendo presente che deve versare Pt_1 alla moglie un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli) mentre gli ulteriori redditi prodotti dagli stessi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;
l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino.
Così deciso in Catania, lì 14 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Maria Acagnino dott. Roberto Cordio
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice rel. ed est.
dott.ssa Laura Messina Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO VINCIGUERRA ( C.F._1
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'O.C.C. “UNES”, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. ; Persona_1
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e della famiglia, l'importo di € 1.1250.00 mensili (tenendo presente che deve versare Pt_1 alla moglie un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento dei figli) mentre gli ulteriori redditi prodotti dagli stessi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;
l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino.
Così deciso in Catania, lì 14 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Maria Acagnino dott. Roberto Cordio