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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/11/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2254/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2254/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE PASCALE ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 25/08/2018 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in VILLAMAGNA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 26.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 26.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso il padre nella casa coniugale, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà.
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio l'abitazione del padre, sita in Pescara Strada Colle Pineta n. 37.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
5) La madre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e potrà tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e ricreative del bambino.
6) In ogni caso la madre terrà con sé il figlio ogni martedì e giovedì dispari del mese, dalle ore 16:00, quando lo preleverà dalla scuola, alle ore 20:00, quando lo riporterà
a casa dopo la cena;
la madre trascorrerà con il figlio, a fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà direttamente a scuola;
i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le vacanze natalizie, in modo che il bambino passi la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come la notte dell'ultimo dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; allo stesso modo i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le festività pasquali in modo tale che passi con un genitore il venerdì Santo e il sabato e con l'altro la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 6 7) La sig.ra presta sin da ora il consenso al trasferimento della Controparte_2
residenza o dimora abituale del figlio . Per_1
8) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con la madre, quest'ultima potrà contattarlo, anche tramite videochiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
9) La madre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con la madre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, per cui nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
11) La sig.ra verserà ogni giorno cinque del mese la somma di Controparte_2
euro 150,00 (con bonifico sul conto corrente) quale contributo al mantenimento del figlio;
somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat sull'andamento dei prezzi dei beni al consumo ed a decorrere da gennaio di ogni anno.
12) I coniugi provvederanno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previo accordo non necessario per le spese mediche (è sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti e università statali (si richiamano all'uopo, in merito alla individuazione e disciplina delle spese straordinarie future, le Linee Guida del CNF del dicembre
2017).
Tutte le spese straordinarie possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Gli assegni familiari e/o comunque denominati saranno destinati ad esclusivo favore del sig. , quale genitore collocatario del piccolo . Controparte_1 Per_1
pagina 4 di 6 13) La casa coniugale sita in Pescara Strada Colle Pineta 37 rimarrà nella disponibilità esclusiva a fini abitativi del sig. . Controparte_1
14) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
15) Tenuto conto che la sig.ra può essere fuori sede per lavoro nei Controparte_2
giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre (potrà quindi accadere che i week-end di visita della madre siano due di seguito). Lo stesso diritto spetterà al sig.
, qualora dovesse andare fuori per lavoro. Controparte_1
16) Entrambi i genitori dovranno poter essere sempre in comunicazione tra loro e con il minore.
17) Entrambi i genitori hanno la facoltà di organizzare nel periodo estivo, o comunque, extrascolastico, viaggi anche all'estero con il minore, previa comunicazione all'altro del luogo di destinazione e di un recapito telefonico.
18) Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi. Nello specifico le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
19) Le spese del procedimento di separazione personale dei coniugi nonché quelle successive di omologazione vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAMAGNA
pagina 5 di 6 perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 26.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.11.2028
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2254/2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DE PASCALE ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 25/08/2018 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in VILLAMAGNA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 26.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 26.11.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 Controparte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, con permanenza stabile presso il padre nella casa coniugale, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà.
3) I coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio l'abitazione del padre, sita in Pescara Strada Colle Pineta n. 37.
4) La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto, relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per il figlio.
5) La madre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio quotidianamente e potrà tenerlo con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con il padre e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche educative e ricreative del bambino.
6) In ogni caso la madre terrà con sé il figlio ogni martedì e giovedì dispari del mese, dalle ore 16:00, quando lo preleverà dalla scuola, alle ore 20:00, quando lo riporterà
a casa dopo la cena;
la madre trascorrerà con il figlio, a fine settimana alternati, dalle ore 09:00 del sabato sino a lunedì mattina, quando lo accompagnerà direttamente a scuola;
i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le vacanze natalizie, in modo che il bambino passi la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, così come la notte dell'ultimo dell'anno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro; allo stesso modo i genitori si alterneranno annualmente per trascorrere con il figlio le festività pasquali in modo tale che passi con un genitore il venerdì Santo e il sabato e con l'altro la Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
pagina 3 di 6 7) La sig.ra presta sin da ora il consenso al trasferimento della Controparte_2
residenza o dimora abituale del figlio . Per_1
8) Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con la madre, quest'ultima potrà contattarlo, anche tramite videochiamate, salvo poi recuperare gli incontri in altra data, previo accordo telefonico.
9) La madre terrà con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori da concordare entro il 31 maggio;
anche il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio per un periodo continuativo di 15 giorni durante le vacanze estive ovvero in altro mese dell'anno, previo accordo con la madre, nel corso del quale il diritto di visita resterà sospeso.
10) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di sostentamento, dichiarandosi economicamente indipendenti ed autosufficienti, per cui nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.
11) La sig.ra verserà ogni giorno cinque del mese la somma di Controparte_2
euro 150,00 (con bonifico sul conto corrente) quale contributo al mantenimento del figlio;
somma da rivalutare annualmente in base agli indici Istat sull'andamento dei prezzi dei beni al consumo ed a decorrere da gennaio di ogni anno.
12) I coniugi provvederanno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio, previo accordo non necessario per le spese mediche (è sufficiente la prescrizione medica) e per le spese di istruzione presso istituti e università statali (si richiamano all'uopo, in merito alla individuazione e disciplina delle spese straordinarie future, le Linee Guida del CNF del dicembre
2017).
Tutte le spese straordinarie possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo.
Gli assegni familiari e/o comunque denominati saranno destinati ad esclusivo favore del sig. , quale genitore collocatario del piccolo . Controparte_1 Per_1
pagina 4 di 6 13) La casa coniugale sita in Pescara Strada Colle Pineta 37 rimarrà nella disponibilità esclusiva a fini abitativi del sig. . Controparte_1
14) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi.
15) Tenuto conto che la sig.ra può essere fuori sede per lavoro nei Controparte_2
giorni e nei periodi sopra indicati, i giorni di visita ed il week-end potranno essere spostati compatibilmente con gli impegni del padre (potrà quindi accadere che i week-end di visita della madre siano due di seguito). Lo stesso diritto spetterà al sig.
, qualora dovesse andare fuori per lavoro. Controparte_1
16) Entrambi i genitori dovranno poter essere sempre in comunicazione tra loro e con il minore.
17) Entrambi i genitori hanno la facoltà di organizzare nel periodo estivo, o comunque, extrascolastico, viaggi anche all'estero con il minore, previa comunicazione all'altro del luogo di destinazione e di un recapito telefonico.
18) Le parti espressamente si prestano il consenso, ora per allora, al rilascio di tutti quei documenti per i quali, amministrativamente, sia richiesto l'assenso o il consenso di uno dei coniugi. Nello specifico le parti sin da ora prestano il consenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
19) Le spese del procedimento di separazione personale dei coniugi nonché quelle successive di omologazione vengono integralmente e pariteticamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAMAGNA
pagina 5 di 6 perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 26.11.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28.11.2028
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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