Versione
6 dicembre 2017
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4 dicembre 2018
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Art. 35-bis. (Responsabilita' nella gestione e controlli della pubblica amministrazione) 1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilita' civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
(( 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti ))
2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento e' sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
(( 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonche' le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti ))
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 3772 del 07https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. III, 07/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3772 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere – Dott. RUBINO Lina – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 34114/2019 proposto da: E.C., domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE; – ricorrente – contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 03/12/2025, n. 20871Provvedimento: […] Deduce inoltre che l'art. 35 bis del codice antimafia (D.lvo 159/2011) espressamente prevede che il custode ed amministratore giudiziario è esente da qualsiasi responsabilità nell'esercizio giudiziario del suo mandato, salvo i casi di dolo e/o colpa grave. Quindi neanche come amministratore giudiziario, può essere ritenuto soggetto passivo dell'imposta richiesta.Leggi di più...
- art. 106 c.p.c.·
- restituzione beni in sequestro·
- amministratore giudiziario·
- giurisdizione tributaria·
- art. 12 sexies legge n.356/92·
- soccombenza·
- responsabilità custode giudiziario·
- art. 321 c.p.p.·
- estromissione ADER·
- difetto di legittimazione passiva·
- contributo unificato·
- art. 35 bis D.Lvo 159/2011·
- cartella di pagamento·
- spese di lite·
- art. 203 c.p.c.