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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/03/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9719/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9719/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
TE (BS), presso lo studio degli Avv.ti Diego Marchetto e Gloria Marchetto, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) _1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 31.1.2025)
Per parte ricorrente: “1-) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco Parte_1 _1 rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pralboino di procedere alle annotazioni di legge.
2-) Affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minorenne , con ER collocamento presso la stessa.
3-) Assegnare in godimento alla ricorrente la casa coniugale in Pralboino, Parte_1 via Roma n.47, con i relativi mobili e arredi.
4-) Porre a carico del resistente l'onere di versare alla ricorrente, entro il _1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minorenne Per_1
, fino alla di lui indipendenza economica, assegno non inferiore a €.400,00 mensili,
[...] annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia.
5-) Regolare il diritto di visita del padre al figlio, come da precedenti accordi: - ogni sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00; - ogni domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00. I genitori potranno concordemente regolare diversamente gli orari di visita in dipendenza degli impegni scolastici del figlio e dei turni di lavoro di ciascuno.
6-) Dare atto che i coniugi hanno confermato la proprietà esclusiva al convenuto
[...] dell'autovettura Fiat Panda tg AF539XG e la proprietà esclusiva alla ricorrente _1 dell'autovettura Fiat Bravo tg DV846KF e, salvo quando in appresso, Parte_1 hanno dichiarato di avere consensualmente ed equamente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e, stante la loro indipendenza economica, hanno rinunciato, l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno di mantenimento.
7-) Per le ragioni esposte al punto 11-) della parte espositiva, condannare il convenuto
[...]
a rifondere alla ricorrente la somma di €.1.587,60, pari alla metà delle spese legali _1 da questa anticipate per il ricorso ex art.473 bis 49-51 c.p.c. R.G.n. 14627/23 dell'intestato
Tribunale, dichiarato improcedibile con sentenza n.3177/2024 del 22.7.2024.
Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.8.2024 deduceva di aver contratto con il Parte_1
resistente matrimonio in India il 14.6.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pralboino (BS) al n. 15, parte II, serie C, anno 2023, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nato, il 20.8.2018, il figlio , e ER che la casa coniugale, condotta in locazione dalla ricorrente (al canone mensile di € 375,00), era sita a Pralboino, in via Roma n. 47.
Ella riferiva che il resistente aveva lasciato la casa coniugale nel novembre 2023 e che il precedente tentativo di addivenire ad una separazione consensuale era fallito per causa imputabile a quest'ultimo, poiché, a causa del sopravvenuto disaccordo dei coniugi in ordine alla modifica delle condizioni di separazione proposta dal Tribunale, quest'ultimo, con sentenza n. 3177/2024, pubblicata il 22.7.2024 nell'ambito del giudizio per separazione e divorzio a domanda congiunta iscritto al n. R.G. 14627/2023, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso, a spese di lite compensate.
La ricorrente aggiungeva di essere operaia, come il marito, con una retribuzione di €
1.300,00/1.400,00 mensili, e che il resistente, dal mese di novembre 2023, non aveva pagato alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, nonostante avesse una retribuzione di €
1.600,00/1.700,00 mensili circa, tanto che ella aveva sporto denuncia contro di lui per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 31.1.2025, dichiarata la contumacia del resistente e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti
(affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima, e frequentazioni del padre ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00, assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di novembre 2023, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio. Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa coniugale nel mese di novembre 2023 e, da allora, si è reso inadempiente al dovere di mantenere e assistere il figlio.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo del minore a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente del proprio figlio minore, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, che le consenta di mantenere la prole.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso la madre, unico genitore con il quale egli convive sin dal mese di novembre 2023, e le frequentazioni con il padre avverranno ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00, come richiesto dalla madre, misura ritenuta congrua dal Collegio.
La casa familiare, sita a Pralboino (BS), in via Roman n. 47, deve essere assegnata alla ricorrente in qualità di genitore collocatario del minore ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, alla luce delle condizioni reddituali delle parti (entrambi sono operai e hanno una retribuzione di € 1.300,00/1.400,00 mensili circa la ricorrente, la quale ha anche un canone di locazione da pagare di € 375,00 mensili, e di €
1.700,00 circa il resistente), della prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso la madre, dell'età e delle esigenze del minore, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre in via provvisoria ed urgente, pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle ulteriori richieste della ricorrente
Deve essere rigettata la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente le spese di lite dalla stessa sostenute per l'instaurazione del precedente giudizio di separazione personale, iscritto al n. R.G. 14627/2023, in quanto le stesse sono già state regolate dalla sentenza emessa all'esito di quel giudizio, la n. 3177/2024, pubblicata il 22.7.2024, e avrebbero potuto essere rimesse in discussione solo mediante appello di tale pronuncia.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva esaurita nel deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, ER
, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00;
4) Assegna la casa familiare, sita a Pralboino (BS), in via Roma n. 47, a Parte_1
in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
[...] 5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del _1 figlio minore con il versamento di un assegno pari ad € 300,00 ER
mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Rigetta la domanda della ricorrente di rimborso delle spese di lite sostenute nel precedente procedimento per separazione personale iscritto al n. R.G. 14627/2023;
7) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, _1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 137,80 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9719/2024 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
TE (BS), presso lo studio degli Avv.ti Diego Marchetto e Gloria Marchetto, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) _1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 31.1.2025)
Per parte ricorrente: “1-) Pronunciare la separazione personale dei coniugi
[...]
e autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco Parte_1 _1 rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pralboino di procedere alle annotazioni di legge.
2-) Affidare in via esclusiva alla ricorrente il figlio minorenne , con ER collocamento presso la stessa.
3-) Assegnare in godimento alla ricorrente la casa coniugale in Pralboino, Parte_1 via Roma n.47, con i relativi mobili e arredi.
4-) Porre a carico del resistente l'onere di versare alla ricorrente, entro il _1 giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minorenne Per_1
, fino alla di lui indipendenza economica, assegno non inferiore a €.400,00 mensili,
[...] annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Brescia.
5-) Regolare il diritto di visita del padre al figlio, come da precedenti accordi: - ogni sabato dalle ore 13.00 alle ore 16.00; - ogni domenica dalle ore 11.00 alle ore 19.00. I genitori potranno concordemente regolare diversamente gli orari di visita in dipendenza degli impegni scolastici del figlio e dei turni di lavoro di ciascuno.
6-) Dare atto che i coniugi hanno confermato la proprietà esclusiva al convenuto
[...] dell'autovettura Fiat Panda tg AF539XG e la proprietà esclusiva alla ricorrente _1 dell'autovettura Fiat Bravo tg DV846KF e, salvo quando in appresso, Parte_1 hanno dichiarato di avere consensualmente ed equamente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale e, stante la loro indipendenza economica, hanno rinunciato, l'uno nei confronti dell'altro, all'assegno di mantenimento.
7-) Per le ragioni esposte al punto 11-) della parte espositiva, condannare il convenuto
[...]
a rifondere alla ricorrente la somma di €.1.587,60, pari alla metà delle spese legali _1 da questa anticipate per il ricorso ex art.473 bis 49-51 c.p.c. R.G.n. 14627/23 dell'intestato
Tribunale, dichiarato improcedibile con sentenza n.3177/2024 del 22.7.2024.
Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.8.2024 deduceva di aver contratto con il Parte_1
resistente matrimonio in India il 14.6.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pralboino (BS) al n. 15, parte II, serie C, anno 2023, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale era nato, il 20.8.2018, il figlio , e ER che la casa coniugale, condotta in locazione dalla ricorrente (al canone mensile di € 375,00), era sita a Pralboino, in via Roma n. 47.
Ella riferiva che il resistente aveva lasciato la casa coniugale nel novembre 2023 e che il precedente tentativo di addivenire ad una separazione consensuale era fallito per causa imputabile a quest'ultimo, poiché, a causa del sopravvenuto disaccordo dei coniugi in ordine alla modifica delle condizioni di separazione proposta dal Tribunale, quest'ultimo, con sentenza n. 3177/2024, pubblicata il 22.7.2024 nell'ambito del giudizio per separazione e divorzio a domanda congiunta iscritto al n. R.G. 14627/2023, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso, a spese di lite compensate.
La ricorrente aggiungeva di essere operaia, come il marito, con una retribuzione di €
1.300,00/1.400,00 mensili, e che il resistente, dal mese di novembre 2023, non aveva pagato alcuna somma a titolo di mantenimento del figlio, nonostante avesse una retribuzione di €
1.600,00/1.700,00 mensili circa, tanto che ella aveva sporto denuncia contro di lui per violazione degli obblighi di assistenza familiare, e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 31.1.2025, dichiarata la contumacia del resistente e assunti gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti
(affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con collocazione prevalente presso quest'ultima, e frequentazioni del padre ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00, assegnazione della casa familiare alla ricorrente, e un contributo al mantenimento del figlio minore a carico del padre pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), non essendo necessaria alcuna istruttoria, il Giudice delegato si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate sin dal mese di novembre 2023, e l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata nel presente giudizio, nel quale il resistente non si è nemmeno costituito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2) Sui provvedimenti relativi al figlio minore
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a se stessa e il resistente non si è costituito in giudizio. Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ebbene, dagli atti e dai documenti prodotti in giudizio, è emerso a carico del resistente un comportamento contrario agli interessi del minore tale da giustificare un affidamento esclusivo dello stesso alla madre: egli, infatti, ha abbandonato la casa coniugale nel mese di novembre 2023 e, da allora, si è reso inadempiente al dovere di mantenere e assistere il figlio.
Anche la circostanza che il resistente non si sia costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, per opporsi alla domanda della ricorrente di affidamento super esclusivo del minore a sé, dimostra il disinteresse di costui per la conservazione del rapporto genitoriale.
La condotta, sostanziale e processuale, adottata dal resistente conferma, quindi, la sua inidoneità educativa.
La ricorrente, al contrario, ha dato dimostrazione di essere pienamente in grado di assolvere il proprio compito genitoriale, essendosi presa cura affettivamente e materialmente del proprio figlio minore, ed avendo anche provveduto a reperire un'attività lavorativa, che le consenta di mantenere la prole.
Non può che disporsi, pertanto, l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con potere di costei di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo.
Il figlio non può che essere collocato presso la madre, unico genitore con il quale egli convive sin dal mese di novembre 2023, e le frequentazioni con il padre avverranno ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00, come richiesto dalla madre, misura ritenuta congrua dal Collegio.
La casa familiare, sita a Pralboino (BS), in via Roman n. 47, deve essere assegnata alla ricorrente in qualità di genitore collocatario del minore ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
A norma dell'art. 337-ter, comma 4, c.c., infine, alla luce delle condizioni reddituali delle parti (entrambi sono operai e hanno una retribuzione di € 1.300,00/1.400,00 mensili circa la ricorrente, la quale ha anche un canone di locazione da pagare di € 375,00 mensili, e di €
1.700,00 circa il resistente), della prevalenza dei tempi di permanenza del minore presso la madre, dell'età e delle esigenze del minore, appare corretto confermare la somma posta a carico del padre in via provvisoria ed urgente, pari ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3) Sulle ulteriori richieste della ricorrente
Deve essere rigettata la richiesta della ricorrente di porre a carico del resistente le spese di lite dalla stessa sostenute per l'instaurazione del precedente giudizio di separazione personale, iscritto al n. R.G. 14627/2023, in quanto le stesse sono già state regolate dalla sentenza emessa all'esito di quel giudizio, la n. 3177/2024, pubblicata il 22.7.2024, e avrebbero potuto essere rimesse in discussione solo mediante appello di tale pronuncia.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva esaurita nel deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 _1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, ER
, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per il minore - ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la fissazione della residenza abituale del minore, e il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di quest'ultimo - con collocamento presso la madre, e frequentazioni del padre ogni sabato dalle ore 13:00 alle ore 16:00, ed ogni domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00;
4) Assegna la casa familiare, sita a Pralboino (BS), in via Roma n. 47, a Parte_1
in qualità di genitore collocatario del figlio minore;
[...] 5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del _1 figlio minore con il versamento di un assegno pari ad € 300,00 ER
mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
oltre al 50% delle spese come da Protocollo sulle spese non comprese nel mantenimento sottoscritto da questo Tribunale in data 14.7.2016;
6) Rigetta la domanda della ricorrente di rimborso delle spese di lite sostenute nel precedente procedimento per separazione personale iscritto al n. R.G. 14627/2023;
7) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, _1
, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € Parte_1
1.453,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 137,80 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.3.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri