TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2848
TAR
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza breve 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g) del c.p.a. e dell'art. 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nella fattispecie, non risulta che il pubblico ufficiale abbia previamente accertato l'identità della persona che ha sottoscritto la procura, pertanto la sottoscrizione non soddisfa i requisiti di autenticazione. Ciò comporta la carenza di una valida sottoscrizione del ricorso, rendendo l'atto nullo ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a) del c.p.a. Non è possibile sanare tale vizio né mediante applicazione dell'art. 182 c.p.c. (incompatibile con il rito amministrativo secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) né tramite rimessione in termini, dato che l'errore scusabile non è prospettabile dopo la pronuncia della Adunanza Plenaria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2848
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2848
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo