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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 277/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Michele Ceni, Stefano Ceni appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Antonello Zaffina, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1077/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
1.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, come risultanti dai documenti in atti: CP_
-in data 1.6.2012, l' rispondeva ad una richiesta di - dipendente bancario Parte_1 dall'1.2.1982 al 30.9.2017 - comunicandogli un prospetto relativo ai contributi versati, anche con riferimento alla contribuzione 3.5.1976-19.11.1981;
in data 13.9.2017, concludeva con la banca un accordo per la risoluzione consensuale del Parte_2 rapporto a far data dal 30.9.2017 CP_
-in data 23.1.2018, l gli comunicava che era stata accolta la domanda di assegno straordinario di sostegno al reddito con decorrenza dal 1.10.2017 e che l'assegno sarebbe cessato al 1.11.2019,
1 quando il avrebbe maturato i requisiti per la pensione di anzianità e per la quale doveva Pt_1 comunque fare domanda CP_
-in data 27.4.2020, l respingeva la domanda di pensione di anzianità perché non risultavano contributi nel numero di 2227, ma soltanto n. 2040 dal 3.5.1976 al 31.10.2019 CP_
-con delibera del 14.9.2020, il Comitato provinciale respingeva il ricorso amministrativo del avverso il provvedimento di rigetto, affermando che era venuta meno la posizione assicurativa Pt_1
CP_ con la concessione della pensione privilegiata.
-infatti, risultava che il gli aveva liquidato (a seguito di contenzioso) una Controparte_2 pensione privilegiata a decorrere dal 20.11.1981
- conseguentemente, effettuava versamenti volontari e andava in pensione con quota Parte_1
100 in data 1.6.2021
L'odierno appellante aveva quindi proposto ricorso al Tribunale di Firenze, chiedendo di
“riconoscere, per le considerazioni innanzi espresse, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno procuratogli dall' per averlo indotto a ritenere di aver maturato alla data del 30 CP_1 settembre 2017 i contributi necessari alla pensione;
per l'effetto, condannare parte convenuta a risarcire al sig. la somma, per le diverse poste di danno individuate in parte narrativa, Parte_1 di € 161.061,63 oltre quanto richiesto in via equitativa, o quella diversa somma complessiva che dovesse risultare all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”. CP_ La domanda era fondata appunto sul fatto che l' gli aveva effettuato una comunicazione sulla sua situazione contributiva e sul fatto di potere andare in pensione ad una determinata data (1.11.2019), sì che lo stesso aveva conseguentemente rassegnato le dimissioni dal lavoro. CP_ L' si era difeso, sostenendo che i contributi del periodo 3.5.1976-19.11.2018 erano stati considerati per ottenere la pensione privilegiata e non potevano essere ulteriormente utilizzati una seconda volta ai sensi del disposto di cui all'art 6 DPR n. 1092/1973, secondo cui “Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia”. CP_ Il Tribunale di Firenze richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l rispondeva delle erronee comunicazioni sulla posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato che lo avevano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità che nasceva dall'inadempimento dell'obbligo legale di cui all'art 54 L. n. 88/1989 (tra le altre, Cass.
n. 2498/2018); responsabilità di natura contrattuale ex art 1218 cc che poneva a carico del debitore
2 la prova liberatoria che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (tra le altre, Cass 27118/2017).
L'assicurato, tuttavia, aveva l'obbligo di interrompere il processo causale che determinava l'evento dannoso, quando l'erroneità dei dati era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, con la conseguenza che quando non si attivava in tal senso, rassegnando le dimissioni dal lavoro e presentando domanda di pensione sulla base dei dati comunicatogli, concorreva all'evento dannoso eventualmente verificatosi, ex art 1227, comma 1, cc, conseguendone che il risarcimento danni poteva essere limitato dal giudice (Cass. n. 23114/2019). Nei casi in cui il lavoratore era stato indotto alle dimissioni dalla CP_ condotta colposa dell' aveva poi diritto al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perdute tra la data di cessazione del lavoro e quella di effettivo conseguimento della pensione, ottenuta con il completamento dei contributi versati (Cass n. 27118/2017). Ad avviso, del Tribunale quindi al creditore spettava l'onere di provare il titolo (ovvero la fonte dell'obbligazione, negoziale o legale dell'obbligazione), il danno e il nesso di causalità; mentre sul debitore, quello di non avere potuto adempiere per un fatto a lui non imputabile.
Ciò premesso, il Tribunale rilevava che la comunicazione del giugno 2012 era antecedente di cinque anni rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro;
la comunicazione del gennaio 2018 era successiva alla risoluzione medesima: in entrambi i casi, quindi, non poteva sussistere alcun nesso di causalità tra le comunicazioni effettuate dall' e la decisione di andare in pensione, con CP_3 conseguente esclusione del danno lamentato. Quanto agli estratti conto del 31.8.2016 e del 11.9.2017, CP_ gli stessi ricordavano al contribuente di rivolgersi agli uffici o del per la verifica del CP_4 raggiungimento dei requisiti per andare in pensione: cosa che il non aveva fatto. Pertanto, non Pt_1
CP_ era stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra il prospettato inadempimento e la decisione di andare in pensione nonché i danni lamentati.
Il Tribunale quindi respingeva il ricorso e compensava le spese di lite per la peculiarità e complessità della fattispecie.
impugna la pronuncia del Tribunale e insiste nelle sue conclusioni, assumendo: Parte_1
-non erano state considerate dal primo giudice tutte le produzioni documentali offerte, ovverosia complessivamente: l'estratto certificativo del giugno 2012; gli estratti previdenziali del 31.8.2016 e del 11.9.2017; la comunicazione del gennaio 2018. In ogni caso, il primo e l'ultimo atto attestavano CP_ comunque che per tutto il periodo ricompreso tra tali due atti la posizione assunta da era errata, come si evinceva dagli estratti contributivi 31.8.2016 e 11.9.2017: sebbene il Tribunale avesse ammesso questi due documenti, pur tardivamente prodotti, tuttavia non li aveva poi valutati. L'errata posizione dell' si era protratta comunque anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. CP_3
Osservava altresì che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23114/2019) aveva ritenuto sussistente
3 una corresponsabilità del lavoratore allorquando lo stesso non si era attivato nonostante l'evidente erroneità dei dati contributivi: nella specie, tuttavia, il Tribunale non aveva individuato una situazione di evidente erroneità tale da costituire il presupposto di un obbligo di attivazione. Anzi, le CP_ informazioni fornite dall proprio perché reiterate nel tempo, non erano idonee a palesare una situazione di erroneità.
-pertanto, considerate le spettanze per retribuzioni dal 1.10.2017 al 31.5.2021; scomputando dalle medesime quelle per l'assegno straordinario di solidarietà, sussisteva il diritto all'importo di €
114.362,97, oltre € 13.020,42 per tfr relativo al medesimo periodo;
andavano poi aggiunte le somme a titolo di contributi del datore di lavoro al fondo pensione bancario per € 10.101,08 nonché la contribuzione volontaria pagata per € 20.264,16, oltre al mancato riconoscimento dei benefici fiscali per ristrutturazione € 1.718,00 e € 1.595,00. Infine, andava considerato un pregiudizio, il cui risarcimento era da determinarsi in via equitativa, per l'impossibilità di cumulare la pensione quota
100 CP_
-in subordine, chiedeva di valutare la sussistenza di una corresponsabilità dell ex art 1227 cc.
L'appellante ha chiesto in questo grado di potere produrre un nuovo documento, indispensabile ai CP_ fini del decidere, consistente in una attestazione del 9.9.2016, in cui l certificava la maturazione al 1.11.2019 del pensionamento sul presupposto quindi della validità dei contributi 3.5.1976-
19.11.1981.
L' si è costituito, reiterando le difese del primo grado di giudizio. CP_1
L' ha sostenuto che gli estratti conto previdenziali intermedi (e ammessi in giudizio nonostante CP_3 la loro tardività), contenevano le seguenti indicazioni “se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell' o ad un Ente di CP_1
Patronato” e “Il calcolo di pensione è effettuato sulla base dei dati contributivi presenti in eqstratto
e potrebbe subire modificazioni. Il conteggio ha pertanto natura previsionale e non impegna
l'Istituto. In caso di decisioni in ordine all'effettivo pensionamento è opportuno rivolgersi alla sede competente o ad un ente di patronato la cui assistenza è gratuita”, quindi attribuivano alla parte privata un onere di informativa presso il medesimo Istituto che, nella specie, non era stato assolto.
L' si è quindi opposto alla produzione del nuovo documento, difettando il carattere di CP_3 indispensabilità, essendo un documento di una sola pagina, non comprendendosi l'Ufficio di provenienza, non indicandosi i periodi contributivi, essendo privo di sottoscrizione e quindi senza alcuna valenza certificativa.
Ha contestato infine le modalità di calcolo del danno, chiedendo in subordine ed eventualmente una consulenza tecnica per la verifica dei conteggi, oltre ad insistere in un ordine di esibizione alla banca.
*******
4 Riassumendo: la questione controversa, secondo la prospettazione dell'appellante, riguarda la CP_ responsabilità dell' che aveva fornito una rappresentazione della sua posizione contributiva non corrispondente a verità ai fini della possibilità di andare in pensione a decorrere dal 1.11.2019.
Come evincibile dagli atti, l'appellante non avrebbe avuto i contributi necessari per il pensionamento poiché quelli relativi ad un certo periodo (3.5.1976-31.10.1977, relativi al servizio militare;
1.1.1978- CP_ 19.11.1981, contribuzione di previdenza marinara, come dedotto incontestatamente da non potevano essere considerati in quanto già utilizzati per il riconoscimento di un'altra pensione a carico CP_ di altro soggetto, il (i fatti in questione risultano dal doc. n. 3 di parte . Controparte_2
L'appellante si duole altresì del fatto che, per giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del contribuente di attivarsi opererebbe solo nei casi in cui è rinvenibile una situazione di erroneità che, nel suo caso, non era stata neppure verificata come sussistente dal Tribunale. Secondo la giurisprudenza di CP_ legittimità (Cass 23114/2019), l' rispondeva infatti delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc. (in quel caso, la Cassazione CP_ aveva ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall' non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell' , in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico CP_3 ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinavano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, cp). CP_ Preliminarmente, deve esaminarsi il contenuto delle comunicazioni provenienti dall' e su cui l'appellante fonda la responsabilità dell' . CP_3
La Corte condivide innanzitutto le argomentazioni del Tribunale sul fatto che le due comunicazioni del 1.6.2012 e del 23.1.2018 non potessero porsi in termini causali rispetto alle dimissioni rassegnate e al danno ricevuto dal non potere andare in pensione.
Il primo atto consiste in una “comunicazione certificativa del conto assicurativo” (come da relativo CP_ oggetto), in risposta alla richiesta del nella quale l' affermava: “Nella prima tabella è Pt_1 indicato il numero complessivo dei contributi che ha maturato per il diritto alla pensione;
la seconda
è invece un riepilogo dei periodi contributivi che risultano registrati nei nostri archivi alla data odierna”. La prima tabella quindi indicava i contributi settimanali utili per il raggiungimento del
5 requisito contributivo per la pensione di anzianità; la seconda, era un estratto conto analitico dei contributi risultanti per la pensione di anzianità.
Tuttavia, anche se si trattava di un atto sulla contribuzione ai fini della pensione di anzianità (e comunque un atto ex art 54 della L. n. 88/1989, secondo cui “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”), l'atto in questione era particolarmente risalente nel tempo (dato di rilevanza significativa), dal momento che risaliva a cinque anni prima del momento in cui si era risolto il rapporto e che quindi necessariamente avrebbe in ogni caso richiesto un suo aggiornamento e una successiva verifica dei dati prima di cessare il rapporto di lavoro.
Il secondo atto (del 23.1.2018) atteneva alla comunicazione della liquidazione dell'assegno straordinario fino alla data del pensionamento del 1.11.2019 (per ottenere la quale, si precisava, avrebbe dovuto presentare domanda); ma tale atto non poteva avere alcun rilievo, trattandosi di un atto successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e quindi doveva necessariamente escludersi il nesso causale con la risoluzione del rapporto.
Tra tali due atti erano intervenuti altri tre atti, che avevano preceduto le dimissioni avvenute a decorrere dal 30.9.2017:
-i primi due atti del 31.8.2016 e del 11.9.2017 (ammessi in primo grado e comunque valutati dal
Tribunale), attengono a meri estratti conto previdenziali, nei quali peraltro è contenuta comunque CP_ l'avvertenza che i contributi indicati sono quelli presenti negli archivi e che se vi fosse stato CP_ bisogno di verificare i requisiti per la pensione l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi agli uffici
Quindi sono due atti irrilevanti, perché negli stessi era indicato in modo espresso e chiaro che sussisteva comunque un obbligo di verifica in capo all'interessato sulla possibilità o meno di andare in pensione e quindi sulla necessità di confrontarsi con gli uffici dell' , evidenziandosi al CP_3 contempo la natura di mere indicazioni contenute nelle relative comunicazioni.
Nella parte finale di tali atti si legge infatti: “Avvertenze: Il presente estratto conto elenca i periodi CP_ contributivi utili alla pensione registrati attualmente negli archivi dell' se ha bisogno di CP_ verificare il raggiungimento dei requisiti a pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell' o ad un Ente di patronato..…”. Quindi tali atti, più ravvicinati rispetto alla comunicazione del 1.6.2012, richiamavano comunque l'attenzione dell'interessato sulla necessità di un confronto con soggetti competenti al fine di valutare se quanto risultante dagli estratti contributivi avrebbe garantito l'accesso al pensionamento e, in ogni caso, non contenevano alcuna affermazione dell' in CP_3 merito al diritto a pensione.
6 -nel terzo atto del 9.9.2016 (di cui viene chiesta l'ammissione solo in questo grado perché idoneo a trarre in inganno proprio in prossimità della risoluzione del rapporto, trattandosi di un atto risalente ad un anno prima le dimissioni), si affermava che il aveva (al 2016) n. 2077 contributi e che, in Pt_1 base alle norme vigenti, il pensionamento poteva avvenire a partire dal 1.11.2019 se erano perfezionati entro il 31.10.2019 i seguenti requisiti: settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2249. Nel medesimo atto si precisava altresì che la verifica dei requisiti richiesti per il pensionamento era stata effettuata nel sistema retributivo/misto; che i requisiti anagrafici e/contributivi richiesti per il pensionamento erano verificati tenendo conto di un aumento per l'adeguamento alla speranza di vita di tre mesi per gli anni dal 2013 al 2015 nonché di ulteriori mesi necessari (che venivano elencati in ragione a determinati anni).
Ad avviso della Corte, tale documento può essere ammesso in questo grado, in quanto atto integrativo della documentazione già in atti e quindi astrattamente indispensabile ai fini del decidere.
Tuttavia, all'esito della sua valutazione, lo stesso appare non aggiungere ulteriori elementi a quanto già documentalmente acquisito, considerato che: lo stesso non appare così prossimo alla data delle dimissioni (avvenute un anno dopo); tale atto, privo effettivamente di alcuna sottoscrizione, si limitava a fornire mere indicazioni sui requisiti per andare in pensione, requisiti che per come erano stati dedotti, richiedevano necessariamente una loro valutazione in concreto, tramite una verifica CP_ presso gli uffici o rivolgendosi al Patronato;
così come suggeriva l'estratto contributivo del
11.9.2017, che era l'unica comunicazione più prossima alla data delle dimissioni. CP_ Peraltro di tale atto, per le sue caratteristiche (come dedotte da , sembra essere dubbia la portata certificativa (non essendo appunto sottoscritto).
In definitiva, in nessuno degli atti prodotti e/o acquisiti agli atti vi è una affermazione perentoria di un diritto alla pensione e ciò in quanto o si trattava di atti risalenti (il riferimento è all'atto del
1.6.2012) rispetto alle dimissioni (e che avrebbe richiesto un'ultima valutazione in prossimità del pensionamento) o perché si trattava di atti che, anche per la loro natura o complessità, fornivano dati che comunque dovevano essere oggetto di verifica prima di porre in essere l'atto risolutorio del rapporto di lavoro o di cui era dubbia la rilevanza di effettiva certificazione. CP_ In sostanza, l' aveva fornito all'interessato determinati dati relativamente al suo diritto ad andare in pensione;
tuttavia, per tutti gli elementi suindicati e prima di porre in essere la risoluzione consensuale del rapporto (data la natura determinante e definitiva di un tale atto), sarebbe stato onere dell'interessato di verificare il suo diritto con l'aiuto di soggetti competenti, tenuto altresì conto che egli era già titolare di una pensione privilegiata del concessa sulla base dei Controparte_2 contributi in questione e che era in suo godimento dal 2009.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto nella sua interezza.
7 Le spese del grado possono essere compensate integralmente, sussistendo ragioni gravi ed eccezionali, costituite dalla complessità in fatto della vicenda controversa e dalla diversa situazione delle parti in causa.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 8 aprile 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
8
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 277/2024 RG promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Michele Ceni, Stefano Ceni appellante contro
CP_1 con gli avv.ti Antonello Zaffina, Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1077/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
1.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 8 aprile 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, come risultanti dai documenti in atti: CP_
-in data 1.6.2012, l' rispondeva ad una richiesta di - dipendente bancario Parte_1 dall'1.2.1982 al 30.9.2017 - comunicandogli un prospetto relativo ai contributi versati, anche con riferimento alla contribuzione 3.5.1976-19.11.1981;
in data 13.9.2017, concludeva con la banca un accordo per la risoluzione consensuale del Parte_2 rapporto a far data dal 30.9.2017 CP_
-in data 23.1.2018, l gli comunicava che era stata accolta la domanda di assegno straordinario di sostegno al reddito con decorrenza dal 1.10.2017 e che l'assegno sarebbe cessato al 1.11.2019,
1 quando il avrebbe maturato i requisiti per la pensione di anzianità e per la quale doveva Pt_1 comunque fare domanda CP_
-in data 27.4.2020, l respingeva la domanda di pensione di anzianità perché non risultavano contributi nel numero di 2227, ma soltanto n. 2040 dal 3.5.1976 al 31.10.2019 CP_
-con delibera del 14.9.2020, il Comitato provinciale respingeva il ricorso amministrativo del avverso il provvedimento di rigetto, affermando che era venuta meno la posizione assicurativa Pt_1
CP_ con la concessione della pensione privilegiata.
-infatti, risultava che il gli aveva liquidato (a seguito di contenzioso) una Controparte_2 pensione privilegiata a decorrere dal 20.11.1981
- conseguentemente, effettuava versamenti volontari e andava in pensione con quota Parte_1
100 in data 1.6.2021
L'odierno appellante aveva quindi proposto ricorso al Tribunale di Firenze, chiedendo di
“riconoscere, per le considerazioni innanzi espresse, il diritto del ricorrente al risarcimento del danno procuratogli dall' per averlo indotto a ritenere di aver maturato alla data del 30 CP_1 settembre 2017 i contributi necessari alla pensione;
per l'effetto, condannare parte convenuta a risarcire al sig. la somma, per le diverse poste di danno individuate in parte narrativa, Parte_1 di € 161.061,63 oltre quanto richiesto in via equitativa, o quella diversa somma complessiva che dovesse risultare all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre agli accessori di legge”. CP_ La domanda era fondata appunto sul fatto che l' gli aveva effettuato una comunicazione sulla sua situazione contributiva e sul fatto di potere andare in pensione ad una determinata data (1.11.2019), sì che lo stesso aveva conseguentemente rassegnato le dimissioni dal lavoro. CP_ L' si era difeso, sostenendo che i contributi del periodo 3.5.1976-19.11.2018 erano stati considerati per ottenere la pensione privilegiata e non potevano essere ulteriormente utilizzati una seconda volta ai sensi del disposto di cui all'art 6 DPR n. 1092/1973, secondo cui “Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia”. CP_ Il Tribunale di Firenze richiamava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l rispondeva delle erronee comunicazioni sulla posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato che lo avevano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità che nasceva dall'inadempimento dell'obbligo legale di cui all'art 54 L. n. 88/1989 (tra le altre, Cass.
n. 2498/2018); responsabilità di natura contrattuale ex art 1218 cc che poneva a carico del debitore
2 la prova liberatoria che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (tra le altre, Cass 27118/2017).
L'assicurato, tuttavia, aveva l'obbligo di interrompere il processo causale che determinava l'evento dannoso, quando l'erroneità dei dati era riscontrabile con l'ordinaria diligenza, con la conseguenza che quando non si attivava in tal senso, rassegnando le dimissioni dal lavoro e presentando domanda di pensione sulla base dei dati comunicatogli, concorreva all'evento dannoso eventualmente verificatosi, ex art 1227, comma 1, cc, conseguendone che il risarcimento danni poteva essere limitato dal giudice (Cass. n. 23114/2019). Nei casi in cui il lavoratore era stato indotto alle dimissioni dalla CP_ condotta colposa dell' aveva poi diritto al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni perdute tra la data di cessazione del lavoro e quella di effettivo conseguimento della pensione, ottenuta con il completamento dei contributi versati (Cass n. 27118/2017). Ad avviso, del Tribunale quindi al creditore spettava l'onere di provare il titolo (ovvero la fonte dell'obbligazione, negoziale o legale dell'obbligazione), il danno e il nesso di causalità; mentre sul debitore, quello di non avere potuto adempiere per un fatto a lui non imputabile.
Ciò premesso, il Tribunale rilevava che la comunicazione del giugno 2012 era antecedente di cinque anni rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro;
la comunicazione del gennaio 2018 era successiva alla risoluzione medesima: in entrambi i casi, quindi, non poteva sussistere alcun nesso di causalità tra le comunicazioni effettuate dall' e la decisione di andare in pensione, con CP_3 conseguente esclusione del danno lamentato. Quanto agli estratti conto del 31.8.2016 e del 11.9.2017, CP_ gli stessi ricordavano al contribuente di rivolgersi agli uffici o del per la verifica del CP_4 raggiungimento dei requisiti per andare in pensione: cosa che il non aveva fatto. Pertanto, non Pt_1
CP_ era stata raggiunta la prova del nesso di causalità tra il prospettato inadempimento e la decisione di andare in pensione nonché i danni lamentati.
Il Tribunale quindi respingeva il ricorso e compensava le spese di lite per la peculiarità e complessità della fattispecie.
impugna la pronuncia del Tribunale e insiste nelle sue conclusioni, assumendo: Parte_1
-non erano state considerate dal primo giudice tutte le produzioni documentali offerte, ovverosia complessivamente: l'estratto certificativo del giugno 2012; gli estratti previdenziali del 31.8.2016 e del 11.9.2017; la comunicazione del gennaio 2018. In ogni caso, il primo e l'ultimo atto attestavano CP_ comunque che per tutto il periodo ricompreso tra tali due atti la posizione assunta da era errata, come si evinceva dagli estratti contributivi 31.8.2016 e 11.9.2017: sebbene il Tribunale avesse ammesso questi due documenti, pur tardivamente prodotti, tuttavia non li aveva poi valutati. L'errata posizione dell' si era protratta comunque anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. CP_3
Osservava altresì che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23114/2019) aveva ritenuto sussistente
3 una corresponsabilità del lavoratore allorquando lo stesso non si era attivato nonostante l'evidente erroneità dei dati contributivi: nella specie, tuttavia, il Tribunale non aveva individuato una situazione di evidente erroneità tale da costituire il presupposto di un obbligo di attivazione. Anzi, le CP_ informazioni fornite dall proprio perché reiterate nel tempo, non erano idonee a palesare una situazione di erroneità.
-pertanto, considerate le spettanze per retribuzioni dal 1.10.2017 al 31.5.2021; scomputando dalle medesime quelle per l'assegno straordinario di solidarietà, sussisteva il diritto all'importo di €
114.362,97, oltre € 13.020,42 per tfr relativo al medesimo periodo;
andavano poi aggiunte le somme a titolo di contributi del datore di lavoro al fondo pensione bancario per € 10.101,08 nonché la contribuzione volontaria pagata per € 20.264,16, oltre al mancato riconoscimento dei benefici fiscali per ristrutturazione € 1.718,00 e € 1.595,00. Infine, andava considerato un pregiudizio, il cui risarcimento era da determinarsi in via equitativa, per l'impossibilità di cumulare la pensione quota
100 CP_
-in subordine, chiedeva di valutare la sussistenza di una corresponsabilità dell ex art 1227 cc.
L'appellante ha chiesto in questo grado di potere produrre un nuovo documento, indispensabile ai CP_ fini del decidere, consistente in una attestazione del 9.9.2016, in cui l certificava la maturazione al 1.11.2019 del pensionamento sul presupposto quindi della validità dei contributi 3.5.1976-
19.11.1981.
L' si è costituito, reiterando le difese del primo grado di giudizio. CP_1
L' ha sostenuto che gli estratti conto previdenziali intermedi (e ammessi in giudizio nonostante CP_3 la loro tardività), contenevano le seguenti indicazioni “se ha bisogno di verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell' o ad un Ente di CP_1
Patronato” e “Il calcolo di pensione è effettuato sulla base dei dati contributivi presenti in eqstratto
e potrebbe subire modificazioni. Il conteggio ha pertanto natura previsionale e non impegna
l'Istituto. In caso di decisioni in ordine all'effettivo pensionamento è opportuno rivolgersi alla sede competente o ad un ente di patronato la cui assistenza è gratuita”, quindi attribuivano alla parte privata un onere di informativa presso il medesimo Istituto che, nella specie, non era stato assolto.
L' si è quindi opposto alla produzione del nuovo documento, difettando il carattere di CP_3 indispensabilità, essendo un documento di una sola pagina, non comprendendosi l'Ufficio di provenienza, non indicandosi i periodi contributivi, essendo privo di sottoscrizione e quindi senza alcuna valenza certificativa.
Ha contestato infine le modalità di calcolo del danno, chiedendo in subordine ed eventualmente una consulenza tecnica per la verifica dei conteggi, oltre ad insistere in un ordine di esibizione alla banca.
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4 Riassumendo: la questione controversa, secondo la prospettazione dell'appellante, riguarda la CP_ responsabilità dell' che aveva fornito una rappresentazione della sua posizione contributiva non corrispondente a verità ai fini della possibilità di andare in pensione a decorrere dal 1.11.2019.
Come evincibile dagli atti, l'appellante non avrebbe avuto i contributi necessari per il pensionamento poiché quelli relativi ad un certo periodo (3.5.1976-31.10.1977, relativi al servizio militare;
1.1.1978- CP_ 19.11.1981, contribuzione di previdenza marinara, come dedotto incontestatamente da non potevano essere considerati in quanto già utilizzati per il riconoscimento di un'altra pensione a carico CP_ di altro soggetto, il (i fatti in questione risultano dal doc. n. 3 di parte . Controparte_2
L'appellante si duole altresì del fatto che, per giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del contribuente di attivarsi opererebbe solo nei casi in cui è rinvenibile una situazione di erroneità che, nel suo caso, non era stata neppure verificata come sussistente dal Tribunale. Secondo la giurisprudenza di CP_ legittimità (Cass 23114/2019), l' rispondeva infatti delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese all'assicurato, a seguito di specifica domanda di quest'ultimo, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., potendo il giudice limitare il risarcimento dovuto nell'ipotesi in cui l'assicurato medesimo - non essendosi attivato per interrompere il processo produttivo dell'evento dannoso, così rassegnando le proprie dimissioni malgrado l'evidente erroneità, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, dei dati contributivi a lui comunicati - abbia concorso al verificarsi del predetto evento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc. (in quel caso, la Cassazione CP_ aveva ritenuto che l'omesso controllo, ad opera dell'interessato, dei dati forniti dall' non potesse ritenersi di per sé solo causa del danno, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ed escludere la responsabilità dell' , in quanto la sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico CP_3 ed il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati comunicatigli dalla pubblica amministrazione determinavano l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni ex art. 41, comma 1, cp). CP_ Preliminarmente, deve esaminarsi il contenuto delle comunicazioni provenienti dall' e su cui l'appellante fonda la responsabilità dell' . CP_3
La Corte condivide innanzitutto le argomentazioni del Tribunale sul fatto che le due comunicazioni del 1.6.2012 e del 23.1.2018 non potessero porsi in termini causali rispetto alle dimissioni rassegnate e al danno ricevuto dal non potere andare in pensione.
Il primo atto consiste in una “comunicazione certificativa del conto assicurativo” (come da relativo CP_ oggetto), in risposta alla richiesta del nella quale l' affermava: “Nella prima tabella è Pt_1 indicato il numero complessivo dei contributi che ha maturato per il diritto alla pensione;
la seconda
è invece un riepilogo dei periodi contributivi che risultano registrati nei nostri archivi alla data odierna”. La prima tabella quindi indicava i contributi settimanali utili per il raggiungimento del
5 requisito contributivo per la pensione di anzianità; la seconda, era un estratto conto analitico dei contributi risultanti per la pensione di anzianità.
Tuttavia, anche se si trattava di un atto sulla contribuzione ai fini della pensione di anzianità (e comunque un atto ex art 54 della L. n. 88/1989, secondo cui “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”), l'atto in questione era particolarmente risalente nel tempo (dato di rilevanza significativa), dal momento che risaliva a cinque anni prima del momento in cui si era risolto il rapporto e che quindi necessariamente avrebbe in ogni caso richiesto un suo aggiornamento e una successiva verifica dei dati prima di cessare il rapporto di lavoro.
Il secondo atto (del 23.1.2018) atteneva alla comunicazione della liquidazione dell'assegno straordinario fino alla data del pensionamento del 1.11.2019 (per ottenere la quale, si precisava, avrebbe dovuto presentare domanda); ma tale atto non poteva avere alcun rilievo, trattandosi di un atto successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e quindi doveva necessariamente escludersi il nesso causale con la risoluzione del rapporto.
Tra tali due atti erano intervenuti altri tre atti, che avevano preceduto le dimissioni avvenute a decorrere dal 30.9.2017:
-i primi due atti del 31.8.2016 e del 11.9.2017 (ammessi in primo grado e comunque valutati dal
Tribunale), attengono a meri estratti conto previdenziali, nei quali peraltro è contenuta comunque CP_ l'avvertenza che i contributi indicati sono quelli presenti negli archivi e che se vi fosse stato CP_ bisogno di verificare i requisiti per la pensione l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi agli uffici
Quindi sono due atti irrilevanti, perché negli stessi era indicato in modo espresso e chiaro che sussisteva comunque un obbligo di verifica in capo all'interessato sulla possibilità o meno di andare in pensione e quindi sulla necessità di confrontarsi con gli uffici dell' , evidenziandosi al CP_3 contempo la natura di mere indicazioni contenute nelle relative comunicazioni.
Nella parte finale di tali atti si legge infatti: “Avvertenze: Il presente estratto conto elenca i periodi CP_ contributivi utili alla pensione registrati attualmente negli archivi dell' se ha bisogno di CP_ verificare il raggiungimento dei requisiti a pensione deve comunque rivolgersi agli uffici dell' o ad un Ente di patronato..…”. Quindi tali atti, più ravvicinati rispetto alla comunicazione del 1.6.2012, richiamavano comunque l'attenzione dell'interessato sulla necessità di un confronto con soggetti competenti al fine di valutare se quanto risultante dagli estratti contributivi avrebbe garantito l'accesso al pensionamento e, in ogni caso, non contenevano alcuna affermazione dell' in CP_3 merito al diritto a pensione.
6 -nel terzo atto del 9.9.2016 (di cui viene chiesta l'ammissione solo in questo grado perché idoneo a trarre in inganno proprio in prossimità della risoluzione del rapporto, trattandosi di un atto risalente ad un anno prima le dimissioni), si affermava che il aveva (al 2016) n. 2077 contributi e che, in Pt_1 base alle norme vigenti, il pensionamento poteva avvenire a partire dal 1.11.2019 se erano perfezionati entro il 31.10.2019 i seguenti requisiti: settimane di anzianità contributiva in alternativa all'età 2249. Nel medesimo atto si precisava altresì che la verifica dei requisiti richiesti per il pensionamento era stata effettuata nel sistema retributivo/misto; che i requisiti anagrafici e/contributivi richiesti per il pensionamento erano verificati tenendo conto di un aumento per l'adeguamento alla speranza di vita di tre mesi per gli anni dal 2013 al 2015 nonché di ulteriori mesi necessari (che venivano elencati in ragione a determinati anni).
Ad avviso della Corte, tale documento può essere ammesso in questo grado, in quanto atto integrativo della documentazione già in atti e quindi astrattamente indispensabile ai fini del decidere.
Tuttavia, all'esito della sua valutazione, lo stesso appare non aggiungere ulteriori elementi a quanto già documentalmente acquisito, considerato che: lo stesso non appare così prossimo alla data delle dimissioni (avvenute un anno dopo); tale atto, privo effettivamente di alcuna sottoscrizione, si limitava a fornire mere indicazioni sui requisiti per andare in pensione, requisiti che per come erano stati dedotti, richiedevano necessariamente una loro valutazione in concreto, tramite una verifica CP_ presso gli uffici o rivolgendosi al Patronato;
così come suggeriva l'estratto contributivo del
11.9.2017, che era l'unica comunicazione più prossima alla data delle dimissioni. CP_ Peraltro di tale atto, per le sue caratteristiche (come dedotte da , sembra essere dubbia la portata certificativa (non essendo appunto sottoscritto).
In definitiva, in nessuno degli atti prodotti e/o acquisiti agli atti vi è una affermazione perentoria di un diritto alla pensione e ciò in quanto o si trattava di atti risalenti (il riferimento è all'atto del
1.6.2012) rispetto alle dimissioni (e che avrebbe richiesto un'ultima valutazione in prossimità del pensionamento) o perché si trattava di atti che, anche per la loro natura o complessità, fornivano dati che comunque dovevano essere oggetto di verifica prima di porre in essere l'atto risolutorio del rapporto di lavoro o di cui era dubbia la rilevanza di effettiva certificazione. CP_ In sostanza, l' aveva fornito all'interessato determinati dati relativamente al suo diritto ad andare in pensione;
tuttavia, per tutti gli elementi suindicati e prima di porre in essere la risoluzione consensuale del rapporto (data la natura determinante e definitiva di un tale atto), sarebbe stato onere dell'interessato di verificare il suo diritto con l'aiuto di soggetti competenti, tenuto altresì conto che egli era già titolare di una pensione privilegiata del concessa sulla base dei Controparte_2 contributi in questione e che era in suo godimento dal 2009.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto nella sua interezza.
7 Le spese del grado possono essere compensate integralmente, sussistendo ragioni gravi ed eccezionali, costituite dalla complessità in fatto della vicenda controversa e dalla diversa situazione delle parti in causa.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto
Firenze, 8 aprile 2025
La Consigliera est La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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