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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22620 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- , nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gori, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 10.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2006 in Roma con il sig.
[...]
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. CP_2 00371, Parte 1, Serie 9 dell'anno 2006), alle condizioni indicate in ricorso.
In prosieguo di giudizio, nelle more dell'udienza di prima comparizione, con istanza congiunta depositata in data 10.02.2025, le parti manifestavano la propria volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, chiedendo la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e l'accoglimento delle condizioni rassegnate:
“
1. Ciascun coniuge sarà libero di stabilire la residenza anagrafica dove meglio crede.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno.
3. I sig.ri e dichiarano di aver già regolato ogni Parte_1 CP_2 questione economica in essere a definizione di qualsivoglia eventuale e reciproca pretesa e, con il presente accordo, danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra e che non sussiste tra loro alcuna ragione di credito.
4. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio”. Con provvedimento del 05.03.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le condizioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo raggiunto depositato in data 10.02.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del decreto di omologazione n. cronol. 4101/2022 del
02/03/2022 RG n. 59946/2021 del Tribunale di Roma (verbale del 11.02.2022); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 02/07/1960 ( , e nato a [...] il C.F._1 CP_1
21/10/1956 ), contratto in data 02/09/2006 in Roma;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 00371, Parte 1, Serie 9 dell'anno 2006);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 10.02.2025, indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22620 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente TRA
- , nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Salvio Reale, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- nato a [...] il [...] ( ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Gori, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto dalle parti e depositato in data 10.02.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 02/09/2006 in Roma con il sig.
[...]
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. CP_2 00371, Parte 1, Serie 9 dell'anno 2006), alle condizioni indicate in ricorso.
In prosieguo di giudizio, nelle more dell'udienza di prima comparizione, con istanza congiunta depositata in data 10.02.2025, le parti manifestavano la propria volontà di addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, chiedendo la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto e l'accoglimento delle condizioni rassegnate:
“
1. Ciascun coniuge sarà libero di stabilire la residenza anagrafica dove meglio crede.
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti, rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno.
3. I sig.ri e dichiarano di aver già regolato ogni Parte_1 CP_2 questione economica in essere a definizione di qualsivoglia eventuale e reciproca pretesa e, con il presente accordo, danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra e che non sussiste tra loro alcuna ragione di credito.
4. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio”. Con provvedimento del 05.03.2025 il Giudice Delegato, letti gli atti e le condizioni rassegnate dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio Vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo raggiunto depositato in data 10.02.2025, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del decreto di omologazione n. cronol. 4101/2022 del
02/03/2022 RG n. 59946/2021 del Tribunale di Roma (verbale del 11.02.2022); da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostra che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 02/07/1960 ( , e nato a [...] il C.F._1 CP_1
21/10/1956 ), contratto in data 02/09/2006 in Roma;
C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 00371, Parte 1, Serie 9 dell'anno 2006);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato in data 10.02.2025, indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi