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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 294/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 294/2022 R.G. tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Garrano n. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA
Viviana, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Unione Sovietica n. 6/C, presso lo studio dell'avv. CRO
Giuseppe e rappresentata e difesa dall'avv. DAL BO Daniela, giusta procura in atti,
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.02.2022 premesso di essere dottore Parte_1 commercialista iscritto all'Albo professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa nonché alla dall'01.01.1980 Parte_2
esponeva:
- di avere presentato, in data 02.05.2017, domanda all' Ente di Previdenza resistente per il riconoscimento della pensione di invalidità, in presenza dei requisiti di cui all'art. 5 L. 26/81, in quanto affetto da “adenocarcinoma al colon retto”;
- con nota n. 80355/17 del 06.07.2017, la resistente aveva comunicato la sospensione della CP_1 pratica relativa all'invalidità a causa della pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dallo stesso inanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale (iscritto al Parte_1
1 n. 3813/2016 R.G. sez. Lav) avverso gli estratti di ruolo emessi da in Controparte_2
relazione ad un ingente debito per omesso versamento di contributi previdenziali ed accessori dovuti alla CP_1
- nelle more il ricorrente, avendo raggiunto i requisiti per il collocamento in pensione, aveva proposto domanda di pensione di vecchiaia, non esitata dalla CP_1
- con successiva nota n. 198285/18 del 20.12.2018, l' aveva informato il Controparte_3 ricorrente che la domanda di pensione di invalidità sarebbe stata sottoposta all'esame della Giunta
Esecutiva, con decorrenza dall'1.05.2017 e per l'importo di € 12.500,00 lordi annui, solamente dopo l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva del professionista;
- il ricorrente aveva provveduto, quindi, alla rottamazione di tutti i ruoli e le cartelle oggetto di controversia giudiziale, nonché a versare per intero e anticipatamente tutte le rate della rottamazione, come da documentazione allegata al ricorso;
- il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 472 emessa in data
9.07.2020 resa nel suindicato procedimento di opposizione all'esecuzione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere il ricorrente rottamato tutte le cartelle oggetto del giudizio;
la sentenza era stata, tuttavia, impugnata dalla ed il Controparte_1
relativo giudizio, al momento della proposizione del presente ricorso, risultava ancora pendente.
Il ricorrente aggiungeva che, in seguito ad ulteriori richieste di pagamento pervenutegli dall'Ente di
Previdenza, aveva eseguito ulteriori versamenti per il complessivo importo di € 9.581,24, al fine di regolarizzare le annualità 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004 e la relativa validazione ai fini dell'anzianità contributivo-assicurativa; ciononostante, la CP_1 non aveva provveduto all'erogazione della prestazione previdenziale richiesta. Precisava, infine, di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla con riserva di agire per la ripetizione CP_1 dell'indebito eventualmente versato, nonostante la avesse illegittimamente Controparte_1
richiesto in pagamento: A) il 100 % delle contribuzioni previdenziali degli anni 1990-1991 e 1992 che, invece, in virtù della normativa sul sisma che ha colpito la Sicilia Orientale nell'anno 1990, non dovevano essere versate al 100%; B) interessi di mora, per gli anni dal 1990 al 2004, che riteneva “esorbitanti” in quanto pari al doppio dell'interesse legale in vigore (richiesti e pagati €
2.501,97= contro i 1.272,98= euro che avrebbe dovuto versare il ricorrente applicando il tasso di interesse legale previsto per legge) nonché, sempre per i medesimi anni, sanzioni (€ 1.833,82 +
443,56= € 2.276,82) che non erano mai state applicate, richieste in pagamento o iscritte a ruolo dall' . Controparte_3
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in Parte_1
2 funzione di Giudice del Lavoro, la Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1- In via cautelare,
[...]
previa fissazione di apposita udienza, ordinare alla Parte_2
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro -tempore, di
[...] P.IVA_1
liquidare il trattamento di pensione di invalidità spettante al ricorrente con decorrenza dall'1/5/2017, oltre oneri accessori, in via anticipata alla definizione del giudizio di merito;
2- nel merito ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento di pensione di invalidità ex art. 5 L. 21/86, con decorrenza dall'1/5/2017 in relazione al deposito della relativa domanda, sussistendone i requisiti di legge, condannando la
[...]
con sede in Roma Via Mantova 1, C.F.: , in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a disporre la relativa liquidazione con corresponsione degli arretrati non versati a partire dalla suindicata decorrenza, oltre oneri accessori. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria per la fase cautelare la Parte_2
chiedeva il rigetto della domanda e allegava l'irregolarità della posizione
[...] contributiva del ricorrente, come risultante dall'estratto conto prodotto in atti, dal quale risulta l'omesso pagamento dei crediti portati da alcune cartelle relative agli anni 1997, 2005-2009, 2011 e
2015 e un credito residuo pari ad € 4.639,33.
Rigettata la domanda cautelare con provvedimento del 30.5.2022, con memoria depositata in data
07.09.2022, si costituiva anche per la fase di merito la Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
In particolare, la resistente precisava che il ricorrente nel corso degli anni si era reso CP_1 inadempiente agli obblighi sullo stesso gravanti in favore dell'Ente previdenziale omettendo il versamento dei contributi dovuti, come riportati nell'estratto contributivo in atti, ragion per cui la
Cassa iscriveva tempestivamente a ruolo le somme dovute e affidava tali ruoli al concessionario della riscossione, per la loro riscossione ai sensi dell'art. 18, comma 6, Controparte_2
della legge n. 21/1986. Evidenziava, poi, che con riferimento alle somme iscritte a ruolo dalla il ricorrente aveva presentato, in data 4.5.2018, istanza di adesione alla definizione agevolata CP_1 ex art. 6 d.l. 193/2016 e, in dara 3.4.2019, istanza di “saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185 della L. 145/2018; istanze accolte da nonostante la diffida dell'Ente di previdenza ad CP_2
CP_ applicare la citata normativa ai crediti vantati dall' previdenziale.
La resistente deduceva, quindi, che l'errata applicazione degli istituti della definizione agevolata, del “saldo e stralcio” e dell'annullamento automatico ex art. 4 d.l. 119/2018 da parte del
Concessionario della riscossione anche ai crediti vantati dalla Cassa di Previdenza, aveva
3 determinato la irregolarità della posizione contributiva del ricorrente e, conseguentemente,
l'impossibilità per la di riconoscere la prestazione previdenziale richiesta dal professionista. CP_1
Precisava, poi, di aver informato il ricorrente che la domanda di pensione di invalidità sarebbe stata sottoposta all'esame della Giunta previa integrale regolarizzazione della posizione contributiva fino al 31.12.2016 chiarendo, altresì che la somma pari ad € 9.581,24 richiesta con nota prot. n.
170216/20 “non sana integralmente la Sua posizione contributiva in quanto, ad oggi, è pendente una richiesta documentale a per definire quanto ancora dovuto con riferimento Controparte_2 alle cartelle oggetto del giudizio, …, per consentire alla la quantificazione di quanto da Lei CP_1 dovuto fino all'anno 2016 e, successivamente, a Lei di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa al fine del riconoscimento della pensione di invalidità con decorrenza
1/05/2017”, aggiungendo poi di aver richiesto al concessionario della riscossione quali ruoli fossero stati oggetto della procedura di “saldo e stralcio” e quali dell'annullamento automatico (oltre a quelli oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza sopra richiamata), senza aver ricevuto alcun riscontro.
Evidenziava, da ultimo, che la si era resa disponibile a riconoscere al ricorrente la pensione di CP_1 invalidità con decorrenza dal 1.5.2017 “a fronte del versamento, da parte del professionista, per i ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 (oggetto di giudizio), dell'importo complessivo di € 4.639,33” (cfr. pec del 19.3.2021, prodotta in allegato n. 8 alla memoria ).
Sulla base di tali premesse, richiamando gli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, che prevedono che le prestazioni previdenziali ed assistenziali, inclusi i supplementi di pensione, si maturino solo in presenza di determinati anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla e l'art. 25 del CP_1
Regolamento Unitario (nel testo vigente dal 1.01.2017) che prevede che “Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale” , deduceva l'impossibilità per la in caso di irregolarità CP_1
contributiva, anche parziale, di erogare le prestazioni previdenziali e assistenziali, anche nel caso in cui l'irregolarità derivi dall'avvenuta adesione, da parte del professionista, alla definizione agevolata dei carichi (per omesso versamento di contributi) affidati al concessionario della riscossione o di annullamento automatico da parte dello stesso.
A fondamento di tale interpretazione richiamava il principio di non automaticità delle prestazioni nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, come affermato dalle numerose
4 pronunce giurisprudenziali richiamate in memoria, nonché l'orientamento giurisprudenziale sull'inapplicabilità degli istituti della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e artt. 3 e 4 del d.l. 119/2018 ai crediti vantati dagli Enti di previdenza dei professionisti ( come espresso nella più recente giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 3359/2020; Tribunale di Firenze,
Sez. Lav. n. 333/2020; Corte di Appello di Venezia, Sez. Lav., sent. n. 461/2022).
All'udienza del 27.6.2023 parte ricorrente produceva la sentenza n. 438/23 del 02.05.2023 con cui la Corte di Appello di Catania, nel confermare la sentenza n.470/2020 emessa in primo grado dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal ed iscritto al n. 3813/2016, aveva affermato l'applicabilità della legge sulle Parte_1
rottamazioni delle cartelle di pagamento anche ai crediti previdenziali vantati dalle Casse di
Previdenza private.
Con note autorizzate depositate in data 19.12.2023 insisteva nell'accoglimento del ricorso evidenziando che l'unico requisito (richiesto per il riconoscimento della pensione di invalidità) contestato dalla controparte attiene alla regolarità contributiva, pretendendo la il pagamento CP_1 della somma di € 4.639,33 a titolo di sanzioni ed interessi “scontati”, invece, al ricorrente dalla legge sulle rottamazioni delle cartelle di pagamento a cui ha acceduto per Parte_1 rottamare tutte le cartelle oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione .
Con note autorizzate del 19.12.2023 la resistente rappresentava di aver proposto ricorso per CP_1
Cassazione avverso la sentenza, resa inter partes, dalla Corte di Appello di Catania, sopra richiamata e insisteva nel rigetto del ricorso precisando che nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non è collegata solo alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, ma al suo integrale adempimento, con la conseguenza che il riconoscimento delle suddette prestazioni necessita che sia stata adempiuta sia l'obbligazione contributiva sia l'eventuale pagamento delle sanzioni civili (e dei relativi interessi),
Istruita la causa documentalmente, e assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data
5.4.2024, all'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui entrambe le parti insistevano nelle originarie pretese, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che la presente controversia concerne esclusivamente l'accertamento del requisito di effettiva contribuzione richiesto dal combinato disposto degli art. 5 e 4, comma 1, lett.
b) della legge del 29.1.1986 n. 21 per il riconoscimento della pensione di invalidità a favore degli iscritti alla Controparte_1 Controparte_1
5 E' incontestato, infatti, che il ricorrente è iscritto all'Albo professionale e alla Controparte_1
ed assistenza dei dottori commercialisti dal 1.1.1980 e che in data 2.5.2017 ha
[...]
presentato domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità essendo affetto da una patologia che ha determinato la riduzione della capacità dello stesso all'esercizio della professione in modo continuativo al di sotto del limite di un terzo.
Fatta tale premessa, occorre richiamare la normativa applicabile e, in particolare, l'art. 5 della legge n.21/1986 che prevede, al comma 1, che “La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (vale a dire, “l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione”), nonché l'art. 25 del Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della che, come rilevato nell'ordinanza cautelare, esclude il principio di automaticità delle CP_1 prestazioni previdenziali prevedendo che “Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale”.
Le disposizioni appena richiamate, nel disciplinare l'istituto della pensione di invalidità per gli iscritti alla Cassa di Previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, subordinano il riconoscimento di tale prestazione – in presenza degli altri requisiti ivi indicati - alla sussistenza del requisito di 10 (o 5) anni di effettiva iscrizione e contribuzione e condizionano la maturazione del diritto alla prestazione stessa al versamento dei contributi dovuti e dei relativi accessori.
Con riferimento a tale ultimo profilo, giova evidenziare che, nel caso di specie, è pacifico che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto tra professionista e resistente, essendo, del resto, tale CP_1
principio espressamente escluso dal richiamato art. 25 del Regolamento Unitario.
Infatti, parte ricorrente, nel dare atto che l'erogazione della prestazione richiesta è subordinata all'effettivo versamento dei contributi, afferma che tale requisito sia da ritenersi sussistente avendo versato quanto dovuto alla , ad eccezione della somma di € 4.639,33, pretesa Controparte_1
dalla Cassa a titolo di sanzioni e accessori e da ritenersi, ad avviso del ricorrente, non dovuta in conseguenza dell'adesione del medesimo alla procedura di definizione agevolata di cui sopra.
6 Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del diritto invocato dal ricorrente, ferma l'inapplicabilità al caso in esame del principio di automaticità delle prestazioni, deve accertarsi se sussista l'effettiva contribuzione del ricorrente sino al 31.12.2016 ( periodo oggetto di contestazione) per come delineata dal menzionato art. 5.
Ebbene, è documentato, oltre che non contestato, che il ricorrente si è reso inadempiente agli obblighi contributivi sullo stesso gravanti, come riportati nell'estratto contributivo prodotto agli atti del giudizio da parte resistente. E' parimenti documentato che la ha iscritto a Controparte_1
ruolo le somme dovute affidando i carichi al e che le cartelle n. Controparte_4
2982001 0044472604000; n. 298 2007 0013415847 000; n. 298 2008 000 9203637 000; n. 298
2009 0013443713 000; 298 2010 00010355381 000; n. 298 2011 0009877024 000; n. 298 2012
0011626013 000; n. 298 2013 0007059082 000; n. 298 2014 0007807113 000; n. 298 2015
0009176216 000; n. 298 2016 0017366259 000 (prodotte da parte resistente) sono state dapprima impugnate innanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale (giudizio definito con sentenza n.
470/2020) e poi divenute oggetto della procedura di definizione agevolata di cui al d.l. 148/2017
(che aveva esteso la procedura di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016 per i carichi compresi tra il 2000 e il 2016) a seguito di istanza del ricorrente .
E' documentato, poi, che il ricorrente, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva, ha proceduto a versare le somme dovute a titolo di contributi come portate dalle suddette cartelle e che non ha versato la somma di € 4.639,33, dovuta alla a titolo di sanzioni ed interessi, ed iscritta CP_1
ai ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017, ritenendola non dovuta in quanto
“scontata” dall'adesione alla procedura di definizione agevolata.
Tale somma rappresenta, ad avviso della resistente, il residuo dovuto dal per Parte_1
regolarizzare la propria posizione contributiva, non applicandosi alle Casse di previdenza private la procedura di cui al menzionato d.l. 193/2016.
Ne deriva che la decisione della controversia dipende dalla risoluzione della questione interpretativa
– affrontata anche dalle pronunce, di senso difforme, prodotte dalle parti – dell'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016 ai rapporti tra professionista e cassa di previdenza privata.
Deve in ogni caso precisarsi, come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
438/2023, sopra richiamata, che la procedura di definizione agevolata ex art. 193/2016 è stata l'unica cui il ricorrente ha aderito, essendo documentato dal concessionario della riscossione (nel suddetto giudizio di appello) che “tutti i carichi oggetto di contestazione in primo grado sono stati definiti ed estinti dal contribuente debitore esclusivamente con il pagamento delle rate di cui alla procedura di definizione agevolata della c.d. rottamazione ter”.
7 In ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 6 cit. alle Casse di previdenza private, pur dando atto della presenza di pronunce in senso difforme nella giurisprudenza di merito (come prodotte dalle parti), il decidente non può che richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro del 12/04/2024, n.10015 la cui motivazione di seguito si riporta integralmente, affrontando tutti i punti controversi nella presente vicenda.
La pronuncia richiamata afferma che “ il comma 1 dell'art.6 D.L. n. 193 del 2016 e il comma 6, lett.
e-bis), come interpretato autenticamente dal D.L. n.8-17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato
(associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 D.Lgs. n. 509 del 1994).
Occorre partire dalla considerazione che l'art.6 D.L. n. 193 del 2016, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016.
La norma fu voluta per far fronte a un'evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario Gruppo Equitalia e il suo avvicendamento con Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29-2018), la definizione agevolata "conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, "di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di
Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell' anche al fine di garantire Controparte_5
l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione". In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell' , Parte_3
XVII, A.S. n. 2595 - D.L. n. 193 del 2016)".
Muovendo dal carattere eccezionale dell'istituto in questione, si comprende come la lettera e -bis) dell'art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n. 225 del 2010, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello delle sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano nell'ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 472 del 1997) e quelle connesse alla violazione degli obblighi previdenziali (la sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co. 11).
La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell'art.6.
Quando l'art.6, co. 1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al
8 pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e- bis) e l'ultima parte del comma 1 dell'art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi previdenziali, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell'art.6, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, co. 1, D.Lgs. n.46 del 1999. Ebbene, l'art. 27, co. 1 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha riguardo alle sanzioni sui contributi e premi dovuti dai soli enti previdenziali pubblici, tra cui non rientrano le Casse previdenziali dei professionisti, data la loro personalità giuridica di diritto privato.
Tale conclusione è rispettosa dell'autonomia in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che l'art.4, co.
6-bis L. n. 140 del 1997 riconosce alle Casse professionali, in attuazione della loro autonomia nella gestione economico-finanziaria (art.2, co.2 D.Lgs. n. 509 del
1994).
È vero che l'autonomia realizzata a mezzo della delegificazione, essendo posta da una legge ordinaria (art.2, co.1 D.Lgs. n. 509 del 1994), può in ipotesi essere limitata da altra legge ordinaria. Ma l'art. 6, co. 1 D.L. n. 193 del 2016 non ha fatto alcuna menzione espressa della volontà di intaccare detta autonomia tramite una definizione agevolata che azzeri il debito previdenziale sorto dalle sanzioni previste nelle disposizioni regolamentari della . Il silenzio CP_1
legislativo sul punto, riguardato nella cornice di un istituto di stretta applicazione poiché in deroga alla regola di integrale pagamento dei carichi fiscali, meglio si spiega con la volontà di non intaccare l'autonomia delle Casse previdenziali, essendo la definizione agevolata incentrata sulle due macroaree delle sanzioni tributarie e delle sanzioni connesse a crediti previdenziali in titolarità degli enti previdenziali pubblici.
Quando il legislatore ha voluto riferirsi alle Casse dei professionisti riguardo alla riscossione dei debiti contributivi e all'adozione di agevolazioni transattive, lo ha fatto espressamente (art.1, co.
185 L. n. 145 del 2018), salvaguardando peraltro l'autonomia deliberativa delle Casse (art.1, co. 251 L. n. 197 del 2022).
Una volta affermata la non applicabilità dell'istituto della definizione agevolata alle Casse previdenziali, resta da stabilire se il pagamento parziale del debito - per i soli contributi ma non per sanzioni e interessi - consenta o meno di computare l'anzianità contributiva relativa agli anni cui si riferisce il pagamento parziale.
Ritiene questa Corte di dover seguire l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n.
10431-17. In essa si è affermato, proprio riguardo alla pensione dovuta all'iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, che l'anzianità
9 contributiva è sospesa, e non si computa ai fini della pensione, riguardo agli anni in cui non sia stato integralmente adempiuto il debito contributivo stante l'omesso pagamento delle sanzioni. Va riaffermato che, non vigendo nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti iscritti alla , la regola di automaticità delle prestazioni (art.2116 c.c.), l'erogazione delle prestazioni CP_1
è collegata all'adempimento dell'obbligo contributivo;
adempimento che deve essere integrale, ovvero comprensivo di sanzioni e interessi. Il richiamo alla sentenza di questa Corte n.15643-
18 fatto dalla sentenza impugnata risulta non pertinente, avendo tale pronuncia ad oggetto un caso, diverso dal presente, di pagamento solo in parte dei contributi, qui invece discutendosi di omesso pagamento delle sanzioni. La stessa sentenza n.15643-18 ha del resto cura di precisare che quanto da essa affermato non contrasta con il principio enunciato nella sentenza n. 10431-17. Va poi ribadito che non occorre una norma specifica entro la L. n. 773 del 1982 - in particolare l'art.
2 sulla pensione di vecchiaia - per affermare la non computabilità dell'anzianità contributiva in caso di pagamento solo parziale del debito contributivo. Tale regola deriva già dall'art. 1901 c.c., applicabile all'assicurazione sociale presso le Casse previdenziali dei professionisti in forza dell'art.1886 c.c. Dall'art.1901 c.c. è dato evincere che l'inadempimento al pagamento del premio,
e quindi dell'obbligo contributivo, implica sospensione della copertura assicurativa, la quale, nelle assicurazioni sociali, dipende dall'anzianità contributiva anche relativa alle annualità cui non corrisponde un integrale adempimento dell'obbligo contributivo” (motivazione ripresa anche da
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, n.10673)
Applicando tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la somma residua di € 4.639,33, dovuta alla a titolo di sanzioni ed interessi, ed iscritta ai ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, CP_1
2015, 2016 e 2017, sia dovuta per regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente al
31.12.2016, stante l'inapplicabilità dell'art. 6 del d.l. 193/2016 ai rapporti tra professionisti e casse di previdenza private. Conseguentemente, essendo il sorgere della prestazione previdenziale richiesta dal ricorrente condizionata al versamento di contributi , sanzioni e interessi (come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata e previsto dall'art. 25 del Regolamento Unitario della resistente), non può ritenersi sussistente, alla data di proposizione del ricorso, il CP_1
requisito di regolarità contributiva al 31.12.2016.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulla questione oggetto del contendere.
P. Q. M.
10 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.294/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 294/2022 R.G. tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Pachino (SR), via Garrano n. 1, presso lo studio dell'avv. GIRMENIA
Viviana, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Siracusa, via Unione Sovietica n. 6/C, presso lo studio dell'avv. CRO
Giuseppe e rappresentata e difesa dall'avv. DAL BO Daniela, giusta procura in atti,
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.02.2022 premesso di essere dottore Parte_1 commercialista iscritto all'Albo professionale tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Siracusa nonché alla dall'01.01.1980 Parte_2
esponeva:
- di avere presentato, in data 02.05.2017, domanda all' Ente di Previdenza resistente per il riconoscimento della pensione di invalidità, in presenza dei requisiti di cui all'art. 5 L. 26/81, in quanto affetto da “adenocarcinoma al colon retto”;
- con nota n. 80355/17 del 06.07.2017, la resistente aveva comunicato la sospensione della CP_1 pratica relativa all'invalidità a causa della pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dallo stesso inanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale (iscritto al Parte_1
1 n. 3813/2016 R.G. sez. Lav) avverso gli estratti di ruolo emessi da in Controparte_2
relazione ad un ingente debito per omesso versamento di contributi previdenziali ed accessori dovuti alla CP_1
- nelle more il ricorrente, avendo raggiunto i requisiti per il collocamento in pensione, aveva proposto domanda di pensione di vecchiaia, non esitata dalla CP_1
- con successiva nota n. 198285/18 del 20.12.2018, l' aveva informato il Controparte_3 ricorrente che la domanda di pensione di invalidità sarebbe stata sottoposta all'esame della Giunta
Esecutiva, con decorrenza dall'1.05.2017 e per l'importo di € 12.500,00 lordi annui, solamente dopo l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva del professionista;
- il ricorrente aveva provveduto, quindi, alla rottamazione di tutti i ruoli e le cartelle oggetto di controversia giudiziale, nonché a versare per intero e anticipatamente tutte le rate della rottamazione, come da documentazione allegata al ricorso;
- il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 472 emessa in data
9.07.2020 resa nel suindicato procedimento di opposizione all'esecuzione, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere il ricorrente rottamato tutte le cartelle oggetto del giudizio;
la sentenza era stata, tuttavia, impugnata dalla ed il Controparte_1
relativo giudizio, al momento della proposizione del presente ricorso, risultava ancora pendente.
Il ricorrente aggiungeva che, in seguito ad ulteriori richieste di pagamento pervenutegli dall'Ente di
Previdenza, aveva eseguito ulteriori versamenti per il complessivo importo di € 9.581,24, al fine di regolarizzare le annualità 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e
2004 e la relativa validazione ai fini dell'anzianità contributivo-assicurativa; ciononostante, la CP_1 non aveva provveduto all'erogazione della prestazione previdenziale richiesta. Precisava, infine, di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto dalla con riserva di agire per la ripetizione CP_1 dell'indebito eventualmente versato, nonostante la avesse illegittimamente Controparte_1
richiesto in pagamento: A) il 100 % delle contribuzioni previdenziali degli anni 1990-1991 e 1992 che, invece, in virtù della normativa sul sisma che ha colpito la Sicilia Orientale nell'anno 1990, non dovevano essere versate al 100%; B) interessi di mora, per gli anni dal 1990 al 2004, che riteneva “esorbitanti” in quanto pari al doppio dell'interesse legale in vigore (richiesti e pagati €
2.501,97= contro i 1.272,98= euro che avrebbe dovuto versare il ricorrente applicando il tasso di interesse legale previsto per legge) nonché, sempre per i medesimi anni, sanzioni (€ 1.833,82 +
443,56= € 2.276,82) che non erano mai state applicate, richieste in pagamento o iscritte a ruolo dall' . Controparte_3
Tanto premesso, ritenendo sussistenti tutti i requisiti per il riconoscimento della pensione di invalidità, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in Parte_1
2 funzione di Giudice del Lavoro, la Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1- In via cautelare,
[...]
previa fissazione di apposita udienza, ordinare alla Parte_2
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro -tempore, di
[...] P.IVA_1
liquidare il trattamento di pensione di invalidità spettante al ricorrente con decorrenza dall'1/5/2017, oltre oneri accessori, in via anticipata alla definizione del giudizio di merito;
2- nel merito ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del trattamento di pensione di invalidità ex art. 5 L. 21/86, con decorrenza dall'1/5/2017 in relazione al deposito della relativa domanda, sussistendone i requisiti di legge, condannando la
[...]
con sede in Roma Via Mantova 1, C.F.: , in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, a disporre la relativa liquidazione con corresponsione degli arretrati non versati a partire dalla suindicata decorrenza, oltre oneri accessori. Con vittoria di spese e compensi”.
Con memoria per la fase cautelare la Parte_2
chiedeva il rigetto della domanda e allegava l'irregolarità della posizione
[...] contributiva del ricorrente, come risultante dall'estratto conto prodotto in atti, dal quale risulta l'omesso pagamento dei crediti portati da alcune cartelle relative agli anni 1997, 2005-2009, 2011 e
2015 e un credito residuo pari ad € 4.639,33.
Rigettata la domanda cautelare con provvedimento del 30.5.2022, con memoria depositata in data
07.09.2022, si costituiva anche per la fase di merito la Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
[...]
In particolare, la resistente precisava che il ricorrente nel corso degli anni si era reso CP_1 inadempiente agli obblighi sullo stesso gravanti in favore dell'Ente previdenziale omettendo il versamento dei contributi dovuti, come riportati nell'estratto contributivo in atti, ragion per cui la
Cassa iscriveva tempestivamente a ruolo le somme dovute e affidava tali ruoli al concessionario della riscossione, per la loro riscossione ai sensi dell'art. 18, comma 6, Controparte_2
della legge n. 21/1986. Evidenziava, poi, che con riferimento alle somme iscritte a ruolo dalla il ricorrente aveva presentato, in data 4.5.2018, istanza di adesione alla definizione agevolata CP_1 ex art. 6 d.l. 193/2016 e, in dara 3.4.2019, istanza di “saldo e stralcio” ex art. 1, commi 184 e 185 della L. 145/2018; istanze accolte da nonostante la diffida dell'Ente di previdenza ad CP_2
CP_ applicare la citata normativa ai crediti vantati dall' previdenziale.
La resistente deduceva, quindi, che l'errata applicazione degli istituti della definizione agevolata, del “saldo e stralcio” e dell'annullamento automatico ex art. 4 d.l. 119/2018 da parte del
Concessionario della riscossione anche ai crediti vantati dalla Cassa di Previdenza, aveva
3 determinato la irregolarità della posizione contributiva del ricorrente e, conseguentemente,
l'impossibilità per la di riconoscere la prestazione previdenziale richiesta dal professionista. CP_1
Precisava, poi, di aver informato il ricorrente che la domanda di pensione di invalidità sarebbe stata sottoposta all'esame della Giunta previa integrale regolarizzazione della posizione contributiva fino al 31.12.2016 chiarendo, altresì che la somma pari ad € 9.581,24 richiesta con nota prot. n.
170216/20 “non sana integralmente la Sua posizione contributiva in quanto, ad oggi, è pendente una richiesta documentale a per definire quanto ancora dovuto con riferimento Controparte_2 alle cartelle oggetto del giudizio, …, per consentire alla la quantificazione di quanto da Lei CP_1 dovuto fino all'anno 2016 e, successivamente, a Lei di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa al fine del riconoscimento della pensione di invalidità con decorrenza
1/05/2017”, aggiungendo poi di aver richiesto al concessionario della riscossione quali ruoli fossero stati oggetto della procedura di “saldo e stralcio” e quali dell'annullamento automatico (oltre a quelli oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza sopra richiamata), senza aver ricevuto alcun riscontro.
Evidenziava, da ultimo, che la si era resa disponibile a riconoscere al ricorrente la pensione di CP_1 invalidità con decorrenza dal 1.5.2017 “a fronte del versamento, da parte del professionista, per i ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017 (oggetto di giudizio), dell'importo complessivo di € 4.639,33” (cfr. pec del 19.3.2021, prodotta in allegato n. 8 alla memoria ).
Sulla base di tali premesse, richiamando gli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, che prevedono che le prestazioni previdenziali ed assistenziali, inclusi i supplementi di pensione, si maturino solo in presenza di determinati anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla e l'art. 25 del CP_1
Regolamento Unitario (nel testo vigente dal 1.01.2017) che prevede che “Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale” , deduceva l'impossibilità per la in caso di irregolarità CP_1
contributiva, anche parziale, di erogare le prestazioni previdenziali e assistenziali, anche nel caso in cui l'irregolarità derivi dall'avvenuta adesione, da parte del professionista, alla definizione agevolata dei carichi (per omesso versamento di contributi) affidati al concessionario della riscossione o di annullamento automatico da parte dello stesso.
A fondamento di tale interpretazione richiamava il principio di non automaticità delle prestazioni nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, come affermato dalle numerose
4 pronunce giurisprudenziali richiamate in memoria, nonché l'orientamento giurisprudenziale sull'inapplicabilità degli istituti della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e artt. 3 e 4 del d.l. 119/2018 ai crediti vantati dagli Enti di previdenza dei professionisti ( come espresso nella più recente giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, sez. lav., n. 3359/2020; Tribunale di Firenze,
Sez. Lav. n. 333/2020; Corte di Appello di Venezia, Sez. Lav., sent. n. 461/2022).
All'udienza del 27.6.2023 parte ricorrente produceva la sentenza n. 438/23 del 02.05.2023 con cui la Corte di Appello di Catania, nel confermare la sentenza n.470/2020 emessa in primo grado dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal ed iscritto al n. 3813/2016, aveva affermato l'applicabilità della legge sulle Parte_1
rottamazioni delle cartelle di pagamento anche ai crediti previdenziali vantati dalle Casse di
Previdenza private.
Con note autorizzate depositate in data 19.12.2023 insisteva nell'accoglimento del ricorso evidenziando che l'unico requisito (richiesto per il riconoscimento della pensione di invalidità) contestato dalla controparte attiene alla regolarità contributiva, pretendendo la il pagamento CP_1 della somma di € 4.639,33 a titolo di sanzioni ed interessi “scontati”, invece, al ricorrente dalla legge sulle rottamazioni delle cartelle di pagamento a cui ha acceduto per Parte_1 rottamare tutte le cartelle oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione .
Con note autorizzate del 19.12.2023 la resistente rappresentava di aver proposto ricorso per CP_1
Cassazione avverso la sentenza, resa inter partes, dalla Corte di Appello di Catania, sopra richiamata e insisteva nel rigetto del ricorso precisando che nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti l'erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali non è collegata solo alla maturazione dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, ma al suo integrale adempimento, con la conseguenza che il riconoscimento delle suddette prestazioni necessita che sia stata adempiuta sia l'obbligazione contributiva sia l'eventuale pagamento delle sanzioni civili (e dei relativi interessi),
Istruita la causa documentalmente, e assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data
5.4.2024, all'udienza dell'11.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con cui entrambe le parti insistevano nelle originarie pretese, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che la presente controversia concerne esclusivamente l'accertamento del requisito di effettiva contribuzione richiesto dal combinato disposto degli art. 5 e 4, comma 1, lett.
b) della legge del 29.1.1986 n. 21 per il riconoscimento della pensione di invalidità a favore degli iscritti alla Controparte_1 Controparte_1
5 E' incontestato, infatti, che il ricorrente è iscritto all'Albo professionale e alla Controparte_1
ed assistenza dei dottori commercialisti dal 1.1.1980 e che in data 2.5.2017 ha
[...]
presentato domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità essendo affetto da una patologia che ha determinato la riduzione della capacità dello stesso all'esercizio della professione in modo continuativo al di sotto del limite di un terzo.
Fatta tale premessa, occorre richiamare la normativa applicabile e, in particolare, l'art. 5 della legge n.21/1986 che prevede, al comma 1, che “La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) (vale a dire, “l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione”), nonché l'art. 25 del Regolamento unitario in materia di previdenza e assistenza della che, come rilevato nell'ordinanza cautelare, esclude il principio di automaticità delle CP_1 prestazioni previdenziali prevedendo che “Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa dovute annualmente e dei relativi accessori non consentono la maturazione dell'anzianità contributiva, non danno luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante contributivo individuale né a interessi. Il mancato versamento e il versamento parziale della contribuzione, soggettiva, integrativa e di maternità, dovute annualmente e dei relativi accessori, non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale”.
Le disposizioni appena richiamate, nel disciplinare l'istituto della pensione di invalidità per gli iscritti alla Cassa di Previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, subordinano il riconoscimento di tale prestazione – in presenza degli altri requisiti ivi indicati - alla sussistenza del requisito di 10 (o 5) anni di effettiva iscrizione e contribuzione e condizionano la maturazione del diritto alla prestazione stessa al versamento dei contributi dovuti e dei relativi accessori.
Con riferimento a tale ultimo profilo, giova evidenziare che, nel caso di specie, è pacifico che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto tra professionista e resistente, essendo, del resto, tale CP_1
principio espressamente escluso dal richiamato art. 25 del Regolamento Unitario.
Infatti, parte ricorrente, nel dare atto che l'erogazione della prestazione richiesta è subordinata all'effettivo versamento dei contributi, afferma che tale requisito sia da ritenersi sussistente avendo versato quanto dovuto alla , ad eccezione della somma di € 4.639,33, pretesa Controparte_1
dalla Cassa a titolo di sanzioni e accessori e da ritenersi, ad avviso del ricorrente, non dovuta in conseguenza dell'adesione del medesimo alla procedura di definizione agevolata di cui sopra.
6 Ne deriva che, ai fini del riconoscimento del diritto invocato dal ricorrente, ferma l'inapplicabilità al caso in esame del principio di automaticità delle prestazioni, deve accertarsi se sussista l'effettiva contribuzione del ricorrente sino al 31.12.2016 ( periodo oggetto di contestazione) per come delineata dal menzionato art. 5.
Ebbene, è documentato, oltre che non contestato, che il ricorrente si è reso inadempiente agli obblighi contributivi sullo stesso gravanti, come riportati nell'estratto contributivo prodotto agli atti del giudizio da parte resistente. E' parimenti documentato che la ha iscritto a Controparte_1
ruolo le somme dovute affidando i carichi al e che le cartelle n. Controparte_4
2982001 0044472604000; n. 298 2007 0013415847 000; n. 298 2008 000 9203637 000; n. 298
2009 0013443713 000; 298 2010 00010355381 000; n. 298 2011 0009877024 000; n. 298 2012
0011626013 000; n. 298 2013 0007059082 000; n. 298 2014 0007807113 000; n. 298 2015
0009176216 000; n. 298 2016 0017366259 000 (prodotte da parte resistente) sono state dapprima impugnate innanzi al Giudice del Lavoro di questo Tribunale (giudizio definito con sentenza n.
470/2020) e poi divenute oggetto della procedura di definizione agevolata di cui al d.l. 148/2017
(che aveva esteso la procedura di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016 per i carichi compresi tra il 2000 e il 2016) a seguito di istanza del ricorrente .
E' documentato, poi, che il ricorrente, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva, ha proceduto a versare le somme dovute a titolo di contributi come portate dalle suddette cartelle e che non ha versato la somma di € 4.639,33, dovuta alla a titolo di sanzioni ed interessi, ed iscritta CP_1
ai ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017, ritenendola non dovuta in quanto
“scontata” dall'adesione alla procedura di definizione agevolata.
Tale somma rappresenta, ad avviso della resistente, il residuo dovuto dal per Parte_1
regolarizzare la propria posizione contributiva, non applicandosi alle Casse di previdenza private la procedura di cui al menzionato d.l. 193/2016.
Ne deriva che la decisione della controversia dipende dalla risoluzione della questione interpretativa
– affrontata anche dalle pronunce, di senso difforme, prodotte dalle parti – dell'applicabilità o meno della disciplina di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016 ai rapporti tra professionista e cassa di previdenza privata.
Deve in ogni caso precisarsi, come accertato dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n.
438/2023, sopra richiamata, che la procedura di definizione agevolata ex art. 193/2016 è stata l'unica cui il ricorrente ha aderito, essendo documentato dal concessionario della riscossione (nel suddetto giudizio di appello) che “tutti i carichi oggetto di contestazione in primo grado sono stati definiti ed estinti dal contribuente debitore esclusivamente con il pagamento delle rate di cui alla procedura di definizione agevolata della c.d. rottamazione ter”.
7 In ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 6 cit. alle Casse di previdenza private, pur dando atto della presenza di pronunce in senso difforme nella giurisprudenza di merito (come prodotte dalle parti), il decidente non può che richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro del 12/04/2024, n.10015 la cui motivazione di seguito si riporta integralmente, affrontando tutti i punti controversi nella presente vicenda.
La pronuncia richiamata afferma che “ il comma 1 dell'art.6 D.L. n. 193 del 2016 e il comma 6, lett.
e-bis), come interpretato autenticamente dal D.L. n.8-17, debbano riferirsi ai soli enti previdenziali pubblici, e non alle Casse previdenziali dei professionisti, persone giuridiche di diritto privato
(associazioni o fondazioni: art.1, co.1 e 2 D.Lgs. n. 509 del 1994).
Occorre partire dalla considerazione che l'art.6 D.L. n. 193 del 2016, introducendo la definizione agevolata, è norma di stretta interpretazione, dichiaratamente applicabile per i soli carichi riferiti agli anni dal 2000 al 2016.
La norma fu voluta per far fronte a un'evenienza congiunturale, ovvero la soppressione del concessionario Gruppo Equitalia e il suo avvicendamento con Agenzia delle Entrate -Riscossione.
Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. n.29-2018), la definizione agevolata "conseguiva alla rilevata necessità, per esigenze di finanza pubblica e per un corretto rapporto tra fisco e contribuente, "di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di
Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell' anche al fine di garantire Controparte_5
l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della Costituzione". In sostanza la finalità principale della definizione agevolata è quella di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell' , Parte_3
XVII, A.S. n. 2595 - D.L. n. 193 del 2016)".
Muovendo dal carattere eccezionale dell'istituto in questione, si comprende come la lettera e -bis) dell'art.6, co.10, aggiunta dalla legge di conversione n. 225 del 2010, abbia ribadito, riguardo al profilo qui rilevante ovvero quello delle sanzioni, che la regola generale è quella per cui le sanzioni portate dai ruoli sono sottratte alla definizione agevolata. Fanno eccezione, e rientrano nell'ambito della definizione agevolata, le sanzioni tributarie (D.Lgs. n. 472 del 1997) e quelle connesse alla violazione degli obblighi previdenziali (la sanzioni amministrative per violazione del codice della strada beneficiano della definizione agevolata solo per quanto attiene agli interessi: art.6, co. 11).
La lettera e-bis) introduce in tal modo un collegamento sistematico con il comma 1 dell'art.6.
Quando l'art.6, co. 1 afferma che le sanzioni portate dai carichi sono estinte senza pagamento (al
8 pari degli interessi di mora), si riferisce alle sanzioni tributarie, giusta la regola generale per cui le sanzioni sono invece estranee alla definizione agevolata. Vi è poi il coordinamento tra la lettera e- bis) e l'ultima parte del comma 1 dell'art.6: le sanzioni per violazione degli obblighi relativi a contributi e premi previdenziali, ancora una volta incluse nella definizione agevolata in deroga alla regola, sono quelle di cui al comma 1 dell'art.6, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, co. 1, D.Lgs. n.46 del 1999. Ebbene, l'art. 27, co. 1 D.Lgs. n. 46 del 1999 ha riguardo alle sanzioni sui contributi e premi dovuti dai soli enti previdenziali pubblici, tra cui non rientrano le Casse previdenziali dei professionisti, data la loro personalità giuridica di diritto privato.
Tale conclusione è rispettosa dell'autonomia in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, che l'art.4, co.
6-bis L. n. 140 del 1997 riconosce alle Casse professionali, in attuazione della loro autonomia nella gestione economico-finanziaria (art.2, co.2 D.Lgs. n. 509 del
1994).
È vero che l'autonomia realizzata a mezzo della delegificazione, essendo posta da una legge ordinaria (art.2, co.1 D.Lgs. n. 509 del 1994), può in ipotesi essere limitata da altra legge ordinaria. Ma l'art. 6, co. 1 D.L. n. 193 del 2016 non ha fatto alcuna menzione espressa della volontà di intaccare detta autonomia tramite una definizione agevolata che azzeri il debito previdenziale sorto dalle sanzioni previste nelle disposizioni regolamentari della . Il silenzio CP_1
legislativo sul punto, riguardato nella cornice di un istituto di stretta applicazione poiché in deroga alla regola di integrale pagamento dei carichi fiscali, meglio si spiega con la volontà di non intaccare l'autonomia delle Casse previdenziali, essendo la definizione agevolata incentrata sulle due macroaree delle sanzioni tributarie e delle sanzioni connesse a crediti previdenziali in titolarità degli enti previdenziali pubblici.
Quando il legislatore ha voluto riferirsi alle Casse dei professionisti riguardo alla riscossione dei debiti contributivi e all'adozione di agevolazioni transattive, lo ha fatto espressamente (art.1, co.
185 L. n. 145 del 2018), salvaguardando peraltro l'autonomia deliberativa delle Casse (art.1, co. 251 L. n. 197 del 2022).
Una volta affermata la non applicabilità dell'istituto della definizione agevolata alle Casse previdenziali, resta da stabilire se il pagamento parziale del debito - per i soli contributi ma non per sanzioni e interessi - consenta o meno di computare l'anzianità contributiva relativa agli anni cui si riferisce il pagamento parziale.
Ritiene questa Corte di dover seguire l'orientamento espresso da questa Corte nella sentenza n.
10431-17. In essa si è affermato, proprio riguardo alla pensione dovuta all'iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi Professionisti, che l'anzianità
9 contributiva è sospesa, e non si computa ai fini della pensione, riguardo agli anni in cui non sia stato integralmente adempiuto il debito contributivo stante l'omesso pagamento delle sanzioni. Va riaffermato che, non vigendo nel regime previdenziale proprio dei liberi professionisti iscritti alla , la regola di automaticità delle prestazioni (art.2116 c.c.), l'erogazione delle prestazioni CP_1
è collegata all'adempimento dell'obbligo contributivo;
adempimento che deve essere integrale, ovvero comprensivo di sanzioni e interessi. Il richiamo alla sentenza di questa Corte n.15643-
18 fatto dalla sentenza impugnata risulta non pertinente, avendo tale pronuncia ad oggetto un caso, diverso dal presente, di pagamento solo in parte dei contributi, qui invece discutendosi di omesso pagamento delle sanzioni. La stessa sentenza n.15643-18 ha del resto cura di precisare che quanto da essa affermato non contrasta con il principio enunciato nella sentenza n. 10431-17. Va poi ribadito che non occorre una norma specifica entro la L. n. 773 del 1982 - in particolare l'art.
2 sulla pensione di vecchiaia - per affermare la non computabilità dell'anzianità contributiva in caso di pagamento solo parziale del debito contributivo. Tale regola deriva già dall'art. 1901 c.c., applicabile all'assicurazione sociale presso le Casse previdenziali dei professionisti in forza dell'art.1886 c.c. Dall'art.1901 c.c. è dato evincere che l'inadempimento al pagamento del premio,
e quindi dell'obbligo contributivo, implica sospensione della copertura assicurativa, la quale, nelle assicurazioni sociali, dipende dall'anzianità contributiva anche relativa alle annualità cui non corrisponde un integrale adempimento dell'obbligo contributivo” (motivazione ripresa anche da
Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, n.10673)
Applicando tali principi al caso in esame, deve ritenersi che la somma residua di € 4.639,33, dovuta alla a titolo di sanzioni ed interessi, ed iscritta ai ruoli 2001, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, CP_1
2015, 2016 e 2017, sia dovuta per regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente al
31.12.2016, stante l'inapplicabilità dell'art. 6 del d.l. 193/2016 ai rapporti tra professionisti e casse di previdenza private. Conseguentemente, essendo il sorgere della prestazione previdenziale richiesta dal ricorrente condizionata al versamento di contributi , sanzioni e interessi (come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata e previsto dall'art. 25 del Regolamento Unitario della resistente), non può ritenersi sussistente, alla data di proposizione del ricorso, il CP_1
requisito di regolarità contributiva al 31.12.2016.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, sussistono giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, avuto riguardo alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi sulla questione oggetto del contendere.
P. Q. M.
10 Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.294/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 11/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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