Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza degli Avv.to. Parte_1 C.F._1
ANTICHI ALESSANDRO e ANTICHI GIOVANNI NICCOLO'
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. LOMBARDI ROMANO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta formulata dal giudice istruttore all'udienza del 15.4.2025, di cui di seguito si riporta il contenuto:
“rinuncia alla domanda di addebito con relativa accettazione;
previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre della somma di euro 250,00, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
previsione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico di della somma di euro 250,00, da versarsi a Controparte_1 Pt_1 entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con
[...] decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024; la ricorrente provvederà alla rimessione delle querele relative agli eventuali procedimenti penali a carico del ove procedibili CP_1
a querela”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 03/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NS (Parte I, atto n. 2, anno
2008).
Per_ Dall'unione della coppia nasceva la figlia , di 19 anni.
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto – a fronte della proposta conciliativa formulata dal giudice – un'intesa conciliando le divergenti posizioni aderendo alla proposta formulata dal giudice istruttore, sopratrascritta.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, deve prendersi atto dell'accordo formatosi sulle condizioni indicate dal giudice istrutore.
Il Collegio, infatti, tenuto anche conto della maggiore età della prole, ritiene congrue le suddette condizioni, che non risultano in contrasto con alcuna norma di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di NS (Parte I, atto n. 2, anno 2008), contratto tra e in data 03/04/2008; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
14/05/2025, che di seguito si trascrivono: rinuncia alla domanda di addebito con relativa accettazione;
previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre della somma di euro 250,00, da versarsi alla madre entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024; il padre si farà carico delle spese straordinarie della figlia per la quota del 70%; la madre per la quota del 30%; a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della figlia, il resistente verserà inoltre, alla ricorrente la somma di euro 120,00 mensili da imputarsi alle utenze abitative, con decorrenza dalla mensilità di aprile;
previsione di un contributo al mantenimento della ricorrente a carico di della somma di euro 250,00, da versarsi a Controparte_1 Pt_1 entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con
[...] decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024; la ricorrente provvederà alla rimessione delle querele relative agli eventuali procedimenti penali a carico del ove procedibili CP_1
a querela”
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo