Articolo 2208 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2207 bisArticolo 2212 duodecies
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26 febbraio 2014
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28 agosto 2022
Art. 2208. Carenze organiche transitorie 1. Sino all'anno 2015, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno ((2033)) , ferma restando l'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206-bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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