Art. 5. Pensione di invalidita' 1. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo.
Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita', che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
3. La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 2.
4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti, senza giustificato motivo, alla revisione.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
5. Il pensionato per invalidita', che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita', puo' chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidita'.