Articolo 4 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 gennaio 1987
Art. 4. Pensione di inabilita' 1. La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilita' e' causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.
2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilita'.
3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.
4. La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa puo' in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'.
L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione e' revocata d'ufficio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987
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