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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5325 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Anita Ferraro;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, Avvocatura dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 371/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 19/07/2023, data della domanda amministrativa, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti.
Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della Pt_1 fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento del 100% di invalidità, con conseguente diritto alla pensione (cfr. relazione peritale).
Il medesimo consulente ha accertato che parte ricorrente non avesse diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento 371/24 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità al 100% a far data dal 19/07/2023;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Anita Ferraro, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
f) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2 questi espletata nel procedimento per ATP n. 371/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 22 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5325 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Anita Ferraro;
Parte_1
RICORRENTE
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Marcello Carnovale e Umberto Ferrato, Avvocatura dell'ente;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 371/24. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, il ricorrente chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_1 perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data odierna, come da verbale di udienza, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e decideva come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste a decorrere dal 19/07/2023, data della domanda amministrativa, giusti stati patologici documentati e riscontrati dal CTU nell'elaborato in atti.
Quest'ultimo, infatti, ha accertato che le infermità a carico della Pt_1 fossero tali da determinare il diritto al riconoscimento del 100% di invalidità, con conseguente diritto alla pensione (cfr. relazione peritale).
Il medesimo consulente ha accertato che parte ricorrente non avesse diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie da questo giudicante.
Considerato che, come risulta dalla documentazione prodotta, ricorrono i requisiti richiesti, la domanda va accolta nei termini di cui sopra. Sui ratei non corrisposti sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate (ex. art. 429 c.p.c.) a decorrere dal 121° giorno dalla presentazione della domanda, ovvero dalla maturazione del diritto;
e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi.
Pertanto, su tali basi, va accolta la domanda proposta.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento 371/24 in sede di ATP, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così Parte_1 provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione di invalidità al 100% a far data dal 19/07/2023;
b) condanna l' al pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino al soddisfo, come indicato in motivazione;
c) condanna l' al pagamento della somma di €. 2.500,00, oltre CP_1 rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge e spese successive occorrende, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Anita Ferraro, procuratore costituito;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese in favore del CTU CP_1
Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, da questi Persona_1 espletata, in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute;
f) pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate in favore CP_1 del CTU Dott. relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio da Persona_2 questi espletata nel procedimento per ATP n. 371/24, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 22 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari