Articolo 1886 del Codice civile
Articolo 1885Articolo 1887
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19 aprile 1942
Art. 1886.

(Assicurazioni sociali).

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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