(Assicurazioni sociali).
Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.
[…] Benché disciplinato da una legislazione speciale e da norme di diritto pubblico, il rapporto previdenziale ha mantenuto l'originaria struttura di rapporto di assicurazione (trilaterale o bilaterale) e, pur trattandosi di un rapporto a costituzione automatica e a contenuto indisponibile e normativamente predefinito (l'autonomia individuale solo in limitatissimi casi eccezionali può incidere sul soggetto o sull'oggetto del rapporto), è stata conservata quale norma di chiusura l'art. 1886 c.c., che prevede l'applicazione del diritto privato anche alle assicurazioni sociali in assenza di disposizioni speciali. […]
Leggi di più…[…] L'indennizzo è concetto connaturato al contratto/rapporto assicurativo, sia esso privato o pubblico, posto che alle assicurazioni sociali, in mancanza di leggi speciali, si applicano le norme della assicurazioni private (articolo 1886 Codice Civile). […]
Leggi di più…[…] A differenza delle polizze private, basate sulla libera scelta individuale, questa forma di previdenza è disciplinata da leggi speciali (art. 1886 del Codice civile) ed è mossa da un principio di solidarietà collettiva. […]
Leggi di più…[…] A differenza delle polizze private, basate sulla libera scelta individuale, questa forma di previdenza è disciplinata da leggi speciali (art. 1886 del Codice civile) ed è mossa da un principio di solidarietà collettiva. […]
Leggi di più…[…] In secondo luogo, possono venire in rilievo forme di assicurazione sociale disciplinate da leggi speciali (art. 1886 cod. civ.), che sono, a loro volta, riconducibili ad istituti differenti, quali, da un lato, quelli che apprestano ai lavoratori, nell'ambito di particolari sistemi contributivi, una tutela contro gli infortuni e le malattie professionali ovvero una tutela previdenziale in caso di invalidità (e altri eventi), dall'altro, quelli che assicurano ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale, mediante, ad esempio, la corresponsione di un'indennità di accompagnamento (cfr. art. 38 Cost.). […]
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