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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Falvo Claudio e nel cui studio in Mirto alla Via Stazione, n. 4,
elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(C.F.: in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Luigi Gullo e nel cui studio in Cosenza alla P.zza Zumbini n. 25,
elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
(C.F.: ) residente in [...] C.F._4
Risorgimento, n. 44;
- convenuta contumace -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, nelle qualità spiegate,
convenivano in giudizio la e per ivi sentir accogliere le Controparte_3 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Dichiarare che il sinistro avvenuto il 27.09.2012 e meglio descritto in narrativa è
avvenuto per fatto e colpa di;
conseguentemente, 2- Dichiarare, che , Controparte_2 Parte_1
e hanno subito, a causa del medesimo sinistro e delle sue Parte_2 Parte_3
conseguenze, un danno parentale estrinsecatosi nella perdita del familiare a loro caro;
3- Condannare
e la in persona del suo legale rappresentante in carica, Controparte_2 Controparte_1
ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti da , e a causa del decesso dii Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
(nonno e suocero degli istanti) in occasione del sinistro per cui è causa;
4- Liquidare detti danni
[...]
nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa, tenendo alternativamente conto delle
tabelle romane e/o milanesi, applicando la personalizzazione massima, anche ex art. 138 C.d.A., nonché
tenendo conto della incidenza della convivenza, della convivialità e di ogni altro elemento utile allegato e/o
allegando in corso di giudizio. Con il favore degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal fatto
all'effettivo soddisfo, sulle somme via via maturate e di volta in volta rivalutate;
5- Condannare
[...]
e la in persona del suo legale rappresentante in carica, ciascuno CP_2 Controparte_1
per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
6- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 10
C.d.A., trasmettere copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle
disposizioni del Titolo X, capo IV, del C.d.A..”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 13.12.2021 si costituiva in giudizio , la quale impugnava e contestava le avverse Parte_4
RG 1965/2021 deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
In via subordinata: “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
degli attori, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato
in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur”.
Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva per di cui Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20.12.2021.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi.
All'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
La domanda attrice è infondata.
1. E' noto come la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, ha esteso la tutela risarcitoria ai casi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano subito lesioni ai diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)
con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
tale danno non patrimoniale, anche quando sia
RG 1965/2021 determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona deve essere provato, non essendo lo stesso in re ipsa.
Ed infatti la S.C. impone che “nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale
diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può
ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige
la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e
provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in
mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
A tal fine, la giurisprudenza della S.C. riconosce la legittimazione attiva dei parenti qualificabili come “immediati” congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli).
Infatti è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo e profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando sia un grave e transeunte perturbamento dell'animo (danno da “shock emotivo”) sia per il futuro una irreversibile menomazione della loro sfera degli affetti (danno parentale).
Quanto ai soggetti estranei a tale sfera, quali i nipoti, il genero, o la nuora, giurisprudenza di legittimità, seppur con qualche risalente oscillazione, può dirsi ormai consolidata nel senso che “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure
proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione
parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia
proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto
giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo
automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza
RG 1965/2021 di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (ex multis, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
In altri termini, “la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce
elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo
affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7743 del 08/04/2020).
2. Quindi, è alla luce di tali insegnamenti che deve essere analizzato il materiale probatorio riversato agli atti dell'odierno processo. Il Tribunale osserva che la risarcibilità dei danni non patrimoniali per la morte di un congiunto presuppone, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima,
quali sono i parenti e gli altri affini non facenti parte della famiglia nucleare (come nipoti,
zii, cugini, cognati), la prova non solo dell'esistenza del rapporto di parentela o di affinità,
ma altresì di ulteriori circostanze concorrenti, atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n. 5452/2020).
La giurisprudenza ha sottolineato che nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa, a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui manchi il rapporto di convivenza.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha precisato ripetutamente che, sebbene non possa ritenersi che il danno sia presumibile, non può escludersi a priori che il decesso recida quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione. È necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l'esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più
modesto.
RG 1965/2021 Ciò posto, il tribunale ritiene che, nel caso di specie, dalla prova testimoniale raccolta non sono emersi profili ulteriori e diversi da un semplice sofferenza transeunte di natura morale non risarcibile secondo i sopra indicati criteri giurisprudenziali (cfr teste , peraltro Testimone_1
moglie e madre degli attori, ha dichiarato “…viviamo tutti nella stessa palazzina e pranzavamo e
mangiavamo sempre insieme… è vero, ai miei figli manca la telefonata del nonno e lo stare insieme…” ud.
del11.04.2024; nella medesima direzione il teste all'udienza del 13.09.2023). Testimone_2
In conclusione, la prova acquisita non ha minimamente dimostrato quella intensità di vincolo familiare dalla quale potrebbe discendere quella condizione di vuoto esistenziale conseguente alla perdita di un congiunto, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più apprezzare tutte quelle relazioni fatte di affettività,
condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da , , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. condanna , , al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite sostenute da da liquidarsi in euro 2.540,00, oltre accessori Controparte_4
come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari 29.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1965/2021 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
RG 1965/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1965 del R.G. 2021 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni da sinistro stradale), promossa da:
(C.F.: , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), tutti rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Falvo Claudio e nel cui studio in Mirto alla Via Stazione, n. 4,
elettivamente domiciliano;
- attori -
contro
(C.F.: in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Luigi Gullo e nel cui studio in Cosenza alla P.zza Zumbini n. 25,
elettivamente domicilia;
- società convenuta –
nonché
(C.F.: ) residente in [...] C.F._4
Risorgimento, n. 44;
- convenuta contumace -
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori, nelle qualità spiegate,
convenivano in giudizio la e per ivi sentir accogliere le Controparte_3 Controparte_2
seguenti conclusioni: “Dichiarare che il sinistro avvenuto il 27.09.2012 e meglio descritto in narrativa è
avvenuto per fatto e colpa di;
conseguentemente, 2- Dichiarare, che , Controparte_2 Parte_1
e hanno subito, a causa del medesimo sinistro e delle sue Parte_2 Parte_3
conseguenze, un danno parentale estrinsecatosi nella perdita del familiare a loro caro;
3- Condannare
e la in persona del suo legale rappresentante in carica, Controparte_2 Controparte_1
ciascuno per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti da , e a causa del decesso dii Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
(nonno e suocero degli istanti) in occasione del sinistro per cui è causa;
4- Liquidare detti danni
[...]
nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa, tenendo alternativamente conto delle
tabelle romane e/o milanesi, applicando la personalizzazione massima, anche ex art. 138 C.d.A., nonché
tenendo conto della incidenza della convivenza, della convivialità e di ogni altro elemento utile allegato e/o
allegando in corso di giudizio. Con il favore degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria dal fatto
all'effettivo soddisfo, sulle somme via via maturate e di volta in volta rivalutate;
5- Condannare
[...]
e la in persona del suo legale rappresentante in carica, ciascuno CP_2 Controparte_1
per il suo titolo e tra loro in solido, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art.
93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
6- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148 comma 10
C.d.A., trasmettere copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle
disposizioni del Titolo X, capo IV, del C.d.A..”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 13.12.2021 si costituiva in giudizio , la quale impugnava e contestava le avverse Parte_4
RG 1965/2021 deduzioni e conclusioni - di cui chiedeva l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite.
In via subordinata: “nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
degli attori, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato
in ogni suo elemento costitutivo sia in punto di an che quantum debeatur”.
Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva per di cui Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 20.12.2021.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testi.
All'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
Si da atto che la scrivente è intervenuta nel presente giudizio nella fase decisoria.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^
La domanda attrice è infondata.
1. E' noto come la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008) in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, ha esteso la tutela risarcitoria ai casi di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, per effetto di tale estensione, hanno ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano subito lesioni ai diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)
con la precisazione che il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
tale danno non patrimoniale, anche quando sia
RG 1965/2021 determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona deve essere provato, non essendo lo stesso in re ipsa.
Ed infatti la S.C. impone che “nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale
diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può
ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige
la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e
provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in
mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Sez. 3 - , Sentenza n. 21060 del 19/10/2016).
A tal fine, la giurisprudenza della S.C. riconosce la legittimazione attiva dei parenti qualificabili come “immediati” congiunti, e cioè, oltre al coniuge, tutti i parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli).
Infatti è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo e profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando sia un grave e transeunte perturbamento dell'animo (danno da “shock emotivo”) sia per il futuro una irreversibile menomazione della loro sfera degli affetti (danno parentale).
Quanto ai soggetti estranei a tale sfera, quali i nipoti, il genero, o la nuora, giurisprudenza di legittimità, seppur con qualche risalente oscillazione, può dirsi ormai consolidata nel senso che “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure
proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione
parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia
proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29
Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto
giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo
automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza
RG 1965/2021 di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (ex multis, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020).
In altri termini, “la convivenza non può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza
l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola, la stessa costituisce
elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo
affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7743 del 08/04/2020).
2. Quindi, è alla luce di tali insegnamenti che deve essere analizzato il materiale probatorio riversato agli atti dell'odierno processo. Il Tribunale osserva che la risarcibilità dei danni non patrimoniali per la morte di un congiunto presuppone, ove si tratti di soggetto che, per il tipo di parentela, non abbia diritto di essere assistito anche moralmente dalla vittima,
quali sono i parenti e gli altri affini non facenti parte della famiglia nucleare (come nipoti,
zii, cugini, cognati), la prova non solo dell'esistenza del rapporto di parentela o di affinità,
ma altresì di ulteriori circostanze concorrenti, atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale (cfr. Cass. n. 5452/2020).
La giurisprudenza ha sottolineato che nel caso di rapporti di parentela o affinità esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa, a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui manchi il rapporto di convivenza.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha precisato ripetutamente che, sebbene non possa ritenersi che il danno sia presumibile, non può escludersi a priori che il decesso recida quel rapporto familiare che è tutelato dalla Costituzione. È necessario, pertanto, analizzare il caso concreto e accertare l'esistenza di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più
modesto.
RG 1965/2021 Ciò posto, il tribunale ritiene che, nel caso di specie, dalla prova testimoniale raccolta non sono emersi profili ulteriori e diversi da un semplice sofferenza transeunte di natura morale non risarcibile secondo i sopra indicati criteri giurisprudenziali (cfr teste , peraltro Testimone_1
moglie e madre degli attori, ha dichiarato “…viviamo tutti nella stessa palazzina e pranzavamo e
mangiavamo sempre insieme… è vero, ai miei figli manca la telefonata del nonno e lo stare insieme…” ud.
del11.04.2024; nella medesima direzione il teste all'udienza del 13.09.2023). Testimone_2
In conclusione, la prova acquisita non ha minimamente dimostrato quella intensità di vincolo familiare dalla quale potrebbe discendere quella condizione di vuoto esistenziale conseguente alla perdita di un congiunto, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più apprezzare tutte quelle relazioni fatte di affettività,
condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita irreversibilmente stravolto.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da , , ; Parte_1 Parte_2 Parte_3
2. condanna , , al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
spese di lite sostenute da da liquidarsi in euro 2.540,00, oltre accessori Controparte_4
come per legge e se dovuti.
Così deciso in Castrovillari 29.03.2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
RG 1965/2021 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile
RG 1965/2021