Art. 2. 1. L' articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , e' abrogato.
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17 novembre 2011
17 novembre 2011
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- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/02/2015, n. 2279Provvedimento: […] Lamenta che il requisito di permanenza triennale presso la sede di assegnazione, ex art. 194 del decreto legislativo n. 160/2006, non sarebbe applicabile nei riguardi dei magistrati che risultino assegnati ad una sede ex art. 9 bis del decreto delegato medesimo, con conseguente suo diritto a partecipare alle procedure di trasferimento, non avendo alcun rilievo, dopo l'assegnazione all'ufficio giudiziario di Marsala, l'abrogazione dell'art. 9 bis, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 187 del 2011, con decorrenza 17.11.2011.Leggi di più...
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