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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/02/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/4/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4387/2020 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Cutolo e Arturo Rainone, con i quali elett.te domicilia in Ottaviano (NA) alla Via San Michele Arcangelo n. 38 ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 convenuto contumace Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato il 4/9/2020 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che l' , CP_1 nonostante il favorevole decreto di omologa emesso, in data 24/7/2019, dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, non gli aveva ancora corrisposto i ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 maturati a decorrere dal 1° aprile del 2016 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario); chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 previdenziale maturati dal 1° aprile 2016 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario) fino al 31/7/2019 (ultimo giorno del mese di emissione del decreto di omologa), quantificando la propria pretesa in complessivi euro 39868, 31, oltre accessori. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_1 di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, in quanto ricorrono le condizioni di legge per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità maturati a decorrere dall'1/4/2016 fino al 31/7/2019. Si osserva, infatti, che l'esistenza del requisito sanitario è stata accertata con il decreto di omologa del 24/7/2019, emesso all'esito del procedimento per ATPO recante N. R.G. 5031/2018 (cfr. doc. cit., in produzione di parte ricorrente); l'istante, inoltre, ha regolarmente trasmesso all' , all'atto della notifica del decreto di omologa, tutta CP_1 la documentazione relativa alla propria situazione socio – economica (vedasi documentazione in atti). Ciò detto, deve rilevarsi che l' , rimasto contumace nel presente giudizio, non ha CP_1 contestato né l'esistenza del requisito sanitario, accertato con il decreto di omologa di cui sopra (in relazione al quale, peraltro, non è stato proposto alcun atto di dissenso da parte dell' ), né la sussistenza dei requisiti socio – economici. CP_2
Pertanto, essendo stato il decreto di omologa notificato all unitamente alla CP_1 prevista documentazione socio - economica , in mancanza di qualsiasi elemento ostativo all'erogazione della prestazione, il mancato pagamento dell'assegno ordinario di invalidità costituisce un mero inadempimento, da parte dell' , di CP_2 un'obbligazione giudizialmente accertata. Peraltro l' , come si è già detto, è rimasto contumace nel presente giudizio e non CP_1 ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Per la quantificazione della somma dovuta possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio, che appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. L' va pertanto, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1 complessiva somma di euro 39.868,31, dovuta per la causale di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria eventualmente maturata in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi degli artt. 442 c.p.c. e 16, sesto comma, legge 30/12/91 n.412. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella parte dispositiva della presente sentenza, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/9/2020 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1 della complessiva somma di euro 39.868,31 dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
b)condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi euro 4500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 9/2/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro Dr. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/4/2023, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4387/2020 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Giuseppe Cutolo e Arturo Rainone, con i quali elett.te domicilia in Ottaviano (NA) alla Via San Michele Arcangelo n. 38 ricorrente E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 convenuto contumace Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione Con atto depositato il 4/9/2020 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che l' , CP_1 nonostante il favorevole decreto di omologa emesso, in data 24/7/2019, dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, non gli aveva ancora corrisposto i ratei dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 maturati a decorrere dal 1° aprile del 2016 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario); chiedeva, pertanto, condannarsi l' al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 previdenziale maturati dal 1° aprile 2016 (primo giorno del mese di insorgenza del requisito sanitario) fino al 31/7/2019 (ultimo giorno del mese di emissione del decreto di omologa), quantificando la propria pretesa in complessivi euro 39868, 31, oltre accessori. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del relativo decreto CP_1 di fissazione (cfr. documentazione in atti), non si è costituito ed è rimasto contumace. Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta, in quanto ricorrono le condizioni di legge per il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità maturati a decorrere dall'1/4/2016 fino al 31/7/2019. Si osserva, infatti, che l'esistenza del requisito sanitario è stata accertata con il decreto di omologa del 24/7/2019, emesso all'esito del procedimento per ATPO recante N. R.G. 5031/2018 (cfr. doc. cit., in produzione di parte ricorrente); l'istante, inoltre, ha regolarmente trasmesso all' , all'atto della notifica del decreto di omologa, tutta CP_1 la documentazione relativa alla propria situazione socio – economica (vedasi documentazione in atti). Ciò detto, deve rilevarsi che l' , rimasto contumace nel presente giudizio, non ha CP_1 contestato né l'esistenza del requisito sanitario, accertato con il decreto di omologa di cui sopra (in relazione al quale, peraltro, non è stato proposto alcun atto di dissenso da parte dell' ), né la sussistenza dei requisiti socio – economici. CP_2
Pertanto, essendo stato il decreto di omologa notificato all unitamente alla CP_1 prevista documentazione socio - economica , in mancanza di qualsiasi elemento ostativo all'erogazione della prestazione, il mancato pagamento dell'assegno ordinario di invalidità costituisce un mero inadempimento, da parte dell' , di CP_2 un'obbligazione giudizialmente accertata. Peraltro l' , come si è già detto, è rimasto contumace nel presente giudizio e non CP_1 ha fornito alcun elemento idoneo a confutare le allegazioni attoree, per cui alle prove documentali raccolte si unisce un comportamento processuale che induce a ritenere non contestati i fatti di causa. Per la quantificazione della somma dovuta possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio, che appaiono precisi e dettagliati e non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili. L' va pertanto, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1 complessiva somma di euro 39.868,31, dovuta per la causale di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria eventualmente maturata in eccedenza agli stessi dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi degli artt. 442 c.p.c. e 16, sesto comma, legge 30/12/91 n.412. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella parte dispositiva della presente sentenza, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti,
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 4/9/2020 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna l' al pagamento CP_1 della complessiva somma di euro 39.868,31 dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
b)condanna l' al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in complessivi euro 4500,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Così deciso in Torre Annunziata il 9/2/2024 Il Tribunale Giudice del Lavoro Dr. Emanuele Rocco