Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 535/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 535/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 25 marzo 2025, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vicinanza
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 06.03.2025 e premettevano di Parte_1 Controparte_1
avere contratto matrimonio civile in data 09.08.2018 nel comune di Salerno, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 73 P. 1 Uff. 1 anno 2018 e che dalla loro unione erano nati
(05.12.2015) e (22.08.2018). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha Per_1 Per_2
omologato la loro separazione personale con sentenza n. 340/2024 pubbl. il 26/06/2024 ed al contempo domandavano lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni concordate in sede di separazione e, precisamente: “a) I coniugi vivranno separati, ciascuno per proprio conto, con
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l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minori e restano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, ma vivranno stabilmente con la madre, con diritto del padre di visitarli e tenerli con sé, ogni
e qualsiasi volta lo desideri previ accordi telefonici con la madre, tenendo, in ogni caso, conto delle loro eIGenze scolastiche e di studio, come da allegato piano genitoriale;
c) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per l'educazione e i bisogni dei minori;
d) la casa coniugale, sita in Salerno alla via Trento n. 200 viene assegnata alla IG.ra , unitamente a tutto l'arredo Controparte_1
interno e comprensiva degli accessori, che la occuperà unitamente ai minori e;
e) Per_1 Per_2
Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento Parte_1 Controparte_1 per i figli e , l'importo di € 400,00 mensili, pari ad € 200,00 per figlio, mediante Per_1 Per_2 voltura in favore della stessa dell'assegno unico mensile di pari importo, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
f) I ricorrenti si faranno altresì carico in misura pari al 50 % delle spese straordinarie relative alle eIGenze dei minori, entro cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono annoverate quelle mediche, scolastiche, sportive, di cambio stagionale del guardaroba, etc.”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del
25.03.2025, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
2 R.V.G. 535/2025
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 09.08.2018 nel comune di Salerno
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 73 P. 1 Uff. 1 anno 2018 tra
, nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.: , alle Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 26.03.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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