Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 aprile 1998 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 giugno 2025 |
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- 1. Accertamento Bancario E Società Di Persone: Riflessi Sui Soci E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 dicembre 2025 · 1
L'accertamento bancario nelle società di persone è una delle forme di controllo fiscale più invasive e pericolose, soprattutto per i soci. Quando l'Agenzia delle Entrate analizza i conti correnti della società o dei singoli soci, tende spesso a presumere automaticamente l'esistenza di ricavi non dichiarati, estendendo le conseguenze fiscali direttamente alle persone fisiche coinvolte. È fondamentale chiarirlo subito: nelle società di persone, l'accertamento bancario può colpire direttamente il patrimonio personale dei soci. Molti accertamenti di questo tipo sono fondati su presunzioni errate e possono essere annullati o fortemente ridimensionati se difesi correttamente. Cos'è …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2024, n. 30051Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15668/2016 R.G. proposto da: BO NI, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Bodrito Andrea ([...]) e Dominici Remo ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30051 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 21/11/2024 2 di 47 AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1362/02/2015 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Il testo dell' art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell' art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall' art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall' art. 81 del codice penale ;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione dell'applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".
- Il testo del comma 13 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi". - Articolo 2Art. 2. Sanzioni amministrative 1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
((2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di societa' o enti, con o senza personalita' giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' esclusivamente a carico della societa' o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilita' solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalita' giuridica. Se e' accertato che la persona giuridica, la societa' o l'ente privo di personalita' giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione e' irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.)) ((30)) 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza. (20) (21)
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017. --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 , come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 , ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. - Articolo 3Art. 3. ((Principi di legalita' e proporzionalita')) ((30)) 1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
((3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie e' improntata ai principi di proporzionalita' e di offensivita'.)) ((30)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.