Ordinanza collegiale 10 ottobre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00290/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02784/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2784 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della Sentenza n. 2225/2024 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania in data 07.02.2024 e pubblicata in data 05.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 2225 del 2024 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso l’inerzia serbata dalla resistente Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento di primo ingresso ai fini della convocazione per la sottoscrizione del contratto a favore del cittadino straniero ricorrente.
Con la detta sentenza è stato assegnato all’amministrazione il termine di 30 giorni per provvedere ed è stato contestualmente nominato quale commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I, Pianificazione dei Servizi dell’Immigrazione e dell’asilo del Ministero dell’Interno con facoltà di delega il quale si sarebbe insediato su istanza di parte ricorrente.
2. Con il ricorso in ottemperanza in esame, il ricorrente rappresenta che l’amministrazione non ha dato ottemperanza al giudicato e chiede che venga ordinato all’Amministrazione di adempiere; che venga nominato un commissario ad acta e che venga fissata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 1, lett. e) c.p.a.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata la quale ha rappresentato che è stata data esecuzione al giudicato mediante il rilascio del modello 209 a favore del cittadino straniero ricorrente in data 22 aprile 2024.
Alla camera di consiglio dell’11 settembre 2024 sono stati prospettati alla parte profili di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. dal momento che il provvedimento richiamato dall’Amministrazione sarebbe stato emesso prima della notifica del ricorso per ottemperanza.
E’ stato, dunque, disposto il rinvio della causa alla data del 9 ottobre 2024.
4. All’udienza del 9 ottobre 2024 la difesa del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso di ottemperanza sostenendo che il modello 209 depositato in giudizio dall’amministrazione si riferisce a soggetto diverso dal suo assistito.
Con ordinanza n. 5301 del 2024 è stata disposta istruttoria al fine di acquisire da parte ricorrente copia del nulla osta; copia della istanza di convocazione indirizzata alla Prefettura di Napoli con la allegata documentazione; da parte della Prefettura di Napoli, copia degli atti acquisiti dalla parte o da altri organi dell’Amministrazione riferibili al procedimento che interessa il ricorrente, nonché relazione sulle rilevate incongruità relative ai dati anagrafici del cittadino straniero.
L’amministrazione ha dato esecuzione all’ordinanza.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4 dicembre 2024.
Emerge dagli atti depositati a seguito della istruttoria che il mod. 209 rilasciato a favore del ricorrente effettivamente presentava un errore materiale concernente la data di nascita del cittadino straniero e che tale errore è stato rettificato in data 10 settembre 2024, successivamente alla notifica del ricorso.
6. Il procedimento di primo ingresso, tuttavia, si è concluso con esito favorevole per il ricorrente mediante il rilascio del modello 209 in data 10 settembre 2024.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere liquidate a favore del ricorrente in ragione della ammissibilità e fondatezza del ricorso per ottemperanza.
Di esse è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da attribuirsi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.